TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 886
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 24, comma 6, L. 241/1990

    L'esistenza di un'indagine penale non implica di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti connessi. Solo gli atti sottoposti a sequestro o coperti da segreto sono sottratti all'accesso. Il Comune non ha comprovato esigenze di segretezza o riservatezza.

  • Accolto
    Violazione art. 24, comma 7, L. 241/1990

    La mera pendenza di procedimenti relativi a istanze di sanatoria o rilascio di titoli edilizi non è ragione sufficiente a sorreggere il diniego di accesso, se non supportata da adeguata motivazione che giustifichi il sacrificio delle ragioni di chi ha formulato l'istanza.

  • Accolto
    Diritto di accesso agli atti amministrativi

    Il diritto alla conoscenza degli atti detenuti dal Comune, strumentale alla tutela dell'interesse del proprietario, non può essere sacrificato se non in ragione della prevalenza di altri interessi legittimamente individuati dal legislatore e adeguatamente motivati. Il differimento sine die non è giustificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 886
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 886
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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