CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2024, n. 26176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26176 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. ROSA PANDALONE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26176 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla sentenza n. 21376 del 2023 della Prima Sezione Penale di questa Corte, del provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, era nuovamente rigettata la relativa istanza. 2. Il RA ha impugnato tale provvedimento, con il difensore di fiducia, avv. Rosa Pandalone, affidandosi a un unico motivo, con cui ha dedotto violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in relazione agli artt. 47-ter I.ord. penit. e 16-nonies dl. n. 8 del 1991, per inosservanza di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione. A fondamento dell'articolata censura, il ricorrente ha posto in rilievo che il provvedimento censurato reitera i medesimi vizi che erano già stati riscontrati dalla sentenza di annullamento di questa Corte. In particolare, pone a riguardo in rilievo che: il giudizio attuale di residua pericolosità sociale è fondato su dati generici e trattati nuovamente in modo inadeguato laddove la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza fa riferimento ai reati commessi prima di iniziare a collaborare con la giustizia e alle ragioni che hanno indotto lo stesso a tale collaborazione senza vagliare, come era stato richiesto dalla decisione di annullamento con rinvio, la condotta tenuta successivamente all'intrapresa collaborazione;
, a fronte di numerosi procedimenti, indicati nel parere della Procura Nazionale Antimafia, nel quale ha avuto il riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione prestata in virtù dell'attendibilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie fornite, è illogica la valutazione ostativa compiuta dalla stessa pronuncia impugnata correlata alla sola circostanza che egli non aveva ottenuto, nell'ambito di un unico giudizio, la relativa attenuante nella misura massima;
il reiterato riferimento del Tribunale di Sorveglianza al comportamento tenuto il 3 giugno 2016, dopo il rientro da un permesso premio, si pone in contrasto con la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio nella quale era stato evidenziato che non si comprendeva la ragione per la quale, pur essendo stato escluso ogni rilievo disciplinare per tale episodio, questo avrebbe comportato una rilevanza negativa rispetto alla valutazione del grado di adesione del condannato al complessivo percorso risocializzante;
e 2 ancora una volta ponendosi in contrasto con i principi enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto ostativa l'entità della pena complessiva e i giudizi pendenti, senza considerare che, una volta rispettato il quantum minimo di pena da scontare per accedere ai benefici di cui all'art. 16-nonies del d.l. n. 8 del 1991, come convertito, non assume rilievo il residuo di pena e, peraltro, la sussistenza di giudizi pendenti non è condizione di ammissibilità della misura alternativa, dipendendo dai tempi variabili della giustizia penale. Oltre a porsi in contrasto con le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, il provvedimento impugnato non aveva poi tenuto conto, aggiunge il ricorrente, delle ulteriori relazioni positive della Procura Nazionale Antimafia del 17 gennaio 2024 e dell'aggiornamento di sintesi del 16 gennaio 2024 che avevano valorizzato elementi di ulteriore progressione nel percorso di ravvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, poiché la decisione del Tribunale di Sorveglianza ha sostanzialmente reiterato - peraltro a fronte di elementi positivi ulteriori rivenienti dalla relazione della Procura Nazionale Antimafia e dall'aggiornamento di sintesi del Gruppo di Osservazione e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, - i medesimi vizi che erano stati riscontrati nel precedente annullamento di cui alla sentenza n. 21376 del 2023 di questa Corte. In proposito, va ricordato che, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di precipua rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (ex plurimis, Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, P.M. in proc. Di Benedetto, Rv. 255122 - 01). Invero, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema 3 implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr., ex ceteris, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830 - 01). Senonché, la decisione impugnata, in contrasto c:on le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio, non ha motivato in maniera adeguata sulle ragioni concrete per le quali il RA non dovrebbe essere ammesso al beneficio, di fatto ripercorrendo l'iter argomentativo della pronuncia già cassata. Più in particolare, la sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha continuato a porre in rilievo circostanze anteriori alla collaborazione prestata dal condannato e ha valorizzato, nuovamente, il comportamento accertato il 3 giugno 2016, ponendo in rilievo che, trattandosi di un omaggio ad un collaboratore esponente di spicco di una famiglia camorrista, si tratterebbe di un gesto di liberalità eccessivo, "per non dire sospetto, aggravato dall'irregolarità dell'introduzione in carcere di dispositivi elettronici non autorizzati", senza andare a vagliare in concreto la gravità dell'episodio tenendo conto che il regalo era diretto ad un altro collaboratore di giustizia e considerando il lungo tempo ormai trascorso da quell'isolato episodio. Vero è che ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, come introdotto dall'art. 14 della legge 1.3 febbraio 2001 n. 45, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01). Tuttavia facendo riferimento, a fronte di un lungo percorso di collaborazione valutato favorevolmente dagli organi preposti, a circostanze risalenti nel tempo già ritenute ex ante prive di rilevanza rispetto alla valutazione demandata per la concessione del beneficio nel provvedimento di annullamento con rinvio, il Tribunale di Sorveglianza ha, nuovamente, omesso di considerare, avendo riguardo alla situazione del RA, i concreti elementi sintomatici che devono connotare il percorso rieducativo del collaborante avendo riguardo al solo periodo successivo all'intrapresa collaborazione (id sunt, tra gli altri, l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo;
i rapporti 4 Il Presidente con i familiari e il personale giudiziario;
lo svolgimento di attività lavorativa o di studio;
lo svolgimento di attività sociali che forniscano la prova dell'aspirazione del detenuto al suo riscatto morale). 2. - Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma il 10 giugno 2024 Il Consigliere Estensore
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. ROSA PANDALONE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26176 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla sentenza n. 21376 del 2023 della Prima Sezione Penale di questa Corte, del provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, era nuovamente rigettata la relativa istanza. 2. Il RA ha impugnato tale provvedimento, con il difensore di fiducia, avv. Rosa Pandalone, affidandosi a un unico motivo, con cui ha dedotto violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in relazione agli artt. 47-ter I.ord. penit. e 16-nonies dl. n. 8 del 1991, per inosservanza di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione. A fondamento dell'articolata censura, il ricorrente ha posto in rilievo che il provvedimento censurato reitera i medesimi vizi che erano già stati riscontrati dalla sentenza di annullamento di questa Corte. In particolare, pone a riguardo in rilievo che: il giudizio attuale di residua pericolosità sociale è fondato su dati generici e trattati nuovamente in modo inadeguato laddove la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza fa riferimento ai reati commessi prima di iniziare a collaborare con la giustizia e alle ragioni che hanno indotto lo stesso a tale collaborazione senza vagliare, come era stato richiesto dalla decisione di annullamento con rinvio, la condotta tenuta successivamente all'intrapresa collaborazione;
, a fronte di numerosi procedimenti, indicati nel parere della Procura Nazionale Antimafia, nel quale ha avuto il riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione prestata in virtù dell'attendibilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie fornite, è illogica la valutazione ostativa compiuta dalla stessa pronuncia impugnata correlata alla sola circostanza che egli non aveva ottenuto, nell'ambito di un unico giudizio, la relativa attenuante nella misura massima;
il reiterato riferimento del Tribunale di Sorveglianza al comportamento tenuto il 3 giugno 2016, dopo il rientro da un permesso premio, si pone in contrasto con la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio nella quale era stato evidenziato che non si comprendeva la ragione per la quale, pur essendo stato escluso ogni rilievo disciplinare per tale episodio, questo avrebbe comportato una rilevanza negativa rispetto alla valutazione del grado di adesione del condannato al complessivo percorso risocializzante;
e 2 ancora una volta ponendosi in contrasto con i principi enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto ostativa l'entità della pena complessiva e i giudizi pendenti, senza considerare che, una volta rispettato il quantum minimo di pena da scontare per accedere ai benefici di cui all'art. 16-nonies del d.l. n. 8 del 1991, come convertito, non assume rilievo il residuo di pena e, peraltro, la sussistenza di giudizi pendenti non è condizione di ammissibilità della misura alternativa, dipendendo dai tempi variabili della giustizia penale. Oltre a porsi in contrasto con le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio, il provvedimento impugnato non aveva poi tenuto conto, aggiunge il ricorrente, delle ulteriori relazioni positive della Procura Nazionale Antimafia del 17 gennaio 2024 e dell'aggiornamento di sintesi del 16 gennaio 2024 che avevano valorizzato elementi di ulteriore progressione nel percorso di ravvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, poiché la decisione del Tribunale di Sorveglianza ha sostanzialmente reiterato - peraltro a fronte di elementi positivi ulteriori rivenienti dalla relazione della Procura Nazionale Antimafia e dall'aggiornamento di sintesi del Gruppo di Osservazione e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, - i medesimi vizi che erano stati riscontrati nel precedente annullamento di cui alla sentenza n. 21376 del 2023 di questa Corte. In proposito, va ricordato che, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di precipua rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (ex plurimis, Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, P.M. in proc. Di Benedetto, Rv. 255122 - 01). Invero, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema 3 implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (cfr., ex ceteris, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830 - 01). Senonché, la decisione impugnata, in contrasto c:on le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio, non ha motivato in maniera adeguata sulle ragioni concrete per le quali il RA non dovrebbe essere ammesso al beneficio, di fatto ripercorrendo l'iter argomentativo della pronuncia già cassata. Più in particolare, la sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha continuato a porre in rilievo circostanze anteriori alla collaborazione prestata dal condannato e ha valorizzato, nuovamente, il comportamento accertato il 3 giugno 2016, ponendo in rilievo che, trattandosi di un omaggio ad un collaboratore esponente di spicco di una famiglia camorrista, si tratterebbe di un gesto di liberalità eccessivo, "per non dire sospetto, aggravato dall'irregolarità dell'introduzione in carcere di dispositivi elettronici non autorizzati", senza andare a vagliare in concreto la gravità dell'episodio tenendo conto che il regalo era diretto ad un altro collaboratore di giustizia e considerando il lungo tempo ormai trascorso da quell'isolato episodio. Vero è che ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, come introdotto dall'art. 14 della legge 1.3 febbraio 2001 n. 45, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01). Tuttavia facendo riferimento, a fronte di un lungo percorso di collaborazione valutato favorevolmente dagli organi preposti, a circostanze risalenti nel tempo già ritenute ex ante prive di rilevanza rispetto alla valutazione demandata per la concessione del beneficio nel provvedimento di annullamento con rinvio, il Tribunale di Sorveglianza ha, nuovamente, omesso di considerare, avendo riguardo alla situazione del RA, i concreti elementi sintomatici che devono connotare il percorso rieducativo del collaborante avendo riguardo al solo periodo successivo all'intrapresa collaborazione (id sunt, tra gli altri, l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo;
i rapporti 4 Il Presidente con i familiari e il personale giudiziario;
lo svolgimento di attività lavorativa o di studio;
lo svolgimento di attività sociali che forniscano la prova dell'aspirazione del detenuto al suo riscatto morale). 2. - Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma il 10 giugno 2024 Il Consigliere Estensore