Articolo 19 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 18Articolo 20
Versione
8 gennaio 1975
Art. 19.
Fino alla data di approvazione delle convenzioni previste dalla presente legge, il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per il tesoro, corrisponde, in rate mensili posticipate, acconti il cui ammontare complessivo non superi il 90 per cento dell'importo globale indicato nel precedente articolo 18.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1975
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