CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5439/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.FONTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.IIRPEF.A.R. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.IRPEF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.IRPEF A.C. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020687290000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062078846000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062078846000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210008536305000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118025912000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118025912000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220059863687000 RIT. IRPEF A.C. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220059863687000 RIT. IRPEF A.R. 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220059863687000 RIT.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064289376000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064289376000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220068208219000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRPEF-ALTRO 2019
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 RIT.FONTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente contesta quanto segue in relazione agli atti depositati da ADER.
Con riferimento alla cartella con finale ...677, deduce il difetto di CAN in relazione alla notifica avvenuta a mezzo posta.
Con riferimento alla cartella con finale ...8729, deduce l'anomalia della notifica effettuata a mezzo pec al ricorrente che, tuttavia, risulta sprovvisto di casella pec.
Con riferimento alla cartella con finale ...0413, lamenta l'incompletezza della documentazione in atti (prodotta solo una facciata della cartolina).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 293202520259017650829000, notificatagli in data 6 giugno 2025 e relativa a numerose cartelle esattoriali.
A sostegno del ricorso, eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti a quello impugnato, nonchè
l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione versata in atti dall'ADER, infatti, risulta che il ricorrente in data 27 giugno 2023 presentò domanda di definizione agevolata per i carichi relativi alle cartelle di pagamento nn. 29320190020687290000,
29320200062078846000, 29320210008536305000, 29320210118025912000 e 29320220059863687000.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Agente della riscossione, la manifestazione di volontà di avvalersi di una definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge.
Tale scelta comporta l'accettazione della pretesa tributaria e, di conseguenza, la rinuncia a far valere eventuali vizi degli atti, integrando una forma di acquiescenza che preclude l'impugnazione.
La giurisprudenza tributaria è costante nell'affermare che l'adesione alla definizione agevolata è, di regola, irretrattabile e determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere o per rinuncia all'azione
(cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9221: "La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito". Cfr. anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XV, 17/12/2020, n.3018: "La richiesta di " rottamazione" della cartella esattoriale, con contestuale istanza di rateizzazione, ed il successivo pagamento delle rate, implicano un pieno riconoscimento del debito e la manifestazione della volontà di aderire ad una definizione agevolata del debito stesso, incompatibili con l'opposizione alla suddetta cartella che, se proposta, determina colpa grave con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.")
Pertanto, per le cartelle sopra indicate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Anche con riferimento alle restanti cartelle di pagamento il ricorso è parimenti inammissibile.
Parte resistente ha invero prodotto copia delle regolari notifiche delle cartelle di pagamento, e la loro mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/92 (ora art. 67 D. Lgs. 175/2024) rende inammissibili i motivi ad esse collegati.
Com'è noto, infatti, la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determina il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (v. Cassazione civile sez. VI, n.3005 del 07/02/2020).
La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini perentori di 60 giorni dalla loro notifica ha reso le pretese in esse contenute definitive e irretrattabili. Ne consegue che, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, il contribuente è decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni relative a vizi delle cartelle presupposte (quali la prescrizione maturata anteriormente alla loro notifica o vizi di motivazione), potendo far valere unicamente vizi propri dell'intimazione.
Le doglianze relative al difetto di motivazione dell'atto impugnato all'invocato principio di "illegittimità derivata" sono invece infondate. L'intimazione di pagamento impugnata, infatti, riporta chiaramente il dettaglio delle cartelle presupposte, indicandone numero, data di notifica e importi dovuti, consentendo così al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa. La motivazione "per relationem" a tali atti, regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, è pertanto da ritenersi pienamente legittima.
Vanno respinte infine le ulteriori eccezioni difensive formulate con le memorie di parte ricorrente depositate in corso di giudizio, ribadite a verbale in udienza. Come è noto, infatti, il perfezionamento della notifica alla residenza del destinatario, pur eseguita a mani di persona diversa dallo stesso ma con esso convivente, non richiede la cosiddetta CAN.
L'art. 7, comma 6, della l.n. 890/1982, che originariamente recitava: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata", è stato infatti abrogato oramai oltre 10 anni addietro dall'art. 1, comma 97-bis lett. f), della I. n. 190/2014.
Quanto al resto, la genericità delle anomalie ed incompletezze dedotte rispetto alla documentazione prodotta da controparte, unita alla mancata illustrazione delle loro eventuali conseguenze negative sulla difesa del contribuente, rende le relative deduzioni irricevibili.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo anche conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti. Esse vanno distratte in favore del procuratore della parte resistente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 5000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 II Presidente Francesco Albo II Relatore Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5439/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.FONTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.IIRPEF.A.R. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.IRPEF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 RIT.IRPEF A.C. 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259017650829000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020687290000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062078846000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062078846000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210008536305000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118025912000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118025912000 IMU 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220059863687000 RIT. IRPEF A.C. 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220059863687000 RIT. IRPEF A.R. 2017
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220059863687000 RIT.IRPEF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064289376000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064289376000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220068208219000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRPEF-ALTRO 2019
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008176677000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 RIT.FONTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012020413000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente contesta quanto segue in relazione agli atti depositati da ADER.
Con riferimento alla cartella con finale ...677, deduce il difetto di CAN in relazione alla notifica avvenuta a mezzo posta.
Con riferimento alla cartella con finale ...8729, deduce l'anomalia della notifica effettuata a mezzo pec al ricorrente che, tuttavia, risulta sprovvisto di casella pec.
Con riferimento alla cartella con finale ...0413, lamenta l'incompletezza della documentazione in atti (prodotta solo una facciata della cartolina).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 293202520259017650829000, notificatagli in data 6 giugno 2025 e relativa a numerose cartelle esattoriali.
A sostegno del ricorso, eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti a quello impugnato, nonchè
l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione versata in atti dall'ADER, infatti, risulta che il ricorrente in data 27 giugno 2023 presentò domanda di definizione agevolata per i carichi relativi alle cartelle di pagamento nn. 29320190020687290000,
29320200062078846000, 29320210008536305000, 29320210118025912000 e 29320220059863687000.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Agente della riscossione, la manifestazione di volontà di avvalersi di una definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge.
Tale scelta comporta l'accettazione della pretesa tributaria e, di conseguenza, la rinuncia a far valere eventuali vizi degli atti, integrando una forma di acquiescenza che preclude l'impugnazione.
La giurisprudenza tributaria è costante nell'affermare che l'adesione alla definizione agevolata è, di regola, irretrattabile e determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere o per rinuncia all'azione
(cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9221: "La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito". Cfr. anche Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XV, 17/12/2020, n.3018: "La richiesta di " rottamazione" della cartella esattoriale, con contestuale istanza di rateizzazione, ed il successivo pagamento delle rate, implicano un pieno riconoscimento del debito e la manifestazione della volontà di aderire ad una definizione agevolata del debito stesso, incompatibili con l'opposizione alla suddetta cartella che, se proposta, determina colpa grave con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.")
Pertanto, per le cartelle sopra indicate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Anche con riferimento alle restanti cartelle di pagamento il ricorso è parimenti inammissibile.
Parte resistente ha invero prodotto copia delle regolari notifiche delle cartelle di pagamento, e la loro mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/92 (ora art. 67 D. Lgs. 175/2024) rende inammissibili i motivi ad esse collegati.
Com'è noto, infatti, la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determina il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (v. Cassazione civile sez. VI, n.3005 del 07/02/2020).
La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini perentori di 60 giorni dalla loro notifica ha reso le pretese in esse contenute definitive e irretrattabili. Ne consegue che, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, il contribuente è decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni relative a vizi delle cartelle presupposte (quali la prescrizione maturata anteriormente alla loro notifica o vizi di motivazione), potendo far valere unicamente vizi propri dell'intimazione.
Le doglianze relative al difetto di motivazione dell'atto impugnato all'invocato principio di "illegittimità derivata" sono invece infondate. L'intimazione di pagamento impugnata, infatti, riporta chiaramente il dettaglio delle cartelle presupposte, indicandone numero, data di notifica e importi dovuti, consentendo così al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa. La motivazione "per relationem" a tali atti, regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, è pertanto da ritenersi pienamente legittima.
Vanno respinte infine le ulteriori eccezioni difensive formulate con le memorie di parte ricorrente depositate in corso di giudizio, ribadite a verbale in udienza. Come è noto, infatti, il perfezionamento della notifica alla residenza del destinatario, pur eseguita a mani di persona diversa dallo stesso ma con esso convivente, non richiede la cosiddetta CAN.
L'art. 7, comma 6, della l.n. 890/1982, che originariamente recitava: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata", è stato infatti abrogato oramai oltre 10 anni addietro dall'art. 1, comma 97-bis lett. f), della I. n. 190/2014.
Quanto al resto, la genericità delle anomalie ed incompletezze dedotte rispetto alla documentazione prodotta da controparte, unita alla mancata illustrazione delle loro eventuali conseguenze negative sulla difesa del contribuente, rende le relative deduzioni irricevibili.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo anche conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti. Esse vanno distratte in favore del procuratore della parte resistente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 5000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 II Presidente Francesco Albo II Relatore Francesco Testa