Decreto cautelare 14 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Ecological Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Maria Fucci, PEC francescomaria.fucci@avvocatibari.legalmail.it, e Flavia De Bartolomeo, PEC flavia.debartolomeo@avvocatibari.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Bella, in persona del Sindaco p.t., e Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Mario Caliendo, PEC mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
KN S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, PEC agorofino@legalmail.it, Raffaello Giuseppe Orofino, PEC rgorofino@legalmail.it, Anna Floriana Resta, PEC afresta@legalmail.it, e Luna Felici, PEC lunafelici@legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Determinazione n. 365 del 20.10.2025 (comunicata con pec di pari data), con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha emanato, in favore della KN S.r.l., il provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana del Comune di Bella (Codice Identificativo di Gara B690CFEE3C), indetta con Determinazione n. 153 del 18.4.2025;
-di tutti i verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice;
-della Determinazione n. 399 del 14.11.2025, con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha sospeso l’efficacia della suddetta Determinazione n. 365 del 20.10.2025, nelle more della verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria KN S.r.l.;
nonché per il risarcimento
in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto in favore della Ecological Systems S.r.l., previa declaratoria dell’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, con subentro della Ecological Systems S.r.l.;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la Determinazione n. 411 del 24.11.2025, con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha confermato l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della KN S.r.l.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Bella, della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito e della KN S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il Cons. QU TU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Il Comune di Bella con Del. G.M. n. 131 del 22.11.2024 ha affidato la gestione dei procedimenti di appalti pubblici alla Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito.
La Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito con Determinazione n. 153 del 18.4.2025 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana del Comune di Bella (Codice Identificativo di Gara B690CFEE3C), prevedendo:
-l’importo a base di gara di € 3.191.177,40 oltre IVA, di cui € 12.835,83 per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed € 1.368.750,14 per il costo della manodopera;
-il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’attribuzione di massimo 90 punti per l’offerta tecnica e massimo 10 punti per l’offerta economica.
La Commissione giudicatrice:
-nella prima seduta pubblica, svoltasi dalle ore 13,02 alle ore 14,45 del 5.6.2025, ha verificato la conformità della documentazione amministrativa, ammettendo tutti e 5 gli offerenti alla fase della valutazione delle offerte (cfr. verbale n. 1 del 5.6.2025);
-nella seconda seduta riservata, svoltasi dalle ore 15,00 alle ore 16,30 del 5.6.2025, ha esaminato e valutato le offerte tecniche (cfr. verbale n. 2 del 5.6.2025);
-nella terza seduta dell’1.10.2025 ha: 1) reso noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 2) aperto le buste, contenenti le offerte economiche, assegnando i relativi punteggi; 3) stilato la seguente graduatoria: 1° posto KN S.r.l. con il punteggio complessivo di 98,916 punti (di cui: 88,916 punti per l’offerta tecnica ed il punteggio massimo di 10 punti per l’offerta economica); 2° posto Ecological Systems S.r.l. con il punteggio complessivo di 97,089 punti (di cui: 89,267 punti per l’offerta tecnica e 7,882 punti per l’offerta economica).
Pertanto, con Determinazione n. 365 del 20.10.2025 (comunicata con pec di pari data) il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, ha emanato il provvedimento di aggiudicazione, in favore della KN S.r.l..
Dopo l’istanza di annullamento dell’aggiudicazione, presentata dalla Ecological Systems S.r.l. il 7/11.11.2025, perché l’aggiudicataria KN S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto aveva indicato nell’offerta economica oneri di sicurezza aziendali manifestamente incongrui, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con Determinazione n. 399 del 14.11.2025, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria KN S.r.l..
La Ecological Systems S.r.l. con il ricorso introduttivo, notificato il 18.11.2025 e depositato il 26.11.2025, ha impugnato le suddette Determinazioni n. 365 del 20.10.2025 e n. 399 del 14.11.2025, unitamente a tutti i verbali della Commissione giudicatrice, deducendo che:
1) l’aggiudicataria KN S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto:
A) nell’offerta tecnica quest’ultima aveva previsto l’impiego di soli 2 Autisti, da ritenersi insufficienti, atteso che per l’utilizzazione dei 6 automezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, indicati nella stessa offerta tecnica per un numero di 5.413 ore annue per l’esecuzione dell’appalto, sarebbero stati necessari 4 Autisti, che dovevano essere muniti di patente C e Carta di Qualificazione del Conducente;
B) nell’offerta economica KN aveva indicato per gli oneri di sicurezza aziendali la somma irrisoria di € 6.000,00, inferiore del 70% rispetto a quanto indicato dagli altri concorrenti e con rilevante scostamento rispetto a quanto previsto dalla Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 41, comma 13, D.Lg.vo n. 36/2023 e dal vigente CCNL; ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione di tale società dalla gara, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023 e degli artt. del Disciplinare di gara 23, nella parte in cui stabilisce che “sono considerate anormalmente basse le offerte il cui prezzo o costo risulti inferiore allo standard di mercato anche in relazioni delle migliorie e/o delle integrazioni proposte”, e 17, nella parte in cui precisa che “quanto previsto in materia di compilazione dell’offerta economica è tassativo”, specificando che “ogni inosservanza di una o più prescrizioni, formali o sostanziali, comporterà l’esclusione dalla gara”, richiamando la Sentenza C.d.S. Sez. VII n. 4896 del 5.6.2025.
La ricorrente ha poi dedotto che;
2) poiché l’aggiudicataria KN S.r.l. nell’offerta tecnica aveva previsto l’impiego di 2 Autisti, insufficienti rispetto ai 6 automezzi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, indicati nella stessa offerta tecnica per un numero di 5.413 ore annue nell’esecuzione dell’appalto, la Commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto attribuire alla KN S.r.l. 0 (ZERO) punti, anziché 12,584 punti per gli elementi di valutazione, relativi agli automezzi;
3) sarebbero illegittimi i punteggi assegnati per il criterio di valutazione “Migliorie al servizio di spazzamento meccanizzato” (massimo 5 punti), in quanto la Commissione aveva attribuito lo stesso punteggio di 3,750 alla Ecological Systems S.r.l., che aveva offerto 52 interventi annui per un totale di 160 ore annue, ed alla KN S.r.l., che aveva offerto 12 interventi annui per un totale di 60 ore annue;
4) sarebbe illegittima l’impugnata Determinazione n. 399 del 14.11.2025, in quanto la stazione appaltante, anziché sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione, emanata con la contestata Determinazioni n. 365 del 20.10.2025, avrebbe dovuto annullare il provvedimento di aggiudicazione;
5) infine, in via subordinata e per scrupolo difensivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle impugnate Determinazioni per l’omessa verifica di congruità dell’offerta, presentata KN S.r.l..
Il Responsabile del procedimento con nota del 14.11.2025 ha chiesto alla KN S.r.l. le giustificazioni dell’offerta economica formulata, con particolare riferimento all’importo di € 6.000,00, indicato per gli oneri di sicurezza aziendali, pari a € 200,00 all’anno per ognuno dei 6 lavoratori, che sarebbero stati utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, tenuto conto del “rilevante scostamento rispetto ai minimi di cui alla Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le quali per il numero e la di addetti dichiarati per lo svolgimento del servizio, risulta essere pari € 708,00 all’anno per unità lavorativa”.
La KN S.r.l. con Relazione del 21.11.2025 ha suddiviso il prezzo offerto di € 2.979.499,85 in:
1) 1.433.511,35 per il costo del personale, specificando che in tale costo erano compresi anche il costo per gli oneri di sicurezza aziendale, indicato nella Tabella Ministeriale e previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, con la puntualizzazione che la somma di € 6.000,00, indicata nell’offerta economica, si riferiva agli oneri di sicurezza interni “aggiuntivi”, rispetto a quelli di € 708,00 all’anno per FTE della Tabella Ministeriale e del CCNL, pari ad un costo complessivo degli oneri di sicurezza aziendali di € 27.664,80, cioè la somma di € 21.664,80 (suddiviso in: € 1.530,00 per la sorveglianza sanitaria; € 7.650,00 per la formazione ex D.Lg.vo n. 81/2008; € 10.710,00 per i Dispositivi di Protezione Individuale; € 19.890,00 per gli oneri di sicurezza del CCNL; e € 1.177,80 per ulteriori costi di sicurezza interna) a titolo di oneri di sicurezza previsti nel costo del personale della Tabella Ministeriale e di € 6.000,00 (suddiviso in: € 500,00 per le ulteriori visite mediche in funzione del rischio mansione; € 1.224,00 per l’ulteriore formazione e rilascio delle relative certificazioni; € 800,00 per gli ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale per mansioni specifiche; € 3.000,00 per estintori, cartellonistica…; € 100,00 per le cassette pronto soccorso; € 200,00 per i contributi delle certificazioni di sicurezza aziendali; e € 176,00 per ulteriore margine imprevisti) a titolo di oneri di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dalla Tabella Ministeriale;
2) € 475.232,00 per il costo degli automezzi;
3) € 234.764,00 per le attrezzature;
4) € 87.084,00 per servizi informatici ed innovazione tecnologica e per la campagna di sensibilizzazione;
5) € 688.268,85 a titolo di spese generali;
6) € 47.803,62 a titolo di utile di impresa;
7) e € 12.835,83 per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
Il Responsabile del procedimento con verbale del 24.11.2025 ha ritenuto congrue le predette giustificazioni.
Pertanto, con Determinazione n. 411 del 24.11.2025 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha confermato l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della KN S.r.l..
La ricorrente Ecological Systems S.r.l. con l’atto di motivi aggiunti, notificato il 22.12.2025 e depositato il 30.12.2025, ha impugnato la predetta Determinazione n. 411 del 24.11.2025, deducendo, oltre alle censure già articolate con il ricorso introduttivo, anche:
1) la violazione dell’art. 17 del Disciplinare di gara, nella parte in cui statuisce che “nel campo” dell’offerta economica “Oneri della Sicurezza Aziendale” “il concorrente dovrà inserire l’importo stimato dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro”, sia perché ai sensi dell’art. 108, comma 9, D.Lg.vo n. 36/2023 gli oneri di sicurezza interni devono essere separatamente indicati, sia perché ai sensi dell’art. 101, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023 l’offerta economica non può essere modificata nel subprocedimento di verifica di congruità;
2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, rilevando che poiché “gli oneri della sicurezza devono far riferimento al numero effettivo di unità lavorative (addetti) e non alle ore lavorate (FTE)”, gli oneri di sicurezza aziendale ammontavano a € 34.696,00, anziché € 27.664,80, perché nella Relazione di giustificazioni del 21.11.2025 erano stati calcolati, facendo riferimento a 6,12 FTE e non agli 8 addetti, impiegati nell’esecuzione dell’appalto;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto, poiché l’aggiudicataria KN S.r.l. si era impegnata ad assumere integralmente l’attuale forza lavoro, comprendente un’unità full time di livello 4, nella Relazione di giustificazioni del 21.11.2025 non poteva prevedere l’impiego di tale unità per 0,4 FTE, riducendo l’orario di lavori al di sotto del 50%, violando anche il CCNL di categoria, nella parte in cui prescrive l’orario minimo del 50% per il part-time;
4) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto, sebbene il Responsabile del procedimento con la nota del 14.11.2025 aveva prestabilito che la KN S.r.l. avrebbe dovuto allegare alle giustificazioni dell’offerta economica “adeguata documentazione”, l’aggiudicataria si era limitata a presentare soltanto la Relazione di giustificazioni del 21.11.2025;
5) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l’assunzione, da parte di KN S.r.l., di Autisti in possesso della patente C e della Carta di Qualificazione del Conducente, comporterebbe l’incremento del costo del lavoro pari a una somma maggiore dell’utile dichiarato di € 47.803,62.
Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata KN S.r.l., sostenendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.
Con Ordinanza n. 19 del 26.2.2026 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
All’Udienza Pubblica del 29.4.2026 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti vanno accolti.
Questo Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla ricorrente (cfr., C.d.S. Sez. VII Sent. n. 4896 del 5.6.2025, che conferma TAR Toscana Sez. II Sent. n. 1037 del 25.9.2024; cfr. pure C.d.S. Sez. V Sent. n. 1677 del 20.2.2024), relativo ad una fattispecie analoga), in quanto gli oneri di sicurezza aziendale devono essere indicati nell’offerta economica e non possono essere conteggiati unitamente ad altri costi, quali quelli per la manodopera, atteso che:
-l’art. 108, comma 9, D.Lg.vo n. 36/2023, prevedendo che “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, va interpretato nel senso che:
1) tutti gli oneri per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere indicati nell’offerta economica;
2) gli oneri di sicurezza interni devono essere indicati separatamente dal costo del lavoro;
-l’art. 110, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023 statuisce chiaramente l’esclusione dalla gara per l’incongruità degli oneri di sicurezza aziendali, indicati nell’offerta economica;
- nella specie, la controinteressata KN S.r.l. ha riconosciuto l’incongruità dell’importo di € 6.000,00, indicato nell’offerta economica per gli oneri di sicurezza aziendali, tanto che con la successiva Relazione di giustificazioni del 21.11.2025 ha aumentato tale importo nella misura di € 27.664,80, precisando che € 21.664,80 erano compresi nel costo del personale;
-tale incongruità non può essere compensata con la complessiva sostenibilità dell’offerta economica, tenuto conto della finalità del predetto art. 110, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023, di garantire il pieno e sicuro rispetto degli obblighi normativi in materia di sicurezza del lavoro, in quanto i costi di sicurezza interni e/o aziendali costituiscono un elemento essenziale dell’offerta economica, sia perché attengono al principio costituzionale della sicurezza dei lavoratori, da cui discende la necessaria loro indicazione nell’offerta economica, per dimostrare in modo inequivocabile che l’offerente ne ha tenuto conto al momento della formulazione dell’offerta, sia perché consente alla stazione appaltante di valutarne direttamente, cioè anche senza l’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la congruità con riferimento all’appalto da eseguire;
-diversamente, verrebbe violato il principio della par condicio tra i concorrenti, quando, come nella specie, anche l’art. 17 del Disciplinare di gara ha prescritto chiaramente l’obbligo ex art. 108, comma 9, D.Lg.vo n. 36/2023 degli offerenti, di inserire separatamente “nel campo” dell’offerta economica “Oneri della Sicurezza Aziendale” l’importo stimato dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
-inoltre, verrebbe violato l’art. 101, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023, nella parte in cui sancisce il divieto di modificare l’offerta economica con il soccorso istruttorio;
-mentre non può ritenersi violato il principio di risultato ex art. 1 D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto, poiché tale norma prevede il rispetto del principio di legalità, deve ritenersi che il miglior risultato nell’affidamento di un appalto presuppone che tale affidamento avvenga in favore di una impresa affidabile anche sotto il profilo del rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza, per il cui adempimento l’art. 108, comma 9, D.Lg.vo n. 36/2023 prevede l’obbligo di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza aziendale.
Pertanto, poiché, in applicazione del suddetto combinato disposto di cui agli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023, l’aggiudicataria KN S.r.l. deve essere esclusa dalla gara, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti vanno accolti, assorbendo le altre censure, con il conseguente annullamento delle impugnate Determinazioni n. 365 del 20.10.2025 e n. 411 del 24.11.2025 recanti l’aggiudicazione in favore di KN s.r.l..
L’Amministrazione dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria provvedendo all’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa in favore della ricorrente Ecological Systems S.r.l., classificatasi al 2° posto, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. il Comune di Bella e la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite, mentre sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti della KN S.r.l..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna in solido il Comune di Bella e la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito al pagamento, in favore della ricorrente Ecological Systems S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti della KN S.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST OL, Presidente
QU TU, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| QU TU | ST OL |
IL SEGRETARIO