TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 91
TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione norme sulla composizione della commissione esaminatrice

    La Corte ha ritenuto che la normativa consentisse la presenza di dirigenti scolastici e tecnici con almeno cinque anni di anzianità nei ruoli dirigenziali, indipendentemente dalla specifica funzione ricoperta. La commissione era correttamente composta, con una componente qualificata come dirigente scolastico e l'altra come dirigente tecnico con l'anzianità richiesta.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla dichiarazione di conflitto di interessi dei commissari

    La documentazione depositata dall'amministrazione ha smentito tale circostanza, dimostrando che i commissari avevano dichiarato di non aver organizzato corsi specifici per dirigenti scolastici.

  • Rigettato
    Violazione anonimato per visibilità codici

    Il sistema Cineca utilizzato garantiva l'anonimato attraverso un doppio cieco. Anche se i codici anonimi fossero stati noti, la commissione visualizzava solo un codice di correzione casuale durante la fase di correzione, impedendo l'associazione all'identità del candidato.

  • Rigettato
    Violazione anonimato per buste non sigillate

    Questa circostanza non trova riscontro nel verbale della prova scritta, che attesta la sigillatura delle buste da parte dei candidati. Le ricorrenti non hanno proposto querela di falso.

  • Rigettato
    Violazione anonimato per apposizione numeri sulle buste

    Tale contestazione non trova supporto nel verbale e nelle copie depositate, dalle quali non risulta l'apposizione di alcun numero. Le affermazioni delle ricorrenti riguardo a presunte discrepanze nelle copie delle buste sono prive di riscontro probatorio.

  • Rigettato
    Irregolarità nella custodia degli atti

    La documentazione attesta che le buste sono state inserite nel plico sigillato e custodite in una cassaforte presso l'Ufficio scolastico regionale. Non emergono incertezze o irregolarità nella custodia.

  • Rigettato
    Mancata predeterminazione e comunicazione criteri di valutazione

    La commissione ha predeterminato i criteri di valutazione per i quesiti a risposta aperta, individuando tre criteri specifici e stabilendo i punteggi massimi e una scala di valutazione. I punteggi attribuiti sono desumibili dai criteri e dalle griglie. La pubblicazione dei criteri prima della prova non era prevista dalla normativa.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della graduatoria

    Poiché il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti, anche la censura relativa all'illegittimità derivata della graduatoria è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 91
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 91
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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