Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 20/01/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12335 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati RE AR, MO SI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'ottemperanza della sentenza n. 17816/2024 emessa l'11 novembre e pubblicata il successivo22 novembre 2024, nell'ambito del procedimento avente n. R.G. 35185/2024, in forza della quale il Tribunale di Roma disponeva che l'Ambasciata d'Italia in Pakistan provvedesse a rilasciare il visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie del ricorrente, -OMISSIS-, e condannava il resistente CI al pagamento delle spese di lite pari a € 1.670,95, oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CI);
Visto l' art. 114 cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. RT MA AN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- il ricorrente – con gravame ex art. 114 cpa - chiede che il CI - Ambasciata d’Italia a Islamabad ottemperi alla Sentenza n. 17816/2024 - emessa l'11 novembre e pubblicata il successivo 22 novembre 2024, nell'ambito del procedimento n. R.G. 35185/2024 - con la quale il Tribunale di Roma ha disposto che l'Ambasciata d'Italia in Pakistan provveda a rilasciare il visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie del ricorrente e ha condannato il CI al pagamento delle spese di lite in € 1.670,95, oltre accessori di legge;
- risulta in atti come il CI - nelle more del presente giudizio - si sia limitato a eseguire solo in parte la Sentenza n. 17816/2024, rilasciando - seppur tardivamente - l’agognato visto per motivi familiari alla moglie dell’interessato, ma - come evidenziato nella memoria depositata il 20/12/2025 dal ricorrente - non ha ancora erogato le spese di lite liquidate dal Tribunale di Roma. Né il CI ha, sul punto, eccepito.
Considerato che
- risulta accertato come a favore del ricorrente debbano essere ancora versati - a carico del CI -
€ 1.670,95, oltre accessori di legge, come da Sentenza n. 17816/2024. Il relativo importo complessivo - che include gli interessi dovuti - dovrà essere pagato al ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia. A tal fine, il Collegio nomina sin d’ora – in caso di persistente condotta elusiva de ll’amministrazione -
il Commissario ad acta – nella persona del Capo di Gabinetto in carica presso il CI – affinché disponga tutti gli adempimenti necessari all’immediato pagamento della somma riconoscibile al ricorrente, per effetto della Sentenza n. 17816/2024 del Tribunale Civile di Roma .
Le spese del presente giudizio vengono liquidate – nella misura forfettaria indicata in dispositivo - a carico del CI .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), ordina che la Sentenza n.17816/2024 - emessa dal Tribunale Civile di Roma - sia integralmente eseguita, nei sensi e termini di cui in motivazione, dal CI.
Liquida le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza– oltre agli accessori di legge e al contributo unificato – in € 1.000 (Mille), a carico del CI e a favore del ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
RT MA AN, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA AN | FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.