TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 6006
TAR
Ordinanza collegiale 22 settembre 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 2 novembre 2021
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Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata impugnazione del bando

    La mancata impugnazione del bando nei termini di legge rende inammissibile la contestazione della sua legittimità in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione. L'amministrazione era tenuta ad applicare il bando come pubblicato.

  • Rigettato
    Dichiarazioni non veritiere sui precedenti penali

    La mancata dichiarazione di precedenti penali, anche se estinti o coperti da sospensione condizionale, costituisce una violazione del bando che imponeva la dichiarazione di tutte le condanne. L'amministrazione non poteva procedere alla valutazione del candidato senza le informazioni complete.

  • Rigettato
    Estinzione del reato e sospensione condizionale della pena

    La questione dell'estinzione del reato o della sospensione condizionale della pena è irrilevante ai fini dell'obbligo di dichiarazione previsto dal bando. L'amministrazione ha il diritto di conoscere tutti i precedenti penali per una valutazione completa, indipendentemente dalla loro attuale rilevanza ostativa.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il ricorso principale avverso l'esclusione è stato rigettato, anche le censure relative agli atti conseguenziali, basate sull'illegittimità derivata, vengono respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 6006
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6006
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo