CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1281/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA FR, EL
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2306/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12174/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 04/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17180011360U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12174/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato in parte estinto per rinuncia e per la restante parte ha respinto il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale “Ricorrente_1” e la società Ricorrente_2 (d'ora in avanti Ricorrente_2) avverso l'avviso di accertamento n. M17180011360U per il pagamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010, per l'anno d'imposta 2018, quantificandola in € 105.962,87, oltre interessi pari a € 20.670,02 e sanzioni pari a € 127.155,44.
L'accertamento è stato emesso, con metodo induttivo ai sensi dell'art. 1, comma 644, lettera g), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, assumendo quale data di inizio dell'attività il 01/01/2012 risultante dalla visura camerale della società, per l'attività svolta dall'impresa di Ricorrente_1 di raccolta di scommesse quotate dal bookmaker estero Ricorrente_2 non autorizzato ad operare in Italia.
Il collegio di primo grado ha rigettato il ricorso premettendo che la Corte Costituzionale con sentenza. 27 del 2018 ha confermato la natura dovuta dell'imposta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio in ragione della previsione di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, e,
d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni per i rapporti successivi al 2011, poiché - essendo il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker regolato da un contratto che stabilisce anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato - quest'ultimo, dopo l'adozione della norma di interpretazione autentica che ha imposto l'obbligo tributario anche su chi è privo della concessione, può trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera nel rispetto del principio di capacità contributiva.
Inoltre, ha ritenuto l'imposta dovuta ricorrendone il soggetto passivo che, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n.
504/88, va individuato in chiunque, ancorché in assenza di concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, e il fatto imponibile, dato dalla prestazione di servizi consistenti nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse per mezzo della valida registrazione della scommessa che è documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta.
Peraltro, sul rilievo che ogni contestazione avverso la preclusione al rilascio della concessione avrebbe dovuto costituire oggetto di azioni tempestivamente proposte nella sede giurisdizionale propria, il collegio, in coerenza con la stessa giurisprudenza amministrativa invocata dalla ricorrente, ha escluso che la Ricorrente_2 potesse qualificarsi soggetto “sanato dalla giurisprudenza” per effetto di pronunce della Corte di Giustizia che l'avevano riconosciuta come soggetto discriminato, non solo per l'impossibilità di traslare sul piano amministrativo gli effetti di una pronuncia resa in sede penale, ma anche perché la stessa Ricorrente_2 aveva liberamente scelto di non partecipare alla procedura di regolarizzazione di cui alla l. n. 190 del 2014.
Avverso tale decisione hanno proposto appello i contribuenti per i seguenti motivi:
1. omessa pronuncia sul rilievo della trasformazione, ad opera della legge di stabilità 2016, dell'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, da applicare sui ricavi dell'attività economica del bookmaker;
2. insussistenza del presupposto normativo dell'imposta applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita, mentre il bookmaker Ricorrente_2 svolge attività lecita e regolare per sanatoria giurisprudenziale, essendo stato discriminato nell'accesso al sistema concessorio italiano;
3. necessità di disapplicare la normativa interna per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE poiché Ricorrente_2 è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014; 4. incompatibilità della disciplina nazionale di cui all'art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
5. insussistenza del presupposto impositivo;
6. erroneità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 8 del D. Lgs.
546/1992, 5 comma 1 e 6, 2 L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Resiste l'ufficio per la conferma della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'applicabilità dell'art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in base al quale è stata calcolata l'imposta oggetto di impugnazione, la disposizione prevede che l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998 e si applica ai soggetti che operano al di fuori del perimetro concessorio e non hanno fruito della possibilità di regolarizzarsi.
L'appellante contesta la possibilità d'applicare tale modalità di calcolo poiché dal 1° gennaio 2016 l'imposta unica è calcolata, per effetto dell'introduzione dell'art.1, comma 945, L. 208/2015, sul cosiddetto margine, ovvero sul differenziale tra giocata e vincita, rispettoso del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53
Cost.
Va tuttavia rilevato che tale previsione incide sulla modalità di calcolo dell'imposta unica previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (prevedendo che l'imposta si applichi sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza) ovvero su quella fisiologica e pertanto riguarda i soli operatori collegati al totalizzatore nazionale.
Per coloro che agiscono al di fuori del regime concessorio e non hanno usufruito della regolarizzazione fiscale offerta dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) rimane fermo il calcolo previsto dal comma 644 dell'art. 1 della legge cit. che infatti non è stata abrogato.
Infatti, con la suddetta legge di stabilità il legislatore ha introdotto un insieme di disposizioni volte ad assicurare la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza delle fasce sociali più deboli e dei minori di età e contrastare la ludopatia, prevedendo la possibilità di regolarizzarsi per coloro che operano al di fuori del sistema concessorio, tuttavia ha anche previsto, in linea con la ratio della norma che mira alla emersione del gioco d'azzardo, una disciplina più gravosa per quelli che non usufruiscono di tale possibilità, comminando un'imposta aggravata.
Tale previsione è legittima e da ritenersi ancora vigente siccome espressione del principio di uguaglianza poiché tratta in maniera diseguale situazioni diseguali, in ragione della divergente posizione derivante dalla presenza o meno della concessione, né comporta violazione del diritto unionale poiché le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata e quindi viene in rilievo l'art. 56 del TFUE.
In proposito ritiene il collegio di aderire a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che ha rilevato come “la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato». Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07)” (Civile Ord. Sez. 5 Num. 24033
Anno 2024).
In senso contrario non si ritiene validamente invocata la supposta sanatoria giurisprudenziale, che Ricorrente_2 assume essere intervenuta nei propri confronti a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Gambelli, causa C-243/01, sentenza AN, cause riunite C-338/04,
C-359/04 e C-360/04, cfr. sentenza ST e FO, cause riunite C-72/10 e C-77/10, e sentenza Laezza causa C 375/14) per essere stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano, e su cui di recente si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite confinando la rilevanza delle decisioni alle conseguenze penalistiche e, anzi, rinvenendo proprio in dette pronunce la legittimità della diversa imposizione fiscale.
L'impossibilità per la società di diritto inglese di conseguire la concessione in ragione della sua struttura di società ad azionariato diffuso che rende difficile identificare gli azionisti esclude, infatti, il rilievo penalistico della condotta in relazione al reato di esercizio abusivo dell'attività, ma non si traduce in una sanatoria che la equipara alle società munite di titolo abilitativo per il gioco d'azzardo, né implica perciò solo la violazione degli artt. 49 e 56 TFEU.
Ed invero proprio muovendo dall'analisi delle sentenze ST FO e AN il Supremo giudice di legittimità ha tratto la convinzione che, seppure il regime concessorio integra una restrizione alla libera prestazione dei servizi essa è legittima sulla base delle deroghe di cui agli articoli 51 e e 52 del TFUE, oppure in base a motivi imperativi di interesse generale che ben possono essere individuati nell'esigenza di protezione dei consumatori, di prevenzione alle frodi e di incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco a cui il suddetto regime è deputato nel rispetto del principio di proporzionalità. (Cass. Sez. U -,
Sentenza n. 18625 del 08/07/2024).
Sulla scorta di tali principi va ribadito che non vi è stata nei confronti della Ricorrente_2 una effettiva condotta discriminatoria in violazione della libertà di stabilimento poiché il mancato conseguimento della concessione
è derivato dalla scelta della società di non adeguare la propria organizzazione alla normativa nazionale, agendo invece mediante intermediari diffusi capillarmente e difficilmente controllabili che, per questa ragione, si pongono in contrasto con la normativa nazionale e con il superiore interesse generale a cui essa è informata la disciplina concessoria per prevenire turbative dell'ordine sociale.
Il sistema di calcolo dell'imposta neppure viola il principio di capacità contributiva poiché, con orientamento a cui questo collegio ritiene di aderire, si è chiarito che “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa”. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7673 del 22/03/2025) e d'altronde proprio la natura forfetaria dell'imponibile su cui viene effettuato il calcolo comporta l'infondatezza dell'ulteriore motivo di appello, afferente alla mancata sussistenza del presupposto impositivo, la cui sussistenza può basarsi su prove induttive che, nella specie, sono sufficientemente integrate dall'esistenza del contratto di ricevitoria e dalla visura camerale della società.
Infine, le sanzioni non potranno essere escluse in ragione della obiettiva situazione di incertezza allegata dagli appellanti posto che non viene in rilievo la normativa antecedente al 2010, vertendosi in materia di imposta per l'anno 2018, e dopo la novella non residuano incertezze sull'intento di regolarizzazione del legislatore, esplicitamente enucleato, e sulla portata oggettiva delle disposizioni normative né esse possono essere fatte derivare dall'ampio contenzioso proposto dalla stessa Ricorrente_2, tuttavia la consapevolezza di alcune pronunce di merito di senso difforme induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA FR, EL
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2306/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12174/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 04/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17180011360U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12174/24 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato in parte estinto per rinuncia e per la restante parte ha respinto il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale “Ricorrente_1” e la società Ricorrente_2 (d'ora in avanti Ricorrente_2) avverso l'avviso di accertamento n. M17180011360U per il pagamento dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità di cui alla L. 220/2010, per l'anno d'imposta 2018, quantificandola in € 105.962,87, oltre interessi pari a € 20.670,02 e sanzioni pari a € 127.155,44.
L'accertamento è stato emesso, con metodo induttivo ai sensi dell'art. 1, comma 644, lettera g), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, assumendo quale data di inizio dell'attività il 01/01/2012 risultante dalla visura camerale della società, per l'attività svolta dall'impresa di Ricorrente_1 di raccolta di scommesse quotate dal bookmaker estero Ricorrente_2 non autorizzato ad operare in Italia.
Il collegio di primo grado ha rigettato il ricorso premettendo che la Corte Costituzionale con sentenza. 27 del 2018 ha confermato la natura dovuta dell'imposta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio in ragione della previsione di cui all'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, e,
d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni per i rapporti successivi al 2011, poiché - essendo il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker regolato da un contratto che stabilisce anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato - quest'ultimo, dopo l'adozione della norma di interpretazione autentica che ha imposto l'obbligo tributario anche su chi è privo della concessione, può trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera nel rispetto del principio di capacità contributiva.
Inoltre, ha ritenuto l'imposta dovuta ricorrendone il soggetto passivo che, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n.
504/88, va individuato in chiunque, ancorché in assenza di concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, e il fatto imponibile, dato dalla prestazione di servizi consistenti nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse per mezzo della valida registrazione della scommessa che è documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta.
Peraltro, sul rilievo che ogni contestazione avverso la preclusione al rilascio della concessione avrebbe dovuto costituire oggetto di azioni tempestivamente proposte nella sede giurisdizionale propria, il collegio, in coerenza con la stessa giurisprudenza amministrativa invocata dalla ricorrente, ha escluso che la Ricorrente_2 potesse qualificarsi soggetto “sanato dalla giurisprudenza” per effetto di pronunce della Corte di Giustizia che l'avevano riconosciuta come soggetto discriminato, non solo per l'impossibilità di traslare sul piano amministrativo gli effetti di una pronuncia resa in sede penale, ma anche perché la stessa Ricorrente_2 aveva liberamente scelto di non partecipare alla procedura di regolarizzazione di cui alla l. n. 190 del 2014.
Avverso tale decisione hanno proposto appello i contribuenti per i seguenti motivi:
1. omessa pronuncia sul rilievo della trasformazione, ad opera della legge di stabilità 2016, dell'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta, da applicare sui ricavi dell'attività economica del bookmaker;
2. insussistenza del presupposto normativo dell'imposta applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività illecita, mentre il bookmaker Ricorrente_2 svolge attività lecita e regolare per sanatoria giurisprudenziale, essendo stato discriminato nell'accesso al sistema concessorio italiano;
3. necessità di disapplicare la normativa interna per contrarietà al diritto dell'unione europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE poiché Ricorrente_2 è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014; 4. incompatibilità della disciplina nazionale di cui all'art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
5. insussistenza del presupposto impositivo;
6. erroneità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 8 del D. Lgs.
546/1992, 5 comma 1 e 6, 2 L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Resiste l'ufficio per la conferma della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'applicabilità dell'art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in base al quale è stata calcolata l'imposta oggetto di impugnazione, la disposizione prevede che l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998 e si applica ai soggetti che operano al di fuori del perimetro concessorio e non hanno fruito della possibilità di regolarizzarsi.
L'appellante contesta la possibilità d'applicare tale modalità di calcolo poiché dal 1° gennaio 2016 l'imposta unica è calcolata, per effetto dell'introduzione dell'art.1, comma 945, L. 208/2015, sul cosiddetto margine, ovvero sul differenziale tra giocata e vincita, rispettoso del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53
Cost.
Va tuttavia rilevato che tale previsione incide sulla modalità di calcolo dell'imposta unica previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (prevedendo che l'imposta si applichi sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza) ovvero su quella fisiologica e pertanto riguarda i soli operatori collegati al totalizzatore nazionale.
Per coloro che agiscono al di fuori del regime concessorio e non hanno usufruito della regolarizzazione fiscale offerta dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) rimane fermo il calcolo previsto dal comma 644 dell'art. 1 della legge cit. che infatti non è stata abrogato.
Infatti, con la suddetta legge di stabilità il legislatore ha introdotto un insieme di disposizioni volte ad assicurare la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza delle fasce sociali più deboli e dei minori di età e contrastare la ludopatia, prevedendo la possibilità di regolarizzarsi per coloro che operano al di fuori del sistema concessorio, tuttavia ha anche previsto, in linea con la ratio della norma che mira alla emersione del gioco d'azzardo, una disciplina più gravosa per quelli che non usufruiscono di tale possibilità, comminando un'imposta aggravata.
Tale previsione è legittima e da ritenersi ancora vigente siccome espressione del principio di uguaglianza poiché tratta in maniera diseguale situazioni diseguali, in ragione della divergente posizione derivante dalla presenza o meno della concessione, né comporta violazione del diritto unionale poiché le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata e quindi viene in rilievo l'art. 56 del TFUE.
In proposito ritiene il collegio di aderire a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che ha rilevato come “la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Ricorrente_2, nello Stato membro interessato». Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07)” (Civile Ord. Sez. 5 Num. 24033
Anno 2024).
In senso contrario non si ritiene validamente invocata la supposta sanatoria giurisprudenziale, che Ricorrente_2 assume essere intervenuta nei propri confronti a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Gambelli, causa C-243/01, sentenza AN, cause riunite C-338/04,
C-359/04 e C-360/04, cfr. sentenza ST e FO, cause riunite C-72/10 e C-77/10, e sentenza Laezza causa C 375/14) per essere stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano, e su cui di recente si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite confinando la rilevanza delle decisioni alle conseguenze penalistiche e, anzi, rinvenendo proprio in dette pronunce la legittimità della diversa imposizione fiscale.
L'impossibilità per la società di diritto inglese di conseguire la concessione in ragione della sua struttura di società ad azionariato diffuso che rende difficile identificare gli azionisti esclude, infatti, il rilievo penalistico della condotta in relazione al reato di esercizio abusivo dell'attività, ma non si traduce in una sanatoria che la equipara alle società munite di titolo abilitativo per il gioco d'azzardo, né implica perciò solo la violazione degli artt. 49 e 56 TFEU.
Ed invero proprio muovendo dall'analisi delle sentenze ST FO e AN il Supremo giudice di legittimità ha tratto la convinzione che, seppure il regime concessorio integra una restrizione alla libera prestazione dei servizi essa è legittima sulla base delle deroghe di cui agli articoli 51 e e 52 del TFUE, oppure in base a motivi imperativi di interesse generale che ben possono essere individuati nell'esigenza di protezione dei consumatori, di prevenzione alle frodi e di incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco a cui il suddetto regime è deputato nel rispetto del principio di proporzionalità. (Cass. Sez. U -,
Sentenza n. 18625 del 08/07/2024).
Sulla scorta di tali principi va ribadito che non vi è stata nei confronti della Ricorrente_2 una effettiva condotta discriminatoria in violazione della libertà di stabilimento poiché il mancato conseguimento della concessione
è derivato dalla scelta della società di non adeguare la propria organizzazione alla normativa nazionale, agendo invece mediante intermediari diffusi capillarmente e difficilmente controllabili che, per questa ragione, si pongono in contrasto con la normativa nazionale e con il superiore interesse generale a cui essa è informata la disciplina concessoria per prevenire turbative dell'ordine sociale.
Il sistema di calcolo dell'imposta neppure viola il principio di capacità contributiva poiché, con orientamento a cui questo collegio ritiene di aderire, si è chiarito che “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa”. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 7673 del 22/03/2025) e d'altronde proprio la natura forfetaria dell'imponibile su cui viene effettuato il calcolo comporta l'infondatezza dell'ulteriore motivo di appello, afferente alla mancata sussistenza del presupposto impositivo, la cui sussistenza può basarsi su prove induttive che, nella specie, sono sufficientemente integrate dall'esistenza del contratto di ricevitoria e dalla visura camerale della società.
Infine, le sanzioni non potranno essere escluse in ragione della obiettiva situazione di incertezza allegata dagli appellanti posto che non viene in rilievo la normativa antecedente al 2010, vertendosi in materia di imposta per l'anno 2018, e dopo la novella non residuano incertezze sull'intento di regolarizzazione del legislatore, esplicitamente enucleato, e sulla portata oggettiva delle disposizioni normative né esse possono essere fatte derivare dall'ampio contenzioso proposto dalla stessa Ricorrente_2, tuttavia la consapevolezza di alcune pronunce di merito di senso difforme induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.