Ordinanza collegiale 22 settembre 2021
Ordinanza cautelare 2 novembre 2021
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 6006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6006 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05892/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5892 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cordasco, Maurizio Bogino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera n.207 del 10.03.2021 avente ad oggetto “ Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n.138 posti di operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza cat. BS- Presa d'atto delle sentenze del TAR Lazio nn.2401/21-2400/21-2304/21-2303/21-2306/2021 -2301/2021-2306/21- 2301/21-2398/2021-2399/21 2302/21-26/8921/21 Esclusione dei candidati (Omissis nominativi) - Presa d'atto delle verifiche ex art.71 dpr 445/2000, Esclusione candidati- Riformulazione ed approvazione graduatorie di merito e nuova individuazione dei candidati vincitori ” e del relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e consistente nell'elenco degli esclusi in cui è ricompreso l'attuale Ricorrente, in parte qua , ed in particolare laddove si è determinato di “(Omissis) altresì prendere atto che i candidati di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato 1), a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici della UOC Governo Risorse Umane, ex art.71 DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese dai medesimi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, risultano avere reso una dichiarazione non veritiera come risultante dalle certificazioni pervenute all'ARES 118 e conservate agli atti della UOC Governo Risorse Umane; di procedere secondo quanto disposto dall'articolo 6 del bando di concorso che recita: “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si determinerà l'esclusione dalla procedura e la decadenza dai benefici conseguiti nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie ed alle Amministrazioni di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000”; di procedere, pertanto all'esclusione dal concorso di cui all'oggetto dei candidati di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato 1) in quanto risultano aver reso, all'atto della presentazione della domanda di concorso, una dichiarazione non corrispondente, per cui non veritiera, a quanto risultante dalle certificazioni pervenute, a seguito di verifiche ex art.71 DPR 445/2000, alla UOC Governo Risorse Umane e conservate agli atti della stessa; di notificare singolarmente ai candidati di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato1), l'esclusione di cui alla presente delibera, allegando la certificazione pervenuta all'ARES 118, riguardante ciascuno dei candidati medesimi e specificando perché non è corrispondente a quanto dagli stessi dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso; (Omissis); conseguentemente di procedere alla cancellazione dei nominativi di cui all'elenco 1, allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa (allegato 1) della graduatoria generale dei cui alla delibera n.134 del 18.02.2021, nonché alla riformulazione ed approvazione della graduatoria generale di merito (allegato 2), della graduatoria di merito dei candidati aventi diritto alla riserva di cui agli artt. 678 1014 del D.Lgs. 66/2010 (allegato 3) e della graduatoria di merito, espunta dei candidati riservisti (allegato 4); di dichiarare vincitori, per i primi 19 posti messi a concorso, i candidati dal n. 1 -OMISSIS- al n.19 -OMISSIS- della graduatoria dei riservisti ai sensi agli artt. 678 1014 del D.Lgs. 66/2010 di cui all'allegato 3 del presente provvedimento e parte integrante dello stesso; di dichiarare vincitori, per i successivi 119 posti messi a concorso, i candidati dal n.1 -OMISSIS- al n.119 -OMISSIS- della graduatoria, espunta dei candidati riservisti, allegato 4 del presente provvedimento e parte integrante dello stesso ”;
- del provvedimento di cui alla comunicazione prot. n. 5572/33 del 10.03.2021, successivamente pervenuta, in cui è menzionata la determinazione di esclusione n.207/2021 come sopra impugnata;
- nonché, ed ove occorrer possa, del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto da ARES 118 con deliberazione n.168 del 25.10.2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di n.138 operatori tecnici specializzati – autisti d'ambulanza, pubblicato sul BURL n.90 del 07.11.2019 e per estratto sulla GURI n.95 del 03.12.2019, se e laddove erroneamente letto ed interpretato e, quindi, erroneamente applicato nella fattispecie dall'Amministrazione e dalla Commissione di Concorso, come risultante dalla delibera di esclusione e dalla relativa comunicazione quivi impugnata, e che qui analogamente si impugnano;
- dell'atto di riformulazione ed approvazione della graduatoria di merito e nuova individuazione dei candidati vincitori, di cui alla delibera n. 207/2021 impugnata e contenuta nell'allegato n.2 e, over occorrer possa, all. 4 alla Delibera n.207/2021, costituendone parte integrante, sopra impugnata;
- della graduatoria medesima contenuta e di cui al menzionato allegato 2 alla impugnata Delibera n.207/2021 di cui costituisce parte integrante e, ove occorrer possa, della graduatoria di merito dei candidati aventi diritto alla riserva di cui agli artt. 678 1014 del D.Lgs. 66/2010 (allegato 3) contenuta nell'allegato 3 della delibera quivi impugnata di cui costituisce parte integrante, nonché della graduatoria di merito, espunta dei candidati riservisti (allegato 4), contenuta nell'allegato n. 4 della impugnata delibera di cui costituisce parte integrante;
- nonché, averso tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali, tra cui ed in particolare, i provvedimenti a fronte dei quali sono state redatte la nuova graduatoria di merito e la tabella di cui all'All.1 costituente parte integrante della sopra impugnata Delibera n.207/2021 nonché tutti gli atti –che qui, ugualmente si impugnano- che hanno comportato l'esclusione dalla procedura, la decadenza dai benefici conseguiti nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie ed alle Amministrazioni di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000 dell'attuale Ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto e con riserva, sin d'ora di eventuali motivi aggiunti al presente ricorso nel caso di conoscenza di ulteriori atti e/o provvedimenti se e laddove adottati in merito dall'Amministrazione
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6/8/2021:
- della Delibera n. 409 dell'11.05.2021 e dei relativi Allegati, affissa all'albo pretorio on line dell'ARES 118 per 15 gg. consecutivi a far data dal 12.05.2021, con cui, dopo aver preso atto e disposto l'esclusione di altri e diversi candidati, si è determinato di procedere alla riformulazione della graduatoria generale di merito (All.1) e della graduatoria espunta dei candidati riservisti (All.2);
- dell'atto/atti di proclamazione dei vincitori, se e laddove adottati in merito ed attualmente di estremi sconosciuti;
- ove occorrer possa, della Delibera n.582 del 06.07.2021, dell'ARES 118, di presa d'atto delle preferenze espresse;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa CE AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
ARES 118, con delibera n.168 del 25.10.2019 ha bandito un concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, per la copertura di n.138 posti di operatore Tecnico Specializzato – Autista d’Ambulanza cat. BS.
Il bando è stato pubblicato sul BURL n. 90 del 7.11.2019 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 3.12.2019.
Il sig. -OMISSIS- ha presentato domanda di partecipazione.
Con delibera ARES n.207 del 10.03.2021 è stato escluso dalla procedura in oggetto, in quanto, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici della UOC Governo Risorse Umane, ex art.71 DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, è risultato avere reso una dichiarazione non veritiera.
In particolare, è stato accertato che “ nel certificato del casellario giudiziale della S.V. (allegato 1), sono riportati precedenti penali non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso in oggetto dalla S.V. (allegato2), la quale ha dichiarato invece che: nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, sentenza di applicazione della pena ex art.444 C.p.p. (c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa ”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della predetta delibera nella parte in cui ha disposto la propria esclusione dal concorso.
A sostegno della propria domanda, con l’unico motivo di diritto, ha sostenuto in sintesi che:
- sebbene Egli sia stato destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art.444 C.P.P., resa in data 27.05.2004 ed irrevocabile dal 01.07.2004, beneficiando della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.163 C.P., il suddetto reato si è estinto;
- trovandoci in una procedura concorsuale e non in procedura di gara d’appalto, in assenza di specifica normativa sul punto, l’esistenza e la sussistenza di tale estinzione ope legis non deve essere oggetto di apposita pronuncia giudiziale;
- il Ricorrente ha effettuato la dichiarazione in buona fede ed in ossequio a quanto indicato nel Certificato del Casellario Giudiziale richiesto ed ottenuto in data 03.12.2019, dal quale è attestato che dal casellario giudiziale risulta “ NULLA ”, stante anche la risalenza del reato nel tempo;
- la sopravvenienza del c.d. “ Decreto Orlando ” di riforma del casellario giudiziale, laddove ha ridisegnato l’assetto del contenuto delle dichiarazioni da rendere nelle autocertificazioni, decreto legislativo che, seppure prevedeva che i propri effetti iniziassero ad esplicitarsi l’anno successivo all’entrata in vigore, al momento dell’indizione era certamente in vigore e dunque doveva essere conosciuto dall’Amministrazione, la quale, seppure e laddove avesse predisposto la modulistica del concorso in diverso avviso, doveva tenere comunque conto delle suddette disposizioni all’atto della verifica delle domande pervenute.
Si è costituita ARES 118 contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Si è costituita anche la Regione, rappresentando che “ tutta l’attività relativa all’espletamento della procedura selettiva non è stata curata dall’Amministrazione regionale con la conseguenza che l’Ente territoriale è completamente estraneo ai fatti di causa ”. Ha chiesto volersi dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
Con ordinanza cautelare n. 5984 del 26 ottobre 2021 - non impugnata - è stata respinta l’istanza cautelare “ rilevato che il ricorso non è assistito dal necessario fumus boni iuris ”.
Con ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti con cui ARES 118 ha adottato la graduatoria finale della procedura concorsuale di cui è causa, nonché gli atti relativi alla proclamazione dei vincitori del concorso stesso se e laddove adottati in merito, per illegittimità derivata.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, di essere autorizzato all’integrazione del contraddittorio ex artt. 41 e 49 c.p.a.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato fissata per la discussione del merito in data 20 giugno 2025 è stato disposto il rinvio richiesto dal ricorrente “al fine di esaminare la documentazione ultima depositata dall’amministrazione resistente e al fine di proporre eventuali motivi aggiunti”.
Le parti non hanno depositato ulteriori memorie e all’udienza del 27 marzo 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 la causa è stata introitata in decisione
2. Il Collegio, preliminarmente, osserva che il contraddittorio non è integro, in quanto non è stato esteso, nemmeno tramite notifica per pubblici proclami (nonostante il ricorrente avesse avanzato istanza in tal senso), a tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che sono evidentemente da reputarsi controinteressati.
Nondimeno, in virtù di quanto previsto e consentito dall’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., si può prescindere dal disporre l’integrazione del contraddittorio, giacché si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso.
3. Va preliminarmente valutata in senso favorevole l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Regione Lazio nella memoria di costituzione depositata in data 2 luglio 2021, in quanto la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di atti di carattere concorsuale provenienti da Ente diverso dalla Regione. L’attività relativa all’espletamento della procedura selettiva non è stata curata dall’Amministrazione regionale con la conseguenza che l’Ente territoriale è completamente estraneo ai fatti di causa.
Deve pertanto dichiararsi l’estromissione dal giudizio della Regione Lazio.
4. Nel merito il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti, che per comunanza delle censure possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati alla luce di specifici precedenti che si sono occupati di questioni sostanzialmente analoghe in relazione alla medesima procedura concorsuale (e quali si fa perciò rinvio ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.):
- « i ricorrenti hanno sostenuto che gli indicati pregiudizi penali, a mente del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) come modificato dal D.Lgs. n. 122 del 2.10.2018 entrato in vigore il -OMISSIS-, non andavano partecipati alla amministrazione resistente proprio in ragione del comma 8 dell’art. 28 che statuisce: “L’interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’art. 24, comma 1”.
Tale tesi non può essere condivisa.
L’indicata previsione normativa non ha valenza assoluta e riguarda le sole ipotesi in cui la p.a. non ha espresso puntuali e precise esigenze conoscitive.
Nel caso di specie, l’art. 3 del bando statuisce, in modo chiaro ed univoco, la volontà dell’amministrazione di conoscere e valutare tutte le condanne penali in capo ai singoli candidati.
Ora, in disparte la legittimità di tale previsione, di cui, peraltro, si dirà più avanti, è onere di ogni candidato conformarsi alla previsione del bando, proprio in ossequio alle superiori esigenze di correttezza e di lealtà che deve sempre intercorrere tra le parti.
La p.a. ha richiesto, nella lex specialis, di conoscere esattamente e puntualmente la situazione penale dei concorrenti, a prescindere dalle determinazioni che, al riguardo, la stessa p.a. avrebbe potuto assumere.
Infatti, le notizie giudiziarie chieste ai singoli candidati riguardano, come detto, l’interesse che ha l’amministrazione di conoscere esattamente il reale pregresso storico dei singoli candidati, non solo per valutare eventuali esclusioni, ma anche per un compiuto giudizio circa i requisiti di onorabilità, moralità ed attitudine del soggetto chiamato ad espletare il servizio presso la p.a..
Con [altro] motivo i ricorrenti hanno censurato la previsione del bando che ha previsto e richiesto la partecipazione dei precedenti penali.
Anche tale censura non può essere condivisa.
E’ principio pacifico e non controverso che quanto statuito nella lex specialis costituisce un vincolo assoluto per l’amministrazione che le ha predisposto.
L’amministrazione, pertanto, non ha alcun margine di discrezionalità circa una loro eventuale sostituzione, anche nel caso in cui le singole clausole siano, all’evidenza, illegittime.
Ne consegue che le stesse non possono essere disapplicate, né dal giudice, né dalla stessa stazione appaltante, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 dicembre 2018, n. -OMISSIS-57; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5428; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302).
Pertanto, ogni censura delle previsioni del bando immediatamente escludenti, come quella in argomento, andava, eventualmente, proposta nel termine decadenziale, decorrente dalla pubblicazione del bando.
Infatti, l’indicata previsione ha comportato un immediato e diretto nocumento della situazione giuridica del candidato che, non dichiarando alla p.a. i suoi pregiudizi penali, per ciò solo, veniva escluso dalla procedura concorsuale.
Né tale pregiudizio si è concretizzato dopo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso attraverso la successiva valutazione della posizione del candidato trattandosi di un requisito già in possesso di ogni candidato.
Quanto richiesto dalla p.a. nella previsione del bando risultava oggettivo e facilmente intellegibile.
Ne consegue che la omissione della richiesta dichiarazione rileva in termini oggettivi e determina la legittimità della esclusione dalla procedura concorsuale ( Cons, St. 2447/2012) a prescindere dal dolo o dalla colpa del dichiarante.
Una ulteriore disamina deve essere svolta con riferimento alle condanne riportate dai candidati a mente dell’art. 444 cpp.
Il Collegio non ignora l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. di St. n. 2-OMISSIS-4 del 7 maggio 2018), e della Cassazione penale (Cassazione Penale, sez. III, 21 settembre 2016 n. 19954), secondo cui nel caso di condanne ex art. 444 cpp l’effetto estintivo risulterebbe automatico con solo trascorrere del tempo.
Invero, nel caso riportato, il giudice amministrativo ha avuto come paradigma valutativo l’art. 38, comma 2, prima parte del d. lgs. n.163/2006 ( ora art. 80 DLGS n.50/2016), mentre, nella questione oggetto di scrutinio, il bando di concorso richiedeva espressamente che i singoli candidati dichiarassero nella domanda di partecipazione ( punto 5) anche le intervenute condanne ex art. 444 cpp in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena, la non menzione, ovvero sia stata concessa amnistia, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nel caso in cui sia intervenuta l’estinzione del reato ecc.
Ora, in disparte il fatto, come detto, che tale previsione doveva essere immediatamente contestata nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando, in realtà la riferita opinione giurisprudenziale, non è condivisa dal Collegio e la stessa non è neppure unanime nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato :” Tuttavia, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente - per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015 n. 1557- l’estinzione del reato non opera automaticamente per il mero decorso del tempo, essendo necessaria una pronuncia formale di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione penale, ritenendosi necessario che sia un Giudice Penale ad accertare che il soggetto non abbia commesso un reato della stessa indole nei cinque anni successivi alla sua commissione, e non ritenendosi possibile, alla stregua dei criteri d’imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che tale attività di accertamento sia delegata alla Pubblica Amministrazione che gestisce la procedura ( Cons. St., sez.III, 5 novembre 2018, n. 6243).
Per cui l’eventuale estinzione del reato conseguente alla sanzione di cui all’art. 444 cpp consegue solo alla formale attestazione del giudice dell’esecuzione che, nel caso in esame, non è stato espresso.
Ne consegue che l’esclusione dei ricorrenti è conforme, non solo alle previsione del bando, ma anche ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché a quelli di imparzialità, uguaglianza e buon andamento, che devono caratterizzare l’azione amministrativa » (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 10 settembre 2021, n. 9703);
- « l’appello va respinto, anzitutto nella summenzionata […] censura secondo cui, in sostanza, siccome l’Amministrazione con l’esclusione impugnata avrebbe sanzionato il mendacio in sé dei ricorrenti e non il pregiudizio ad essa arrecato dalla loro dichiarazione omissiva, sarebbe rilevante la legge sussistente al momento delle dichiarazioni (quella invocata dai ricorrenti) e non il bando violato, con la conseguenza che il provvedimento d’esclusione impugnato sarebbe illegittimo.
A tale specifico proposito, non v’è che da richiamare il generale principio – di cui l’Amministrazione ha fatto piana applicazione nella fattispecie - secondo cui una domanda non conforme al bando importa esclusione dal concorso, questa essendo all’evidenza la ragione del provvedimento impugnato, il quale del resto non poteva che fare applicazione del bando (e non della legge invocata dagli appellanti); non potendo certo trarsi dall’eventuale formulazione letterale di quest’ultimo (peraltro neppure invocata dagli appellanti) o dalla ratio della previsione concorsuale come individuata in sentenza una conclusione differente.
[…] Quanto alla seconda censura sopra riassunta, anch’essa è da respingere, avendo l’Amministrazione fatto corretta applicazione della normativa di riferimento nella versione vigente all’epoca di indizione del bando di concorso: al riguardo, è già decisivo il richiamo al generale principio per cui nelle procedure concorsuali e competitive la disciplina di gara resta “cristallizzata” al momento dell’indizione, risultando insensibile alle modifiche normative sopravvenute.
E’ poi in ogni caso decisivo il rilievo per cui il bando in questione neppure è stato tempestivamente impugnato dagli odierni appellanti a seguito della sua pubblicazione, allorquando essi avrebbero potuto farlo (a prescindere dagli esiti) in base al diritto sopravvenuto allegato nel ricorso.
Per scansare detta ultima obiezione, gli appellanti hanno ribadito la tesi per cui l’Amministrazione avrebbe avuto il dovere di rimuovere in autotutela il bando di concorso perché non rispondente alla normativa primaria: il che – in disparte il fatto che essi, oltre a non impugnare il bando, nemmeno sollecitarono tempestivamente un tale intervento, procedendo senz’altro all’inoltro delle domande di partecipazione sottacendo i loro precedenti penali – è inconciliabile con la nota incoercibilità del potere di autotutela della p.a. (nella specie trattandosi – a voler seguire per mera ipotesi la non condivisibile tesi degli appellanti – di un ordinario caso di violazione di legge).
Circa la vicenda occorsa, ancor più precisamente, può osservarsi quanto segue.
Il bando in questione (pur non “escludente” nella clausola contestata, la quale imponeva di dichiarare i precedenti penali senza riconnettere l’automatica esclusione alla stessa loro esistenza) onerava all’immediata impugnazione della relativa clausola coloro che non avessero voluto ottemperarvi considerandola lesiva nei propri riguardi (in tal caso ovviamente l’omissione dichiarativa sarebbe rimasta legittimata, o meno, dagli esiti dell’impugnazione). Invece tale atto non è stato impugnato se non, tardivamente, in occasione della successiva esclusione degli odierni appellanti, intervenuta con un provvedimento d’autotutela sulla graduatoria finale, originato dalla rilevata omissione dichiarativa.
Quest’ultimo, pertanto, ha fatto applicazione della autonoma ragione di esclusione costituita dalla irregolarità o incompletezza della domanda di partecipazione (che mina la stessa legittimazione, ossia la posizione d’interesse legittimo, qualificato e differenziato, del partecipante); restando con ciò necessariamente assorbita ogni valutazione nel merito dei trascorsi penali autonomamente “scoperti” dalla p.a.
[…] Proprio per la ragione da ultimo evidenziata, possono restare assorbite, e comunque risultano infondate, anche le ulteriori censure reiterate dagli appellanti, che consistono, in sintesi:
- nel richiamo alla giurisprudenza sulla estinzione “automatica” (in tesi intervenuta nei casi di specie) dei reati in questione;
- nel richiamo, in funzione della deduzione del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, di una fattispecie conclusasi con l’archiviazione di un procedimento disciplinare in cui i fatti per cui vi era stata condanna avevano cessato di essere penalmente sanzionati.
Quanto alla prima questione, la stessa risulta irrilevante per quanto sopra specificato, attenendo alla valutazione che sarebbe stata compiuta sul merito dei trascorsi penali ove questi fossero stati dichiarati dai ricorrenti.
Nel merito, peraltro, appare dirimente il rilievo contenuto nella decisione impugnata per cui ai fini della procedura in questione anche un reato penalmente estinto poteva essere rilevante nella valutazione della p.a. (e infatti il bando imponeva detta menzione anche nei casi di intervenuta estinzione dei reati, come giustamente eccepito dall’Amministrazione), con ciò restando priva di rilievo la questione dell’automaticità o meno della formale estinzione dei reati.
Quanto al preteso eccesso di potere per disparità, appare dirimente la precisa scelta della p.a. in sede di formulazione del bando, insindacabile perché esente da vizi di irragionevolezza, la quale onerava i partecipanti di indicare tutti i propri precedenti penali, nessuno escluso, onde prenderne cognizione e farli oggetto di valutazione, come puntualmente osservato dall’impugnata sentenza. Di conseguenza non appare utile il paragone con distinte vicende concorsuali o lavorative (peraltro neppure speculari, giacché la vicenda allegata consta d’un procedimento disciplinare e inoltre era sopraggiunta l’abrogazione del reato a suo tempo commesso) ove non trovano applicazione le regole del concorso per cui è causa » (Cons. Stato, Sez. III, 8 agosto 2022, n. 7014. Nello stesso senso C. di St. n. 5692/2025).
5. Le rationes decidendi dei richiamati precedenti sono trasponibili nella fattispecie in esame, in quanto:
- non è controverso che il ricorrente abbia reso, sotto il profilo dei precedenti penali, dichiarazioni non veritiere;
- non ha tempestivamente impugnato il bando nella parte in cui imponeva di dichiarare « che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. C.p.p. (c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa » oppure « di aver riportato condanne penali (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) » (art. 4, sub “contenuto della domanda” );
- a questo riguardo, non può essere valutato da questo Giudice (ai sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm.) l’ipotetico contrasto del bando con disposizioni di legge perché tale contrasto, anche ove fosse sussistente, non sarebbe causa di nullità del primo né consentirebbe di disapplicarlo;
- a fronte della mancata impugnazione del bando, l’Amministrazione non poteva non attenervisi ed era perciò tenuta ad escludere il ricorrente;
- non rileva il fatto che il precedente non dichiarato fosse attinente a reato estinto e/o non automaticamente ostativo all’assunzione, poiché ciò inerisce alla valutazione che avrebbe dovuto compiere l’Amministrazione a fronte delle dichiarazioni, mentre tale valutazione non è stata possibile a causa delle omissioni dichiarative.
6. Il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti vanno dunque respinti alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
7. Attesa la peculiarità della vicenda, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa estromissione della Regione Lazio, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
DI AT, Presidente FF
CE AZ, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AZ | DI AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.