Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2021, proposto da
SA LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Cellamare in Roma, Piazza Ss Apostoli 66;
contro
Comune di Motta San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
della Determinazione n. 27 del 12/06/2021 avente ad oggetto: concessioni demaniali marittime - sospensione atti ricognitivi ai sensi dell'art. 21- quater della l.241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Motta San Giovanni, della Regione Calabria e dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto notificato il 13.9.2021 e depositato il 13.10.2021 LL SA, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, premesso di essere titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Motta San Giovanni per il periodo dall’1.1.2009 al 31.12.2014 e quindi prorogata, ha impugnato l’epigrafato provvedimento di sospensione del suddetto titolo concessorio per mesi 18, ai sensi dell’art. 21-quater della L.241/90, in via cautelare ed al fine di garantire parità di trattamento e di perseguire al meglio i principi di trasparenza e libera concorrenza, nelle more che il legislatore intervenga nella definizione del procedimento di proroga delle concessioni demaniali marittime, nel rispetto della normativa comunitaria.
1.1- Parte ricorrente ha dedotto:
1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 21-quater della legge n. 241/90; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento; motivazione carente ed errata; eccesso di potere per omessa ponderazione dei contrapposti interessi;
2) Violazione sotto altro profilo dell’art. 1 commi 682 e 683 della L. n. 145/2020. Difetto di motivazione. Infondatezza dell’affermazione circa la necessaria disapplicazione della L. n. 145/2018 per effetto della decisione della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 (Promoimpresa) Carattere non “self – executing” della Direttiva 2006/123/CE.
3) Violazione dell’art. 1 comma 683 della L. n. 145/2018 sotto altro profilo. Difetto di motivazione. Richiamo nella stessa sentenza Promoimpresa della possibile proroga delle concessioni antecedenti il 31 dicembre 2009 in virtù del principio della tutela del legittimo affidamento.
4) Violazione dell’art. 1 comma 683 della L. n. 145/2018 sotto altro profilo. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Omessa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale dell’esistenza nel caso di specie di un “interesse transfrontaliero certo” e della “scarsità della risorsa naturale”.
5) Violazione dell’art. 1 comma 683 della L. n. 145/2018 sotto altro profilo. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Omessa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale dell’avvenuto rilascio della concessione originaria mediante procedura ad evidenza pubblica.
6) Violazione di legge. Disapplicazione dell’art. 182 co. 2 del D.L. 34/2020. Non configurabilità di un obbligo all’avvio di procedure di gara sulla base della decisione della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 37 cod. nav. e dell’art. 5 Reg. nav. mar.
7) Violazione di legge. Inapplicabilità delle Direttiva 2006/123/CE stante la non configurabilità delle concessioni demaniali marittime come “autorizzazioni” ai sensi di detta direttiva. Motivazione erronea.
2- Si è costituita la Regione Calabria eccependo il proprio difetto di legittimazione e l’infondatezza del ricorso.
3- Si è costituita l’Agenzia del Demanio eccependo il proprio difetto di legittimazione.
4- Con atto depositato il 13.1.2026 parte ricorrente ha dichiarato che il decorso del tempo e il diversificarsi della giurisprudenza in materia determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ex art. 35 comma 1 lett c) c.p.a., non potendo oggi essa conseguire alcuna utilità dalla definizione dell’odierno giudizio, per cui chiede che venga pronunciata declaratoria di improcedibilità del ricorso.
5- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
6- Il ricorso è improcedibile.
7- Per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
8- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata il 13.1.2026 palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
9- La natura in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ZZ, Presidente
EN IO, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IO | RO ZZ |
IL SEGRETARIO