Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2025, proposto da
Water Splash S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli rispetto la nota pec del 2 aprile 2025 con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di concludere entro un termine non superiore a trenta giorni, il procedimento tuttora pendente e contestuale nomina di un commissario ad acta nella denegata ipotesi di ulteriore persistente inerzia del competente Ufficio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-la società ricorrente, con istanza, inviata a mezzo pec il 2 aprile 2025, ha chiesto al Comune di Gallipoli - con riferimento al Parco acquatico Splash, area censita in catasto al fg. 4, p.lla 102 - “ l’adeguamento cartografico delle tavv. n. 8.1 e 8.3 del PRG in coerenza con la citata deliberazione di C.C. n. 39 del 2-7-2009 e la successiva trasmissione alla Regione Puglia per la formale presa d’atto”.
-il Comune di Gallipoli è rimasto inerte;
Tutto quanto premesso, parte ricorrente, con il presente ricorso, notificato il 17 luglio 2025 e depositato il 21 luglio 2025, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Comune di Gallipoli, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta e il Presidente ha disposto l’anticipazione della discussione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Gli artt. 2 e 3 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato.
L’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa e motivata si impone anche là dove l’amministrazione ravvisi una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
In tali ultimi casi, a seguito del novellato art. 2, comma 1 della L. n. 241/1990 ad opera dell’art. 1 comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Nella specie, l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza proposta per l’adeguamento cartografico delle tavole n. 8.1 e 8.3 del PRG e per l’inclusione della struttura gestita dall’odierna ricorrente tra quelle turistico-ricettive esistenti (STRE) normate dall’art. 54- bis delle NTA, costituisce un comportamento violativo dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata dalla ricorrente il 2 aprile 2025 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio riserva poi, su apposita istanza di parte, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata.
In caso di persistente inerzia, il Segretario Generale Comunale dovrà comunicare le generalità del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a codesto T.A.R. la trasmissione degli atti all’Autorità competente per le valutazioni dell’inerzia con riferimento a eventuali profili di danno erariale.
Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata dalla società ricorrente il 2 aprile 2025 per l’adeguamento cartografico delle tavv. n. 8.1 e 8.3 del PRG e per l’inclusione della struttura gestita dalla stessa - area censita in catasto al fg. 4 p.lla 102 - tra quelle turistico-ricettive esistenti (STRE) normate dall’art. 54- bis delle NTA, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
-riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione comunale secondo quanto disposto in parte motiva.
-condanna il Comune di Gallipoli al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo unificato, se e nella misura in cui quest’ultimo risulta effettivamente corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RO | IO PA |
IL SEGRETARIO