Articolo 32 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 31Articolo 33
Versione
3 giugno 1985
Art. 32.
Le liberalita' disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.
Analogamente le liberalita' disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985