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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere rel. dott.ssa Regina Marina ELEFANTE - Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.4669/2021
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Capolupo in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello (domicilio digitale:
Email_1
appellante
CONTRO
) in persona del responsabile della direzione legale Avv. Nicola CP_1 C.F._2
Rubino, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Simonelli in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale: Email_2
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1483/2021 emessa il 3.5.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di responsabilità aquiliana ex art.2051 cc.
CONCLUSIONI: per l'appellante, come da atto di appello, con integrale accoglimento della domanda;
per la società appellata, dichiarare inammissibile, infondato e pretestuoso e/o comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal con Parte_1 conferma della sentenza n.1483/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.11.2021 proponeva tempestivamente appello Parte_1 avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale era stata respinta la domanda di condanna dell al ristoro dei danni alla persona e materiali sofferti dall'istante a causa di un incidente CP_1 stradale, provocato da un dissesto del piano viario, occorsogli il 18.4.2007 mentre percorreva alla guida della propria autovettura targata BG658CZ la strada statale n.7 bis in località Castel Volturno.
Con unico motivo di gravame denunciava l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie disponibili in cui era incorso il Giudice di prime cure, il quale, in violazione delle norme dettate dagli artt.116 cpc, 2697 cc e 2051 cc, aveva ritenuto non dimostrato il nesso di derivazione causale del sinistro dalle condizioni dissestate del piano carrabile rimesso alla custodia della società convenuta.
In proposito sosteneva che le deposizioni raccolte, raffrontate con la documentazione prodotta, fornivano la prova convincente della dipendenza dello sbandamento incontrollato della propria automobile dalle condizioni di manutenzione precaria della sede stradale, invocando pertanto la condanna della controparte al pagamento di € 9.660,25 oltre accessori, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità in rito ex artt.342 e 348 bis cpc del CP_1 gravame, del quale chiedeva comunque, in via subordinata, il rigetto nel merito, affermando in particolare che la pretesa risarcitoria, rimasta comunque priva di adeguato supporto probatorio, doveva intendersi formulata ai sensi dell'art.2043 cc in considerazione del riferimento del danneggiato alla nozione di insidia stradale.
Ciò premesso, esclusa la possibilità di definire la causa, transitata in fase decisoria secondo il modello ordinario di trattazione, nelle forme semplificate previste dall'art.348 bis cpc, in primo luogo deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art.342 cpc dell'impugnazione, corredata dall'articolazione di rilievi diretti a confutare, con argomenti critici sintetici ma adeguatamente sviluppati, la ricostruzione dei fatti controversi e la loro qualificazione giuridica effettuate dal primo Giudice, il cui operato è stato censurato attraverso la prospettazione di una soluzione alternativa a quella adottata sulla base di una diversa prospettiva di applicazione al rapporto controverso delle regole di diritto sostanziale e processuale, asseritamente inosservate, stabilite dagli artt.116 cpc, 2697 cc e 2051 cc.
Tuttavia nel merito il gravame risulta infondato e pertanto va integralmente rigettato.
In primo luogo si osserva che la qualificazione giuridica della domanda riflette un'attività interpretativa istituzionalmente riservata al Giudice investito della sua cognizione (per tutte, Cass.25529/2025, Cass.24400/2025, Cass.17787/2024 e Cass.12534/2024), tenuto a inquadrare anche in grado di appello (ex plurimis, Cass.22918/2025, Cass.3078/2025, Cass.32932/2024 e Cass.15470/2024) la pretesa azionata dall'istante adattandola alle circostanze concrete dedotte a suo fondamento, con il solo limite rappresentato dall'impossibilità di modificarne ab externo gli elementi obiettivi di identificazione individuati dalla parte che l'ha esercitata.
Nella fattispecie l'istante, avendo affermato in prime cure e ribadito in questa sede che la perdita del controllo della propria automobile, in marcia sul tracciato viario di proprietà dell'antagonista, sarebbe stata provocata dal “manto stradale dissestato e pieno di buche, non visibili, non segnalate e tanto meno transennate”, ha chiaramente definito il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale imputata all'antagonista, espressamente incentrato sulla riconducibilità eziologica dell'incidente allo stato precario di manutenzione del tracciato stradale.
Così l'azione risarcitoria in esame deve intendersi rivolta a denunciare l'illecito aquiliano contemplato dall'art.2051 cc, in quanto il fattore genetico del diritto di credito reclamato ex delicto è stato correlato all'intrinseca potenzialità offensiva della superficie viaria degradata, inidonea ad assicurare il transito in sicurezza dell'utente motorizzato, dalla quale si assume essersi sprigionato l'agente lesivo attivatosi per la produzione dell'evento dannoso (sul punto si segnalano, tra le altre, Cass.28621/2024, Cass. SSUU 20943/2022 e Cass.10188/2022).
La custodia in senso tecnico, quale presupposto dell'ipotesi speciale di illecito aquiliano generato ex re, postula la sottoposizione del bene indicato come causa dell'episodio pregiudizievole denunciato al governo materiale del gestore, titolare del potere di controllo e di vigilanza diretto a evitare attentati alla sfera giuridica di terzi, e perciò appare senz'altro configurabile in capo al proprietario della strada sconnessa rimessa alla sua disponibilità materiale e giuridica, sul quale gravano i doveri di garantirne l'integrità strutturale e la percorribilità in sicurezza.
Il rapporto controverso è quindi sottoposto alla presunzione legale semplice di responsabilità del custode, sul quale ricade l'onere di provare la sopravvenienza nella vicenda che ha propiziato il sinistro del caso fortuito munito di efficacia causale autonoma (Cass.29760/2025, Cass.21317/2025 e Cass.8038/2025), comunque rilevabile ex officio, dotato dei caratteri di imprevedibilità e inevitabilità, nel quale deve essere annoverato anche il comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass.22864/2025 e Cass.32544/2024), mentre il creditore è tenuto a dimostrare soltanto la derivazione obiettiva del danno dalla cosa sottoposta alla signoria del gestore (al riguardo si vedano, tra gli innumerevoli arresti giurisprudenziali conformi, Cass.8540/2025, Cass.18518/2024, Cass.26142/2023 e Cass.19660/2023).
Ebbene il materiale istruttorio disponibile, correttamente valutato nel suo complesso dal Giudice a quo, non consente di accertare che lo sbandamento dell'automobile attorea e il successivo urto violento contro la barriera di delimitazione laterale della carreggiata sia stato cagionato dal transito su una buca formatasi sul rivestimento stradale.
Infatti entrambi i testi escussi, ospitati a bordo della vettura condotta dall'istante, hanno concordemente dichiarato che la deviazione scomposta della traiettoria in assetto trasversale del mezzo fu indotta dallo scoppio di un pneumatico, dapprima percepito indirettamente dai passeggeri per il forte rumore prodotto dall'esplosione e poi da questi constatato de visu, la cui dipendenza dal transito su una cavità della pavimentazione viaria è rimasta tuttavia assolutamente incerta perché non confortata da alcun elemento estrinseco di riscontro neppure di portata puramente indiziaria.
Invero sulla questione in esame gli informatori si sono limitati a riferire di avere veduto nell'immediatezza dell'incidente, nel settore centrale del segmento stradale percorso dalla macchina nell'imminenza della sbandata, una o più buche, la cui ipotetica incidenza eziologica, in misura esclusiva o concorrente, nel meccanismo produttivo dell'evento, peraltro assistita da un grado di verosimiglianza assai scarso, non è stata comunque provata.
Inoltre i rilievi fotografici allegati agli atti, riconosciuti dal teste come fedelmente riproduttivi Pt_1 dello stato dei luoghi da lui descritto, raffigurano a ridosso della linea mediana di separazione delle corsie attigue una serie di crepe, fessure e sgretolamenti dello strato superficiale asfaltato di profondità estremamente esigua, la cui modesta consistenza impone di considerarli del tutto inidonei, già sul piano astratto, a innescare il processo produttivo dell'evento, determinato dal disfacimento repentino e dal conseguente sgonfiamento immediato di un pneumatico.
I risultati dell'istruttoria espletata lasciano quindi del tutto indimostrata, indipendentemente dall'apprezzamento delle caratteristiche morfologiche anomale del tronco carrabile impegnato dall'autoveicolo attoreo, l'allegata riconducibilità causale dell'evento dannoso allo stato anomalo di esercizio della sede stradale, da ritenersi in ogni caso manifestamente incompatibile con le conseguenze che ne sarebbero discese.
Alla luce delle osservazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere confermata. Le spese del grado di appello del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di ufficio, in mancanza di nota specifica.
Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta, formulata con insistenza dalla società appellata, di addebito alla controparte anche dei costi di difesa già sostenuti dal contendente vittorioso nel processo di primo grado, la cui integrale compensazione ex art.92 comma 2 cpc è stata disposta dal Giudice a quo con decisione, del resto mai contestata nei suoi presupposti giustificativi, avverso la quale non è stato spiegato gravame incidentale.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli, sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1483/2021 pubblicata il 3.5.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma la pronuncia gravata;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in complessivi € 6.670,00, di cui € 5.800,00 per compensi ed € 870,00 per spese generali, oltre IVA e CPA;
3. dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare all'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore