TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 255
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza dall'azione risarcitoria

    Il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria, notificata quasi sette anni dopo gli atti del 2015 (comunicazione del recesso e provvedimento regionale di riprogrammazione dei fondi), sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 30 c.p.a., essendo spirato il termine di 120 giorni dalla conoscenza degli atti ritenuti lesivi. La nota successiva del Comune ricorrente non è idonea a sospendere o interrompere tale termine.

  • Accolto
    Natura pubblicistica dell'accordo e del recesso

    La natura pubblicistica dell'accordo di programma e del recesso del Comune capofila, inteso come esercizio di autotutela amministrativa, comporta che la tutela risarcitoria sia sussunta nell'ambito dell'art. 30 c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 255
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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