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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/06/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Michela Grillo presidente,
Dott.ssa Sara Lanzetta giudice,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 28/2025, promosso dalla ricorrente P.I. Parte_1 Parte_2
), per il tramite della procuratrice speciale P.I. P.IVA_1 Controparte_1
), in persona dei rispettivi l.r.p.t., P.IVA_2
nei confronti della società (P.I. ) in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., con sede legale in Cassino (Fr), via Torquato Tasso n. 11.
***
Letto il ricorso proposto dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
all'esito dell'udienza monocratica del 5.06.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio atteso che il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza risultano notificati alla resistente presso l'area web in conformità alla previsione di cui all'art. 40 co. 7 ccii;
considerato che
la società resistente ha per oggetto sociale la produzione, il confezionamento e la distribuzione di generi alimentari;
considerato che
, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore.
In via preliminare, deve ritenersi la legittimazione attiva della ricorrente, Parte_2 ad agire per la declaratoria di liquidazione giudiziale della società resistente, atteso che la stessa ha dedotto e documentato il rapporto di factoring con la Controparte_3
che, a sua volta, ha intrattenuto il rapporto commerciale con la resistente in virtù
[...] del quale è sorta la pretesa creditoria rimasta inevasa.
Le fatture prodotte in atti e non disconosciute dalla resistente, recano tutte la dicitura
“fattura ceduta a -unica beneficiaria del pagamento” Parte_1
(cfr. allegato 5), sono accompagnate dai relativi documenti attestanti la cessione (cfr. all.ti 12-17) e dalla diffida ad adempiere trasmessa alla resistente in data 30.10.2023 a firma della ricorrente (cfr. all. 18).
Per contro, la resistente, che ha optato per la scelta legittima e neutra della contumacia, nulla ha dedotto ed eccepito sul punto, senza che necessitino ulteriori approfondimenti.
La ricorrente vanta un credito di euro 60.525,31, di cui euro 49.025,62 per sorta capitale, portato dal decreto ingiuntivo n. 103\2024 reso dal Tribunale di Cassino nel procedimento monitorio rgn 115\2024 in data 19.02.2024 e dichiarato esecutivo in data 10.05.2024;
ritenuto che
la società debitrice resistente, che non si è costituita in giudizio e nemmeno ha provveduto al deposito della documentazione indicata nel decreto di fissazione di udienza assunto il 24.2.2025, versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) l'inadempimento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) il mancato pagamento dell'atto di precetto notificato in data 5.07.2024 e nuovamente notificato in data 8.10.2024; il successivo pignoramento mobiliare presso terzi dell'11.11.2024 conclusosi negativamente stante le negative dichiarazioni di quantità dei terzi pignorati;
iii) gli ulteriori debiti tributari emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente (i debiti previdenziali comunicati dall'INSP e già affidati ad Agenzia delle Entrate- Riscossione riepilogati nel prospetto pervenuto in data 10.06.2025 ammontano ad euro 35.420,00, cui vanno aggiunte le ulteriori onerose cartelle di pagamento portate dal prospetto depositato da Agenzia delle Entrate, sebbene alcune siano datate;
iv) il mancato deposito di bilanci di esercizio degli ultimi due anni, risalendo l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio all'esercizio 2022; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentante pt, corrente in Controparte_2
Cassino alla Via Torquato Tasso n. 11, partita iva P.IVA_3
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore la Dott.ssa con studio in Sora, pec Persona_1 Email_1
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 29.10.2025, ore 13.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 26 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Lorenzo Sandulli Dott.ssa Michela Grillo
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Michela Grillo presidente,
Dott.ssa Sara Lanzetta giudice,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 28/2025, promosso dalla ricorrente P.I. Parte_1 Parte_2
), per il tramite della procuratrice speciale P.I. P.IVA_1 Controparte_1
), in persona dei rispettivi l.r.p.t., P.IVA_2
nei confronti della società (P.I. ) in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., con sede legale in Cassino (Fr), via Torquato Tasso n. 11.
***
Letto il ricorso proposto dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
all'esito dell'udienza monocratica del 5.06.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio atteso che il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza risultano notificati alla resistente presso l'area web in conformità alla previsione di cui all'art. 40 co. 7 ccii;
considerato che
la società resistente ha per oggetto sociale la produzione, il confezionamento e la distribuzione di generi alimentari;
considerato che
, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore.
In via preliminare, deve ritenersi la legittimazione attiva della ricorrente, Parte_2 ad agire per la declaratoria di liquidazione giudiziale della società resistente, atteso che la stessa ha dedotto e documentato il rapporto di factoring con la Controparte_3
che, a sua volta, ha intrattenuto il rapporto commerciale con la resistente in virtù
[...] del quale è sorta la pretesa creditoria rimasta inevasa.
Le fatture prodotte in atti e non disconosciute dalla resistente, recano tutte la dicitura
“fattura ceduta a -unica beneficiaria del pagamento” Parte_1
(cfr. allegato 5), sono accompagnate dai relativi documenti attestanti la cessione (cfr. all.ti 12-17) e dalla diffida ad adempiere trasmessa alla resistente in data 30.10.2023 a firma della ricorrente (cfr. all. 18).
Per contro, la resistente, che ha optato per la scelta legittima e neutra della contumacia, nulla ha dedotto ed eccepito sul punto, senza che necessitino ulteriori approfondimenti.
La ricorrente vanta un credito di euro 60.525,31, di cui euro 49.025,62 per sorta capitale, portato dal decreto ingiuntivo n. 103\2024 reso dal Tribunale di Cassino nel procedimento monitorio rgn 115\2024 in data 19.02.2024 e dichiarato esecutivo in data 10.05.2024;
ritenuto che
la società debitrice resistente, che non si è costituita in giudizio e nemmeno ha provveduto al deposito della documentazione indicata nel decreto di fissazione di udienza assunto il 24.2.2025, versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) l'inadempimento del credito vantato dalla ricorrente;
ii) il mancato pagamento dell'atto di precetto notificato in data 5.07.2024 e nuovamente notificato in data 8.10.2024; il successivo pignoramento mobiliare presso terzi dell'11.11.2024 conclusosi negativamente stante le negative dichiarazioni di quantità dei terzi pignorati;
iii) gli ulteriori debiti tributari emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente (i debiti previdenziali comunicati dall'INSP e già affidati ad Agenzia delle Entrate- Riscossione riepilogati nel prospetto pervenuto in data 10.06.2025 ammontano ad euro 35.420,00, cui vanno aggiunte le ulteriori onerose cartelle di pagamento portate dal prospetto depositato da Agenzia delle Entrate, sebbene alcune siano datate;
iv) il mancato deposito di bilanci di esercizio degli ultimi due anni, risalendo l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio all'esercizio 2022; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentante pt, corrente in Controparte_2
Cassino alla Via Torquato Tasso n. 11, partita iva P.IVA_3
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore la Dott.ssa con studio in Sora, pec Persona_1 Email_1
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 29.10.2025, ore 13.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 26 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Lorenzo Sandulli Dott.ssa Michela Grillo