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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI, 5 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 2-2-2024
CONCLUSIONI
ATTORE: come da verbale di udienza del 28-1-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fatto che la convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si sia costituita, rendendo così impossibile anche effettuare il tentativo di conciliazione, sia dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 2 Si dà atto che all'udienza del 28-1-2025 l'attore ha rinunciato alla domanda di divorzio. Nulla va disposto sulle spese di lite, avendo il presente giudizio ad oggetto la sola domanda sul vincolo, trattandosi pertanto di procedimento necessario.
Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cass. n. 10894/2005, conf. n. 12254/2020, n. 6136/2015,
n. 22567/2013, n. 21065/2006); si dà atto al riguardo che gli atti sono stati comunicati al PM il
2.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 08/04/1957 a CASALECCHIO DI RENO (BO) Parte_1
e
, nato/a il 24/04/1972 a FEDERAZIONE RUSSA Controparte_1
unitisi in matrimonio civile a Sala Bolognese (BO) il 25.2.2011, atto di matrimonio di questo n.1 p. 1 anno 2011;
2 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28-1-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI, 5 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 2-2-2024
CONCLUSIONI
ATTORE: come da verbale di udienza del 28-1-2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fatto che la convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si sia costituita, rendendo così impossibile anche effettuare il tentativo di conciliazione, sia dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 2 Si dà atto che all'udienza del 28-1-2025 l'attore ha rinunciato alla domanda di divorzio. Nulla va disposto sulle spese di lite, avendo il presente giudizio ad oggetto la sola domanda sul vincolo, trattandosi pertanto di procedimento necessario.
Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cass. n. 10894/2005, conf. n. 12254/2020, n. 6136/2015,
n. 22567/2013, n. 21065/2006); si dà atto al riguardo che gli atti sono stati comunicati al PM il
2.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 08/04/1957 a CASALECCHIO DI RENO (BO) Parte_1
e
, nato/a il 24/04/1972 a FEDERAZIONE RUSSA Controparte_1
unitisi in matrimonio civile a Sala Bolognese (BO) il 25.2.2011, atto di matrimonio di questo n.1 p. 1 anno 2011;
2 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28-1-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2