Versione
25 giugno 1965
25 giugno 1965
Art. 4.
Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull'omogeneita' del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali.
Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovra' avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario.
Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara' effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.
Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.
Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull'omogeneita' del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali.
Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovra' avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario.
Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara' effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.
Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 04/05/1970, n. 68Provvedimento: N. 68 SENTENZA 23 APRILE 1970 Deposito in cancelleria: 4 maggio 1970. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 113 del 6 maggio 1970. Pres. BRANCA - Rel. ROSSI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GI BRANCA, Presidente - Prof. LE LI - Prof. IN TI - Prof. GI EL - Dott. GI ER - Dott. OV TA TI - Prof. CO LO CI - Dott. GI ON - Dott. AN DE MA - Avv. ER CC - Prof. NZ AL - Prof. VINCNZ LE RI - Prof. EZ LL - Dott. IC LE - Prof. LO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), promosso con ordinanza emessa …Leggi di più...
- formalita' speciali previste per il loro esercizio·
- giustificazione con la particolarita' della materia·
- azioni nascenti dalla compravendita dei leganti·
- carattere integrativo nei confronti della disciplina prevista nel codice civile·
- non viola l'art. 24, primo comma, della costituzione·
- legge 26 maggio 1965, n. 595, artt. 4 e 5·
- caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- sent. 68/70. diritto di difesa