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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 28900/2023 promossa da:
con sede in Pollenza, rione Aldo Moro 33, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
partita iva , rappresentata e difeso, in forza di procura, dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Arabella Berdini del Foro di Macerata (C.F. , C.F._1
e con Lei elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Civitanova Marche, via Fabio Filzi 117
Parte opponente contro
, con sede legale in Milano, Via F.Casati 1/A, numero di iscrizione Controparte_1 al Registro delle imprese di MILANO n. ,C.F. e P.I. la quale dichiara di P.IVA_2 P.IVA_2 agire per conto di con sede legale in V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), codice Controparte_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno rappresentata P.IVA_3
e difesa, giusto mandato, dall'Avv. Antonio Onza, del Foro di Ravenna (C.F. C.F._2
PEC: ; FAX: 054453878), ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo Studio del citato difensore in Ravenna, Le Corbusier, 45.
Parte opposta
CONCLUSIONI Parte opponente
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui in narrativa, contrariis rejectis, in accoglimento della spiegata opposizione, alla luce delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'opponente, dichiarare infondata la pretesa monitoria e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque invalido e quindi annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di ctu tecnica contabile al fine di quantificare gli interessi usurari e anatocistici, come illustrato in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte opposta
a)in via preliminare e nel merito: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo dispiegata opposizione fondata su prova di pronta soluzione;
pagina 1 di 6 b) in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare il credito della e per Controparte_1 gli effetti condannare parte opponente, al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 102.337,92, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo;
d) in via ulteriormente subordinata e nel merito e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di revocare il decreto opposto, accertare il credito della , al pagamento in Controparte_1 favore dell'opposta della diversa somma quantificata in giudizio, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se ed in quanto dovute.
Con riferimento ai mezzi di prova richiesti da controparte ci si oppone all'ammissione degli stessi in quanto esplorativi, generici e/o irrilevanti e comunque vertenti su circostanze di natura documentale.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre nel merito e di indicare, allegare e richiedere mezzi istruttori, anche con riferimento all'art. 171Ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
8698/2023 emesso dal tribunale di Milano in data 3 maggio 2023 a favore della Controparte_1
per la somma di Euro 102.356/69, oltre interessi ed oltre euro 2.500,00 per compensi ed euro
[...]
406,50 per esborsi, oltre accessori di legge. L'opponente deduceva che la pretesa monitoria avanzata era infondata in fatto ed in diritto;
che il contratto di finanziamento per cui è causa era stato contratto a tasso usurario, in base a quanto stabilisce la normativa in materia;
che tenuto conto di tutti i costi previsti in contratto sia quelli certi, sia quelli potenziali come gli interessi moratori, la commissione per estinzione anticipata del finanziamento il contratto di finanziamento era palesemente nullo, in quanto contratto a tasso usurario.
Altresì deduceva che il contratto era nullo, per evidente violazione del divieto di anatocismo;
che ogniqualvolta, come nel caso di specie, non era dato rinvenire alcuna valida pattuizione scritta tra le parti in punto di anatocismo trimestrale successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, non potevano sussistere dubbi in ordine all'illegittimità degli interessi anatocistici addebitati. L'opponente concludeva per dichiarare infondata la pretesa monitoria e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque invalido e quindi annullare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva il quale dichiara di agire per conto di Controparte_1 CP_2
[...] L'opposta deduceva che il contratto di finanziamento de quo, nel quale trovava origine e giustificazione il credito portato a decreto ingiuntivo, era stato sottoscritto con Controparte_1
che , aveva ceduto i propri crediti con operazione di
[...] Controparte_1 cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 ad che risultava effettiva CP_2 creditrice per il contratto di finanziamento de quo;
che la aveva conferito a CP_2 [...]
idonea procura ad agire in nome proprio per il recupero del credito de quo. Controparte_1 L'opposta allegava che aveva sottoscritto con , un contratto di Parte_1 Controparte_1 prestito finanziamenti garantito L. 662/96, per l'importo lordo di € 117.489,78; che in data 10/03/2022 veniva disposta l'erogazione del credito finanziato, secondo quanto indicato nel prospetto di sintesi del
Contratto ; che dell'avvenuto perfezionamento e del relativo accredito dell'importo finanziato veniva notiziata la Società opponente in data 14/03/2022; che in ottemperanza alle disposizioni normative di pagina 2 di 6 cui alla L. 662/96 confermava di “aver ammesso l'operazione in oggetto Controparte_3 all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/96” a seguito dell'avvenuta presentazione da parte dell'opponente del “Modulo 4” ; che in data 22/12/2022 provvedeva a notificare alla Società Controparte_1 opponente l'intervenuta cessione del credito;
che nonostante il corretto perfezionamento del contratto di finanziamento e il relativo accredito dei fondi la Società opponente si rendeva inadempiente tanto da costringere l'odierna opposta ad inviare plurimi solleciti per il recupero del credito;
che a fronte del perdurante inadempimento della opponente, si vedeva costretta a notificare Controparte_1 comunicazione di decadenza del beneficio del termine, in cui si intimava la restituzione immediata dell'importo di € 102.337,92; che successivamente, in data 31/01/2023, l'opposta inviava ulteriore aggiornamento dell'importo insoluto, applicando gli interessi di mora al saggio contrattuale sulle quote insolute, per ulteriori € 18,77, giungendo quindi al saldo intimato di € 102.356,69; che la società creditrice opposta risultava creditrice nei confronti della opponente per l'importo complessivo di € 102.356,69. L'opposta specificava che l'operazione assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico ex L.662/96 a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo avrebbe acquistato automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c, e dell'art. 2, comma 4,
D.M. 20/05/2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva); che il credito vantato dal Fondo era un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa ai sensi dell'art. 8 bis del D.L.
24/01/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, alla L. 24/03/2015 n. 33 (in SO n. 15, allegato alla G.U.
25/03/2015 n. 70); che tale credito privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevaleva su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
che le attività di recupero nei confronti della intimata erano effettuate dall'Agente della
Riscossione pubblico, previa iscrizione a ruolo esattoriale, quale specifica modalità ordinaria di recupero del credito ai sensi degli artt. 17 D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 e ss.mm.ii, art. 9, comma 5, D.Lgs
123/1998; che in considerazione di tale persistente situazione di inadempimento, l'odierna opposta aveva inteso agire, nel confronti del debitore per il recupero, in favore di , del credito CP_2 sopra quantificato. L'opposta deduceva che in riferimento alla dedotta mediazione che il relativo obbligo di avviare la mediazione, per consolidata giurisprudenza decorreva al momento della pronuncia da parte del giudicante sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto. L'opposta in relazione alla legittimità dei tassi deduceva che controparte, si era limitato solo ad un'apodittica citazione di precedenti giurisprudenziali inconferenti al caso di specie e dai quali non era possibile procedere ad una presa di posizione in merito;
che la controparte – consapevole della inconsistenza delle proprie argomentazioni – invocava una CTU contabile defatigante e meramente esplorativa;
che confermava la regolarità del contrattuale con riferimento ai profili di cui in causa. In relazione al dedotto anatocismo l'opposto eccepiva che il piano di ammortamento alla francese non implicava nessuna capitalizzazione degli interessi;
che il piano di ammortamento alla c.d francese muove dal principio di mantenere costante e conoscere in anticipo l'entità della rata del rimborso: la caratteristica distintiva di questa tipologia di piano è data, quindi, dall'ammontare sempre costante della rata ovvero di uguale importo;
che qualunque sia la durata del piano di ammortamento e la cadenza periodica (ad es. mensile o semestrale) delle rate, il calcolo degli interessi è sempre comunque effettuato sul debitore residuo, ovvero sul capitale ancora da restituire;
che una volta calcolata la quota interessi, poi, è determinata – per differenza – la quota capitale della rata, la cui restituzione viene quindi portata a riduzione del debito;
che l'interesse, dunque, non è mai produttivo di altri interessi, per pagina 3 di 6 la semplice ragione che non è mai “accumulato” al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene (per così dire) “staccato” dal capitale (che invece è, per sua natura, produttivo di interessi); che tutto ciò, peraltro, era perfettamente coerente, quale regola generale, con il disposto dell'art. 1194 c.c.; che la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, e ciò esclude ogni anatocismo (questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi su interessi), e quindi ogni tipo di costo occulto;
che non si determina, dunque, in radice, né l'indeterminatezza prospettata dalla controparte, né il difetto informativo ex adverso dedotto. L'opponente rilevava che l' aveva disposto a in favore della Parte_3
la liquidazione della garanzia sottesa al finanziamento nei limiti dell'importo di € CP_2
80.000,00, somma per la quale il Fondo MCC risultava essersi surrogato come per legge, ma per il quale – come da relative disposizioni normative – richiedeva comunque l'accertamento, in ottemperanza. L'opposto concludeva in via preliminare e nel merito: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo dispiegata opposizione fondata su prova di pronta soluzione;
in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare il credito della Controparte_1
e per gli effetti condannare parte opponente, al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di
[...]
€ 102.337,92, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata e nel merito e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di evocare il decreto opposto, accertare il credito della , al pagamento in favore dell'opposta della diversa somma Controparte_1 quantificata in giudizio, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo. La causa veniva assunta in decisione con la modalità di cui all'art. 281 sexies III comma c.p.c. I motivi di opposizione dedotti dall'opponente sono infondati. Oggetto di causa è un contratto di finanziamento garantito ai sensi della L. 662/96, per l'importo lordo di € 117.489,78.
Preliminarmente si rileva che la controversia in oggetto, avendo per oggetto un contratto di finanziamento erogato da una società finanziaria non rientra nell'ambito dei contratti di cui all'art. 5 comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010. L'odierna opposta a seguito di una cessione del credito aveva ceduto il suddetto credito in favore della dalla quale aveva ricevuto procura ad agire in nome proprio per il recupero del credito CP_2 de quo. L'opponente in primo luogo eccepiva che il contratto aveva un tasso usurario ed a tal fine richiamava la decisone Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013 deducendo che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. co 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Va precisato in relazione alla deduzione che ai fini della determinazione del tasso soglia, ai sensi della dell'art. 1 della Legge n. 108/1996, debbono prendersi in considerazione non i soli interessi corrispettivi pattuiti, bensì anche gli interessi moratori che la sentenza della Cassazione n. 350/2013 invocata dall'opponente ha ribadito il principio che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” ma non ha affermato che al fine della valutazione del carattere usurario, i due tassi debbano essere sommati.
Assorbente in relazione alla eccepita usurarietà è l'assolvimento dell'onere probatorio. Sul punto si condivide il principio della Suprema Corte;
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel pagina 4 di 6 senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.(Sez. U - , Sentenza n19597del 18/09/2020 ). Orbene il debitore si limitava al richiamo dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di usura senza indicare specificatamente la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati altresì non indicava il T.e.g.m., ed in via istruttoria articolava richiesta di ctu contabile che non veniva accolta in quanto superflua oltre che esplorativa.
Per le suddette motivazioni in applicazione del principio della SS.UU. 19597/2020 in assenza di alcun precisa indicazione degli elementi da cui avrebbe dovuto rilevare la violazione della normativa sull'usura la domanda deve essere rigettata in quanto non provata. Altresì priva di pregio l'eccepita illegittimità dell'addebito di interessi anatocistici. In proposito si rileva che il titolo della richiesta di pagamento formulata dall'opposta è il contratto di finanziamento garantito ai sensi della L. 662/96, con riferimento al quale è stato previsto il piano di ammortamento alla francese che prevede la capitalizzazione degli interessi (doc.1 fasc. opposta).
Ciò premesso si rileva che appare infondata l'eccezione relativa all'addebito di somme non dovute in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi. Premesso che l'opponente non ha allegato né provato gli addebiti che assume effettuati indebitamente, va chiarito che il contratto de quo prevede il piano di ammortamento alle francese che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, non genera interessi anatocistici e quindi non nasconde la violazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., considerato che la quota interessi, calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non implica anatocismo. Con riferimento al piano di ammortamento alla francese con assorbente rilievo le Sezioni Unite 15130/24 hanno recentemente espresso il principio secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” La Suprema Corte ha chiarito che non vi è indeterminatezza od indeterminabilità dell'oggetto: “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Rilevato che nel contratto in oggetto (doc.1 fasc. opposta) sono espressamente indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, i tassi ed il piano di ammortamento non è invocabile alcuna violazione per indeterminatezza del contratto o violazione della normativa sulla trasparenza.
Ne consegue che l'opposizione proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata. Si deve osservare che l'opposta dichiarava che l' aveva disposto in Parte_3 favore della la liquidazione della garanzia relativa al finanziamento nei limiti dell'importo CP_2 di € 80.000,00, somma per la quale il Fondo MCC risulta pertanto surrogato all'opposto. Per le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e l'importo dovuto dall'opponente in favore dell'opposta rideterminato nella somma di € 22.356,69 (102.356,69 - 80,000,00 quale importo liquidato dal Fondo MCC), oltre interessi dal 30/01/2023 al saggio contrattuale.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione all'importo rideterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 8698/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 3 maggio 2023; condanna al pagamento in favore di ella somma di € Parte_1 Controparte_1
22.356,69 , oltre interessi dal 30/01/2023 al saggio contrattuale;
condanna al pagamento in favore di elle spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 28900/2023 promossa da:
con sede in Pollenza, rione Aldo Moro 33, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
partita iva , rappresentata e difeso, in forza di procura, dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Arabella Berdini del Foro di Macerata (C.F. , C.F._1
e con Lei elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1
Civitanova Marche, via Fabio Filzi 117
Parte opponente contro
, con sede legale in Milano, Via F.Casati 1/A, numero di iscrizione Controparte_1 al Registro delle imprese di MILANO n. ,C.F. e P.I. la quale dichiara di P.IVA_2 P.IVA_2 agire per conto di con sede legale in V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), codice Controparte_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno rappresentata P.IVA_3
e difesa, giusto mandato, dall'Avv. Antonio Onza, del Foro di Ravenna (C.F. C.F._2
PEC: ; FAX: 054453878), ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo Studio del citato difensore in Ravenna, Le Corbusier, 45.
Parte opposta
CONCLUSIONI Parte opponente
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui in narrativa, contrariis rejectis, in accoglimento della spiegata opposizione, alla luce delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'opponente, dichiarare infondata la pretesa monitoria e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque invalido e quindi annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di ctu tecnica contabile al fine di quantificare gli interessi usurari e anatocistici, come illustrato in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte opposta
a)in via preliminare e nel merito: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo dispiegata opposizione fondata su prova di pronta soluzione;
pagina 1 di 6 b) in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare il credito della e per Controparte_1 gli effetti condannare parte opponente, al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 102.337,92, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo;
d) in via ulteriormente subordinata e nel merito e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di revocare il decreto opposto, accertare il credito della , al pagamento in Controparte_1 favore dell'opposta della diversa somma quantificata in giudizio, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se ed in quanto dovute.
Con riferimento ai mezzi di prova richiesti da controparte ci si oppone all'ammissione degli stessi in quanto esplorativi, generici e/o irrilevanti e comunque vertenti su circostanze di natura documentale.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre nel merito e di indicare, allegare e richiedere mezzi istruttori, anche con riferimento all'art. 171Ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
8698/2023 emesso dal tribunale di Milano in data 3 maggio 2023 a favore della Controparte_1
per la somma di Euro 102.356/69, oltre interessi ed oltre euro 2.500,00 per compensi ed euro
[...]
406,50 per esborsi, oltre accessori di legge. L'opponente deduceva che la pretesa monitoria avanzata era infondata in fatto ed in diritto;
che il contratto di finanziamento per cui è causa era stato contratto a tasso usurario, in base a quanto stabilisce la normativa in materia;
che tenuto conto di tutti i costi previsti in contratto sia quelli certi, sia quelli potenziali come gli interessi moratori, la commissione per estinzione anticipata del finanziamento il contratto di finanziamento era palesemente nullo, in quanto contratto a tasso usurario.
Altresì deduceva che il contratto era nullo, per evidente violazione del divieto di anatocismo;
che ogniqualvolta, come nel caso di specie, non era dato rinvenire alcuna valida pattuizione scritta tra le parti in punto di anatocismo trimestrale successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, non potevano sussistere dubbi in ordine all'illegittimità degli interessi anatocistici addebitati. L'opponente concludeva per dichiarare infondata la pretesa monitoria e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque invalido e quindi annullare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva il quale dichiara di agire per conto di Controparte_1 CP_2
[...] L'opposta deduceva che il contratto di finanziamento de quo, nel quale trovava origine e giustificazione il credito portato a decreto ingiuntivo, era stato sottoscritto con Controparte_1
che , aveva ceduto i propri crediti con operazione di
[...] Controparte_1 cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 ad che risultava effettiva CP_2 creditrice per il contratto di finanziamento de quo;
che la aveva conferito a CP_2 [...]
idonea procura ad agire in nome proprio per il recupero del credito de quo. Controparte_1 L'opposta allegava che aveva sottoscritto con , un contratto di Parte_1 Controparte_1 prestito finanziamenti garantito L. 662/96, per l'importo lordo di € 117.489,78; che in data 10/03/2022 veniva disposta l'erogazione del credito finanziato, secondo quanto indicato nel prospetto di sintesi del
Contratto ; che dell'avvenuto perfezionamento e del relativo accredito dell'importo finanziato veniva notiziata la Società opponente in data 14/03/2022; che in ottemperanza alle disposizioni normative di pagina 2 di 6 cui alla L. 662/96 confermava di “aver ammesso l'operazione in oggetto Controparte_3 all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/96” a seguito dell'avvenuta presentazione da parte dell'opponente del “Modulo 4” ; che in data 22/12/2022 provvedeva a notificare alla Società Controparte_1 opponente l'intervenuta cessione del credito;
che nonostante il corretto perfezionamento del contratto di finanziamento e il relativo accredito dei fondi la Società opponente si rendeva inadempiente tanto da costringere l'odierna opposta ad inviare plurimi solleciti per il recupero del credito;
che a fronte del perdurante inadempimento della opponente, si vedeva costretta a notificare Controparte_1 comunicazione di decadenza del beneficio del termine, in cui si intimava la restituzione immediata dell'importo di € 102.337,92; che successivamente, in data 31/01/2023, l'opposta inviava ulteriore aggiornamento dell'importo insoluto, applicando gli interessi di mora al saggio contrattuale sulle quote insolute, per ulteriori € 18,77, giungendo quindi al saldo intimato di € 102.356,69; che la società creditrice opposta risultava creditrice nei confronti della opponente per l'importo complessivo di € 102.356,69. L'opposta specificava che l'operazione assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico ex L.662/96 a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo avrebbe acquistato automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c, e dell'art. 2, comma 4,
D.M. 20/05/2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva); che il credito vantato dal Fondo era un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa ai sensi dell'art. 8 bis del D.L.
24/01/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, alla L. 24/03/2015 n. 33 (in SO n. 15, allegato alla G.U.
25/03/2015 n. 70); che tale credito privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevaleva su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
che le attività di recupero nei confronti della intimata erano effettuate dall'Agente della
Riscossione pubblico, previa iscrizione a ruolo esattoriale, quale specifica modalità ordinaria di recupero del credito ai sensi degli artt. 17 D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 e ss.mm.ii, art. 9, comma 5, D.Lgs
123/1998; che in considerazione di tale persistente situazione di inadempimento, l'odierna opposta aveva inteso agire, nel confronti del debitore per il recupero, in favore di , del credito CP_2 sopra quantificato. L'opposta deduceva che in riferimento alla dedotta mediazione che il relativo obbligo di avviare la mediazione, per consolidata giurisprudenza decorreva al momento della pronuncia da parte del giudicante sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto. L'opposta in relazione alla legittimità dei tassi deduceva che controparte, si era limitato solo ad un'apodittica citazione di precedenti giurisprudenziali inconferenti al caso di specie e dai quali non era possibile procedere ad una presa di posizione in merito;
che la controparte – consapevole della inconsistenza delle proprie argomentazioni – invocava una CTU contabile defatigante e meramente esplorativa;
che confermava la regolarità del contrattuale con riferimento ai profili di cui in causa. In relazione al dedotto anatocismo l'opposto eccepiva che il piano di ammortamento alla francese non implicava nessuna capitalizzazione degli interessi;
che il piano di ammortamento alla c.d francese muove dal principio di mantenere costante e conoscere in anticipo l'entità della rata del rimborso: la caratteristica distintiva di questa tipologia di piano è data, quindi, dall'ammontare sempre costante della rata ovvero di uguale importo;
che qualunque sia la durata del piano di ammortamento e la cadenza periodica (ad es. mensile o semestrale) delle rate, il calcolo degli interessi è sempre comunque effettuato sul debitore residuo, ovvero sul capitale ancora da restituire;
che una volta calcolata la quota interessi, poi, è determinata – per differenza – la quota capitale della rata, la cui restituzione viene quindi portata a riduzione del debito;
che l'interesse, dunque, non è mai produttivo di altri interessi, per pagina 3 di 6 la semplice ragione che non è mai “accumulato” al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene (per così dire) “staccato” dal capitale (che invece è, per sua natura, produttivo di interessi); che tutto ciò, peraltro, era perfettamente coerente, quale regola generale, con il disposto dell'art. 1194 c.c.; che la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, e ciò esclude ogni anatocismo (questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi su interessi), e quindi ogni tipo di costo occulto;
che non si determina, dunque, in radice, né l'indeterminatezza prospettata dalla controparte, né il difetto informativo ex adverso dedotto. L'opponente rilevava che l' aveva disposto a in favore della Parte_3
la liquidazione della garanzia sottesa al finanziamento nei limiti dell'importo di € CP_2
80.000,00, somma per la quale il Fondo MCC risultava essersi surrogato come per legge, ma per il quale – come da relative disposizioni normative – richiedeva comunque l'accertamento, in ottemperanza. L'opposto concludeva in via preliminare e nel merito: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo dispiegata opposizione fondata su prova di pronta soluzione;
in via principale e nel merito: rigettare ogni domanda formulata da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare il credito della Controparte_1
e per gli effetti condannare parte opponente, al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di
[...]
€ 102.337,92, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata e nel merito e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di evocare il decreto opposto, accertare il credito della , al pagamento in favore dell'opposta della diversa somma Controparte_1 quantificata in giudizio, oltre interessi e spese, fino al saldo effettivo. La causa veniva assunta in decisione con la modalità di cui all'art. 281 sexies III comma c.p.c. I motivi di opposizione dedotti dall'opponente sono infondati. Oggetto di causa è un contratto di finanziamento garantito ai sensi della L. 662/96, per l'importo lordo di € 117.489,78.
Preliminarmente si rileva che la controversia in oggetto, avendo per oggetto un contratto di finanziamento erogato da una società finanziaria non rientra nell'ambito dei contratti di cui all'art. 5 comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010. L'odierna opposta a seguito di una cessione del credito aveva ceduto il suddetto credito in favore della dalla quale aveva ricevuto procura ad agire in nome proprio per il recupero del credito CP_2 de quo. L'opponente in primo luogo eccepiva che il contratto aveva un tasso usurario ed a tal fine richiamava la decisone Suprema Corte di Cassazione n. 350/2013 deducendo che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. co 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Va precisato in relazione alla deduzione che ai fini della determinazione del tasso soglia, ai sensi della dell'art. 1 della Legge n. 108/1996, debbono prendersi in considerazione non i soli interessi corrispettivi pattuiti, bensì anche gli interessi moratori che la sentenza della Cassazione n. 350/2013 invocata dall'opponente ha ribadito il principio che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” ma non ha affermato che al fine della valutazione del carattere usurario, i due tassi debbano essere sommati.
Assorbente in relazione alla eccepita usurarietà è l'assolvimento dell'onere probatorio. Sul punto si condivide il principio della Suprema Corte;
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel pagina 4 di 6 senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.(Sez. U - , Sentenza n19597del 18/09/2020 ). Orbene il debitore si limitava al richiamo dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di usura senza indicare specificatamente la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati altresì non indicava il T.e.g.m., ed in via istruttoria articolava richiesta di ctu contabile che non veniva accolta in quanto superflua oltre che esplorativa.
Per le suddette motivazioni in applicazione del principio della SS.UU. 19597/2020 in assenza di alcun precisa indicazione degli elementi da cui avrebbe dovuto rilevare la violazione della normativa sull'usura la domanda deve essere rigettata in quanto non provata. Altresì priva di pregio l'eccepita illegittimità dell'addebito di interessi anatocistici. In proposito si rileva che il titolo della richiesta di pagamento formulata dall'opposta è il contratto di finanziamento garantito ai sensi della L. 662/96, con riferimento al quale è stato previsto il piano di ammortamento alla francese che prevede la capitalizzazione degli interessi (doc.1 fasc. opposta).
Ciò premesso si rileva che appare infondata l'eccezione relativa all'addebito di somme non dovute in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi. Premesso che l'opponente non ha allegato né provato gli addebiti che assume effettuati indebitamente, va chiarito che il contratto de quo prevede il piano di ammortamento alle francese che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, non genera interessi anatocistici e quindi non nasconde la violazione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., considerato che la quota interessi, calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non implica anatocismo. Con riferimento al piano di ammortamento alla francese con assorbente rilievo le Sezioni Unite 15130/24 hanno recentemente espresso il principio secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” La Suprema Corte ha chiarito che non vi è indeterminatezza od indeterminabilità dell'oggetto: “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Rilevato che nel contratto in oggetto (doc.1 fasc. opposta) sono espressamente indicati l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, i tassi ed il piano di ammortamento non è invocabile alcuna violazione per indeterminatezza del contratto o violazione della normativa sulla trasparenza.
Ne consegue che l'opposizione proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata. Si deve osservare che l'opposta dichiarava che l' aveva disposto in Parte_3 favore della la liquidazione della garanzia relativa al finanziamento nei limiti dell'importo CP_2 di € 80.000,00, somma per la quale il Fondo MCC risulta pertanto surrogato all'opposto. Per le motivazioni esposte il decreto ingiuntivo deve essere revocato, e l'importo dovuto dall'opponente in favore dell'opposta rideterminato nella somma di € 22.356,69 (102.356,69 - 80,000,00 quale importo liquidato dal Fondo MCC), oltre interessi dal 30/01/2023 al saggio contrattuale.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione all'importo rideterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo n. 8698/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 3 maggio 2023; condanna al pagamento in favore di ella somma di € Parte_1 Controparte_1
22.356,69 , oltre interessi dal 30/01/2023 al saggio contrattuale;
condanna al pagamento in favore di elle spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Milano, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
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