Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2025, proposto da
IO BE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1623/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro in data 26.7.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IG RU, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato il 14 luglio 2025 e in pari data depositato) la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento il Tribunale di Salerno ha accolto “in parte qua il ricorso e, per l’effetto, accertato il diritto della ricorrente all’attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d. “carta docenti” per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla erogazione, in favore di BE IO, per le sole annualità appena menzionate, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, nel rispetto delle finalità indicate dalla legge e delle modalità attuative di cui al DPCM del 28 novembre 2016 (dovendo, ovviamente, operare il limite del biennio dal momento del concreto accredito dell’importo), dell’importo di € 1.500,00 (nello specifico, € 500,00 per ciascuno dei suddetti anni scolastici), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994”.
Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della stessa, l’avvenuto passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione.
L’esponente ha quindi concluso chiedendo l’ottemperanza del Ministero intimato alla predetta decisione, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
2. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza svolgere difese.
3. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza de qua :
- è passata in giudicato, come emerge dalla relativa attestazione datata 27.6.2025, rilasciata dalla Cancelleria presso l’Ufficio giudiziario di Salerno;
- è stata notificata all’Amministrazione in data 1.8.2024 ai fini dell’intimazione ad adempiere
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della citata decisone risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente;
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’Amministrazione suddetta di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente, per l’importo indicato nella decisione del giudice civile, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RU, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IG RU |
IL SEGRETARIO