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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2972/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005308891000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, con ricorso depositato il 6.6.2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. 100 2025 00053088 91 000, notificata in data 10.03.2025, dell'importo complessivo di € 398,24, ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019.
Eccepiva la prescrizione del credito azionato e, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni per mancanza di colpevolezza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, il difetto di legittimazione con riferimento alle eccezioni afferenti gli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore.
All'udienza del 10 Ottobre 2025, il giudice disponeva un rinvio disponendo la chiamata in giudizio anche della Regione Campania, che si costituiva il 18.11.2025.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In relazione al termine di prescrizione entro il quale l'Ente impositore è tenuto a richiedere il pagamento del tributo si rappresenta quanto segue. L'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge
28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98).
E' evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Nel caso di specie, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente l'avviso è stato notificato entro il suddetto termine, e non è stato autonomamente impugnato nei 60 gg. successivi. Sicché, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto.
La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92. Difatti, la rituale notificazione dell'atto prodromico costituisce una preclusione tale da rendere inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato. In tal senso e da ultimo è stato ribadito icasticamente come "… risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica …è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 3005/2020, in motiv.)” (v. Cass., sez. trib., 29.11.2021, n. 37259).
Sempre sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione.
Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale,
e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un.,
17.12.2021 n. 40543).
La Regione Campania ha allegato in formato elettronico la cartolina di notifica del menzionato avviso di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione (TARGA NUMERO
AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE CE679LS 964261394720 2019 Avviso di giacenza 19/10/2022 Compiuta giacenza 23/11/2022)
Pertanto, si può ritenere che la ricezione dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82.
Con riferimento alla emissione della cartella esattoriale, l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute.
Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. L'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle
Comunicazioni.
In proposito si richiama il principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez.
VI come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982
( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Deve, quindi, essere rigettato anche il secondo profilo di impugnazione, posto che non si versa in una situazione di incolpevole violazione da parte del contribuente, il quale ha, quantomeno per colpa, omesso il versamento della tassa.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “in materia tributaria, l'art. 5, 1° comma, primo periodo, del dlgs. 472/1997... il principio secondo cui per la responsabilità nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RANIERI VINCENZO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2972/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005308891000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, con ricorso depositato il 6.6.2025, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. 100 2025 00053088 91 000, notificata in data 10.03.2025, dell'importo complessivo di € 398,24, ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019.
Eccepiva la prescrizione del credito azionato e, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni per mancanza di colpevolezza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese, eccependo, altresì, il difetto di legittimazione con riferimento alle eccezioni afferenti gli atti prodromici, di competenza dell'Ente impositore.
All'udienza del 10 Ottobre 2025, il giudice disponeva un rinvio disponendo la chiamata in giudizio anche della Regione Campania, che si costituiva il 18.11.2025.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
In relazione al termine di prescrizione entro il quale l'Ente impositore è tenuto a richiedere il pagamento del tributo si rappresenta quanto segue. L'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n. 953 convertito con legge
28/02/1983 n. 53 espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2022 (Cfr. Corte di Cassazione Sez. Civile nn. 3658/97 e 6472/98).
E' evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Nel caso di specie, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente l'avviso è stato notificato entro il suddetto termine, e non è stato autonomamente impugnato nei 60 gg. successivi. Sicché, in assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro un atto della riscossione emesso sulla base di un accertamento regolarmente notificato e non opposto.
La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92. Difatti, la rituale notificazione dell'atto prodromico costituisce una preclusione tale da rendere inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato. In tal senso e da ultimo è stato ribadito icasticamente come "… risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica …è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 3005/2020, in motiv.)” (v. Cass., sez. trib., 29.11.2021, n. 37259).
Sempre sotto il profilo della prescrizione, con riferimento alla sequela procedimentale, occorre poi rilevare più in generale che i termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni, sia nel caso che sia stato notificato entro i termini l'avviso di accertamento, e sia quando nei successivi tre anni sia stata notificata la cartella esattoriale e/o successive intimazioni di pagamento e/o atti interruttivi della prescrizione.
Sotto altro profilo, giova altresì ulteriormente rilevare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha evidenziato come in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale,
e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, nè la peculiare natura recettizia di tali atti, nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. Un.,
17.12.2021 n. 40543).
La Regione Campania ha allegato in formato elettronico la cartolina di notifica del menzionato avviso di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione (TARGA NUMERO
AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE CE679LS 964261394720 2019 Avviso di giacenza 19/10/2022 Compiuta giacenza 23/11/2022)
Pertanto, si può ritenere che la ricezione dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82.
Con riferimento alla emissione della cartella esattoriale, l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute.
Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. L'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle
Comunicazioni.
In proposito si richiama il principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82. In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n. 2339/2021 sez.
VI come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982
( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Deve, quindi, essere rigettato anche il secondo profilo di impugnazione, posto che non si versa in una situazione di incolpevole violazione da parte del contribuente, il quale ha, quantomeno per colpa, omesso il versamento della tassa.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “in materia tributaria, l'art. 5, 1° comma, primo periodo, del dlgs. 472/1997... il principio secondo cui per la responsabilità nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.