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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARI RENATO, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KL00605 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23/09/2024 la scrivente Direzione Provinciale notificava al signor Ricorrente_1 lo schema d'atto n. THL210000354/2024, nel quale gli contestava, per l'anno d'imposta 2018, la percezione di maggiori redditi di lavoro di dipendente rispetto a quanto dichiarato in ragione della Certificazione Unica trasmessa dai datori di lavoro (Società_1 Srl e Società_2 Srl) in detta annualità.
In detto schema d'atto l'Ufficio precisava che, in seguito a una verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Fidenza nei confronti di Società_1 SR (società esercente lavori specializzati di riparazione e manutenzione di macchinari, presso la quale il signor Ricorrente_1 era inquadrato nel 2018 come dipendente), i militari avevano riscontrato l'uso consolidato e generalizzato, nonché illegittimo, di corrispondere ai lavoratori dipendenti, tra cui il signor Ricorrente_1, corpose dazioni di denaro non assoggettate alla ritenute dovute, poiché qualificate come rimborsi spese, rilevatisi del tutti fittizi in quanto privi di giustificazione.
In particolare l'Ufficio allegava uno stralcio del PVC redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti di Società_1 SR, nel quale i verificatori rappresentavano come nel corso dell'attività di controllo avessero reperito copiosa documentazione relativa a più annualità (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), concernente versamenti, anche ingenti, effettuati ai diversi dipendenti, in gran parte fuori busta, individuati come rimborsi spese di trasferte, senza, tuttavia, rinvenire la documentazione giustificativa delle spese anticipate dai dipendenti.
Per quanto riguarda la posizione del signor Ricorrente_1 nell'anno d'imposta 2018, nello schema d'atto l'Ufficio evidenziava come dall'esame dei conti correnti aziendali della società datrice di lavoro fossero emersi bonifici effettuati a suo favore da Società_1 SR per l'imporro complessivo di Euro 27.601,67 (di cui Euro 791,67 di bonus fiscale ex DL 66/2014) superiore agli emolumenti indicati nelle buste paga relative a detta annualità
(Euro 12.744,41), nonché ai compensi per Euro 6.333.00 indicati sia nella Certificazione Unica trasmessa dalla società, sia nel modello UNICO PF/2019 presentato dal signor Ricorrente_1.
L'Ufficio, pertanto, in assenza di documenti giustificativi idonei a qualificare come rimborsi quanto percepito dal signor Ricorrente_1 in aggiunta alla retribuzione dichiarata da Euro 6.333.00, riteneva detta differenza di Euro 20.477, 00 quale ulteriore componente della retribuzione ordinaria ai sensi degli artt. 51 e 52 TUIR, come tale accertabile quale maggior reddito imponibile per il percipiente, ai fini fiscali e contributivi.
Il ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento n. THL01KL00605/2024 chiedendone l'annullamento.
La difesa del ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui agli atti, il difetto di legittimazione passiva e la Motivazione contraddittoria e incompleta.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdedunendo la piena legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva non ha pregio.
Il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, infatti, è obbligato al pagamento di imposte a titolo d'acconto in luogo del lavoratore (sostituito), con obbligo di rivalsa come stabilito dagli artt. 23 e 64 DPR 600/73, ma il dipendente, quale percipiente il reddito, è il debitore d'imposta, così da essere legittimato passivo al pagamento del tributo. Quanto al merito si rileva come il ricorrente non abbia espressamente contestato di essere stato destinatario delle somme risultanti tra le uscite dei conti correnti del datore di lavoro, per la somma di Euro 27.601,67: ne consegue che detta circostanza vada considerata provata ai sensi dell'art. 115 cpc.
A ciò aggiungasi che a fronte di accrediti per Euro 27.601,67 sul suo conto corrente mediante bonifici effettuati da Società_1 SR con la causale “ saldo stipendio mese di …” , nella Certificazione Unica rilasciata da detta Società_1 e nel modello UNICO 2019 presentato dal signor Ricorrente_1 risultano dichiarati Euro 6.333,00 di redditi di lavoro dipendente assoggettati alle prescritte ritenute ex artt. 23 e 64 DPR 600/73.
Agli atti sono state depositate sia le buste paga che i bonifici citati dall'Ufficio resistente.
Circa la domanda subordinata di riconoscimento del rimborso cd forfetario delle spese di trasferta ai sensi dell'art. 51 TUIR e annullamento delle sanzioni si rileva come il ricorrente non abbia fornito alcuna argomentazione, né prova, a sostegno delle trasferte effettuate nel 2018, né di avere anticipato eventuali spese poi restituitegli così che nessun rimborso forfetario può essergli legittimamente riconosciuto ai sensi dell'art. 51 TUIR.
Parimenti non possono essere annullate le sanzioni atteso in ragione anche della manifesta colpevolezza del ricorrente ex art. 5 D.Lgs.472/97.
Il ricorrente, infatti, stando ai bonifici effettuati a suo favore a saldo delle mensilità di stipendio, al momento della presentazione del modello UNICO 2019 era consapevole di aver percepito emolumenti per importi nettamente superiori a Euro 6.333,00 indicati nel CUD e assoggettati a ritenute da Società_1 SR.
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARI RENATO, Presidente
VOLPI CO ALBINO, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL01KL00605 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23/09/2024 la scrivente Direzione Provinciale notificava al signor Ricorrente_1 lo schema d'atto n. THL210000354/2024, nel quale gli contestava, per l'anno d'imposta 2018, la percezione di maggiori redditi di lavoro di dipendente rispetto a quanto dichiarato in ragione della Certificazione Unica trasmessa dai datori di lavoro (Società_1 Srl e Società_2 Srl) in detta annualità.
In detto schema d'atto l'Ufficio precisava che, in seguito a una verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Fidenza nei confronti di Società_1 SR (società esercente lavori specializzati di riparazione e manutenzione di macchinari, presso la quale il signor Ricorrente_1 era inquadrato nel 2018 come dipendente), i militari avevano riscontrato l'uso consolidato e generalizzato, nonché illegittimo, di corrispondere ai lavoratori dipendenti, tra cui il signor Ricorrente_1, corpose dazioni di denaro non assoggettate alla ritenute dovute, poiché qualificate come rimborsi spese, rilevatisi del tutti fittizi in quanto privi di giustificazione.
In particolare l'Ufficio allegava uno stralcio del PVC redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti di Società_1 SR, nel quale i verificatori rappresentavano come nel corso dell'attività di controllo avessero reperito copiosa documentazione relativa a più annualità (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), concernente versamenti, anche ingenti, effettuati ai diversi dipendenti, in gran parte fuori busta, individuati come rimborsi spese di trasferte, senza, tuttavia, rinvenire la documentazione giustificativa delle spese anticipate dai dipendenti.
Per quanto riguarda la posizione del signor Ricorrente_1 nell'anno d'imposta 2018, nello schema d'atto l'Ufficio evidenziava come dall'esame dei conti correnti aziendali della società datrice di lavoro fossero emersi bonifici effettuati a suo favore da Società_1 SR per l'imporro complessivo di Euro 27.601,67 (di cui Euro 791,67 di bonus fiscale ex DL 66/2014) superiore agli emolumenti indicati nelle buste paga relative a detta annualità
(Euro 12.744,41), nonché ai compensi per Euro 6.333.00 indicati sia nella Certificazione Unica trasmessa dalla società, sia nel modello UNICO PF/2019 presentato dal signor Ricorrente_1.
L'Ufficio, pertanto, in assenza di documenti giustificativi idonei a qualificare come rimborsi quanto percepito dal signor Ricorrente_1 in aggiunta alla retribuzione dichiarata da Euro 6.333.00, riteneva detta differenza di Euro 20.477, 00 quale ulteriore componente della retribuzione ordinaria ai sensi degli artt. 51 e 52 TUIR, come tale accertabile quale maggior reddito imponibile per il percipiente, ai fini fiscali e contributivi.
Il ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento n. THL01KL00605/2024 chiedendone l'annullamento.
La difesa del ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui agli atti, il difetto di legittimazione passiva e la Motivazione contraddittoria e incompleta.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio resistente controdedunendo la piena legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva non ha pregio.
Il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, infatti, è obbligato al pagamento di imposte a titolo d'acconto in luogo del lavoratore (sostituito), con obbligo di rivalsa come stabilito dagli artt. 23 e 64 DPR 600/73, ma il dipendente, quale percipiente il reddito, è il debitore d'imposta, così da essere legittimato passivo al pagamento del tributo. Quanto al merito si rileva come il ricorrente non abbia espressamente contestato di essere stato destinatario delle somme risultanti tra le uscite dei conti correnti del datore di lavoro, per la somma di Euro 27.601,67: ne consegue che detta circostanza vada considerata provata ai sensi dell'art. 115 cpc.
A ciò aggiungasi che a fronte di accrediti per Euro 27.601,67 sul suo conto corrente mediante bonifici effettuati da Società_1 SR con la causale “ saldo stipendio mese di …” , nella Certificazione Unica rilasciata da detta Società_1 e nel modello UNICO 2019 presentato dal signor Ricorrente_1 risultano dichiarati Euro 6.333,00 di redditi di lavoro dipendente assoggettati alle prescritte ritenute ex artt. 23 e 64 DPR 600/73.
Agli atti sono state depositate sia le buste paga che i bonifici citati dall'Ufficio resistente.
Circa la domanda subordinata di riconoscimento del rimborso cd forfetario delle spese di trasferta ai sensi dell'art. 51 TUIR e annullamento delle sanzioni si rileva come il ricorrente non abbia fornito alcuna argomentazione, né prova, a sostegno delle trasferte effettuate nel 2018, né di avere anticipato eventuali spese poi restituitegli così che nessun rimborso forfetario può essergli legittimamente riconosciuto ai sensi dell'art. 51 TUIR.
Parimenti non possono essere annullate le sanzioni atteso in ragione anche della manifesta colpevolezza del ricorrente ex art. 5 D.Lgs.472/97.
Il ricorrente, infatti, stando ai bonifici effettuati a suo favore a saldo delle mensilità di stipendio, al momento della presentazione del modello UNICO 2019 era consapevole di aver percepito emolumenti per importi nettamente superiori a Euro 6.333,00 indicati nel CUD e assoggettati a ritenute da Società_1 SR.
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00.