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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4323\2018 RG in materia di successione ereditaria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 2.05.2018 n. 844), vertente tra c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, c.f. e , c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
eredi di , nato il [...] a [...], ivi deceduto il 25.09.2007, rap- Persona_1
presentati e difesi dagli avvocati Alfonso Capotorto, c.f. e Ciro Sito, c.f. C.F._5
, appellanti C.F._6
e Par
, c.f. , c.f. , CP_1 C.F._7 Controparte_2 C.F._8
[...]
, c.f. c.f. e CP_3 C.F._9 Parte_1 C.F._10 CP_4
, c.f. in proprio e quali eredi di , rappresentati e
[...] C.F._11 Persona_2
difesi dall'avv. Massimo De Martino, c.f. , appellati C.F._12
nonché
e , appellati contumaci Controparte_5 Controparte_6
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 4.03.2025.
Ragioni della decisione
1 Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 4.03.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. , nato in [...] il [...], è deceduto ab intestato in Cerco- Parte_1
la il 14.04.1998, lasciando a sé superstiti i figli , , Controparte_5 Persona_2 CP_7
e . Costoro individueranno le quattro stirpi tra le quali il patrimonio
[...] Controparte_6
relitto sarà diviso all'esito del presente giudizio.
Successivamente, è deceduto in Cercola il 25.9.2007, lasciando quali eredi Persona_1
la moglie e i figli (n. il 18.08.1979), (n. il Parte_4 Parte_1 Controparte_8
15.05.1972) e , attori. Parte_2
Nelle more del giudizio, il 22.05.2009 è deceduto ab intestato , lasciando Persona_2
quali eredi la moglie e i figli (n. il 29.01.1971), , (n. il CP_1 Parte_3 CP_2 Pt_1
21.02.1973) e . CP_4
Spettano, pertanto, alle parti le seguenti quote sull'eredità di : Parte_1
1/4 ad;
Controparte_5
1/4 ad e (n. il 29.01.1971), , (n. il 21.02.1973) e CP_1 Parte_3 CP_2 Pt_1 CP_4
, nella qualità di eredi di;
[...] Persona_2
1/4 ad e (n. il 18.08.1979), (n. il 15.05.1972) e Parte_4 Pt_1 Parte_3 Parte_2
, in qualità di eredi di;
[...] Persona_1
1/4 a . Controparte_6
Fu disposta in primo grado c.t.u. affidata all'arch. (relazioni depositate il CP_9
3.07.2015 e 30.01.2017).
2. Con sentenza del 2.05.2018 n. 844, il Tribunale di Nola ha fatto proprio il progetto divi- sionale elaborato dal CTU nella relazione del 30.01.2017, formulato tenendo conto CP_9
dello stato di fatto del possesso degli immobili da parte dei coeredi e della circostanza che l'appartamento al primo piano è stato realizzato dal coerede , su autorizza- Persona_2
zione del padre quando questi era ancora in vita (cfr. altresì pag. 29 della relazione del
3.07.2015). Ha infine attribuito i lotti e stabilito i relativi conguagli, tenuto conto della volon- tà manifestata dalle parti.
In particolare, il Tribunale ha così deciso:
-- dichiara esecutivo il progetto di divisione elaborato dal CTU arch. nella rela- CP_9
zione del 30.1.2017 pag. 4 e ss;
2 -- assegna agli eredi di l'appartamento al piano primo, in Cercola (NA), alla Persona_2
via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2 p.lla 360 sub 5 (ex sub 101), piano 1, del complessivo valore di euro 186.823,00, con l'obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 51.076,94 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- assegna agli eredi di il locale garage sito al piano seminterrato del fabbri- Persona_1
cato in Cercola (NA), alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2 p.lla 360 sub 4, piano S1, del complessivo valore di 76.450,00, con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di euro 59.296,06 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- assegna a l'appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra) Controparte_6
in Cercola (NA) alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2, p.lla 360 sub 2, piano T del complessivo valore di euro 175.793,24, con obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 40.047,18 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- assegna ad l'appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra) in Controparte_5
Cercola (NA), alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2 p.lla 1717 sub 1 (ex p.lla
360 sub 3), piano T, nonché parte della zona di terreno in Cercola (NA), della superficie cata- stale di metri quadrati 525, in catasto terreni al fg. 2 p.lla 1717 (ex 450) ovvero i due giardini identificati sulla planimetria allegata con i numeri 1 e 2, presenti nella corte come da CTU del
30.1.2017 pag. 5, il tutto per il complessivo valore di euro 103.918,00 con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di euro 31.828,06 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- condanna gli eredi di , in epigrafe indicati, e Persona_1 Controparte_6 CP_10
, ciascuno per la propria quota, al pagamento in favore degli eredi di del-
[...] Persona_2
la somma di euro 186.823,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
. Condanna al pagamento in favore degli attori della somma di euro 400,00, Persona_2
oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- dichiara inammissibili le domande di rendiconto proposte da e Controparte_5 CP_6
indicate in parte motiva;
[...]
-- pone a carico di tutti gli eredi, in proporzione delle rispettive quote, le spese di CTU liquida- te nel corso del giudizio e le spese processuali, così liquidate e distratte: A) spese processuali
3 sostenute da parte attrice: euro 348,00 per spese ed euro 5.885,00 per competenze, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Alfonso Capo- torto e Ciro Sito, dichiaratisi anticipatari;
B) spese processuali sostenute dai convenuti eredi di : euro 4.885,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per Persona_2
legge, con distrazione a favore dell'avv. Massimo De Martino, dichiaratosi anticipatario;
C) spese processuali sostenute dai convenuti e , costituiti tramite unico CP_5 Controparte_6
difensore: euro 4.885,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
3. , , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_4
appello e hanno così concluso: «1) (…) in riforma della sentenza impugnata dichiarare che nulla è dovuto a titolo di indennità di miglioramento ex artt. 1150 c.c. e 936 c.c. nei confronti degli eredi di ; 2) Disporre, previa rinnovazione della CTU, la divisione dei beni Persona_2
ereditari del sig. (…) secondo un progetto predisposto dal Collegio da un notaio Parte_1
incaricato con l'ausilio, ove occorra, di un consulente tecnico in rinnovazione della CTU di primo grado ove ciò sia necessario; 3) In caso di accertata non comoda divisibilità degli im- mobili, procedere, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.c., previo accertamento del valore reale degli stessi; 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese (…) del presente giudizio (…) con attribuzione ai procuratori antistatari».
4. Si sono costituiti , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_8 Parte_1 [...]
, in proprio e quali eredi di , e hanno così concluso: «- Preliminar- CP_11 Persona_2
mente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, sussistendone i presupposti di Legge. - Nel merito, rigettare l'impugnazione di tutti e ciascun capo della sentenza appellata, perché im- procedibile, inammissibile e comunque infondata, confermando così la decisione di primo grado. - In subordine, e per l'ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame, disporre un nuovo progetto di divisione sul presupposto dell'inesistente o diminuito valore di uno dei cespiti, e quindi del relictum, presi in considerazione dal progetto di divisione in primo grado e nella decisione impugnata. - Sempre in caso di accoglimento dei motivi di gravame, accogliere co- munque tutte le domande spiegate dagli Appellati, in primo grado e, così, disporre lo sciogli- mento della comunione esistente ed accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei con- fronti dei coeredi sig.ri , nonché dei sig.ri Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 [...]
, e , quali eredi del sig. , CP_12 Parte_2 Parte_4 Persona_1
e pertanto condannare gli stessi, pro quota, alla corresponsione, in favore degli istanti, della somma di € 186.823,00, indicata dal CTU, pari all'incremento di valore della proprietà del de
4 cuius per l'edificazione ed i miglioramenti realizzati dal sig. ; in subordine con- Persona_2
dannare gli stessi, e pro quota, al pagamento della somma pari ai costi per realizzare gli stes- si stimati in € 99.283,12 (al 1990) del Consulente dell'Ufficio, da rivalutare all'attualità; anco- ra in via subordinata condannare gli stessi, e pro quota, alla corresponsione della somma di €
103.261,37 pari all'esborso di spesa operato dal dante causa degli attuali appellati per la realizzazione delle predette opere;
in ogni caso la somma dovuta dovrà essere incrementata degli interessi e diminuita proporzionalmente in forza della quota di spettanza del predetto sig. . - con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi favore del Persona_2
procuratore anticipatario».
5. e non si sono costituiti. CP_5 Controparte_6
6. Con ordinanza del 9.07.2024, la Corte, esaminate le rispettive deduzioni delle parti costi- tuite, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il possessore del fon- do non ha diritto all'indennizzo per le addizioni consistenti in edifici abusivamente eretti sul- lo stesso, non potendosi ammettere alcun indennizzo per lo svolgimento di un'attività illecita anche sotto il profilo penale [Cass.
6.12.2013 n. 27408], salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile a uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione [Cass.
25.01.2016 n. 1237].
La Corte ha osservato ancora che, sul piano civilistico, il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo giacché, in caso di costruzione eretta senza titolo concessorio – ovvero di opere eseguite in contrasto con lo stesso – il diritto dominicale relativo a quell'ope- ra è caratterizzato da spiccata precarietà quanto al suo contenuto di ricchezza acquisita, poi- ché i provvedimenti autoritativi previsti dalla legge si risolvono nell'espressione di una qualità giuridica immanente a quel manufatto e da esso non separabile [Cass. 13 aprile 1995, n.
4269, richiamata da Cass. 22 agosto 2003, n. 12347 e ancora da Cass. 1237\2016 cit. in moti- vazione], "ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da par- te della pubblica amministrazione competente, quanto piuttosto perché è da ritenere in con- trasto con i principi generali dell'ordinamento ed in particolare con la funzione dell'ammini- strazione della giustizia che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività pe- nalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c." [Cass. 17 mag-
5 gio 2001, n. 6777; in senso conforme, Cass. 14 dicembre 2011, n. 26853].
7. Sulla base di tali principi, che la Corte ribadisce anche ai fini della definizione della con- troversia, è stata disposta una nuova c.t.u. (affidata allo stesso professionista, arch.
[...]
, officiato in primo grado) per avere un quadro istruttorio completo ai fini della deci- CP_9
sione, che tenesse conto delle rispettive tesi delle parti e consentisse di pervenire a un pro- getto divisionale alternativo che, diversamente da quello acquisito e fatto proprio dal Tribu- nale, escludesse dalla massa da dividere le porzioni immobiliari (sopraelevazione e lastrico solare) realizzate in difformità dal provvedimento concessorio e dalla disciplina urbanistica, salvo che non risultassero medio tempore sanate. Sicché la Corte pose al c.t.u. i seguenti quesiti: 1) Esaminata la documentazione in atti e compiuti gli opportuni accertamenti presso
i pubblici registri immobiliari, individui il c.t.u., in base ai titoli di provenienza, i beni oggetto della massa ereditaria da dividere – con totale esclusione delle porzioni realizzate in assenza di provvedimento concessorio o in difformità da esso – e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa;
2) Descriva i beni, dandone rappresentazione grafica e fotografica, ne de- termini il valore di mercato, con riferimento all'attualità, tenendo conto di eventuali ipoteche
e altri pesi gravanti sull'immobile; 3) Determini all'attualità il valore complessivo della massa
e delle singole quote spettanti a ciascun coerede o stirpe;
4) Accerti se i beni siano comoda- mente divisibili, in relazione alle quote spettanti a ciascun coerede o stirpe e, in caso afferma- tivo, predisponga un progetto di divisione, favorendo le situazioni di possesso e comunque le indicazioni delle parti, con determinazione degli eventuali conguagli dovuti;
5) Nel caso i beni non siano comodamente divisibili, ne indichi le ragioni e determini il prezzo di vendita, speci- ficando se la vendita debba essere organizzata per uno o più lotti.
8. La Corte condivide e fa propria la relazione di c.t.u., ampiamente e congruamente moti- vata, con certosina ricognizione ed esposizione dei dati necessari a fornire risposta ai quesiti.
È opportuno anche ricordare che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia te- nuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motiva- zione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le con- clusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudi- zio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive [Cass.
6 ord. 16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ulteriormente osservarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte ar- gomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Tornando dunque all'ultimo elaborato dell'arch. , depositato il 14.02.2025, si ri- CP_9
manda alle pagg.
5-7 per l'elencazione dei beni immobili facenti parte del compendio eredi- tario e della loro situazione di possesso e di divisione di fatto.
A pag. 8 sono indicati i provvedimenti di concessione o autorizzazione amministrativa per ciascuna porzione, con indicazione (v. anche pag. 40) di quanto sia stato invece realizzato in difformità dalla normativa urbanistico-edilizia. Le pagg.
9-20 contengono esaurienti rilievi planimetrici e fotografici. Alle pagg. 21-33 sono indicati i criteri di stima e le conseguenti va- lutazioni, che nessuna delle parti costituite ha contestato. Il valore di ciascuna quota è pari a
€ 199.992,25. Il calcolo dei conguagli è sintetizzato nello schema di pag. 42.
Da tutto ciò consegue che, conformemente allo stato di fatto, vanno assegnate alle quattro stirpi le seguenti porzioni immobiliari:
-- agli eredi di , ossia , c.f. , Persona_2 CP_1 C.F._7 Controparte_2
c.f. , , c.f. c.f. C.F._8 Controparte_8 C.F._9 Parte_1
e , c.f. l'appartamento al piano C.F._10 CP_4 C.F._11
primo con sovrastante lastrico solare, in Cercola, Via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati a
Foglio 2 - Particella 360 - sub 5 - Categoria A/2 - Classe 4 - Vani 8.5 - Superficie Catastale to- tale 193 mq escluse aree scoperte 186 mq - Rendita € 548,74, del complessivo valore di euro
261.399,50, con l'obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 61.407,00 a ti- tolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- agli eredi di , ossia c.f. Persona_1 Parte_1 C.F._1 Parte_5
, c.f. , c.f. e
[...] C.F._2 Controparte_8 C.F._3 Parte_6
, c.f. il locale sito al piano seminterrato del fabbricato in Cerco-
[...] C.F._4
la, alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 360 - sub 4 - Categoria
C/6 - Consistenza mq 111 - Superficie Catastale totale mq 135, Rendita € 206.38, del com- plessivo valore di € 106.562,50, con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di €
7 93.429,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
Pa
-- a vino l'appartamento al piano rialzato in Cercola, Via Don Minzoni 39, in ca- CP_6
tasto fabbricati Foglio 2 - Particella 360 - Sub 2 – Categoria A/2 –Classe 4 – Vani 8 – Superfi- cie Catastale totale 141 mq escluse aree scoperte 134 mq, Rendita € 516,46, del complessivo valore di euro 295.321,50, con obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di €
95.329,25 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
Pa
-- a l'immobile al piano terra interno corte (ex officina), in Cercola, Via Don CP_5
Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 1717 – sub 1- Categoria A/3 - Vani 5 -
Superficie Catastale totale mq 93 escluse aree scoperte mq 73 - Rendita € 361,52, il tutto per il complessivo valore di euro 136.685,50 con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di € 63.306,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
9. La sentenza impugnata va poi riformata nella parte in cui, in accoglimento di domanda riconvenzionale, riconosce agli eredi di un indennizzo ai sensi del combinato Persona_2
disposto degli artt. 1150 e 936 c.c. per avere realizzato a proprie spese, pri- Persona_2
ma dell'apertura della successione e dunque in qualità di terzo rispetto al proprietario
[...]
opere in sopraelevazione. Per_3
Al di là della carenza di prova in ordine agli esborsi sostenuti, è assorbente il rilievo per cui, nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt.1150 e 936 c.c., nessun in- dennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che ab- bia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, illeciti penali, ciò non tanto perché possano es- sere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione com- petente, quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordi- namento e in particolare con la funzione dell'amministrazione della giustizia che possa l'a- gente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che in via diret- ta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c. [Cass.
6.12.2013 n. 27408; Cass. 14.12.2011 n.
26853; Cass. 17.05.2001 n. 6777], neanche a titolo di arricchimento senza causa [Cass.
11.07.2025 n. 19136], salvo che il manufatto (ma non è il nostro caso: v. relazione di c.t.u.) sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa
8 restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demoli- zione [Cass. 25.01.2016 n. 1237].
10. La sentenza impugnata va dunque riformata nei termini indicati. La Corte fa propria e dunque conferma la liquidazione delle spese processuali come disposta dal Tribunale. Pone le spese del presente grado a carico della massa, liquidandole in € 7.000,00 per compensi in favore degli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito, dichiaratisi antistatari;
in € 7.000,00 in favo- re dell'avv. Massimo De Martino, dichiaratosi antistatario;
oltre rimborso forfetario di spese generali al 15%, rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto, pagato e quie- tanzato, IVA e CPA.
A carico della massa sono anche le spese della c.t.u. disposta in grado d'appello, con obbli- go solidale a carico delle parti.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_4
confronti di , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_8 Parte_1 CP_13
[...
, in proprio e quali eredi di , nonché di e , Persona_2 Controparte_5 Controparte_6
avverso la sentenza del Tribunale di Nola 2.05.2018 n. 844, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
A) dichiara esecutivo il progetto di divisione elaborato dal c.t.u. arch. con CP_9
relazione depositata il 14.02.2025;
B) assegna alle quattro stirpi le seguenti porzioni immobiliari:
1) agli eredi di , ossia , c.f. , Persona_2 CP_1 C.F._7 Controparte_2
c.f. , , c.f. c.f. C.F._8 Controparte_8 C.F._9 Parte_1
e , c.f. l'appartamento al piano C.F._10 CP_4 C.F._11
primo con sovrastante lastrico solare, in Cercola, Via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati a
Foglio 2 - Particella 360 - sub 5 - Categoria A/2 - Classe 4 - Vani 8.5 - Superficie Catastale to- tale 193 mq escluse aree scoperte 186 mq - Rendita € 548,74, del complessivo valore di euro
261.399,50, con l'obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 61.407,00 a ti- tolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) agli eredi di , ossia c.f. Persona_1 Parte_1 C.F._1 Parte_5
, c.f. , c.f. e
[...] C.F._2 Controparte_8 C.F._3 Parte_6
, c.f. il locale sito al piano seminterrato del fabbricato in Cerco-
[...] C.F._4
9 la, alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 360 - sub 4 - Categoria
C/6 - Consistenza mq 111 - Superficie Catastale totale mq 135, Rendita € 206.38, del com- plessivo valore di € 106.562,50, con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di €
93.429,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
3) a l'appartamento al piano rialzato in Cercola, Via Don Minzoni 39, in Controparte_6
catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 360 - Sub 2 – Categoria A/2 –Classe 4 – Vani 8 – Su- perficie Catastale totale 141 mq escluse aree scoperte 134 mq, Rendita € 516,46, del com- plessivo valore di euro 295.321,50, con obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di
€ 95.329,25 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
4) a l'immobile al piano terra interno corte (ex officina), in Cercola, Via Don Controparte_5
Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 1717 – sub 1- Categoria A/3 - Vani 5 -
Superficie Catastale totale mq 93 escluse aree scoperte mq 73 - Rendita € 361,52, il tutto per il complessivo valore di euro 136.685,50 con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di € 63.306,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
C) rigetta l'originaria domanda riconvenzionale proposta dagli eredi di;
Persona_2
D) conferma le statuizioni di primo grado sulle spese di lite e di c.t.u.;
E) pone le spese di patrocinio del presente grado a carico della massa, liquidandole in €
7.000,00 per compensi in favore degli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito, dichiaratisi anti- statari;
in € 7.000,00 in favore dell'avv. Massimo De Martino, dichiaratosi antistatario;
oltre rimborso forfetario di spese generali al 15%, rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto, pagato e quietanzato, IVA e CPA;
F) pone le spese della c.t.u. espletata in appello dall'arch. a carico della CP_9
massa, con obbligo solidale di pagamento a carico delle parti;
G) ordina al competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4323\2018 RG in materia di successione ereditaria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola 2.05.2018 n. 844), vertente tra c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, c.f. e , c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
eredi di , nato il [...] a [...], ivi deceduto il 25.09.2007, rap- Persona_1
presentati e difesi dagli avvocati Alfonso Capotorto, c.f. e Ciro Sito, c.f. C.F._5
, appellanti C.F._6
e Par
, c.f. , c.f. , CP_1 C.F._7 Controparte_2 C.F._8
[...]
, c.f. c.f. e CP_3 C.F._9 Parte_1 C.F._10 CP_4
, c.f. in proprio e quali eredi di , rappresentati e
[...] C.F._11 Persona_2
difesi dall'avv. Massimo De Martino, c.f. , appellati C.F._12
nonché
e , appellati contumaci Controparte_5 Controparte_6
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 4.03.2025.
Ragioni della decisione
1 Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 4.03.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. , nato in [...] il [...], è deceduto ab intestato in Cerco- Parte_1
la il 14.04.1998, lasciando a sé superstiti i figli , , Controparte_5 Persona_2 CP_7
e . Costoro individueranno le quattro stirpi tra le quali il patrimonio
[...] Controparte_6
relitto sarà diviso all'esito del presente giudizio.
Successivamente, è deceduto in Cercola il 25.9.2007, lasciando quali eredi Persona_1
la moglie e i figli (n. il 18.08.1979), (n. il Parte_4 Parte_1 Controparte_8
15.05.1972) e , attori. Parte_2
Nelle more del giudizio, il 22.05.2009 è deceduto ab intestato , lasciando Persona_2
quali eredi la moglie e i figli (n. il 29.01.1971), , (n. il CP_1 Parte_3 CP_2 Pt_1
21.02.1973) e . CP_4
Spettano, pertanto, alle parti le seguenti quote sull'eredità di : Parte_1
1/4 ad;
Controparte_5
1/4 ad e (n. il 29.01.1971), , (n. il 21.02.1973) e CP_1 Parte_3 CP_2 Pt_1 CP_4
, nella qualità di eredi di;
[...] Persona_2
1/4 ad e (n. il 18.08.1979), (n. il 15.05.1972) e Parte_4 Pt_1 Parte_3 Parte_2
, in qualità di eredi di;
[...] Persona_1
1/4 a . Controparte_6
Fu disposta in primo grado c.t.u. affidata all'arch. (relazioni depositate il CP_9
3.07.2015 e 30.01.2017).
2. Con sentenza del 2.05.2018 n. 844, il Tribunale di Nola ha fatto proprio il progetto divi- sionale elaborato dal CTU nella relazione del 30.01.2017, formulato tenendo conto CP_9
dello stato di fatto del possesso degli immobili da parte dei coeredi e della circostanza che l'appartamento al primo piano è stato realizzato dal coerede , su autorizza- Persona_2
zione del padre quando questi era ancora in vita (cfr. altresì pag. 29 della relazione del
3.07.2015). Ha infine attribuito i lotti e stabilito i relativi conguagli, tenuto conto della volon- tà manifestata dalle parti.
In particolare, il Tribunale ha così deciso:
-- dichiara esecutivo il progetto di divisione elaborato dal CTU arch. nella rela- CP_9
zione del 30.1.2017 pag. 4 e ss;
2 -- assegna agli eredi di l'appartamento al piano primo, in Cercola (NA), alla Persona_2
via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2 p.lla 360 sub 5 (ex sub 101), piano 1, del complessivo valore di euro 186.823,00, con l'obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 51.076,94 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- assegna agli eredi di il locale garage sito al piano seminterrato del fabbri- Persona_1
cato in Cercola (NA), alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2 p.lla 360 sub 4, piano S1, del complessivo valore di 76.450,00, con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di euro 59.296,06 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- assegna a l'appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra) Controparte_6
in Cercola (NA) alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2, p.lla 360 sub 2, piano T del complessivo valore di euro 175.793,24, con obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 40.047,18 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- assegna ad l'appartamento al piano rialzato (catastalmente piano terra) in Controparte_5
Cercola (NA), alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al fg. 2 p.lla 1717 sub 1 (ex p.lla
360 sub 3), piano T, nonché parte della zona di terreno in Cercola (NA), della superficie cata- stale di metri quadrati 525, in catasto terreni al fg. 2 p.lla 1717 (ex 450) ovvero i due giardini identificati sulla planimetria allegata con i numeri 1 e 2, presenti nella corte come da CTU del
30.1.2017 pag. 5, il tutto per il complessivo valore di euro 103.918,00 con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di euro 31.828,06 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- condanna gli eredi di , in epigrafe indicati, e Persona_1 Controparte_6 CP_10
, ciascuno per la propria quota, al pagamento in favore degli eredi di del-
[...] Persona_2
la somma di euro 186.823,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
. Condanna al pagamento in favore degli attori della somma di euro 400,00, Persona_2
oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- dichiara inammissibili le domande di rendiconto proposte da e Controparte_5 CP_6
indicate in parte motiva;
[...]
-- pone a carico di tutti gli eredi, in proporzione delle rispettive quote, le spese di CTU liquida- te nel corso del giudizio e le spese processuali, così liquidate e distratte: A) spese processuali
3 sostenute da parte attrice: euro 348,00 per spese ed euro 5.885,00 per competenze, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Alfonso Capo- torto e Ciro Sito, dichiaratisi anticipatari;
B) spese processuali sostenute dai convenuti eredi di : euro 4.885,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per Persona_2
legge, con distrazione a favore dell'avv. Massimo De Martino, dichiaratosi anticipatario;
C) spese processuali sostenute dai convenuti e , costituiti tramite unico CP_5 Controparte_6
difensore: euro 4.885,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
3. , , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_4
appello e hanno così concluso: «1) (…) in riforma della sentenza impugnata dichiarare che nulla è dovuto a titolo di indennità di miglioramento ex artt. 1150 c.c. e 936 c.c. nei confronti degli eredi di ; 2) Disporre, previa rinnovazione della CTU, la divisione dei beni Persona_2
ereditari del sig. (…) secondo un progetto predisposto dal Collegio da un notaio Parte_1
incaricato con l'ausilio, ove occorra, di un consulente tecnico in rinnovazione della CTU di primo grado ove ciò sia necessario; 3) In caso di accertata non comoda divisibilità degli im- mobili, procedere, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.c., previo accertamento del valore reale degli stessi; 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese (…) del presente giudizio (…) con attribuzione ai procuratori antistatari».
4. Si sono costituiti , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_8 Parte_1 [...]
, in proprio e quali eredi di , e hanno così concluso: «- Preliminar- CP_11 Persona_2
mente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, sussistendone i presupposti di Legge. - Nel merito, rigettare l'impugnazione di tutti e ciascun capo della sentenza appellata, perché im- procedibile, inammissibile e comunque infondata, confermando così la decisione di primo grado. - In subordine, e per l'ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame, disporre un nuovo progetto di divisione sul presupposto dell'inesistente o diminuito valore di uno dei cespiti, e quindi del relictum, presi in considerazione dal progetto di divisione in primo grado e nella decisione impugnata. - Sempre in caso di accoglimento dei motivi di gravame, accogliere co- munque tutte le domande spiegate dagli Appellati, in primo grado e, così, disporre lo sciogli- mento della comunione esistente ed accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei con- fronti dei coeredi sig.ri , nonché dei sig.ri Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 [...]
, e , quali eredi del sig. , CP_12 Parte_2 Parte_4 Persona_1
e pertanto condannare gli stessi, pro quota, alla corresponsione, in favore degli istanti, della somma di € 186.823,00, indicata dal CTU, pari all'incremento di valore della proprietà del de
4 cuius per l'edificazione ed i miglioramenti realizzati dal sig. ; in subordine con- Persona_2
dannare gli stessi, e pro quota, al pagamento della somma pari ai costi per realizzare gli stes- si stimati in € 99.283,12 (al 1990) del Consulente dell'Ufficio, da rivalutare all'attualità; anco- ra in via subordinata condannare gli stessi, e pro quota, alla corresponsione della somma di €
103.261,37 pari all'esborso di spesa operato dal dante causa degli attuali appellati per la realizzazione delle predette opere;
in ogni caso la somma dovuta dovrà essere incrementata degli interessi e diminuita proporzionalmente in forza della quota di spettanza del predetto sig. . - con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi favore del Persona_2
procuratore anticipatario».
5. e non si sono costituiti. CP_5 Controparte_6
6. Con ordinanza del 9.07.2024, la Corte, esaminate le rispettive deduzioni delle parti costi- tuite, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il possessore del fon- do non ha diritto all'indennizzo per le addizioni consistenti in edifici abusivamente eretti sul- lo stesso, non potendosi ammettere alcun indennizzo per lo svolgimento di un'attività illecita anche sotto il profilo penale [Cass.
6.12.2013 n. 27408], salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile a uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione [Cass.
25.01.2016 n. 1237].
La Corte ha osservato ancora che, sul piano civilistico, il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo giacché, in caso di costruzione eretta senza titolo concessorio – ovvero di opere eseguite in contrasto con lo stesso – il diritto dominicale relativo a quell'ope- ra è caratterizzato da spiccata precarietà quanto al suo contenuto di ricchezza acquisita, poi- ché i provvedimenti autoritativi previsti dalla legge si risolvono nell'espressione di una qualità giuridica immanente a quel manufatto e da esso non separabile [Cass. 13 aprile 1995, n.
4269, richiamata da Cass. 22 agosto 2003, n. 12347 e ancora da Cass. 1237\2016 cit. in moti- vazione], "ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da par- te della pubblica amministrazione competente, quanto piuttosto perché è da ritenere in con- trasto con i principi generali dell'ordinamento ed in particolare con la funzione dell'ammini- strazione della giustizia che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività pe- nalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c." [Cass. 17 mag-
5 gio 2001, n. 6777; in senso conforme, Cass. 14 dicembre 2011, n. 26853].
7. Sulla base di tali principi, che la Corte ribadisce anche ai fini della definizione della con- troversia, è stata disposta una nuova c.t.u. (affidata allo stesso professionista, arch.
[...]
, officiato in primo grado) per avere un quadro istruttorio completo ai fini della deci- CP_9
sione, che tenesse conto delle rispettive tesi delle parti e consentisse di pervenire a un pro- getto divisionale alternativo che, diversamente da quello acquisito e fatto proprio dal Tribu- nale, escludesse dalla massa da dividere le porzioni immobiliari (sopraelevazione e lastrico solare) realizzate in difformità dal provvedimento concessorio e dalla disciplina urbanistica, salvo che non risultassero medio tempore sanate. Sicché la Corte pose al c.t.u. i seguenti quesiti: 1) Esaminata la documentazione in atti e compiuti gli opportuni accertamenti presso
i pubblici registri immobiliari, individui il c.t.u., in base ai titoli di provenienza, i beni oggetto della massa ereditaria da dividere – con totale esclusione delle porzioni realizzate in assenza di provvedimento concessorio o in difformità da esso – e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa;
2) Descriva i beni, dandone rappresentazione grafica e fotografica, ne de- termini il valore di mercato, con riferimento all'attualità, tenendo conto di eventuali ipoteche
e altri pesi gravanti sull'immobile; 3) Determini all'attualità il valore complessivo della massa
e delle singole quote spettanti a ciascun coerede o stirpe;
4) Accerti se i beni siano comoda- mente divisibili, in relazione alle quote spettanti a ciascun coerede o stirpe e, in caso afferma- tivo, predisponga un progetto di divisione, favorendo le situazioni di possesso e comunque le indicazioni delle parti, con determinazione degli eventuali conguagli dovuti;
5) Nel caso i beni non siano comodamente divisibili, ne indichi le ragioni e determini il prezzo di vendita, speci- ficando se la vendita debba essere organizzata per uno o più lotti.
8. La Corte condivide e fa propria la relazione di c.t.u., ampiamente e congruamente moti- vata, con certosina ricognizione ed esposizione dei dati necessari a fornire risposta ai quesiti.
È opportuno anche ricordare che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia te- nuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motiva- zione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le con- clusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudi- zio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive [Cass.
6 ord. 16.11.2022 n. 33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ulteriormente osservarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte ar- gomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Tornando dunque all'ultimo elaborato dell'arch. , depositato il 14.02.2025, si ri- CP_9
manda alle pagg.
5-7 per l'elencazione dei beni immobili facenti parte del compendio eredi- tario e della loro situazione di possesso e di divisione di fatto.
A pag. 8 sono indicati i provvedimenti di concessione o autorizzazione amministrativa per ciascuna porzione, con indicazione (v. anche pag. 40) di quanto sia stato invece realizzato in difformità dalla normativa urbanistico-edilizia. Le pagg.
9-20 contengono esaurienti rilievi planimetrici e fotografici. Alle pagg. 21-33 sono indicati i criteri di stima e le conseguenti va- lutazioni, che nessuna delle parti costituite ha contestato. Il valore di ciascuna quota è pari a
€ 199.992,25. Il calcolo dei conguagli è sintetizzato nello schema di pag. 42.
Da tutto ciò consegue che, conformemente allo stato di fatto, vanno assegnate alle quattro stirpi le seguenti porzioni immobiliari:
-- agli eredi di , ossia , c.f. , Persona_2 CP_1 C.F._7 Controparte_2
c.f. , , c.f. c.f. C.F._8 Controparte_8 C.F._9 Parte_1
e , c.f. l'appartamento al piano C.F._10 CP_4 C.F._11
primo con sovrastante lastrico solare, in Cercola, Via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati a
Foglio 2 - Particella 360 - sub 5 - Categoria A/2 - Classe 4 - Vani 8.5 - Superficie Catastale to- tale 193 mq escluse aree scoperte 186 mq - Rendita € 548,74, del complessivo valore di euro
261.399,50, con l'obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 61.407,00 a ti- tolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
-- agli eredi di , ossia c.f. Persona_1 Parte_1 C.F._1 Parte_5
, c.f. , c.f. e
[...] C.F._2 Controparte_8 C.F._3 Parte_6
, c.f. il locale sito al piano seminterrato del fabbricato in Cerco-
[...] C.F._4
la, alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 360 - sub 4 - Categoria
C/6 - Consistenza mq 111 - Superficie Catastale totale mq 135, Rendita € 206.38, del com- plessivo valore di € 106.562,50, con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di €
7 93.429,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
Pa
-- a vino l'appartamento al piano rialzato in Cercola, Via Don Minzoni 39, in ca- CP_6
tasto fabbricati Foglio 2 - Particella 360 - Sub 2 – Categoria A/2 –Classe 4 – Vani 8 – Superfi- cie Catastale totale 141 mq escluse aree scoperte 134 mq, Rendita € 516,46, del complessivo valore di euro 295.321,50, con obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di €
95.329,25 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
Pa
-- a l'immobile al piano terra interno corte (ex officina), in Cercola, Via Don CP_5
Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 1717 – sub 1- Categoria A/3 - Vani 5 -
Superficie Catastale totale mq 93 escluse aree scoperte mq 73 - Rendita € 361,52, il tutto per il complessivo valore di euro 136.685,50 con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di € 63.306,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
9. La sentenza impugnata va poi riformata nella parte in cui, in accoglimento di domanda riconvenzionale, riconosce agli eredi di un indennizzo ai sensi del combinato Persona_2
disposto degli artt. 1150 e 936 c.c. per avere realizzato a proprie spese, pri- Persona_2
ma dell'apertura della successione e dunque in qualità di terzo rispetto al proprietario
[...]
opere in sopraelevazione. Per_3
Al di là della carenza di prova in ordine agli esborsi sostenuti, è assorbente il rilievo per cui, nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt.1150 e 936 c.c., nessun in- dennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che ab- bia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, illeciti penali, ciò non tanto perché possano es- sere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione com- petente, quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordi- namento e in particolare con la funzione dell'amministrazione della giustizia che possa l'a- gente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che in via diret- ta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c. [Cass.
6.12.2013 n. 27408; Cass. 14.12.2011 n.
26853; Cass. 17.05.2001 n. 6777], neanche a titolo di arricchimento senza causa [Cass.
11.07.2025 n. 19136], salvo che il manufatto (ma non è il nostro caso: v. relazione di c.t.u.) sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa
8 restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demoli- zione [Cass. 25.01.2016 n. 1237].
10. La sentenza impugnata va dunque riformata nei termini indicati. La Corte fa propria e dunque conferma la liquidazione delle spese processuali come disposta dal Tribunale. Pone le spese del presente grado a carico della massa, liquidandole in € 7.000,00 per compensi in favore degli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito, dichiaratisi antistatari;
in € 7.000,00 in favo- re dell'avv. Massimo De Martino, dichiaratosi antistatario;
oltre rimborso forfetario di spese generali al 15%, rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto, pagato e quie- tanzato, IVA e CPA.
A carico della massa sono anche le spese della c.t.u. disposta in grado d'appello, con obbli- go solidale a carico delle parti.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e , nei Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_4
confronti di , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_8 Parte_1 CP_13
[...
, in proprio e quali eredi di , nonché di e , Persona_2 Controparte_5 Controparte_6
avverso la sentenza del Tribunale di Nola 2.05.2018 n. 844, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
A) dichiara esecutivo il progetto di divisione elaborato dal c.t.u. arch. con CP_9
relazione depositata il 14.02.2025;
B) assegna alle quattro stirpi le seguenti porzioni immobiliari:
1) agli eredi di , ossia , c.f. , Persona_2 CP_1 C.F._7 Controparte_2
c.f. , , c.f. c.f. C.F._8 Controparte_8 C.F._9 Parte_1
e , c.f. l'appartamento al piano C.F._10 CP_4 C.F._11
primo con sovrastante lastrico solare, in Cercola, Via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati a
Foglio 2 - Particella 360 - sub 5 - Categoria A/2 - Classe 4 - Vani 8.5 - Superficie Catastale to- tale 193 mq escluse aree scoperte 186 mq - Rendita € 548,74, del complessivo valore di euro
261.399,50, con l'obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di euro 61.407,00 a ti- tolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) agli eredi di , ossia c.f. Persona_1 Parte_1 C.F._1 Parte_5
, c.f. , c.f. e
[...] C.F._2 Controparte_8 C.F._3 Parte_6
, c.f. il locale sito al piano seminterrato del fabbricato in Cerco-
[...] C.F._4
9 la, alla via Don Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 360 - sub 4 - Categoria
C/6 - Consistenza mq 111 - Superficie Catastale totale mq 135, Rendita € 206.38, del com- plessivo valore di € 106.562,50, con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di €
93.429,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
3) a l'appartamento al piano rialzato in Cercola, Via Don Minzoni 39, in Controparte_6
catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 360 - Sub 2 – Categoria A/2 –Classe 4 – Vani 8 – Su- perficie Catastale totale 141 mq escluse aree scoperte 134 mq, Rendita € 516,46, del com- plessivo valore di euro 295.321,50, con obbligo di conferire alla massa ereditaria la somma di
€ 95.329,25 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
4) a l'immobile al piano terra interno corte (ex officina), in Cercola, Via Don Controparte_5
Minzoni 39, in catasto fabbricati al Foglio 2 - Particella 1717 – sub 1- Categoria A/3 - Vani 5 -
Superficie Catastale totale mq 93 escluse aree scoperte mq 73 - Rendita € 361,52, il tutto per il complessivo valore di euro 136.685,50 con diritto a ricevere dalla massa ereditaria la somma di € 63.306,75 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
C) rigetta l'originaria domanda riconvenzionale proposta dagli eredi di;
Persona_2
D) conferma le statuizioni di primo grado sulle spese di lite e di c.t.u.;
E) pone le spese di patrocinio del presente grado a carico della massa, liquidandole in €
7.000,00 per compensi in favore degli avv.ti Alfonso Capotorto e Ciro Sito, dichiaratisi anti- statari;
in € 7.000,00 in favore dell'avv. Massimo De Martino, dichiaratosi antistatario;
oltre rimborso forfetario di spese generali al 15%, rimborso del contributo unificato nei limiti di quanto dovuto, pagato e quietanzato, IVA e CPA;
F) pone le spese della c.t.u. espletata in appello dall'arch. a carico della CP_9
massa, con obbligo solidale di pagamento a carico delle parti;
G) ordina al competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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