Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito e Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’esito e della correzione della prova scritta redatta dalle ricorrenti nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 – decreto direttoriale n. 2788 del 2023, e del conseguente provvedimento, se esistente, giacché mai comunicato alle medesime, di non ammissione alla successiva prova orale di concorso;
- dell’avviso prot n. 553 del 14 gennaio 2025, nonché del successivo avviso prot. n. 1398 del 28 gennaio 2025, recante l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per cui è causa, nella parte in cui non riporta il nominativo delle ricorrenti;
- dei verbali o del verbale, non conosciuti, recanti la valutazione e l’esito delle prove scritte espletate dalle ricorrenti;
- del verbale, non conosciuto, relativo allo svolgimento della prova scritta di concorso tenutasi in data -OMISSIS-;
- del verbale o verbali, se esistenti, non conosciuti, recanti la scelta della Commissione esaminatrice di non procedere alla previa determinazione dei criteri di valutazione della prova scritta, nonché di quelli riguardanti tutte le operazioni e decisioni poste in essere dalla predetta Commissione relativamente allo svolgimento della prova scritta di concorso;
- del decreto prot. n. 366 del 20 giugno 2024, con cui è stata costituita la Commissione esaminatrice di concorso, nonché dei successivi decreti prot. n. 787 del 16 ottobre 2024 e prot. n. 797 del 22 ottobre 2024;
- qualora occorra, del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato sul portale InPa in data 19 dicembre 2023, recante il bando di indizione del concorso, nella parte in cui disciplina la costituzione della Commissione esaminatrice (art. 5), nonché l’espletamento e superamento della prova scritta (art. 7);
quanto ai motivi aggiunti depositati il -OMISSIS-:
- della graduatoria finale del concorso, approvata con decreto direttoriale n. -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2025:
- di tutti i provvedimenti già impugnati in sede di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti, sotto ulteriori profili, emersi all’esito dell’accesso documentale riscontrato in data 2 aprile 2025;
- del verbale del -OMISSIS- relativo allo scioglimento dell’anonimato;
- dei verbali del -OMISSIS-, dell’-OMISSIS- e del -OMISSIS- relativi alla correzione degli elaborati dei candidati che hanno preso parte alla prova scritta di concorso, ivi comprese le ricorrenti;
- del verbale del -OMISSIS-, relativo all’espletamento della prova scritta del concorso;
- del verbale del -OMISSIS-di insediamento della Commissione e di definizione della griglia di valutazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AN RA Di MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti hanno partecipato al “ Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali ”, indetto con decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023 del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito.
Secondo quanto precisato all’articolo 1 del relativo bando, si tratta di “ un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali ”. In particolare, le ricorrenti hanno presentato la propria candidatura in relazione ai 5 posti disponibili nella Regione Umbria.
All’esito della prova scritta, tutte le ricorrenti hanno ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto di 70/100 e dunque non sono state ammesse alla successiva prova orale.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le stesse hanno impugnato il risultato della prova scritta, unitamente agli atti antecedenti specificati in epigrafe, fra i quali, ove occorrente, il bando di indizione della procedura, nella parte concernente la costituzione della Commissione esaminatrice, nonché nella parte relativa allo svolgimento e al superamento della prova scritta.
Sono stati allegati al riguardo i motivi illegittimità che si passa a esporre.
I) Violazione dell’articolo 11 del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e dell’articolo 5 del decreto direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché degli articoli 19 e 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
La costituzione della Commissione esaminatrice risulterebbe viziata, atteso che: (i) entrambi i componenti diversi dalla Presidente avrebbero ricoperto, al momento della nomina, l’incarico di dirigente tecnico, pur essendo richiesta la presenza di un dirigente scolastico e di uno tecnico; (ii) nessuno di tali componenti potrebbe essere considerato come un dirigente tecnico ispettivo inquadrato nei ruoli dirigenziali, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi in entrambi i casi di dirigenti scolastici nominati quali “facenti funzioni”, ai sensi dell’articolo 19, comma 5- bis , del medesimo decreto legislativo.
I componenti della Commissione avrebbero inoltre rilasciato una dichiarazione di non svolgere e di non aver svolto, a partire dall’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento di personale docente, invece di rilasciare tale dichiarazione con riguardo ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici.
II) Violazione dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dell’articolo 97 della Costituzione, recante il principio di buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio dell’anonimato nello svolgimento dei concorsi pubblici .
In particolare: (i) per tutta la durata della prova i moduli contenti i codici anonimi assegnati ai candidati sarebbero rimasti ben visibili sopra le rispettive postazioni, con la conseguenza che i componenti della Commissione esaminatrice, i quali si aggiravano tra i tavoli, avrebbero potuto prenderne visione; (ii) al termine della prova sarebbe emerso che le bustine consegnate ai partecipanti, sprovviste di linguetta adesiva, non si chiudevano neanche utilizzando la colla stick , per cui sarebbero state restituite dai candidati non sigillate; (iii) in fase di riconsegna sopra le predette bustine sarebbe stato apposto un numero con un pennarello nero da parte di un componente della Commissione e il medesimo numero sarebbe stato riportato sul registro delle firme di entrata e di uscita, consentendo facilmente l’identificazione dei candidati e l’associazione degli elaborati ai nominativi dei partecipanti che li avevano redatti.
III) Violazione dell’articolo 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione.
Sarebbe stato disatteso il principio secondo il quale il ricorso al voto numerico richiede la predeterminazione di criteri di massima sufficientemente specifici per la relativa attribuzione. Il punteggio assegnato agli elaborati delle ricorrenti non renderebbe infatti evincibili le ragioni alla base della valutazione espressa, non essendo correlabile a eventuali criteri che la Commissione avrebbe dovuto predeterminare e successivamente applicare. Tanto meno risulterebbe essere stata utilizzata una griglia di valutazione idonea a far corrispondere ai criteri, in verità non stabiliti, uno specifico sotto-punteggio, né risulterebbe la comunicazione dei criteri ai candidati prima dello svolgimento della prova scritta.
3. In vista della trattazione cautelare della causa, l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero dell’istruzione e del merito e per l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, ha depositato una memoria, con la quale, tra l’altro, ha eccepito: (i) l’incompletezza del contraddittorio, stante la notifica del ricorso a una sola dei candidati che hanno superato la prova scritta; (ii) l’inammissibilità delle censure articolate con riferimento alla composizione della Commissione esaminatrice, non essendo stata prospettata l’effettiva e concreta incidenza dei vizi dedotti sulla valutazione delle prove delle ricorrenti o, comunque, sull’esito complessivamente ingiusto della procedura.
4. Alla camera di consiglio dell’-OMISSIS- la trattazione della causa è stata rinviata, su concorde richiesta delle parti, alla camera di consiglio dell’-OMISSIS-.
5. È seguita, il -OMISSIS-, la notifica da parte delle ricorrenti di un ricorso per motivi aggiunti, depositato in pari data, con il quale il gravame è stato esteso alla graduatoria del concorso, approvata con decreto del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria del -OMISSIS-.
Avverso il predetto provvedimento sono state articolate, quali vizi di illegittimità derivata, le medesime doglianze già proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
6. Con un successivo atto di motivi aggiunti, notificato il -OMISSIS- e depositato il successivo 9 giugno, le ricorrenti hanno proposto ulteriori censure a sostegno del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, alla luce dei documenti acquisiti il 2 aprile 2025, a seguito di riscontro alle loro istanze di accesso agli atti.
Secondo le ricorrenti, la violazione dell’anonimato sarebbe dimostrata da una serie di circostanze risultanti dai verbali.
In particolare, i codici anonimi attribuiti ai sedici partecipanti alla prova scritta sarebbero stati composti da una sequenza di cifre tra loro identiche, a eccezione delle ultime due, le quali peraltro consistevano in numeri sequenziali. Il modulo contenente il codice anonimo attribuito a ciascun candidato sarebbe rimasto visibile sulla relativa postazione per l’intera durata della prova e sarebbe stato, perciò, facilmente memorizzabile da parte dei componenti della Commissione, i quali avrebbero svolto anche l’attività di vigilanza nella sala.
Al termine della prova, le buste internografate contenenti il codice anonimo e quello identificativo, riconsegnate alla Commissione, non sarebbero state inserite nel plico contenente il verbale della prova, l’originale del registro cartaceo e la chiavetta USB. Non sarebbe evincibile, dunque, chi abbia preso in consegna le buste e quale sia stata successivamente la loro sorte. Soltanto dal verbale del -OMISSIS- relativo allo scioglimento dell’anonimato, risulterebbe che le predette buste sono state custodite in una cassaforte sita nel medesimo ufficio ove è stata espletata la prova e presso il quale si sono tenute le riunioni della Commissione, senza che però emerga quando tale collocazione sia avvenuta. Le chiavi della cassaforte risulterebbero inoltre essere state affidate, non sarebbe noto quando e da chi, a una persona che si suppone essere una dipendente dell’Ufficio scolastico regionale, la quale, tuttavia, non sarebbe stata presente durante lo svolgimento della prova del -OMISSIS-.
In aggiunta a quanto esposto, le ricorrenti hanno affermato che:
- contrariamente a quanto dichiarato nel verbale del -OMISSIS-, le buste contenti la scheda anagrafica e il codice identificativo non sarebbero state sigillate al momento della loro consegna alla Commissione;
- le copie per immagine delle predette buste trasmesse dall’Ufficio scolastico regionale in esito all’accesso agli atti non corrisponderebbero a quelle consegnate ai candidati: queste ultime, infatti, sarebbero state prive di segni grafici, mentre le copie ottenute con l’accesso documentale riporterebbero l’intestazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (nonostante il fatto che da tempo tale denominazione sia stata sostituita da quella di Ministero dell’istruzione e del merito); inoltre alle due ricorrenti che ne avevano fatto richiesta l’Amministrazione avrebbe trasmesso l’immagine della stessa busta.
Al riguardo, è stata formulata riserva di proporre querela di falso.
7. L’Avvocatura dello Stato ha depositato successivamente una memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, in considerazione dell’impugnazione del decreto direttoriale n. 2788 del 2023, recante il bando relativo all’intera procedura selettiva nazionale. Ha, inoltre, ribadito la già eccepita inammissibilità dei vizi concernenti la composizione della Commissione di concorso e dedotto l’infondatezza nel merito di tutti i motivi di gravame.
8. Le ricorrenti hanno parimenti depositato una memoria, con la quale hanno ulteriormente illustrato le tesi formulate nel ricorso e negli atti di motivi aggiunti, anche in risposta alle difese avversarie.
9. All’esito della camera di consiglio dell’-OMISSIS-, con l’ordinanza n. -OMISSIS-:
- è stata ritenuta la competenza di questo Tribunale, atteso che “ a fronte dell’eccezione di incompetenza (…), sollevata dall’Avvocatura dello Stato, la parte ricorrente ha evidenziato nella memoria depositata in data 5 luglio 2025 che il decreto direttoriale prot. n. 2788 del 18 dicembre 2023 è stato impugnato soltanto “ qualora occorra ” e senza articolare avverso tale provvedimento alcuna censura, e ha quindi dichiarato “ (...) che tanto in sede di ricorso, quanto di primo e secondo atto di motivi aggiunti, sono stati impugnati soltanto provvedimenti emessi dall’USR Umbria ”; dichiarazione, quest’ultima, ribadita anche alla camera di consiglio in data -OMISSIS- ”;
- sono state rilevate la qualità di controinteressati di tutti i candidati collocati nella graduatoria del concorso e la nullità delle notifiche a mezzo PEC del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti; conseguentemente, sono stati disposti il deposito della ricevuta di ritorno attestante il perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo nei confronti della controinteressata-OMISSIS-, nonché gli incombenti necessari ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i controinteressati.
10. La parte ricorrente ha successivamente prodotto la documentazione relativa alle notifiche effettuate.
11. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito, le parti hanno depositato memorie.
Le ricorrenti hanno, inoltre, replicato alle produzioni avversarie.
12. All’udienza pubblica fissata la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non aver potuto depositare la ricevuta di ritorno attestante il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo alla controinteressata-OMISSIS-, in quanto il documento non risulta restituito all’avvocato e Poste Italiane, con comunicazione di posta elettronica del 15 dicembre 2025, ha affermato di non aver rinvenuto la documentazione interna relativa alla fase di recapito. L’avvocato di parte ricorrente ha inoltre dichiarato che avrebbe provveduto a depositare nel fascicolo telematico la predetta comunicazione di Poste Italiane.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
13. Rileva preliminarmente il Collegio che, stanti le circostanze sopra esposte, non è imputabile alla parte ricorrente lo smarrimento della documentazione volta a dimostrare il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti della controinteressata sopra nominata. Tale vicenda non può, pertanto, determinare l’inammissibilità del gravame, considerato che l’invio della notifica risulta comunque debitamente comprovato.
D’altro canto, il ricorso introduttivo è stato poi nuovamente notificato alla dott.ssa-OMISSIS- unitamente al primo e al secondo atto per motivi aggiunti, e la cartolina che attesta il perfezionamento di tale notifica è stata depositata in atti, per cui il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
14. Può quindi passarsi all’esame delle censure articolate nel primo motivo del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti.
14.1. Osserva al riguardo il Collegio che potrebbe dubitarsi dell’ammissibilità delle contestazioni concernenti la composizione della Commissione, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, richiamato dall’Avvocatura dello Stato, secondo il quale “ la non corretta composizione di una commissione esaminatrice non può, di per sé, integrare un motivo di ricorso da parte del candidato non soddisfatto del risultato concorsuale, laddove non si dimostri che la non corretta composizione abbia influenzato l’andamento del concorso e l’esito negativo per il concorrente ” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3607; Id., 29 luglio 2020, n. 4831; Id., 14 gennaio 2019, n. 334).
Non è tuttavia necessario approfondire il predetto profilo, stante l’infondatezza nel merito delle doglianze in esame.
14.2. Il concorso è stato indetto in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 13 ottobre 2022, n. 194, richiamato espressamente nel bando.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del predetto decreto ministeriale, “ La commissione è composta da un presidente e due componenti ” (comma 2, primo periodo) e, in particolare, “ I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l’altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni ” (comma 4).
Posto che, come è noto, l’appartenenza ai ruoli dirigenziali costituisce un aspetto distinto rispetto alla titolarità di un determinato incarico di funzioni dirigenziali, deve osservarsi che le suddette previsioni normative, dopo aver richiesto il possesso di un’anzianità quinquennale nei ruoli della dirigenza pubblica, utilizzano le espressioni “ dirigenti scolastici ” e “ dirigenti tecnici oppure (…) dirigenti amministrativi ”, senza distinguere tra la qualifica di inquadramento del dirigente e le funzioni dirigenziali ricoperte.
Tale formulazione verbale, per così dire “aperta”, è da ritenere non casuale, ma indicativa della ratio della previsione, che è quella non già di introdurre vincoli irragionevoli nella composizione delle commissioni, bensì di assicurare, dal punto di vista sostanziale, la presenza in tali organi di due dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica da almeno cinque anni, dei quali l’uno sia in possesso di un’adeguata esperienza quale dirigente scolastico e l’altro sia altrettanto qualificato nelle funzioni di dirigente tecnico o amministrativo.
14.3. Entrambe tali professionalità risultano essere state assicurate nell’ambito della Commissione esaminatrice del concorso oggetto di controversia, come si passa a esporre.
14.3.1. Sotto un primo profilo, le ricorrenti hanno sostenuto che sarebbero stati chiamati a comporre il predetto organo due soggetti entrambi titolari di un incarico di dirigente tecnico.
Al riguardo, deve osservarsi che, in verità, dalla documentazione depositata in atti risulta che una di tali componenti sia stata nominata nella veste di dirigente scolastico, in conformità alla qualifica dalla stessa posseduta.
Più in dettaglio, tale componente risulta essere stata effettivamente indicata come “ D.T. U.S.R. per l’Umbria ” nei decreti direttoriali dell’Ufficio scolastico regionale n. 366 del 20 giugno 2024, di costituzione della Commissione esaminatrice, e n. 787 del 16 ottobre 2024, con il quale la Commissione è stata ricostituita, a seguito della rinuncia della Presidente nominata inizialmente.
Tuttavia, nel successivo decreto direttoriale n. 797 del 22 ottobre 2024, che è stato emanato nel dichiarato esercizio del “ potere di autotutela amministrativa ” (v. ultimo “visto”) e che “ integra e rettifica il precedente Decreto dello scrivente Ufficio n. 787 del 16/10/2024 ” (v. articolo 3), la medesima componente è stata indicata quale “ Dirigente scolastico U.S.R. per l’Umbria ”.
La predetta rettifica è coerente con la domanda presentata dall’interessata il 6 febbraio 2024 ai fini della designazione, atteso che da tale atto risulta la qualifica di dirigente scolastico (v. doc. 7 dell’Amministrazione, p. 9). Dal curriculum della predetta componente della Commissione, depositato in atti dalle stesse ricorrenti, risulta inoltre il possesso di una lunga esperienza nello svolgimento delle corrispondenti funzioni di dirigente scolastico (doc. 11 delle ricorrenti).
La censura deve essere, perciò, rigettata.
14.3.2. Le ricorrenti hanno sostenuto poi che nessuno dei componenti della Commissione esaminatrice potrebbe essere considerato un dirigente tecnico ispettivo inquadrato nei ruoli dirigenziali, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi in entrambi i casi di dirigenti scolastici nominati quali “facenti funzioni”, ai sensi dell’articolo 19, comma 5- bis , del medesimo decreto legislativo.
Con riguardo a questa contestazione occorre chiarire anzitutto che la disposizione normativa sopra richiamata si riferisce all’attribuzione di incarichi dirigenziali a tutti gli effetti, per di più conferiti a soggetti già appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica, per cui non è corretto considerare tali posizioni come meri incarichi di “facente funzione”.
Svolta questa premessa, deve poi osservarsi che uno dei componenti della Commissione risulta ricoprire l’incarico di dirigente tecnico, ai sensi del predetto comma 5- bis , dal 1° settembre 2012 (v. memoria dell’Amministrazione resistente del 15 novembre 2025, p. 8, nonché doc. 7, p. 4, della stessa parte). Si tratta, perciò, di un soggetto in possesso di un’anzianità superiore a cinque anni tanto nei ruoli dirigenziali, quanto nella specifica funzione di dirigente tecnico, soddisfacendo, così, i requisiti richiesti dalla previsione normativa sopra richiamata.
Anche questa censura deve essere, perciò, rigettata.
14.4. Secondo le ricorrenti, i componenti della Commissione avrebbero dichiarato di non svolgere e di non aver svolto, a partire da un anno prima della data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai “ concorsi per il reclutamento di personale ”, invece di rilasciare tale dichiarazione con riguardo ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici.
La circostanza è, tuttavia, smentita dalla documentazione depositata in atti dall’Amministrazione resistente.
Risulta, infatti, che nelle domande presentate dagli interessati ai fini della designazione quali componenti di commissioni esaminatrici, i predetti abbiano dichiarato “ Di non aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall’anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l’esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici ” (v. doc. 7 dell’Amministrazione, p. 6 e p. 12), e la medesima dichiarazione è stata rilasciata, peraltro, anche dalla Presidente della Commissione (v. doc. 7.1. dell’Amministrazione).
14.5. Le censure esaminate devono essere dunque respinte.
15. Con il secondo mezzo del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti, come integrati dal secondo atto di motivi aggiunti, la parte ricorrente ha allegato la violazione dell’anonimato nello svolgimento della prova scritta del concorso.
Dall’esame della documentazione depositata emerge, tuttavia, l’infondatezza delle censure.
15.1. Le ricorrenti hanno stigmatizzato anzitutto la circostanza che, a loro dire, il codice anonimo assegnato a ciascun candidato sarebbe rimasto visibile sulla relativa postazione per l’intera durata della prova, per cui i componenti della Commissione, i quali svolgevano anche le funzioni di vigilanza, avrebbero potuto facilmente memorizzarlo. Di conseguenza, sarebbe risultata agevole l’associazione di ciascun elaborato al suo autore.
15.1.1. Deve tenersi presente che il concorso è stato gestito avvalendosi di una piattaforma telematica del Consorzio interuniversitario Cineca.
Secondo quanto risulta dalla relazione dello stesso Cineca, depositata in atti (doc. 8 dell’Amministrazione), “ I codici personali anonimi sono una sequenza di 16 lettere e numeri simile a questa: 07A8-3672-9F01-C859 . All’arrivo dei candidati, il comitato di vigilanza (…) ha fatto estrarre a ciascuno un codice personale anonimo (stampato su un modulo cartaceo che il candidato controfirmava), e li ha fatti accomodare in una postazione a caso. (…) Dopo lo scadere del tempo il candidato inseriva il proprio codice personale anonimo ed il responsabile d’aula copiava il file contenente le risposte del candidato stesso su di una chiavetta. Poi dalla postazione riservata il responsabile tecnico d’aula provvedeva a caricare il file sul portale di servizio ” (§ 1, p. 2).
Nella medesima relazione si evidenzia, inoltre, quanto segue: “ Lo scopo del suddetto codice personale anonimo è duplice: il primo è quello di disaccoppiare la prova dall’identità del candidato che l’ha svolta; il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova. In estrema sintesi, il codice alla fine della prova è stato riportato all’interno della stessa prova, salvandolo con essa all’interno del file criptato. Questo file, che custodisce l’elaborato del candidato ed il codice personale anonimo, NON contiene invece alcuna informazione relativa al candidato. L’associazione tra l’identità del candidato ed il codice personale anonimo (e di conseguenza con la prova criptata) è stata custodita nella busta cartacea internografata, che è stata aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte della Commissione giudicatrice. Si precisa, inoltre, che il file criptato contenente il codice personale anonimo e l’elaborato del candidato ha assicurato che nessuno potesse modificarne il contenuto o cambiare l’associazione tra candidato e prova ” (§ 2, p. 3).
Tanto premesso, risultano dirimenti, per quanto qui rileva, le seguenti ulteriori informazioni:
- “ I file criptati, contenenti gli elaborati anonimi svolti dai candidati, sono stati caricati, da ciascun responsabile tecnico d’aula, appena terminata la prova, sul sito Cineca https://prove.concorsi.istruzione.it/ e da qui le risposte dei candidati sono state messe a disposizione delle Commissioni giudicatrici per la fase di correzione, ma senza fornire alle Commissioni stesse il codice personale anonimo. Le suddette operazioni sono quindi avvenute in forma pubblica, alla presenza degli stessi candidati i quali, stando a quanto attestato dai verbali d’aula, nulla hanno eccepito in merito. Il file .bac è stato, inoltre, crittografato al fine di garantire l’anonimato e la non ripudiabilità della prova ” (§ 2, p. 4);
- “ prima dell’accesso delle Commissioni alla piattaforma, ad ogni compito è stato associato casualmente un nuovo codice identificativo, ovvero un numero progressivo compreso tra 1 e N, dove N è il numero di compiti da correggere nella rispettiva regione. Quest’ultimo identificativo, denominato (…) “codice di correzione” e che corrisponde al codice presente sulla scheda di valutazione e a quello riportato all’interno dei verbali di correzione, è stato il solo visualizzato dalla Commissione giudicatrice: ogni compito, nelle successive operazioni di correzione, è stato, quindi, identificabile per la Commissione giudicatrice solo ed esclusivamente dal codice di correzione, non collegato né al codice anonimo, né all’identità del candidato. È di tutta evidenza, quindi, che seppure fosse stato noto il codice anonimo di un candidato,
questo non avrebbe consentito di identificarne il compito in fase di correzione ” (§ 2, p. 7);
- “ Le Commissioni non potevano in alcun modo risalire al codice anonimo associato al codice di correzione, in quanto tale associazione è stata conservata unicamente nel database Cineca, che è protetto: ciascuna Commissione era quindi “cieca” rispetto al codice anonimo e, in generale, all’identità del candidato ” (§ 2, p. 7);
- “ Una volta concluse le operazioni di correzione, ciascuna Commissione ha dichiarato, tramite apposito pulsante presente in piattaforma, la chiusura delle operazioni. Da questo momento in poi, tutte le valutazioni delle prove sono risultate immodificabili e si è proceduto alla fase successiva dello scioglimento dell’anonimato, come da apposita verbalizzazione. (…) Ciascuna Commissione, quindi, sulla base delle informazioni presenti all’interno delle bustine cartacee, ha effettuato le relative associazioni nella piattaforma Cineca. Valga sottolineare che durante questa fase, le Commissioni non hanno avuto accesso né alle prove, né alle valutazioni, ma solamente ad un elenco di codici identificativi anonimi e ad un elenco di codici fiscali ” (§ 2, pp. 5 s);
- “ Una volta completate le operazioni di scioglimento dell’anonimato, nella banca dati Cineca erano presenti tutte le informazioni, immodificabili, relative alle singole prove ed in particolare: le risposte ai quesiti, le valutazioni della prova per ciascun quesito ed il codice fiscale del candidato. Sulla base di queste informazioni, la piattaforma Cineca ha predisposto una tabella con i nominativi dei candidati ed il relativo punteggio conseguito ” (§ 2, p. 6);
- “ Tale sistema è definito “doppio cieco”, in ragione della circostanza per cui la Commissione, quando corregge i compiti, non vede nessuna informazione riguardante i candidati, e quando carica in piattaforma l’associazione candidato-compito (aprendo la busta internografata) non vede quale compito - e quindi quale voto - sta associando al candidato ” (§ 2, p. 8).
Si tratta di modalità procedurali corrispondenti a quelle adottate, sempre avvalendosi del sistema gestito da Cineca, in altri analoghi concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici e già giudicate pienamente idonee ad assicurare l’anonimato dei candidati nella fase di correzione (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953; Id., 1° dicembre 2022, n. 10588; Id., 3 ottobre 2022, n. 8462; Id., 18 agosto 2022, n. 7076).
15.1.2. Discende dalla piana lettura delle regole di funzionamento del sistema predisposto da Cineca che, anche laddove i componenti della Commissione fossero stati in condizione di venire a conoscenza del codice anonimo assegnato al singolo candidato, in ogni caso non sarebbe stato loro possibile riconoscere l’elaborato associato a tale codice, essendo visibile da parte loro, per tutta la durata delle correzioni, solo ed esclusivamente il diverso codice di correzione.
15.1.3. Da ciò l’infondatezza della censura.
15.2. Le ricorrenti hanno sostenuto poi che non sarebbe stato possibile sigillare le buste internografate consegnate ai candidati, destinate a custodire il modulo contenente il codice anonimo e il modulo anagrafico, e che, pertanto, tali buste sarebbero state restituite alla Commissione ancora aperte.
Rileva il Collegio che tale circostanza non trova riscontro nel verbale della prova scritta, ove si legge quanto segue: “ Il candidato (…) ha inserito il modulo contenente il modulo contenente il codice anonimo ed il modulo anagrafico all’interno della bustina internografata, che gli è stata consegnata all’atto della registrazione. Ogni candidato ha provveduto a sigillarla e a consegnarla alla Commissione ” (v. doc. 12.1 dell’Amministrazione, p. 3).
Il predetto verbale costituisce un atto pubblico e, ai sensi dell’articolo 2700 cod. civ., fa dunque piena prova delle circostanze di fatto ivi riportate, fino a querela di falso, che tuttavia le ricorrenti non risultano aver proposto.
15.3. Priva di fondamento si rivela pure la contestazione, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, secondo la quale, in fase di riconsegna, sulle buste sarebbe stato apposto un numero con un pennarello nero da parte di un componente della Commissione e il medesimo numero sarebbe stato riportato sul registro delle firme di entrata e di uscita, consentendo facilmente l’identificazione dei candidati e l’associazione degli elaborati ai nominativi dei partecipanti che li avevano redatti.
Oltre a non trovare supporto nel verbale, la contestazione è smentita dalle copie depositate in atti del registro dei partecipanti (doc. 10 dell’Amministrazione) e delle buste internografate (doc. H delle ricorrenti e doc. 11 dell’Amministrazione), dalle quali non risulta l’apposizione di alcun numero.
Né varrebbe obiettare, come fanno le ricorrenti nell’atto di motivi aggiunti, che le copie delle buste fornite dall’Amministrazione in esito all’istanza di accesso agli atti non corrisponderebbero a quelle effettivamente utilizzate ai fini della procedura e che a due candidate sarebbe stata fornita la copia della medesima busta. Si tratta, infatti, di mere affermazioni, prive di qualsivoglia riscontro probatorio, e come tali inidonee a sorreggere le censure di violazione dell’anonimato.
15.4. Deve, peraltro, aggiungersi che le contestazioni relative alle buste non colgono comunque nel segno, atteso che, per le modalità stesse di funzionamento della piattaforma Cineca, sopra riportate, se anche – in via di mera ipotesi – la Commissione fosse stata in grado di ricondurre ciascuna busta a uno specifico candidato, l’informazione sarebbe stata irrilevante ai fini della correzione degli elaborati. Questi ultimi sono stati, infatti, resi accessibili alla Commissione sulla piattaforma Cineca e ivi identificati soltanto con il codice di correzione generato in modo casuale dal sistema, senza alcuna possibile associazione, per l’intera durata della correzione, con il codice anonimo, con le generalità dei candidati o con eventuali altri numeri o contrassegni che fossero stati eventualmente apposti sulle buste.
15.5. Parimenti infondate risultano, alla luce dei verbali, le ulteriori contestazioni concernenti le modalità di custodia degli atti al termine della prova scritta.
15.5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le buste internografate contenenti il codice anonimo e il modulo anagrafico di ciascun candidato sono state inserite nel plico sigillato contenente tutta la documentazione della prova.
Nel verbale si legge, infatti, quanto segue: “ La commissione ha proceduto (…) al sorteggio di due candidati per assistere alla firma del presente verbale, alla chiusura del plico A3 – all’interno del quale dovrà essere riposto il verbale, l’originale del registro cartaceo e la chiavetta USB – e alle operazioni di chiusura della sessione ” (v. p. 3). In chiusura del verbale sono, poi, elencati in corsivo a penna i relativi allegati, tra i quali figurano “ n. 16 buste internografate sigillate e firmate dalla Commissione ” (v. p. 4).
15.5.2. Non risulta neppure che le sorti delle predette buste tra la conclusione della prova e lo scioglimento dell’anonimato siano rimaste ignote.
L’Amministrazione ha depositato infatti un’attestazione sottoscritta nello stesso giorno di svolgimento della prova scritta, ossia il -OMISSIS-, dalla Presidente della Commissione e dalla persona che ha preso in consegna il materiale (doc. 13 dell’Amministrazione). Dall’attestazione risulta che alle ore 20 l’incaricata ha ricevuto dalla Presidente “ due plichi chiusi contenenti la documentazione della prova scritta del Concorso ” e che “ I plichi sono stati chiusi in una cassaforte dell’U.S.R. per l’Umbria ”. Vi si legge, inoltre, che la predetta incaricata è rimasta in possesso delle chiavi della cassaforte.
Dal verbale del -OMISSIS- relativo allo scioglimento dell’anonimato, si apprende poi quanto segue: “ Premesso che la seduta si svolge presso la sala riunioni dell’U.S.R. per l’Umbria, e che la custodia delle chiavi della cassaforte in cui è conservata la busta con le singole bustine internografate contenenti l’abbinamento tra il codice anonimo e i dati anagrafici del candidato è stata affidata dal suddetto ufficio alla signora (…); alle ore 16.20 la signora (…) apre la cassaforte, preleva la suddetta busta e la consegna alla Commissione alle ore 16.25 ” (doc. B della parte ricorrente).
Non emerge, dunque, alcuna incertezza sulle modalità di custodia degli atti, né alcuna irregolarità al riguardo, atteso che, conclusa la prova scritta, tutta la relativa documentazione è stata custodita in un’apposita cassaforte presso la sede dell’Ufficio scolastico regionale.
15.6. Alla luce di quanto esposto, le censure esaminate devono essere respinte.
16. Con il terzo mezzo del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti hanno, infine, contestato la mancata predeterminazione di criteri di valutazione delle prove e di griglie per l’attribuzione dei punteggi, nonché l’omessa comunicazione dei criteri di correzione ai candidati prima dello svolgimento della prova scritta.
16.1. Va premesso che, in base all’articolo 7, comma 5, del bando, “ Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta della prova scritta, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta (…) ”.
In questo quadro, gli unici criteri che la Commissione era chiamata a stabilire erano quelli relativi ai cinque quesiti a risposta aperta, e ciò risulta essere effettivamente avvenuto nella riunione preliminare del 29 ottobre 2024.
In particolare, secondo quanto si legge nel relativo verbale, la Commissione ha deciso di avvalersi, a tal fine, dell’apposita tabella allegata al verbale stesso (v. doc. 12 dell’Amministrazione, p. 4 e allegato 5), nella quale:
- sono individuati tre criteri di valutazione, ossia: “ Coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico (art. 25 D.lgs. 165/2001) ”, “ Inquadramento Normativo ” e “ Sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito e correttezza logico-formale ”;
- viene descritto il contenuto di ciascun criterio;
- è stabilito il punteggio massimo assegnabile per ogni criterio, ulteriormente dettagliato sulla base di una scala di valutazione a cinque livelli, da “ Insufficiente ” a “ OT ”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione ha dunque predeterminato tanto i criteri di valutazione della prova scritta, quanto le griglie per l’attribuzione dei punteggi.
Dai verbali risulta, poi, l’attribuzione a ciascun quesito di un punteggio specifico in relazione a ognuno dei tre criteri predeterminati (v. doc. C delle ricorrenti). Il punteggio totale riferito a ciascun quesito, riportato sui singoli elaborati, risulta quindi dalla somma dei punteggi relativi a ogni singolo criterio (v. ancora doc. C delle ricorrenti, nonché gli elaborati delle ricorrenti, depositati dalle stesse quale doc. 10 e dall’Amministrazione quali docc. 3-3.5).
Le ragioni del giudizio della Commissione sono, dunque, agevolmente desumibili facendo riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione debitamente predeterminati.
16.2. Nessun profilo di illegittimità discende, infine, dalla circostanza che i predetti criteri non siano stati pubblicati prima dello svolgimento della prova scritta, trattandosi di un adempimento non previsto dalla disciplina applicabile alla procedura.
Deve, infatti, tenersi presente che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, ultimo periodo, del già richiamato decreto ministeriale n. 194 del 2022, la pubblicazione dei criteri di valutazione è prescritta soltanto “ contestualmente alla graduatoria finale ”.
16.3. Da ciò il rigetto delle doglianze scrutinate.
17. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere integralmente respinti.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero dell’istruzione e del merito, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE RI, Presidente
AN RA Di MA, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RA Di MA | IE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.