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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO CA, Relatore
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2568/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF9CRM6007292024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025 la Ricorrente_1 - SOCIETA' COOPERATIVA, CF/P.I: P.IVA_1, chiede la declaratoria di illegittimità dell'atto di recupero credito di imposta N. TF9CRM600729-2024, mediante il quale, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 600/73, procedeva al recupero del credito di imposta formazione 4.0 indebitamente fruito in compensazione nell'anno 2021, per un importo di € 138.238, 06.
La società ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, asserisce l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio eccependo la carenza di motivazione dell'atto per violazioni inerenti il mancato assolvimento dell'onere della prova, in conseguenza di un'errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto costitutivi del debito d'imposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente non ha prodotto l'atto impugnato. All'udienza del 22.12.2025 è comparso il nuovo difensore della società ricorrente al quale, questo Collegio ha segnalato l'omissione, autorizzandolo al deposito. Tale deposito non è stato effettuato, di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura di euro 5624,00 oltre accessori come per legge.
Il relatore Il presidente dott.ssa Francesca Tritto dott. Rocco Abbondandolo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO CA, Relatore
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2568/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF9CRM6007292024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025 la Ricorrente_1 - SOCIETA' COOPERATIVA, CF/P.I: P.IVA_1, chiede la declaratoria di illegittimità dell'atto di recupero credito di imposta N. TF9CRM600729-2024, mediante il quale, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 600/73, procedeva al recupero del credito di imposta formazione 4.0 indebitamente fruito in compensazione nell'anno 2021, per un importo di € 138.238, 06.
La società ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, asserisce l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio eccependo la carenza di motivazione dell'atto per violazioni inerenti il mancato assolvimento dell'onere della prova, in conseguenza di un'errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto costitutivi del debito d'imposta.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Parte ricorrente non ha prodotto l'atto impugnato. All'udienza del 22.12.2025 è comparso il nuovo difensore della società ricorrente al quale, questo Collegio ha segnalato l'omissione, autorizzandolo al deposito. Tale deposito non è stato effettuato, di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura di euro 5624,00 oltre accessori come per legge.
Il relatore Il presidente dott.ssa Francesca Tritto dott. Rocco Abbondandolo