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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2294/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15328/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 83000730636
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 A R.l. - 07004141219 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITO n. 20250002178051116651888 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Barano d'Ischia rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1,
contro
Regione Campania, Municipia s.p.a., Abaco s.p.a., e Assosport Società Sportiva Dilettantistica a R.L. impugna il pignoramento in epigrafe.
Eccepisce:
- inefficacia dell'impugnato pignoramento credito presso terzi, qualora il terzo pignorato non abbia provvedere a svincolare le somme pignorate in favore del Concessionario;
- omessa notificazione degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato;
- intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Chiede:
- nullità dell'atto impugnato;
- intervenuta prescrizione;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Associazione_1 S.p.A. – Abaco S.p.A..
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Barano d'Ischia.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
Non si costituisce in giudizio ASSOSPORT Società Sportiva Dilettantistica a R.L.. All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondata l'eccezione di omessa notificazione degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato. Per quanto concerne il fermo amministrativo manca la prova della notifica dell'atto presupposto, non e provata la riferibilità della raccomandata A/R depositata agli atti del giudizio al provvedimento indicato.
Assorbiti gli altri motivi.
Viste l'esiguità degli importi le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15328/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 83000730636
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 A R.l. - 07004141219 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITO n. 20250002178051116651888 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Barano d'Ischia rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1,
contro
Regione Campania, Municipia s.p.a., Abaco s.p.a., e Assosport Società Sportiva Dilettantistica a R.L. impugna il pignoramento in epigrafe.
Eccepisce:
- inefficacia dell'impugnato pignoramento credito presso terzi, qualora il terzo pignorato non abbia provvedere a svincolare le somme pignorate in favore del Concessionario;
- omessa notificazione degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato;
- intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Chiede:
- nullità dell'atto impugnato;
- intervenuta prescrizione;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Associazione_1 S.p.A. – Abaco S.p.A..
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Barano d'Ischia.
Non si costituisce in giudizio Regione Campania.
Non si costituisce in giudizio ASSOSPORT Società Sportiva Dilettantistica a R.L.. All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva:
- che è fondata l'eccezione di omessa notificazione degli atti presupposti richiamati nel provvedimento impugnato. Per quanto concerne il fermo amministrativo manca la prova della notifica dell'atto presupposto, non e provata la riferibilità della raccomandata A/R depositata agli atti del giudizio al provvedimento indicato.
Assorbiti gli altri motivi.
Viste l'esiguità degli importi le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Compensa le spese.