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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18285/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUISELLA BUMBACA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. ELENA MONTANARO presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
nel Comune di Grugliasco in data 06.08.2000 ordinando all'Ufficio di Stato Civile le Parte_1 conseguenti trascrizioni
- disporre che la minore sia affidata in modo condiviso a entrambi i genitori Persona_1 con collocazione prevalente presso la casa della madre signora CP_1
- disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI al fine di accertare lo stato psicologico della minore e l'effettiva situazione familiare dedotta in Persona_1 giudizio allo scopo di stabilire la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore Per_1
pagina 1 di 6 con ciascun genitore idonea a garantire l'interesse primario della minore alla Persona_1 bigenitorialità nonché a un suo corretto sviluppo psico-fisico;
- confermare il contributo al mantenimento della figlia a carico del signor Persona_1
e quantificarlo nella misura di € 200 mensili così come determinato dal Giudice con Per_1 provvedimento del 06.08.2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
- revocare il contributo al mantenimento del figlio (già ) a carico del padre Per_2 Persona_3 per i motivi di cui in narrativa;
- accertare che l'assegnazione della casa coniugale stabilita in sede di separazione con verbale omologato in data 10.10.2022 ha a oggetto la sola casa sita in Grugliasco, via Galimberti n. 62 e non anche il box di proprietà esclusiva del signor sito in Grugliasco via Dante Di Nanni s.n.c. Per_1 censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella n. 93 sub. 29 e per l'effetto ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione del 21.02.2023, registro generale n. 7086, particolare 5314. In ogni caso - assegnare alla signora la casa coniugale sita in CP_1
Grugliasco via Galimberti n. 62 censita al N.C.E.U. foglio 2 particella 979 sub 88 con esclusione del box di proprietà esclusiva del signor e sito in Grugliasco via Dante Di Nanni s.n.c. censito al Per_1
N.C.E.U. al foglio 2, particella n. 93 sub. 29 e per l'effetto ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione del 21.02.203, registro generale n. 7086, particolare 5314.
In via istruttoria - disporre le indagini a mezzo della polizia tributaria volte ad accertare l'effettiva consistenza dei redditi della signora CP_1
Con vittoria di spese e onorari di causa
Per parte convenuta:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto nel Comune di Grugliasco in data 6/8/2000 ordinando all'ufficio di Stato civile le conseguenti trascrizioni
2. Disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre e con amministrazione ordinaria disgiunta
3. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora precisando, alla luce delle CP_1 contestazioni del signor , che il provvedimento di assegnazione comprende anche il box Per_1 pertinenziale sito in Grugliasco Via Dante di Nanni censito al NCEU al foglio due, particella numero 93 sub 29 Cont 4. Disporsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e di al fine di accertare lo stato psicologico della minore e l'effettiva situazione familiare allo scopo Persona_1 di stabilire la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore serena con Persona_1 ciascun genitore idonea a garantire l'interesse primario della minore alla bigenitorialità nonché ad un suo corretto sviluppo psicofisico
5. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia e del figlio Per_1 Per_2 nella misura di euro 250 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo l'incremento Istat ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino comprendendo in esse lo sport dell'equitazione pagina 2 di 6
6. Spese secondo giustizia
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GRUGLIASCO, il Parte_1 CP_1
06/08/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 23/12/2002, oggi (a seguito di sentenza Persona_3 Per_2 per la rettificazione di attribuzione di sesso n. 809/2024 pubbl. il 05/02/2024 del Tribunale di Torino) e
, il 17/07/2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/10/2022.
Con ricorso depositato il 23/10/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 11/04/2024 si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. . Parte_1
All'udienza del 13/05/2024, alla presenza delle parti, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e si riservava in ordine alle richieste formulate dalle parti.
All'udienza del 13/06/2024 il Giudice delegato procedeva all'ascolto della minore Per_1
In data 07/08/2024 il Giudice delegato emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione documentale, prove orali per interrogatorio formale e testi e mediante la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e per la minore la presa in carico da parte del servizio di NPI/Psicologia.
All'udienza del 13/03/2025 il Giudice delegato fissava udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
In data 17/03/2025 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
In data 20/06/2025 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del servizio NPI ASL TO 3.
All'udienza del 09/10/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. pagina 3 di 6 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La causa è matura per la decisione non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Sull'affidamento, collocamento e regime di visita della figlia minore Per_1
Le domande delle parti in punto affidamento e collocamento sono conformi e confermano quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori. Pertanto, la figlia viene affidata ad entrambi i Per_1 genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre.
Quanto al regime di visita con il padre, nessuna delle due parti ha instato per un calendario di visita rimettendo ai servizi sociosanitari la sua formulazione.
Dalle restituzioni del servizio sociale è emerso che il padre non vede la minore dal 2024 ed una certa fatica nell'affrontare situazioni dolorose, cercando nella passività difesa e protezione. porta Per_1 rabbia nei confronti delle figure genitoriali, con un certo disinvestimento anche a livello fiduciario. Giudizi fortemente critici vengono attribuiti al padre, soprattutto per quel che concerne la mancanza di attivazione nei suoi confronti, anche se lascia trapelare emozioni di malinconia causate dalla sua assenza. Per tali ragioni si ritiene che gli incontri padre-figlia possano avvenire inizialmente in luogo neutro alla presenza di personale educativo, rimettendo al servizio sociale i tempi in relazione alla disponibilità emotiva della ragazza.
Il servizio sociale ha evidenziato fragilità e disfunzionalità in entrambe le figure genitoriali oltre ad una compromissione emotiva per NA e rischio per il suo sviluppo. Conseguentemente si ritiene necessario disporre la prosecuzione della presa in carico e di tutti gli interventi già in atto da parte del servizio sociale e del servizio di NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario. Stante anche il rischio di dispersione scolastica si dispone un percorso di educativa per NA. Si invitano i genitori a sottoporsi ad una valutazione delle competenze genitoriali a cura del servizio di Psicologia.
Assegnazione della casa coniugale e del box auto
In considerazione del collocamento della minore presso la madre, come già stabilito in sede di Per_1 provvedimenti provvisori, la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra CP_1
Il ricorrente ha domandato ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione (eseguita a seguito della separazione) dell'assegnazione del box auto di sua proprietà esclusiva, assegnato alla sig.ra unitamente alla casa coniugale. Secondo l'orientamento maggioritario, il box auto segue CP_1
l'abitazione se risponde a due requisiti quello oggettivo e quello soggettivo, che ne dimostrano la natura pertinenziale. Il primo consiste nella durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale, con necessità del concreto asservimento del bene accessorio a quello principale durante la vita matrimoniale;
il requisito soggettivo consiste, invece, nell'appartenenza dei beni al medesimo proprietario (Cass. Civ., sent. 14 gennaio 2020, n. 510). Nel caso di specie è pacifico che il garage sia al servizio della casa coniugale, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
dagli amici di e dalle fotografie (doc. 9 convenuta). La domanda del ricorrente non può
[...] Per_2 dunque trovare accoglimento.
Sul contributo al mantenimento per la prole pagina 4 di 6 Il sig. ha chiesto porsi a suo carico un contributo al mantenimento per la figlia di € 200 Per_1 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie con la revoca per la convenuta ha chiesto porsi a Per_2 carico del padre € 500 mensili per i figli (€ 250 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. inizialmente viveva con la madre a Beinasco, ora invece convive con la compagna e la Per_1 figlia di questa a Moncalieri. Al momento dell'introduzione del giudizio il ricorrente svolgeva lavoretti saltuari, nell'aprile 2024 ha reperito una occupazione lavorativa a tempo pieno e da aprile 2025 ha un contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali con stipendio di € 1380.
La sig.ra invece, vive in casa in comproprietà, senza mutuo, è titolare di pasticceria, sul conto CP_1 corrente vi sono risparmi per 25.000 euro e dalla documentazione reddituale 2024 risultano entrate mensili di 831 euro;
sul conto corrente della ditta Cake Angels vi sono 6.900 euro (saldo 31/12/2024). La convenuta è inoltre gravata del pressoché totale mantenimento diretto della minore Per_1
Quanto al figlio non vi è prova certa della sua convivenza: è stata sentita Per_2 Persona_4
20/12/2024 e ha negato la convivenza, tuttavia vi è un messaggio (doc. 36 ricorrente) in cui invece dichiara di convivere con anche nella relazione sociale non è chiaro se il figlio viva Per_2 periodicamente con la madre oppure no. A seguito della sentenza per la rettificazione di attribuzione di sesso del 05/02/2024 ha ottenuto i documenti maschili e può quindi cercare lavoro, inoltre a luglio 2025 ha ottenuto il certificato di graphic designer e la patente di guida. La madre, gravata dell'onere della prova, non ha dimostrato che il figlio viva con lei.
Tutto quanto sopra considerato, il Collegio ritiene di porre a carico del sig. un contributo Parte_1 al mantenimento per la figlia di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con Per_1 decorrenza dal deposito del ricorso, considerato che comunque anche all'epoca aveva capacità lavorativa. Con riferimento a invece, si dispone la revoca del contributo al mantenimento a Per_2 carico del padre.
Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre signora CP_1
DISPONE che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 CP_1 somma di 250 euro, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia con decorrenza dal deposito del ricorso, Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate;
pagina 5 di 6 REVOCA il contributo al mantenimento del figlio (già ) a carico del padre;
Per_2 Persona_3
ASSEGNA la casa coniugale, con le relative pertinenze, alla signora;
CP_1
DISPONE che il sig. possa incontrare in luogo neutro alla presenza di Per_1 Persona_1 personale educativo, secondo i tempi stabiliti dal servizio sociale nell'interesse e benessere della minore;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva per il monitoraggio e la prosecuzione degli interventi in atto sino a quando stimato necessario;
DISPONE l'attuazione di un intervento di educativa in favore della minore;
Persona_1
INVITA i genitori a sottoporsi ad una valutazione delle capacità genitoriali presso il servizio di Psicologia;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 14.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18285/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUISELLA BUMBACA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. ELENA MONTANARO presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
nel Comune di Grugliasco in data 06.08.2000 ordinando all'Ufficio di Stato Civile le Parte_1 conseguenti trascrizioni
- disporre che la minore sia affidata in modo condiviso a entrambi i genitori Persona_1 con collocazione prevalente presso la casa della madre signora CP_1
- disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI al fine di accertare lo stato psicologico della minore e l'effettiva situazione familiare dedotta in Persona_1 giudizio allo scopo di stabilire la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore Per_1
pagina 1 di 6 con ciascun genitore idonea a garantire l'interesse primario della minore alla Persona_1 bigenitorialità nonché a un suo corretto sviluppo psico-fisico;
- confermare il contributo al mantenimento della figlia a carico del signor Persona_1
e quantificarlo nella misura di € 200 mensili così come determinato dal Giudice con Per_1 provvedimento del 06.08.2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
- revocare il contributo al mantenimento del figlio (già ) a carico del padre Per_2 Persona_3 per i motivi di cui in narrativa;
- accertare che l'assegnazione della casa coniugale stabilita in sede di separazione con verbale omologato in data 10.10.2022 ha a oggetto la sola casa sita in Grugliasco, via Galimberti n. 62 e non anche il box di proprietà esclusiva del signor sito in Grugliasco via Dante Di Nanni s.n.c. Per_1 censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella n. 93 sub. 29 e per l'effetto ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione del 21.02.2023, registro generale n. 7086, particolare 5314. In ogni caso - assegnare alla signora la casa coniugale sita in CP_1
Grugliasco via Galimberti n. 62 censita al N.C.E.U. foglio 2 particella 979 sub 88 con esclusione del box di proprietà esclusiva del signor e sito in Grugliasco via Dante Di Nanni s.n.c. censito al Per_1
N.C.E.U. al foglio 2, particella n. 93 sub. 29 e per l'effetto ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione dell'assegnazione del 21.02.203, registro generale n. 7086, particolare 5314.
In via istruttoria - disporre le indagini a mezzo della polizia tributaria volte ad accertare l'effettiva consistenza dei redditi della signora CP_1
Con vittoria di spese e onorari di causa
Per parte convenuta:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto nel Comune di Grugliasco in data 6/8/2000 ordinando all'ufficio di Stato civile le conseguenti trascrizioni
2. Disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente e Per_1 residenza anagrafica presso la madre e con amministrazione ordinaria disgiunta
3. Disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora precisando, alla luce delle CP_1 contestazioni del signor , che il provvedimento di assegnazione comprende anche il box Per_1 pertinenziale sito in Grugliasco Via Dante di Nanni censito al NCEU al foglio due, particella numero 93 sub 29 Cont 4. Disporsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e di al fine di accertare lo stato psicologico della minore e l'effettiva situazione familiare allo scopo Persona_1 di stabilire la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore serena con Persona_1 ciascun genitore idonea a garantire l'interesse primario della minore alla bigenitorialità nonché ad un suo corretto sviluppo psicofisico
5. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia e del figlio Per_1 Per_2 nella misura di euro 250 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo l'incremento Istat ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino comprendendo in esse lo sport dell'equitazione pagina 2 di 6
6. Spese secondo giustizia
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GRUGLIASCO, il Parte_1 CP_1
06/08/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 23/12/2002, oggi (a seguito di sentenza Persona_3 Per_2 per la rettificazione di attribuzione di sesso n. 809/2024 pubbl. il 05/02/2024 del Tribunale di Torino) e
, il 17/07/2011. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/10/2022.
Con ricorso depositato il 23/10/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 11/04/2024 si costituiva in giudizio la signora la quale non si opponeva alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. . Parte_1
All'udienza del 13/05/2024, alla presenza delle parti, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e si riservava in ordine alle richieste formulate dalle parti.
All'udienza del 13/06/2024 il Giudice delegato procedeva all'ascolto della minore Per_1
In data 07/08/2024 il Giudice delegato emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti.
L'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione documentale, prove orali per interrogatorio formale e testi e mediante la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e per la minore la presa in carico da parte del servizio di NPI/Psicologia.
All'udienza del 13/03/2025 il Giudice delegato fissava udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
In data 17/03/2025 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
In data 20/06/2025 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del servizio NPI ASL TO 3.
All'udienza del 09/10/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. pagina 3 di 6 È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La causa è matura per la decisione non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Sull'affidamento, collocamento e regime di visita della figlia minore Per_1
Le domande delle parti in punto affidamento e collocamento sono conformi e confermano quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori. Pertanto, la figlia viene affidata ad entrambi i Per_1 genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre.
Quanto al regime di visita con il padre, nessuna delle due parti ha instato per un calendario di visita rimettendo ai servizi sociosanitari la sua formulazione.
Dalle restituzioni del servizio sociale è emerso che il padre non vede la minore dal 2024 ed una certa fatica nell'affrontare situazioni dolorose, cercando nella passività difesa e protezione. porta Per_1 rabbia nei confronti delle figure genitoriali, con un certo disinvestimento anche a livello fiduciario. Giudizi fortemente critici vengono attribuiti al padre, soprattutto per quel che concerne la mancanza di attivazione nei suoi confronti, anche se lascia trapelare emozioni di malinconia causate dalla sua assenza. Per tali ragioni si ritiene che gli incontri padre-figlia possano avvenire inizialmente in luogo neutro alla presenza di personale educativo, rimettendo al servizio sociale i tempi in relazione alla disponibilità emotiva della ragazza.
Il servizio sociale ha evidenziato fragilità e disfunzionalità in entrambe le figure genitoriali oltre ad una compromissione emotiva per NA e rischio per il suo sviluppo. Conseguentemente si ritiene necessario disporre la prosecuzione della presa in carico e di tutti gli interventi già in atto da parte del servizio sociale e del servizio di NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario. Stante anche il rischio di dispersione scolastica si dispone un percorso di educativa per NA. Si invitano i genitori a sottoporsi ad una valutazione delle competenze genitoriali a cura del servizio di Psicologia.
Assegnazione della casa coniugale e del box auto
In considerazione del collocamento della minore presso la madre, come già stabilito in sede di Per_1 provvedimenti provvisori, la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra CP_1
Il ricorrente ha domandato ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione (eseguita a seguito della separazione) dell'assegnazione del box auto di sua proprietà esclusiva, assegnato alla sig.ra unitamente alla casa coniugale. Secondo l'orientamento maggioritario, il box auto segue CP_1
l'abitazione se risponde a due requisiti quello oggettivo e quello soggettivo, che ne dimostrano la natura pertinenziale. Il primo consiste nella durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale, con necessità del concreto asservimento del bene accessorio a quello principale durante la vita matrimoniale;
il requisito soggettivo consiste, invece, nell'appartenenza dei beni al medesimo proprietario (Cass. Civ., sent. 14 gennaio 2020, n. 510). Nel caso di specie è pacifico che il garage sia al servizio della casa coniugale, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
dagli amici di e dalle fotografie (doc. 9 convenuta). La domanda del ricorrente non può
[...] Per_2 dunque trovare accoglimento.
Sul contributo al mantenimento per la prole pagina 4 di 6 Il sig. ha chiesto porsi a suo carico un contributo al mantenimento per la figlia di € 200 Per_1 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie con la revoca per la convenuta ha chiesto porsi a Per_2 carico del padre € 500 mensili per i figli (€ 250 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. inizialmente viveva con la madre a Beinasco, ora invece convive con la compagna e la Per_1 figlia di questa a Moncalieri. Al momento dell'introduzione del giudizio il ricorrente svolgeva lavoretti saltuari, nell'aprile 2024 ha reperito una occupazione lavorativa a tempo pieno e da aprile 2025 ha un contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali con stipendio di € 1380.
La sig.ra invece, vive in casa in comproprietà, senza mutuo, è titolare di pasticceria, sul conto CP_1 corrente vi sono risparmi per 25.000 euro e dalla documentazione reddituale 2024 risultano entrate mensili di 831 euro;
sul conto corrente della ditta Cake Angels vi sono 6.900 euro (saldo 31/12/2024). La convenuta è inoltre gravata del pressoché totale mantenimento diretto della minore Per_1
Quanto al figlio non vi è prova certa della sua convivenza: è stata sentita Per_2 Persona_4
20/12/2024 e ha negato la convivenza, tuttavia vi è un messaggio (doc. 36 ricorrente) in cui invece dichiara di convivere con anche nella relazione sociale non è chiaro se il figlio viva Per_2 periodicamente con la madre oppure no. A seguito della sentenza per la rettificazione di attribuzione di sesso del 05/02/2024 ha ottenuto i documenti maschili e può quindi cercare lavoro, inoltre a luglio 2025 ha ottenuto il certificato di graphic designer e la patente di guida. La madre, gravata dell'onere della prova, non ha dimostrato che il figlio viva con lei.
Tutto quanto sopra considerato, il Collegio ritiene di porre a carico del sig. un contributo Parte_1 al mantenimento per la figlia di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con Per_1 decorrenza dal deposito del ricorso, considerato che comunque anche all'epoca aveva capacità lavorativa. Con riferimento a invece, si dispone la revoca del contributo al mantenimento a Per_2 carico del padre.
Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA la minore in modo condiviso a entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre signora CP_1
DISPONE che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 CP_1 somma di 250 euro, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia con decorrenza dal deposito del ricorso, Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate;
pagina 5 di 6 REVOCA il contributo al mantenimento del figlio (già ) a carico del padre;
Per_2 Persona_3
ASSEGNA la casa coniugale, con le relative pertinenze, alla signora;
CP_1
DISPONE che il sig. possa incontrare in luogo neutro alla presenza di Per_1 Persona_1 personale educativo, secondo i tempi stabiliti dal servizio sociale nell'interesse e benessere della minore;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva per il monitoraggio e la prosecuzione degli interventi in atto sino a quando stimato necessario;
DISPONE l'attuazione di un intervento di educativa in favore della minore;
Persona_1
INVITA i genitori a sottoporsi ad una valutazione delle capacità genitoriali presso il servizio di Psicologia;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 14.11.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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