Art. 11.
L' articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se la domanda e' proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere".
L' articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Se la domanda e' proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere".