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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10568 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. BASALDELLA PURAT Parte_1 C.F._1
e l'Avv. BESTETTI GIANPAOLO MARCO ALFREDO Parte_2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
(C.F. ) con l'Avv. ARDITO MAURO e Controparte_2 P.IVA_2
l'Avv. DI LECCE PIERANDREA SERGIO
- RESISTENTE -
Oggetto: inquadramento e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° CCNL
Logistica sin dal momento di assunzione;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci previsto per il lavoro a tempo pieno;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della 13esima e 14esima mensilità sulla base del trattamento retributivo del CCNL Logistica per il lavoro a tempo pieno;
4) accerta il diritto del ricorrente a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda sulla base di quanto previsto dall'art. 63 CCNL;
5) per l'effetto condanna e in Parte_3 Controparte_2 solido, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 13.510,42 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria
6) condanna le società resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. BASALDELLA PURAT Parte_1 C.F._1
e l'Avv. BESTETTI GIANPAOLO MARCO ALFREDO Parte_2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
(C.F. ) con l'Avv. ARDITO MAURO e Controparte_2 P.IVA_2
l'Avv. DI LECCE PIERANDREA SERGIO
- RESISTENTE -
Oggetto: inquadramento e differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° CCNL
Logistica sin dal momento di assunzione;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci previsto per il lavoro a tempo pieno;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della 13esima e 14esima mensilità sulla base del trattamento retributivo del CCNL Logistica per il lavoro a tempo pieno;
4) accerta il diritto del ricorrente a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda sulla base di quanto previsto dall'art. 63 CCNL;
5) per l'effetto condanna e in Parte_3 Controparte_2 solido, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 13.510,42 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria
6) condanna le società resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani