Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 28/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2025, proposto da UG DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stefano Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Margherita di Savoia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Margherita di Savoia in ordine alle diffide – da ultimo quella del 04.06.2024 inviata a mezzo pec in data 19.07.2024 - con cui il sig. UG DI ha invitato e diffidato il Comune di Margherita di Savoia a provvedere alla stipula della convenzione in relazione ai suoli a lui assegnati con determinazione dirigenziale n. 724 del 06.09.2012 e al rilascio del permesso di costruire;
e per l’accertamento e la declaratoria
-dell’obbligo del Comune di Margherita di Savoia di provvedere in merito alla predetta diffida con ordine al Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere alla stipula della convenzione in relazione ai suoli a lui assegnati con determinazione dirigenziale n. 724 del 06.09.2012 ed al rilascio del permesso di costruire e con istanza di nomina del Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AR Dibello e udito l'avv. Francesco Stefano Nanula, per il ricorrente;
1.- Il sig. DI UG ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Margherita di Savoia in ordine alle diffide – da ultimo, quella del 4 giugno 2024 inviata a mezzo pec in data 19 luglio 2024 - con cui il deducente ha sollecitato l’Amministrazione locale a provvedere alla stipula della convenzione relativa alle strutture a lui assegnate con determinazione dirigenziale n. 724 del 6 settembre 2012 e al conseguente rilascio del permesso di costruire richiesto con istanza del 13 febbraio 2013.
1.1.- L’azione è finalizzata a far sì che il Tar adito ordini al Comune di Margherita di Savoia di provvedere in merito alla predetta diffida.
1.2.- L’interessato ha chiesto, altresì, che il Tar nomini un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata.
2.- Il deducente premette di avere partecipato a una procedura ad evidenza pubblica indetta nel 2004 dalla Giunta comunale dell’Amministrazione resistente per l’assegnazione di un chiosco bar e dieci stand da allocarsi sul tratto di lungomare compreso tra piazza Libertà e via Caserma, di essersi collocato al primo posto della graduatoria provvisoria e di avere, tuttavia, ottenuto in assegnazione strutture diverse da quelle indicate in sede di domanda di partecipazione alla procedura.
3.-. Rammenta, altresì, l’esito vittorioso del primo contezioso giudiziario intrapreso nei riguardi del Comune di Margherita di Savoia condannato, con sentenza del Tar Puglia Bari sezione I n. 4074 del 2006 al risarcimento anche in forma specifica “ mediante l’assegnazione a favore dell’attuale ricorrente delle strutture da lui chieste in sede di partecipazione alla gara…”.
4.- Non manca di ricordare, il deducente, che, con determinazione gestionale n. 724 del 06.09.2012 di reg. gen. (e n. 76 del 06.09.2012 di reg. Serv.), il Comune di Margherita di Savoia aggiudicava la procedura di pubblico concorso in favore del sig. DI – dichiarandolo vincitore - e, per l’effetto, assegnava, in via definitiva, a quest’ultimo, per la durata di vent’anni, le strutture da lui richieste in sede di partecipazione al pubblico concorso (vale a dire, il chiosco bar ed i tre stand indicati in sede di partecipazione) ed al sig. RN Michele, quale secondo classificato, le restanti sette strutture per la medesima durata.
5.- Dopo aver ripercorso l’iter di plurime iniziative giudiziarie finalizzate a conseguire il bene della vita rappresenta, il DI, di avere inoltrato all’ente locale l’ultima sollecitazione a provvedere in data 4 giugno 2024, poi inviata a mezzo pec il 19 luglio 2024, allo scopo di pervenire sia alla stipula della convenzione di assegnazione delle strutture sopra citate, sia al rilascio del permesso di costruire richiesto a far data dal 2013.
6.- Il ricorrente espone doversi intendere, detta ultima diffida, alla stregua di nuova istanza di avvio del procedimento ex articolo 31, comma 2, ultimo periodo del codice del processo amministrativo, ricorrendone i presupposti, con conseguente ammissibilità dell’odierna azione di accertamento.
6.- Il Comune di Margherita di Savoia non si è costituito in giudizio ancorché ritualmente intimato.
7.- Alla Camera di consiglio del 24 febbraio 2026, la controversia è passata in decisione.
8.- Il ricorso è fondato.
9. Osserva, il Collegio, in primo luogo che la presente azione dichiarativa è senz’altro ammissibile ai sensi dell’articolo 31, comma 2 del codice del processo amministrativo. La disposizione richiamata stabilisce infatti, in termini generali, che “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti alla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.” Il secondo comma precisa inoltre “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti” .
9.1.- Nel caso in esame, il ricorso avverso il silenzio della P.a. ha quale presupposto l’inerzia del Comune di Margherita di Savoia protrattasi pur dopo l’inoltro, da parte del sig. DI, di una diffida che va intesa quale riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento finalizzato alla corretta assegnazione delle strutture da ubicare nel lungomare dello stesso comune e alla realizzazione delle stesse sulla base dei necessari titoli edilizi.
10.- Ciò posto, è evidente l’illegittimità del contegno omissivo dell’Amministrazione comunale intimata la quale non ha inteso in alcun modo dare seguito agli obblighi conseguenti alla determina gestionale del 6 settembre 2012, né ha mai dato riscontro alle reiterate diffide e messe in mora inoltrate dal ricorrente all’Amministrazione, così integrando gli estremi della violazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm e ii.
11.- L’azione avverso il silenzio della Pubblica amministrazione si atteggia, del resto, alla stregua di rimedio concesso al cittadino che, posto di fronte ad una prolungata condotta omissiva dell’interlocutore pubblico reclama il ripristino della legalità violata attraverso la riaffermazione della doverosità dell’azione amministrativa.
12.- Va, peraltro, detto che il Comune di Margherita di Savoia non ha arrecato alcun contributo di conoscenza ai fini del presente giudizio, il che implica la non contestazione dei fatti e delle circostanze dedotte in giudizio dal ricorrente ai sensi dell’articolo 64, comma 2 del codice del processo amministrativo.
13.- Il ricorso va pertanto accolto con conseguente ordine al Comune di Margherita di Savoia di provvedere sulla diffida del 4 giugno 2024 inviata a mezzo pec in data 19.07.2024 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
La nomina del commissario ad acta, richiesta dal ricorrente, sarà disposta con separato provvedimento, su richiesta di parte, al verificarsi dell’ulteriore inadempimento una volta che, decorso il termine sopra indicato, l’amministrazione comunale obbligata non abbia provveduto.
14.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto in motivazione.
Condanna il Comune di Margherita di Savoia al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.500,00 in favore del ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NO, Presidente
AR Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Dibello | GI NO |
IL SEGRETARIO