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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.3.2025, assunto in decisione in data 20.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.9.1963, entrambi con l'Avvocato Gianni Lissoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verano
BR (MB) alla Via Cavour n.13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
a) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
b) La figlia di anni 27 continuerà ad abitare presso la madre ed il padre contribuirà al mantenimento Per_1 della stessa, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre entro il giorno dieci di ogni mese un assegno di Euro 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
c) I genitori concorderanno di volta in volta i giorni di visita e di intrattenimento della figlia presso il padre, tenendo conto degli impegni di studio e ludici della stessa.
d) Le parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.8.1992 a Parte_1 Parte_2
Briosco;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 9.4.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (31.3.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 10.9.1998, maggiorenne non economicamente indipendente) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 5.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Briosco in data 1.8.1992 (Atto n. 15, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.3.2025, assunto in decisione in data 20.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.9.1963, entrambi con l'Avvocato Gianni Lissoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verano
BR (MB) alla Via Cavour n.13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
a) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
b) La figlia di anni 27 continuerà ad abitare presso la madre ed il padre contribuirà al mantenimento Per_1 della stessa, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre entro il giorno dieci di ogni mese un assegno di Euro 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
c) I genitori concorderanno di volta in volta i giorni di visita e di intrattenimento della figlia presso il padre, tenendo conto degli impegni di studio e ludici della stessa.
d) Le parti dichiarano che hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, nulla hanno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.8.1992 a Parte_1 Parte_2
Briosco;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 9.4.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (31.3.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 10.9.1998, maggiorenne non economicamente indipendente) e, per le Per_1 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 5.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Briosco in data 1.8.1992 (Atto n. 15, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente est.
CL BO
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