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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9766 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14914/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14914/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTE/RESISTENTI
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10.00 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice ricorrente l'avv. Ombretta Fapulli,
- per parte convenuta resistente l'avv. Luca Fichera, in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Santi Puglisi,
- per parte convenuta resistente l'avv. Paola Zappa, Controparte_1
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
pagina 1 di 11 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.
L'avv. Paola Zappa precisa che le conclusioni di E-Distribuzione sono formulate in calce alle note conclusive.
L'avv. Luca Fichera precisa che le conclusioni di sono indicate in comparsa e nelle note CP_1
conclusive.
L'avv. Fapulli precisa che la mediazione è stata esperita con esito negativo.
Il giudice, ad ore 10.10, si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 11.30, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14914/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FAPULLI OMBRETTA e dell'avv. DE MARTINO MAURO ( ) VIALE C.F._1
MONZA 46 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIALE MONZA 46 MILANO presso il difensore avv. FAPULLI OMBRETTA
ATTORE/RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPA PAOLA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 2/4 BRESCIA presso il difensore avv. ZAPPA
PAOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLISI SANTI, Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Via San Raffaele 1 20121 MILANO presso il difensore avv. PUGLISI
SANTI
CONVENUTI/RESISTENTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice ricorrente : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis rejectis:
Nel merito: condannare le convenute alla rifusione del danno subito che si indica nella somma di €
15.741,30 ovvero quella che verrà ritenuta di giustizia.
Condannare alla restituzione della somma di € 1.804,49 indebitamente percepita a Controparte_1
titolo di conguaglio.
Condannare le convenute in solido al rimborso delle spese legali già sostenute dalla ricorrente come da fattura prodotta sub. 15)
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
pagina 3 di 11 Si chiede prova per testi sul seguente capitolo:
1) Vero che lo Studio dr ha redatto un analitico prospetto del danno che ha stimato Persona_1
come da relazione sub doc. 14 che si rammostra.
Nell'interesse della convenuta resistente Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento del caso ed ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, rigettare le domande azionate da parte ricorrente nei confronti di Controparte_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva di produzione documentale e formulazione ed articolazione di istanze istruttorie in sede di memorie ex art. 281 duodecies cpc che fin d'ora si chiede di essere ammessi a depositare, o nei termini di legge nel caso di ritenuta necessità di conversione del rito.
In via istruttoria, si chiede comunque fin d'ora l'ammissione della prova per testi sulle circostanze capitolate nella parte in fatto che precede, indicandosi come testi:
• sig. Testimone_1
• sig. Testimone_2
• l'ing. Testimone_3
tutti presso . Controparte_1
Nell'interesse della convenuta resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito,
In via preliminare:
- atteso che non risulta assolta la condizione di procedibilità nei confronti di Controparte_1
dichiarare l'improcedibilità della domanda del ricorrente per mancato esperimento del
[...]
tentativo di conciliazione obbligatorio ed adottare i provvedimenti conseguenziali ovvero, in subordine, onerare parte ricorrente di esperire il tentativo di conciliazione.
In via principale:
- rigettare il ricorso avversario ex art. 281 decies c.p.c. perché infondato in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa;
Condannare la controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ad una somma pari ai compensi processuali come liquidati nonché all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per come previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
In ogni caso: pagina 4 di 11 - accertare e dichiarare che non è responsabile in alcun maniera dei danni Controparte_1 asseritamente subiti dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare, disattendere e/o dichiarare integralmente inammissibili tutte le domande Al (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
nei confronti dell'odierna esponente;
- Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nei limiti già specificati nella narrativa del presente atto e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
- Con vittoria di spese diritti e compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre accessori, del presente giudizio e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la conveniva in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Milano nonché chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle domande la ricorrente, precisato che la struttura in cui la svolge l'attività Parte_1
di impresa è concessa dal Comune di Corsico con contratto di locazione, che il contatore oggetto di verifica non è di proprietà della che l'installazione non è stata richiesta dalla ricorrente e Parte_1 che, quindi, il contatore asportato il 09/01/2024 era preesistente all'inizio dell'attività di gestione nella struttura, ha dedotto che:
- in data 09/01/2024 operatori di si presentavano presso la sede della ricorrente e Controparte_1
verbalizzavano un intervento di verifica inerente al POD IT001E16593487;
- dalla lettura del verbale non risulta alcuna manomissione, alterazione o modifica del contatore, né si evince alcuna contestazione sul funzionamento dello stesso;
nonostante ciò, la fornitura veniva immediatamente interrotta con conseguente danno per la ricorrente dovuto ai costi da sostenere - soprattutto per il personale dipendente - nonostante l'inoperatività dell'azienda;
- in data 15 gennaio 2024, a seguito della ricezione di una fattura di conguaglio emessa da
[...]
la ricorrente inviava una diffida ad , rappresentando la disponibilità a CP_1 Controparte_1 pagare il conguaglio di € 1.804,49 e chiedendo l'immediato ripristino della fornitura stante la gravità dei danni derivanti dall'interruzione della fornitura di energia (doc. 7 ricorrente);
- non pervenendo alcun riscontro, il Legale della Cooperativa formalizzava con diffida la richiesta di immediato ripristino, informando anche il Comune della grave situazione venutasi a creare (doc. 8 ricorrente). Anche la diffida del Legale rimaneva priva di riscontro;
pagina 5 di 11 - in data 24.01.2024 la ricorrente riceveva a mezzo raccomandata una missiva recante un rapporto di sostituzione del contatore in quanto guasto, senza indicazione alcuna sulla riattivazione del servizio di fornitura. Presi i contatti con per le vie brevi, alla ricorrente veniva riferito che Controparte_1
avrebbe dovuto provvedere a ricontrattualizzare il rapporto non sussistendo motivi ostativi alla CP_1
riattivazione. A fronte di questa informazione, la ricorrente, in data 25/01/2024, inviava una nuova diffida legale ad chiedendo il ripristino della fornitura entro 24 ore (doc. 9 e 10), Controparte_1
tuttavia il riscontro da parte di perveniva ben oltre le 24 ore, con due distinte comunicazioni, CP_1
una a mezzo posta elettronica ordinaria del 01/02/2024 direttamente alla Cooperativa e l'altra, con PEC del 02/02/2024 ai Difensori. Nello specifico, era indicato l'avvenuto ripristino della fornitura a partire dal 26/01/2024;
- l'inerzia nel riscontro ha impedito alla ricorrente di essere posta in condizione di svolgere la propria attività, con conseguenti danni (a titolo di danno emergente e lucro cessante) per complessivi €
15.741,30, come da relazione del Dottor oltre all'ulteriore danno costituito dalla redazione del Per_1
ricorso ex art. 700 c.p.c, mai depositato.
Costituitasi in giudizio, ha contestato e impugnato tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito poiché destituito di qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
In particolare, ha dedotto che: CP_1
a) a seguito del sopralluogo di verifica eseguito in data 9.1.2024 dagli operatori di sul Controparte_1
POD IT001E16593487 i tecnici riscontravano una manomissione/derivazione abusiva dal montante
BT (doc. 2, 3 e 4 fasc. ; CP_1
b) l'esito della verifica evidenziava prelievi irregolari dalla rete;
Controparte_1
c) a seguito dell'accertata irregolarità, in data 9.1.2024, sospendeva la fornitura di Controparte_1
energia;
d) in data 15.1.2024, la Cooperativa presentava reclamo ad , chiedendo l'attivazione Controparte_1
del punto di fornitura;
e) in data 26.1.2024, , su richiesta della ricorrente, riattivava il punto di prelievo Controparte_1
(doc. 5, 6, 7 e 8 fasc. ; CP_1
f) non ha mai sospeso la fornitura oggetto di causa;
non è intervenuta in alcun processo relativo CP_1
alla sospensione della fornitura e non ha mai avanzato alcuna richiesta di verifica del contatore (doc. 10 fasc. ; CP_1
g) la richiesta di condanna nei confronti di è destituita di fondamento. è CP_1 Controparte_1
l'unico soggetto responsabile, nonché proprietario, del contatore installato presso il punto di prelievo pagina 6 di 11 intestato alla ricorrente (artt. 2 e 19 del Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica);
h) la ricorrente non ha in alcun modo chiarito il nesso eziologico che legherebbe l'asserita condotta illegittima di e l'evento produttivo dei lamentati danni, il cui patimento comunque non risulta CP_1
provato;
i) i danni lamentati non sono stati in alcun modo quantificati da parte attrice ma semplicemente rimessi ad una “perizia” di parte o alla valutazione equitativa del giudice;
l) l'art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica pur non essendo suscettibile di prova nel quantum (Cass.
7896/02), la ricorrente non ha fornito alcuna prova né dell'effettivo patimento del danno, né delle difficoltà riscontrate nella sua quantificazione, quindi tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie;
m) la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente non costituisce elemento di prova non essendo compresa nel repertorio codicistico delle prove civili;
n) sussistono, pertanto, i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c. in ragione della pretestuosità delle difese avversarie e conseguente abuso del mezzo processuale, per cui la ricorrente dovrà essere condannata ad una somma pari ai compensi processuali come liquidati.
Inoltre dovrà essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito alle Controparte_1
domande attoree, chiedendone il rigetto.
In particolare, ha dedotto che: Controparte_1
a) in seguito a verifica n. 64190246 eseguita da in data 09/01/2024 veniva Controparte_1 riscontrato che l'impianto elettrico del cliente risultava allacciato al misuratore elettronico identificato da codice 03E1G5212 e matricola 000060224 - misuratore non censito negli archivi di
- anziché al contatore codice 19E4E5ML1 e matricola 00010130 attribuito Controparte_1
alla fornitura in oggetto;
b) si era quindi in presenza di un bypass del gruppo di misura, in quanto i consumi del cliente non erano misurati dal contatore dedicato alla fornitura e di conseguenza non venivano fatturati;
c) l'utilizzo di un diverso misuratore rendeva il prelievo irregolare occultato, in quanto a vista, in assenza di un controllo anche documentale, non risultava evidenza dell'esistenza dell'allaccio abusivo;
d) la verifica veniva eseguita dai tecnici verificatori di sigg.ri Controparte_1 Tes_1
pagina 7 di 11 (matricola A231525) e (matricola A233060) con il supporto Testimone_1 Testimone_2
della Polizia Locale di Corsico ed in presenza della Sig.ra (qualificatasi come Persona_2
dipendente della Cooperativa che utilizza la fornitura);
e) l'esito della verifica veniva riportato dai tecnici verificatori nel verbale dagli stessi redatto, che veniva sottoscritto anche dalla sig.ra (doc. 3); Per_2
f) sulla base di quanto rilevato si provvedeva all'immediato distacco della fornitura come previsto dall'art.
8.4 b) della delibera ARERA 200/99 (doc. 4 distributore);
g) di tale provvedimento veniva data comunicazione alla Società di Vendita Audax a mezzo CP_1
PEC inviata in pari data (doc. 5); entrambi i misuratori venivano rimossi in sede di verifica e repertati in idoneo contenitore sigillato e numerato;
h) provvedeva quindi alla ricostruzione dei consumi utilizzati presso la fornitura e non Controparte_1
regolarmente registrati dal contatore (e pertanto non fatturati e non pagati);
i) dall'analisi delle misure (cfr. grafico prodotto sub doc. 6 dal distributore) emergeva che, nonostante la fornitura risultasse attiva ed intestata alla dal 14/06/2022, il contatore Parte_2
aveva misurato consumi nulli fino al 01/08/2023. Successivamente si registrava un periodo di consumi congrui (dall'01/08/2023 al 30/09/2023), seguito nuovamente da consumi irrisori fino alla data di verifica;
l) da una verifica eseguita attraverso google maps (doc. 7), risulta che i locali erano evidentemente utilizzati – ad esempio - nel mese di aprile 2023, quando i consumi misurati erano pari a zero.
La ricostruzione dei consumi veniva pertanto eseguita per il periodo dal 14.6.2022 (data di attivazione della fornitura) al 9.1.2024 (data della verifica), ma per il limitato periodo dal 01/08/2023 al
30/09/2023 venivano confermati i consumi registrati dal misuratore associato alla fornitura in quanto ritenuti congrui;
m) il criterio adottato per ricostruire i consumi, in assenza di dati storici, è stato quello della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione dei cavi. Metodo che consente di ricostruire i consumi partendo dai dati oggettivi riscontrati (la sezione del cavo, le caratteristiche dell'impianto e la destinazione di uso dell'utenza) e che rientra fra quelli indicati nel documento “CRITERI DI
STIMA E DI RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA” pubblicato nel sito di in ottemperanza all'art. 16.5 del Testo Integrato Misura Controparte_1
Elettrica (TIME) all. B (doc. 8);
n) sono stati così complessivamente determinati, nel periodo preso di riferimento, 58.800,32 kWh da recuperare. Detti consumi risultano compatibili con le caratteristiche della fornitura e pienamente rispondenti allo stato di fatto rinvenuto al momento della verifica. Inoltre – come pagina 8 di 11 riscontrabile dal grafico prodotto sub doc. 6 che rappresenta in colore blu l'energia misurata ed in colore rosso quella ricostruita - i consumi medi ricostruiti (circa 115 kWh/giorno) sono inferiori a quelli misurati dal contatore nel periodo 01/08/2023 - 30/09/2023, pari a oltre 119,6 kWh/giorno e sono confrontabili con quelli misurati successivamente dal nuovo contatore (pari a circa 99
kWh/giorno medi nel periodo 26/1/24 – 24/7/24);
o) nel periodo 14/06/2022 – 09/01/2024 interessato dalla ricostruzione dei prelievi, la fornitura
Par è sempre stata intestata alla ed è stata attribuita a tre diversi trader che per il POD Controparte_3
IT001E16593487, durante il citato periodo, si sono succeduti nella titolarità del contratto di dispacciamento (ABENERGIE S.P.A. dal 14/06/2022 al 01/10/2023; dal Controparte_4
01/10/2023 al 01/12/2023; dal 01/12/2023 al 09/01/2024); Controparte_1
p) i consumi attribuiti al periodo di competenza di ammontano a 4432,07 kWh CP_1
(doc. 9). In pari data è stata trasmessa denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. alla
Polizia Locale di Corsico, intervenuta al momento dell'accertamento (doc. 10);
q) in data 15/01/2024 perveniva reclamo della Cooperativa la quale chiedeva la riattivazione della fornitura ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti per il distacco (doc. 11). La fornitura veniva riallacciata in data 26/01/2024;
r) la prova dell'esistenza della manomissione è documentale, essendo costituita dallo stesso verbale di verifica (doc. 3) che riveste efficacia probatoria qualificata e fa fede fino a querela di falso;
s) il distacco della fornitura è stato del tutto legittimo oltre che dovuto per motivi di sicurezza, in tal senso disponendo l'art.
8.4 della Delibera ARERA 200/99, ai sensi della quale “l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso per cause oggettive di pericolo e per appropriazione fraudolenta di energia elettrica…” (doc. 5);
t) la quantificazione della ricostruzione dei consumi illecitamente sottratti alla misurazione non è oggetto di ricorso;
u) i danni lamentati non sono stati in alcun modo dimostrati.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande della ricorrente debbano essere rigettate per i seguenti motivi.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 09.01.2024, alla presenza della dipendente
[...]
e della Polizia Locale di Corsico, gli addetti di hanno verificato una Per_2 Controparte_1 sottomisurazione dei prelievi di energia elettrica mediante l'uso di by pass. In particolare, l'impianto elettrico del cliente risultava allacciato al misuratore elettronico identificato da codice 03E1G5212 e pagina 9 di 11 matricola 000060224 - misuratore non censito negli archivi di - anziché al Controparte_1
contatore codice 19E4E5ML1 e matricola 00010130 attribuito alla fornitura in oggetto.
A mezzo del documento n. 9 di E-Distribuzione è stato provato che il distributore ha comunicato alla ricorrente e ad i quantitativi di energia ricostruiti relativi al periodo interessato, CP_1
evidenziando i quantitativi che, in ragione del prelievo irregolare, non sono stati correttamente registrati, mediante espressa indicazione dei predetti valori in apposita tabella esplicativa.
I consumi di energia elettrica fatturati da sono congruenti con quanto rilevato e CP_1
trasmesso dal distributore competente e la fattura in contestazione è sufficientemente analitica.
I dati riportati in fattura non sono stati oggetto di specifica contestazione.
[.. Né sono state oggetto di specifica contestazione le seguenti circostanze in fatto dedotte da
: Controparte_5
la verifica del misuratore;
il fatto che, nonostante la fornitura risultasse attiva ed intestata alla dal Parte_2
14/06/2022, il contatore avesse misurato consumi nulli fino al 01/08/2023, seguito da un periodo di consumi congrui (dall'01/08/2023 al 30/09/2023) e seguito nuovamente da consumi irrisori fino alla data di verifica;
la ricostruzione dei consumi;
la comunicazione, da parte del distributore, dei quantitativi di energia ricostruiti sia all'odierna ricorrente che alla convenuta come si rileva dal doc n. 9 del distributore, nonché dalla CP_1 comunicazione di denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. trasmessa dalla società di distribuzione ad ABENERGIE S.P.A., a , ad Controparte_4 Controparte_1 all'agenzia delle dogane ed alla Polizia Locale di Corsico, con allegato il verbale di verifica debitamente sottoscritto dalla dipendente della Cooperativa.
Ciò posto, devono disattendersi le contestazioni avanzate dalla ricorrente con riferimento al distacco della fornitura, dovendo osservarsi che ciò che risulta documentato in atti è che il contatore è stato bypassato attraverso un allaccio irregolare alla rete elettrica in modo da prelevare energia senza che questa potesse essere fatturata.
Poiché l'art.
8.4 della Delibera ARERA 200/99 dispone che “l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: a). per cause oggettive di pericolo;
b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica…” (v. doc. 5), ne consegue che il distacco è stato un atto del tutto legittimo.
Per le assorbenti considerazioni che precedono le domande restitutorie/risarcitorie della ricorrente devono essere rigettate.
pagina 10 di 11 In ogni caso le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente risultano infondate non potendosi ritenere sufficiente la relazione prodotta dalla ricorrente, trattandosi di atto di parte, unilateralmente formato.
Si aggiunga l'estrema genericità delle allegazioni in proposito svolte dalla ricorrente.
Né la ricorrente ha dedotto alcun capitolo al fine di dimostrare gli asseriti danni.
Parimenti non può essere accolta la richiesta di rimborso della fattura emessa per prestazioni legali a fronte della preparazione di un ricorso non azionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che l'istruttoria è stata solo documentale.
La domanda formulata da ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. va rigettata, non sussistendone i CP_1
presupposti.
Parimenti non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115), trattandosi di ricorso e non di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...
- rigetta le domande tutte svolte dalla ricorrente nei confronti delle convenute ed Controparte_1
Controparte_5
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- rigetta la domanda di condanna formulata dalla convenuta nei confronti della ricorrente ex art. CP_1
96, comma 3 cpc;
- rigetta la domanda di condanna formulata dalla convenuta nei confronti della ricorrente ex art. CP_1
13 testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115).
Milano, 17 dicembre 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14914/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTE/RESISTENTI
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 10.00 il GOP dott. Elisabetta Palo, dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice ricorrente l'avv. Ombretta Fapulli,
- per parte convenuta resistente l'avv. Luca Fichera, in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Santi Puglisi,
- per parte convenuta resistente l'avv. Paola Zappa, Controparte_1
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
pagina 1 di 11 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.
L'avv. Paola Zappa precisa che le conclusioni di E-Distribuzione sono formulate in calce alle note conclusive.
L'avv. Luca Fichera precisa che le conclusioni di sono indicate in comparsa e nelle note CP_1
conclusive.
L'avv. Fapulli precisa che la mediazione è stata esperita con esito negativo.
Il giudice, ad ore 10.10, si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 11.30, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14914/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FAPULLI OMBRETTA e dell'avv. DE MARTINO MAURO ( ) VIALE C.F._1
MONZA 46 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIALE MONZA 46 MILANO presso il difensore avv. FAPULLI OMBRETTA
ATTORE/RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAPPA PAOLA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 2/4 BRESCIA presso il difensore avv. ZAPPA
PAOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLISI SANTI, Controparte_1 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Via San Raffaele 1 20121 MILANO presso il difensore avv. PUGLISI
SANTI
CONVENUTI/RESISTENTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice ricorrente : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis rejectis:
Nel merito: condannare le convenute alla rifusione del danno subito che si indica nella somma di €
15.741,30 ovvero quella che verrà ritenuta di giustizia.
Condannare alla restituzione della somma di € 1.804,49 indebitamente percepita a Controparte_1
titolo di conguaglio.
Condannare le convenute in solido al rimborso delle spese legali già sostenute dalla ricorrente come da fattura prodotta sub. 15)
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
pagina 3 di 11 Si chiede prova per testi sul seguente capitolo:
1) Vero che lo Studio dr ha redatto un analitico prospetto del danno che ha stimato Persona_1
come da relazione sub doc. 14 che si rammostra.
Nell'interesse della convenuta resistente Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni accertamento del caso ed ogni avversa eccezione e deduzione disattesa, rigettare le domande azionate da parte ricorrente nei confronti di Controparte_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva di produzione documentale e formulazione ed articolazione di istanze istruttorie in sede di memorie ex art. 281 duodecies cpc che fin d'ora si chiede di essere ammessi a depositare, o nei termini di legge nel caso di ritenuta necessità di conversione del rito.
In via istruttoria, si chiede comunque fin d'ora l'ammissione della prova per testi sulle circostanze capitolate nella parte in fatto che precede, indicandosi come testi:
• sig. Testimone_1
• sig. Testimone_2
• l'ing. Testimone_3
tutti presso . Controparte_1
Nell'interesse della convenuta resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Nel merito,
In via preliminare:
- atteso che non risulta assolta la condizione di procedibilità nei confronti di Controparte_1
dichiarare l'improcedibilità della domanda del ricorrente per mancato esperimento del
[...]
tentativo di conciliazione obbligatorio ed adottare i provvedimenti conseguenziali ovvero, in subordine, onerare parte ricorrente di esperire il tentativo di conciliazione.
In via principale:
- rigettare il ricorso avversario ex art. 281 decies c.p.c. perché infondato in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa;
Condannare la controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ad una somma pari ai compensi processuali come liquidati nonché all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per come previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
In ogni caso: pagina 4 di 11 - accertare e dichiarare che non è responsabile in alcun maniera dei danni Controparte_1 asseritamente subiti dal ricorrente e, per l'effetto, rigettare, disattendere e/o dichiarare integralmente inammissibili tutte le domande Al (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
nei confronti dell'odierna esponente;
- Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nei limiti già specificati nella narrativa del presente atto e con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
- Con vittoria di spese diritti e compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre accessori, del presente giudizio e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la conveniva in giudizio innanzi al Parte_2
Tribunale di Milano nonché chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 Controparte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno delle domande la ricorrente, precisato che la struttura in cui la svolge l'attività Parte_1
di impresa è concessa dal Comune di Corsico con contratto di locazione, che il contatore oggetto di verifica non è di proprietà della che l'installazione non è stata richiesta dalla ricorrente e Parte_1 che, quindi, il contatore asportato il 09/01/2024 era preesistente all'inizio dell'attività di gestione nella struttura, ha dedotto che:
- in data 09/01/2024 operatori di si presentavano presso la sede della ricorrente e Controparte_1
verbalizzavano un intervento di verifica inerente al POD IT001E16593487;
- dalla lettura del verbale non risulta alcuna manomissione, alterazione o modifica del contatore, né si evince alcuna contestazione sul funzionamento dello stesso;
nonostante ciò, la fornitura veniva immediatamente interrotta con conseguente danno per la ricorrente dovuto ai costi da sostenere - soprattutto per il personale dipendente - nonostante l'inoperatività dell'azienda;
- in data 15 gennaio 2024, a seguito della ricezione di una fattura di conguaglio emessa da
[...]
la ricorrente inviava una diffida ad , rappresentando la disponibilità a CP_1 Controparte_1 pagare il conguaglio di € 1.804,49 e chiedendo l'immediato ripristino della fornitura stante la gravità dei danni derivanti dall'interruzione della fornitura di energia (doc. 7 ricorrente);
- non pervenendo alcun riscontro, il Legale della Cooperativa formalizzava con diffida la richiesta di immediato ripristino, informando anche il Comune della grave situazione venutasi a creare (doc. 8 ricorrente). Anche la diffida del Legale rimaneva priva di riscontro;
pagina 5 di 11 - in data 24.01.2024 la ricorrente riceveva a mezzo raccomandata una missiva recante un rapporto di sostituzione del contatore in quanto guasto, senza indicazione alcuna sulla riattivazione del servizio di fornitura. Presi i contatti con per le vie brevi, alla ricorrente veniva riferito che Controparte_1
avrebbe dovuto provvedere a ricontrattualizzare il rapporto non sussistendo motivi ostativi alla CP_1
riattivazione. A fronte di questa informazione, la ricorrente, in data 25/01/2024, inviava una nuova diffida legale ad chiedendo il ripristino della fornitura entro 24 ore (doc. 9 e 10), Controparte_1
tuttavia il riscontro da parte di perveniva ben oltre le 24 ore, con due distinte comunicazioni, CP_1
una a mezzo posta elettronica ordinaria del 01/02/2024 direttamente alla Cooperativa e l'altra, con PEC del 02/02/2024 ai Difensori. Nello specifico, era indicato l'avvenuto ripristino della fornitura a partire dal 26/01/2024;
- l'inerzia nel riscontro ha impedito alla ricorrente di essere posta in condizione di svolgere la propria attività, con conseguenti danni (a titolo di danno emergente e lucro cessante) per complessivi €
15.741,30, come da relazione del Dottor oltre all'ulteriore danno costituito dalla redazione del Per_1
ricorso ex art. 700 c.p.c, mai depositato.
Costituitasi in giudizio, ha contestato e impugnato tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 ed eccepito poiché destituito di qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
In particolare, ha dedotto che: CP_1
a) a seguito del sopralluogo di verifica eseguito in data 9.1.2024 dagli operatori di sul Controparte_1
POD IT001E16593487 i tecnici riscontravano una manomissione/derivazione abusiva dal montante
BT (doc. 2, 3 e 4 fasc. ; CP_1
b) l'esito della verifica evidenziava prelievi irregolari dalla rete;
Controparte_1
c) a seguito dell'accertata irregolarità, in data 9.1.2024, sospendeva la fornitura di Controparte_1
energia;
d) in data 15.1.2024, la Cooperativa presentava reclamo ad , chiedendo l'attivazione Controparte_1
del punto di fornitura;
e) in data 26.1.2024, , su richiesta della ricorrente, riattivava il punto di prelievo Controparte_1
(doc. 5, 6, 7 e 8 fasc. ; CP_1
f) non ha mai sospeso la fornitura oggetto di causa;
non è intervenuta in alcun processo relativo CP_1
alla sospensione della fornitura e non ha mai avanzato alcuna richiesta di verifica del contatore (doc. 10 fasc. ; CP_1
g) la richiesta di condanna nei confronti di è destituita di fondamento. è CP_1 Controparte_1
l'unico soggetto responsabile, nonché proprietario, del contatore installato presso il punto di prelievo pagina 6 di 11 intestato alla ricorrente (artt. 2 e 19 del Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica);
h) la ricorrente non ha in alcun modo chiarito il nesso eziologico che legherebbe l'asserita condotta illegittima di e l'evento produttivo dei lamentati danni, il cui patimento comunque non risulta CP_1
provato;
i) i danni lamentati non sono stati in alcun modo quantificati da parte attrice ma semplicemente rimessi ad una “perizia” di parte o alla valutazione equitativa del giudice;
l) l'art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica pur non essendo suscettibile di prova nel quantum (Cass.
7896/02), la ricorrente non ha fornito alcuna prova né dell'effettivo patimento del danno, né delle difficoltà riscontrate nella sua quantificazione, quindi tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie;
m) la relazione tecnica prodotta dalla ricorrente non costituisce elemento di prova non essendo compresa nel repertorio codicistico delle prove civili;
n) sussistono, pertanto, i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c. in ragione della pretestuosità delle difese avversarie e conseguente abuso del mezzo processuale, per cui la ricorrente dovrà essere condannata ad una somma pari ai compensi processuali come liquidati.
Inoltre dovrà essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito alle Controparte_1
domande attoree, chiedendone il rigetto.
In particolare, ha dedotto che: Controparte_1
a) in seguito a verifica n. 64190246 eseguita da in data 09/01/2024 veniva Controparte_1 riscontrato che l'impianto elettrico del cliente risultava allacciato al misuratore elettronico identificato da codice 03E1G5212 e matricola 000060224 - misuratore non censito negli archivi di
- anziché al contatore codice 19E4E5ML1 e matricola 00010130 attribuito Controparte_1
alla fornitura in oggetto;
b) si era quindi in presenza di un bypass del gruppo di misura, in quanto i consumi del cliente non erano misurati dal contatore dedicato alla fornitura e di conseguenza non venivano fatturati;
c) l'utilizzo di un diverso misuratore rendeva il prelievo irregolare occultato, in quanto a vista, in assenza di un controllo anche documentale, non risultava evidenza dell'esistenza dell'allaccio abusivo;
d) la verifica veniva eseguita dai tecnici verificatori di sigg.ri Controparte_1 Tes_1
pagina 7 di 11 (matricola A231525) e (matricola A233060) con il supporto Testimone_1 Testimone_2
della Polizia Locale di Corsico ed in presenza della Sig.ra (qualificatasi come Persona_2
dipendente della Cooperativa che utilizza la fornitura);
e) l'esito della verifica veniva riportato dai tecnici verificatori nel verbale dagli stessi redatto, che veniva sottoscritto anche dalla sig.ra (doc. 3); Per_2
f) sulla base di quanto rilevato si provvedeva all'immediato distacco della fornitura come previsto dall'art.
8.4 b) della delibera ARERA 200/99 (doc. 4 distributore);
g) di tale provvedimento veniva data comunicazione alla Società di Vendita Audax a mezzo CP_1
PEC inviata in pari data (doc. 5); entrambi i misuratori venivano rimossi in sede di verifica e repertati in idoneo contenitore sigillato e numerato;
h) provvedeva quindi alla ricostruzione dei consumi utilizzati presso la fornitura e non Controparte_1
regolarmente registrati dal contatore (e pertanto non fatturati e non pagati);
i) dall'analisi delle misure (cfr. grafico prodotto sub doc. 6 dal distributore) emergeva che, nonostante la fornitura risultasse attiva ed intestata alla dal 14/06/2022, il contatore Parte_2
aveva misurato consumi nulli fino al 01/08/2023. Successivamente si registrava un periodo di consumi congrui (dall'01/08/2023 al 30/09/2023), seguito nuovamente da consumi irrisori fino alla data di verifica;
l) da una verifica eseguita attraverso google maps (doc. 7), risulta che i locali erano evidentemente utilizzati – ad esempio - nel mese di aprile 2023, quando i consumi misurati erano pari a zero.
La ricostruzione dei consumi veniva pertanto eseguita per il periodo dal 14.6.2022 (data di attivazione della fornitura) al 9.1.2024 (data della verifica), ma per il limitato periodo dal 01/08/2023 al
30/09/2023 venivano confermati i consumi registrati dal misuratore associato alla fornitura in quanto ritenuti congrui;
m) il criterio adottato per ricostruire i consumi, in assenza di dati storici, è stato quello della “potenza tecnicamente prelevabile” determinata dalla sezione dei cavi. Metodo che consente di ricostruire i consumi partendo dai dati oggettivi riscontrati (la sezione del cavo, le caratteristiche dell'impianto e la destinazione di uso dell'utenza) e che rientra fra quelli indicati nel documento “CRITERI DI
STIMA E DI RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA” pubblicato nel sito di in ottemperanza all'art. 16.5 del Testo Integrato Misura Controparte_1
Elettrica (TIME) all. B (doc. 8);
n) sono stati così complessivamente determinati, nel periodo preso di riferimento, 58.800,32 kWh da recuperare. Detti consumi risultano compatibili con le caratteristiche della fornitura e pienamente rispondenti allo stato di fatto rinvenuto al momento della verifica. Inoltre – come pagina 8 di 11 riscontrabile dal grafico prodotto sub doc. 6 che rappresenta in colore blu l'energia misurata ed in colore rosso quella ricostruita - i consumi medi ricostruiti (circa 115 kWh/giorno) sono inferiori a quelli misurati dal contatore nel periodo 01/08/2023 - 30/09/2023, pari a oltre 119,6 kWh/giorno e sono confrontabili con quelli misurati successivamente dal nuovo contatore (pari a circa 99
kWh/giorno medi nel periodo 26/1/24 – 24/7/24);
o) nel periodo 14/06/2022 – 09/01/2024 interessato dalla ricostruzione dei prelievi, la fornitura
Par è sempre stata intestata alla ed è stata attribuita a tre diversi trader che per il POD Controparte_3
IT001E16593487, durante il citato periodo, si sono succeduti nella titolarità del contratto di dispacciamento (ABENERGIE S.P.A. dal 14/06/2022 al 01/10/2023; dal Controparte_4
01/10/2023 al 01/12/2023; dal 01/12/2023 al 09/01/2024); Controparte_1
p) i consumi attribuiti al periodo di competenza di ammontano a 4432,07 kWh CP_1
(doc. 9). In pari data è stata trasmessa denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. alla
Polizia Locale di Corsico, intervenuta al momento dell'accertamento (doc. 10);
q) in data 15/01/2024 perveniva reclamo della Cooperativa la quale chiedeva la riattivazione della fornitura ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti per il distacco (doc. 11). La fornitura veniva riallacciata in data 26/01/2024;
r) la prova dell'esistenza della manomissione è documentale, essendo costituita dallo stesso verbale di verifica (doc. 3) che riveste efficacia probatoria qualificata e fa fede fino a querela di falso;
s) il distacco della fornitura è stato del tutto legittimo oltre che dovuto per motivi di sicurezza, in tal senso disponendo l'art.
8.4 della Delibera ARERA 200/99, ai sensi della quale “l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso per cause oggettive di pericolo e per appropriazione fraudolenta di energia elettrica…” (doc. 5);
t) la quantificazione della ricostruzione dei consumi illecitamente sottratti alla misurazione non è oggetto di ricorso;
u) i danni lamentati non sono stati in alcun modo dimostrati.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande della ricorrente debbano essere rigettate per i seguenti motivi.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 09.01.2024, alla presenza della dipendente
[...]
e della Polizia Locale di Corsico, gli addetti di hanno verificato una Per_2 Controparte_1 sottomisurazione dei prelievi di energia elettrica mediante l'uso di by pass. In particolare, l'impianto elettrico del cliente risultava allacciato al misuratore elettronico identificato da codice 03E1G5212 e pagina 9 di 11 matricola 000060224 - misuratore non censito negli archivi di - anziché al Controparte_1
contatore codice 19E4E5ML1 e matricola 00010130 attribuito alla fornitura in oggetto.
A mezzo del documento n. 9 di E-Distribuzione è stato provato che il distributore ha comunicato alla ricorrente e ad i quantitativi di energia ricostruiti relativi al periodo interessato, CP_1
evidenziando i quantitativi che, in ragione del prelievo irregolare, non sono stati correttamente registrati, mediante espressa indicazione dei predetti valori in apposita tabella esplicativa.
I consumi di energia elettrica fatturati da sono congruenti con quanto rilevato e CP_1
trasmesso dal distributore competente e la fattura in contestazione è sufficientemente analitica.
I dati riportati in fattura non sono stati oggetto di specifica contestazione.
[.. Né sono state oggetto di specifica contestazione le seguenti circostanze in fatto dedotte da
: Controparte_5
la verifica del misuratore;
il fatto che, nonostante la fornitura risultasse attiva ed intestata alla dal Parte_2
14/06/2022, il contatore avesse misurato consumi nulli fino al 01/08/2023, seguito da un periodo di consumi congrui (dall'01/08/2023 al 30/09/2023) e seguito nuovamente da consumi irrisori fino alla data di verifica;
la ricostruzione dei consumi;
la comunicazione, da parte del distributore, dei quantitativi di energia ricostruiti sia all'odierna ricorrente che alla convenuta come si rileva dal doc n. 9 del distributore, nonché dalla CP_1 comunicazione di denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. trasmessa dalla società di distribuzione ad ABENERGIE S.P.A., a , ad Controparte_4 Controparte_1 all'agenzia delle dogane ed alla Polizia Locale di Corsico, con allegato il verbale di verifica debitamente sottoscritto dalla dipendente della Cooperativa.
Ciò posto, devono disattendersi le contestazioni avanzate dalla ricorrente con riferimento al distacco della fornitura, dovendo osservarsi che ciò che risulta documentato in atti è che il contatore è stato bypassato attraverso un allaccio irregolare alla rete elettrica in modo da prelevare energia senza che questa potesse essere fatturata.
Poiché l'art.
8.4 della Delibera ARERA 200/99 dispone che “l'esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: a). per cause oggettive di pericolo;
b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica…” (v. doc. 5), ne consegue che il distacco è stato un atto del tutto legittimo.
Per le assorbenti considerazioni che precedono le domande restitutorie/risarcitorie della ricorrente devono essere rigettate.
pagina 10 di 11 In ogni caso le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente risultano infondate non potendosi ritenere sufficiente la relazione prodotta dalla ricorrente, trattandosi di atto di parte, unilateralmente formato.
Si aggiunga l'estrema genericità delle allegazioni in proposito svolte dalla ricorrente.
Né la ricorrente ha dedotto alcun capitolo al fine di dimostrare gli asseriti danni.
Parimenti non può essere accolta la richiesta di rimborso della fattura emessa per prestazioni legali a fronte della preparazione di un ricorso non azionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che l'istruttoria è stata solo documentale.
La domanda formulata da ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. va rigettata, non sussistendone i CP_1
presupposti.
Parimenti non sussistono i presupposti per condannare la ricorrente a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115), trattandosi di ricorso e non di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...
- rigetta le domande tutte svolte dalla ricorrente nei confronti delle convenute ed Controparte_1
Controparte_5
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- rigetta la domanda di condanna formulata dalla convenuta nei confronti della ricorrente ex art. CP_1
96, comma 3 cpc;
- rigetta la domanda di condanna formulata dalla convenuta nei confronti della ricorrente ex art. CP_1
13 testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115).
Milano, 17 dicembre 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 11 di 11