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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 6699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6699 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile al giudizio, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 1.8.2025, promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Vincenzo Bellini n. 13, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Da Pra Galanti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla via della Moscova n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Castelli, Gianluca De Cristofaro e Marta Caprino, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di licenza d'uso di software;
1 Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2041/2021, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 1.9.2021, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 complessiva somma di euro 33.615,19, a titolo di corrispettivo dovuto in virtù della conclusione di un contratto di licenza d'uso di software e di fornitura dei relativi servizi di manutenzione, assistenza e aggiornamento, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- di avere acquistato, sin dal 2008, prodotti informatici dalla e di Controparte_1
avere avviato con la stessa, nel 2018, trattative per l'acquisto di un nuovo programma informatico gestionale, che avrebbe dovuto sostituire l'esistente programma denominato
“E”;
- che, in data 18.6.2018, l'opposta le ha inviato una proposta a mezzo e-mail, con allegato un documento denominato “Offerta Alyante” per la fornitura del nuovo software gestionale, in cui erano esposte le caratteristiche del prodotto proposto, con la specificazione che lo stesso disponeva della funzione di “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo”;
- che, in data 28.3.2019, prima della conclusione formale del contratto, CP_1
ha informato la medesima che l'affiancamento operativo, ossia l'installazione, la
[...]
configurazione e la customizzazione del programma sarebbero stati affidati alla società
che, quale software partner, avrebbe assunto l'impegno di Parte_2
implementare il nuovo sistema;
- che il contratto, perfezionatosi in data 12.4.2019, per effetto dell'accettazione della stessa opponente, aveva ad oggetto la “concessione in licenza d'uso delle soluzioni software sotto indicate”, nonché “la fornitura dei relativi servizi di aggiornamento,
2 assistenza e manutenzione” e comprendeva esplicitamente, sotto il codice AL 70020, le funzioni “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo” e “CRM collaborativo”;
- che, durante la fase di implementazione operata dalla è Parte_2 emerso che dette funzionalità essenziali necessitavano di una separata personalizzazione e che, in particolare, era assente la funzione della tracciabilità dei singoli componenti, elemento indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale della medesima;
- che, solo in data 27.9.2019, la società opposta ha riconosciuto che il nuovo software non prevedeva detta funzione, ma unicamente una tracciabilità per lotti e che, poi, in data
4.11.2019, la società partner dell'opposta ha elencato le differenze fra il precedente sistema operativo e il nuovo software;
- che, al fine di dotare anche il nuovo sistema della funzione in esame, sarebbe stata necessaria un'installazione separata con ulteriori giornate di lavoro e aggravio di costi;
- che, a seguito di numerosi scambi di comunicazioni e-mail, in data 5.3.2020, la ha inviato il prospetto riepilogativo delle attività, a seguito Parte_2 dell'analisi effettuata, in cui ha indicato che il progetto prevedeva 106 giornate lavorative per poter completare le personalizzazioni richieste, con un costo aggiuntivo di euro
34.400,00, ridotto poi ad euro 27.600,00;
- che, con due comunicazioni e-mail del 5.3.2020 e del 21.5.2020, il dott. per Per_1 conto della stessa opponente, ha comunicato la decisione di abbandonare il progetto;
- che la stessa ha provveduto a pagare, rispettivamente in data 7.6.2019 e in data
3.7.2019, le prime due rate della fattura n. 3793/J0 del 24.4.2019, emessa per il corrispettivo della licenza d'uso, di euro 10.675,00 ciascuna, per un totale di euro
21.350,00, sospendendo poi ogni pagamento in ragione dei diversi inconvenienti riscontrati;
- che, inoltre, per l'attività relativa all'installazione e ai tentativi di adattamento del software Alyante, la ha emesso le fatture n. 811 del 2019, n. Parte_2
958 del 2019 e n. 1123 del 2019, per un totale di euro 7.720,00, oltre i.v.a., interamente
3 saldate da Parte_1
- che la divergenza fra le caratteristiche del software descritte nella proposta e quelle effettivamente esistenti consente di applicare la disciplina di cui all'art. 1497 c.c. o di configurare, in ogni caso, un inadempimento della società opposta.
Sulla scorta di tali circostanze, l'opponente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. 2) nel merito accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di in quanto integralmente infondato in fatto e diritto. 3) in via Parte_1
riconvenzionale dichiarare l'avvenuta risoluzione del Contratto in premessa, per inadempimento di e per l'effetto condannare in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a gli importi Parte_1
pagati in esecuzione del contratto, ammontanti alla somma di € 21.350,00 come da premessa. 4) sempre in via riconvenzionale condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni causati a e Parte_1 consistenti nelle ulteriori spese sopportate dalla stessa per pagare i servizi di , Parte_2 nella misura di € 7.720,00, o nella minore o minor somma ritenuta di giustizia. 5) in via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza anche parziale della domanda di credito azionata da ridurre gli importi ingiunti a Controparte_1
quanto risulterà dovuto di giustizia”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_1
- di avere correttamente adempiuto l'obbligazione principale, mettendo a disposizione dell'opponente la licenza di Alyante Enterprise, che è stata correttamente installata dal system integrator in data 18.7.2019;
- che l'azione di cui all'art. 1497 c.c. è stata promossa tardivamente, non avendo l'opponente provveduto a denunciare le difformità riscontrate nel termine di otto giorni;
- che, infatti, il presunto difetto di conformità contestato sarebbe stato, in ogni caso, facilmente riconoscibile sin dall'installazione, quest'ultima, terminata il 18.7.2019, ha richiesto diversi interventi;
4 - che il contratto per cui è causa è da ritenere già cessato, in quanto in data 30.6.2020, la medesima ha avanzato formale disdetta, in relazione a tutti i rapporti in essere fra le parti;
- che la pretesa della parte opponente sarebbe anche prescritta, perché non azionata nel termine previsto dall'art. 1495 c.c.;
- che il contratto stipulato concede l'uso del software nella sua configurazione standard
e che le ulteriori funzionalità richieste dalla controparte non sono oggetto del contratto, ma postulano precise personalizzazioni;
- che, per la fase afferente alla implementazione del software, la parte opponente si è interfacciata unicamente con una società terza, ossia la Parte_2
- che l'art.
6.8 delle condizioni generali di contratto prevede che “in deroga a quanto previsto dall'art. 1460 cod. civ., il Cliente rinuncia a proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente art. 6”.
La stessa ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare - concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo ex art. 648 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in atti;
nel merito - rigettare tutte le domande avanzate da
, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo, per tutte le ragioni sopra Parte_1 esposte;
nel merito, in subordine - condannare a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 33.615,19, oltre interessi moratori dalle relative scadenze al CP_1 saldo effettivo;
in ogni caso - con condanna alle spese”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c., sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti nei limiti di quanto indicato nel provvedimento del 14.2.2023.
Mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023 ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al
5 giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, merita sin d'ora precisare che
è pacifico e documentato che le stesse hanno concluso in data 12.4.2019, a seguito della presentazione di un'offerta da parte della risalente al 18.7.2018 e della Controparte_1 conseguente accettazione della un contratto di licenza di uso di un Parte_1
software e di fornitura dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, pattuendo un corrispettivo di euro 35.000,00, oltre i.v.a., da corrispondere una tantum per ciò che attiene alla licenza, e di euro 8.000,00, oltre i.v.a., a titolo di canone per gli altri servizi, da corrispondere annualmente (cfr. docc. 1, 2, 2 bis e 5 del fascicolo di parte opponente).
Altrettanto incontestato è che la parte opponente ha provveduto a saldare unicamente le prime due rate della fattura n. 3793/J0 del 24.4.2019, emessa per il pagamento del corrispettivo convenuto per la licenza d'uso, per un totale di euro 21.350,00, sospendendo i successivi pagamenti, sul presupposto che il software messo a disposizione dall'opposta, in adempimento del contratto, non disponeva in realtà di alcune funzionalità considerate essenziali al momento della sua conclusione, fra cui soprattutto quella della rintracciabilità del prodotto per serial number, proponendo conseguentemente nel presente giudizio una domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c. o, in subordine, dell'art. 1453 c.c.
La di contro, sostenendo di avere rispettato tutti gli impegni assunti Controparte_1 con il contratto stipulato, ha insistito per l'accoglimento della domanda di adempimento, già avanzata in sede monitoria, avente ad oggetto la porzione residua dovuta in virtù della licenza d'uso e il primo canone annuale da corrispondere per la fruizione degli ulteriori servizi.
Analizzando, in via prioritaria, le domande simmetricamente proposte dalle parti, da un lato, di adempimento, dall'altro, di risoluzione, non può prescindersi dal rimarcare che la parte opposta ha sostanzialmente ammesso, nel costituirsi in giudizio, che la medesima, a seguito della comunicazione di risoluzione, inoltrata dalla in data Parte_1
8.6.2020, ha, a sua volta, comunicato una “disdetta” da tutti i rapporti in essere con la
6 parte opponente, evenienza da cui discende che il contratto fra le parti è da ritenere già divenuto inefficace (cfr. docc. 19 e 20 del fascicolo di parte opponente e doc. 9 del fascicolo di parte opposta).
Si osserva, inoltre, che l'avvenuto scioglimento in via stragiudiziale del contratto, per effetto di due simmetriche manifestazioni di volontà che, sebbene in virtù di asseriti reciproci inadempimenti, hanno espresso la comune mancanza di interesse nella prosecuzione del rapporto contrattuale, impone semplicemente di prendere atto, in questa sede, dell'avvenuto scioglimento del rapporto e impedisce alla parte opposta di avvalersi della clausola solve et repete, invocata e contenuta nell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, non potendo la stessa clausola operare in favore del contraente che ha, contestualmente, rappresentato la già intervenuta cessazione del contratto (in arg. cfr.
Cass., 16 novembre 1993, n. 11284).
Deve ancora rilevarsi che, pur essendo pacifico che il contratto fra le parti non è più in vigore, la stessa opposta ha comunque preteso il pagamento dell'intero importo pattuito quale corrispettivo della licenza d'uso del nuovo software “Alyante Enterprise” e come primo canone annuale, corrispettivo che la parte opponente ritiene integralmente non dovuto, in ragione della sostanziale impossibilità di utilizzare il sistema alla medesima concesso in uso, perché privo delle funzioni che erano già state indicate come essenziali al momento della conclusione del contratto.
Al riguardo, giova anzitutto precisare che, contrariamente a quanto assunto dalla non si reputa applicabile, nel caso di specie, la disciplina dettata in Parte_1
tema di compravendita in ipotesi di mancanza delle qualità promesse dall'art. 1497 c.c., in quanto le parti hanno concluso un contratto non già di cessione del software, ma unicamente di licenza d'uso, caratterizzato dalla circostanza che al cliente è concesso il solo diritto di fare uso del sistema, senza però divenire titolare di tutti i diritti allo stesso connessi, che rimangono in capo al titolare.
Si ritiene, pertanto, preferibile la soluzione secondo cui lo stesso deve essere qualificato come contratto atipico, non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal codice civile, il che consente di superare le eccezioni di decadenza e prescrizione
7 sollevate dalla parte opposta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., e di ritenere comunque pienamente operante la disciplina generale in tema di inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c.
Merita, inoltre, evidenziare che l'offerta trasmessa a in data Parte_1
18.7.2018 includeva fra i prodotti oggetto di licenza quello identificato con il codice AL-
70020, denominato “Production Advanced II pack” e prevedeva espressamente che detto prodotto conteneva anche la funzione descritta in termini di “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo”, con l'ulteriore specificazione che analoga indicazione è presente anche nel contratto successivamente concluso in data 12.4.2019, in relazione alla descrizione del software da concedere in uso
(cfr. docc. 2, 2 bis e 5 del fascicolo di parte opponente).
Non può poi omettersi di sottolineare che l'esigenza che il nuovo software possedesse anche la funzione appena descritta, in ragione dell'attività svolta dall'opponente, operante nel settore della costruzione e commercializzazione di apparecchiature radiologiche ed elettromeccaniche, era stata ribadita dalla cliente nella fase di definizione dell'offerta, nel corso della quale per conto della ha rappresentato a Persona_2 Parte_1
, indicato nello stesso contratto come agente dell'opposta, in una e-mail del Per_3
20.3.2019, che non è stata oggetto di contestazione e che è antecedente alla conclusione del contratto, la necessità di visionare una serie di profili, fra cui quello afferente alla
“Gestione matricole/rintracciabilità” (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
L'opponente ha precisato che, soltanto nel corso del procedimento di installazione e implementazione affidato dalla ad una società terza, ossia la Controparte_1 [...]
indicata comunque dall'opposta come system integrator, è emerso che Parte_2 il software concesso in uso non presentava le funzionalità promesse e già presenti nel precedente software utilizzato, denominato “E” e fornito dalla parte opposta, e che la possibilità di fruire della predetta funzione, da ritenere indispensabile in relazione all'attività svolta dalla società opponente, ossia quella di tracciabilità dei singoli prodotti mediante serial number, avrebbe richiesto una personalizzazione con necessità di sostenere costi aggiuntivi, tanto che soltanto dalla relazione curata dalla Controparte_2
[...]
[...] [
trasmessa all'opponente in data 27.9.2019, dopo la conclusione del
[...] contratto, emerge che “Alyante non ha un'anagrafica Serial Number” e che “Alyante, non permette la gestione della rintracciabilità per i Serial Number, la prevede per i lotti, in caso di versamento di SINGOLO lotto” (cfr. docc. 7 e 8 del fascicolo di parte opponente).
La società opposta non ha, di contro, specificamente contestato le circostanze allegate dall'opponente, ma si è limitata a sostenere che il contratto concluso aveva ad oggetto esclusivamente la funzionalità standard e che detto aspetto era noto alla stessa prima di accettare l'offerta, evenienza che è stata però non solo Parte_1 allegata in modo generico, ma non è stata neppure compiutamente dimostrata dalla società opposta.
In ordine a tale profilo, si rileva, in primo luogo, che il dato che il precedente software utilizzato dall'opponente era stato concesso in uso nella modalità standard, per essere poi personalizzato sulla base delle richieste della è stato allegato per la Parte_1 prima volta nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e ulteriormente precisato solo con l'articolazione dei capitoli di prova e configura, dunque, un'attività assertiva sostanzialmente nuova, svolta in un momento in cui le relative preclusioni dovevano considerarsi maturate, come condivisibilmente sottolineato dall'opponente.
Tale circostanza, peraltro, può essere valorizzata, nell'interpretazione delle previsioni del contratto che descrivono l'oggetto dell'impegno assunto dall'opposta, in senso opposto a quello assunto dalla in quanto proprio la lunga durata del Controparte_1 rapporto intercorso fra le parti e la consapevolezza, in capo alla fornitrice, dell'essenzialità della funzione di tracciabilità del singolo prodotto, mediante serial number, a mente delle esigenze della cliente, inducono a ritenere che l'offerta, nella parte in cui, descrivendo il contenuto del pacchetto oggetto di licenza, indica la funzione della tracciabilità del prodotto, in conformità alle informazioni raccolte dalla stessa cliente, fa proprio riferimento a quella funzione che è risultata, invece, mancante nel sistema concesso in uso e che avrebbe, pacificamente, richiesto una personalizzazione e la necessità di sostenere costi aggiuntivi (cfr. docc. 15 e 16 della parte opponente).
Analogamente, soltanto nella memoria istruttoria, la parte opposta ha, per la prima
9 volta, introdotto ulteriori circostanze, mai allegate nei precedenti scritti difensivi, afferenti al fatto che, in data 28.6.2018, esponenti dell'opponente non meglio individuati avrebbero partecipato a una presentazione del software “Alyante Enterprise” e sarebbero stati edotti della presenza della funzione di tracciabilità nella sola modalità standard e della conseguente esigenza di una specifica personalizzazione, attività assertiva da ritenere inammissibile, perché ormai preclusa, di talché non risulta possibile neppure utilizzare le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi né accogliere l'istanza istruttoria riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Si sottolinea, inoltre, che dette circostanze non assumerebbero neppure un rilievo decisivo, atteso che emerge per tabulas che l'offerta prevedente la funzione di tracciabilità del singolo prodotto mediante serial number, specificamente indirizzata alla parte opponente, è stata formulata in un momento successivo alla data del 28.6.2018 e che l'esigenza di porre attenzione a detta funzionalità è stata nuovamente sottolineata dall'interessata prima di accettare l'offerta.
Deve, in conclusione, ritenersi che il contratto di licenza d'uso concluso dalle parti, a mente del pregresso rapporto contrattuale fra le medesime intercorso, afferente ad un diverso software, e delle esigenze rappresentate dalla stessa prima Parte_1
della stipulazione del contratto, imponesse alla società opposta di mettere a disposizione della prima un software dotato di tutte le caratteristiche espressamente previste, fra cui quella letteralmente descritta in termini di “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo”, con l'immediato portato che l'assenza di detta funzionalità ha impedito alla cliente di godere del prodotto promesso.
In altri e più chiari termini, si reputa che la parte opposta ha, di fatto, concesso in uso alla parte opponente un software che, in ragione della divergenza delle funzionalità disponibili rispetto a quelle indicate nel contratto, era differente da quello promesso, il che consente di configurare un inadempimento integrale ascrivibile alla prima.
Merita, da ultimo, precisare che la sola circostanza che, per la fase di implementazione,
l'opponente si sia relazionata con una società terza, peraltro indicata dalla CP_1
quale system integrator, secondo quanto già previsto nell'offerta formulata, non
[...]
10 toglie che l'inadempimento qui riscontrato, che attiene alla messa a disposizione di un programma divergente rispetto a quello descritto nel contratto, sia direttamente imputabile all'opposta.
Da tutto quanto sopra argomentato, discende ulteriormente che, stante il ricorrere di un inadempimento totale delle obbligazioni assunte dalla parte opposta, quest'ultima non ha il diritto di conseguire il corrispettivo pattuito per la prestazione sostanzialmente non espletata, avendo concesso in uso all'opponente un programma dalla medesima non utilizzabile, con conseguente necessità di riconoscere il diritto della stessa parte opponente di conseguire la restituzione della parte di corrispettivo già pacificamente versata, per la complessiva somma di euro 21.350,00.
Si specifica che su tale somma non saranno riconosciuti interessi in quanto domandati, genericamente, per la prima volta soltanto nelle note scritte del 14.5.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si reputa, di contro, non accoglibile l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni parametrata alle somme corrisposte in favore della atteso Parte_2 che, in ragione della genericità delle relative allegazioni sul punto, non emerge un collegamento diretto fra la necessità di sostenere detti esborsi e l'inadempimento in questa sede accertato.
3. Concludendo, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, così come deve essere accolta la prima domanda riconvenzionale proposta, ma non anche la seconda.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della società opposta e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento per effetto del decreto ingiuntivo opposto (causa di valore compreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00).
Si precisa, circa quest'ultimo profilo, che il valore della domanda riconvenzionale non può essere cumulato con quello della domanda principale, non venendo in considerazione
11 domande proposte nei confronti della stessa parte, come prescritto dall'art. 10 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2041/2021, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 1.9.2021;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
accerta l'avvenuto scioglimento del contratto di licenza d'uso di software e di fornitura di servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, concluso dalle parti in data
12.4.2019, e condanna la alla restituzione, in favore della prima, della Controparte_1
complessiva somma di euro 21.350,00;
c) rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
d) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, per compensi, ed euro 804,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6699 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile al giudizio, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 1.8.2025, promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Vincenzo Bellini n. 13, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Da Pra Galanti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, alla via della Moscova n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Castelli, Gianluca De Cristofaro e Marta Caprino, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di licenza d'uso di software;
1 Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2041/2021, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 1.9.2021, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1 complessiva somma di euro 33.615,19, a titolo di corrispettivo dovuto in virtù della conclusione di un contratto di licenza d'uso di software e di fornitura dei relativi servizi di manutenzione, assistenza e aggiornamento, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- di avere acquistato, sin dal 2008, prodotti informatici dalla e di Controparte_1
avere avviato con la stessa, nel 2018, trattative per l'acquisto di un nuovo programma informatico gestionale, che avrebbe dovuto sostituire l'esistente programma denominato
“E”;
- che, in data 18.6.2018, l'opposta le ha inviato una proposta a mezzo e-mail, con allegato un documento denominato “Offerta Alyante” per la fornitura del nuovo software gestionale, in cui erano esposte le caratteristiche del prodotto proposto, con la specificazione che lo stesso disponeva della funzione di “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo”;
- che, in data 28.3.2019, prima della conclusione formale del contratto, CP_1
ha informato la medesima che l'affiancamento operativo, ossia l'installazione, la
[...]
configurazione e la customizzazione del programma sarebbero stati affidati alla società
che, quale software partner, avrebbe assunto l'impegno di Parte_2
implementare il nuovo sistema;
- che il contratto, perfezionatosi in data 12.4.2019, per effetto dell'accettazione della stessa opponente, aveva ad oggetto la “concessione in licenza d'uso delle soluzioni software sotto indicate”, nonché “la fornitura dei relativi servizi di aggiornamento,
2 assistenza e manutenzione” e comprendeva esplicitamente, sotto il codice AL 70020, le funzioni “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo” e “CRM collaborativo”;
- che, durante la fase di implementazione operata dalla è Parte_2 emerso che dette funzionalità essenziali necessitavano di una separata personalizzazione e che, in particolare, era assente la funzione della tracciabilità dei singoli componenti, elemento indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale della medesima;
- che, solo in data 27.9.2019, la società opposta ha riconosciuto che il nuovo software non prevedeva detta funzione, ma unicamente una tracciabilità per lotti e che, poi, in data
4.11.2019, la società partner dell'opposta ha elencato le differenze fra il precedente sistema operativo e il nuovo software;
- che, al fine di dotare anche il nuovo sistema della funzione in esame, sarebbe stata necessaria un'installazione separata con ulteriori giornate di lavoro e aggravio di costi;
- che, a seguito di numerosi scambi di comunicazioni e-mail, in data 5.3.2020, la ha inviato il prospetto riepilogativo delle attività, a seguito Parte_2 dell'analisi effettuata, in cui ha indicato che il progetto prevedeva 106 giornate lavorative per poter completare le personalizzazioni richieste, con un costo aggiuntivo di euro
34.400,00, ridotto poi ad euro 27.600,00;
- che, con due comunicazioni e-mail del 5.3.2020 e del 21.5.2020, il dott. per Per_1 conto della stessa opponente, ha comunicato la decisione di abbandonare il progetto;
- che la stessa ha provveduto a pagare, rispettivamente in data 7.6.2019 e in data
3.7.2019, le prime due rate della fattura n. 3793/J0 del 24.4.2019, emessa per il corrispettivo della licenza d'uso, di euro 10.675,00 ciascuna, per un totale di euro
21.350,00, sospendendo poi ogni pagamento in ragione dei diversi inconvenienti riscontrati;
- che, inoltre, per l'attività relativa all'installazione e ai tentativi di adattamento del software Alyante, la ha emesso le fatture n. 811 del 2019, n. Parte_2
958 del 2019 e n. 1123 del 2019, per un totale di euro 7.720,00, oltre i.v.a., interamente
3 saldate da Parte_1
- che la divergenza fra le caratteristiche del software descritte nella proposta e quelle effettivamente esistenti consente di applicare la disciplina di cui all'art. 1497 c.c. o di configurare, in ogni caso, un inadempimento della società opposta.
Sulla scorta di tali circostanze, l'opponente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. 2) nel merito accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di in quanto integralmente infondato in fatto e diritto. 3) in via Parte_1
riconvenzionale dichiarare l'avvenuta risoluzione del Contratto in premessa, per inadempimento di e per l'effetto condannare in Controparte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a gli importi Parte_1
pagati in esecuzione del contratto, ammontanti alla somma di € 21.350,00 come da premessa. 4) sempre in via riconvenzionale condannare in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni causati a e Parte_1 consistenti nelle ulteriori spese sopportate dalla stessa per pagare i servizi di , Parte_2 nella misura di € 7.720,00, o nella minore o minor somma ritenuta di giustizia. 5) in via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza anche parziale della domanda di credito azionata da ridurre gli importi ingiunti a Controparte_1
quanto risulterà dovuto di giustizia”.
La costituitasi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_1
- di avere correttamente adempiuto l'obbligazione principale, mettendo a disposizione dell'opponente la licenza di Alyante Enterprise, che è stata correttamente installata dal system integrator in data 18.7.2019;
- che l'azione di cui all'art. 1497 c.c. è stata promossa tardivamente, non avendo l'opponente provveduto a denunciare le difformità riscontrate nel termine di otto giorni;
- che, infatti, il presunto difetto di conformità contestato sarebbe stato, in ogni caso, facilmente riconoscibile sin dall'installazione, quest'ultima, terminata il 18.7.2019, ha richiesto diversi interventi;
4 - che il contratto per cui è causa è da ritenere già cessato, in quanto in data 30.6.2020, la medesima ha avanzato formale disdetta, in relazione a tutti i rapporti in essere fra le parti;
- che la pretesa della parte opponente sarebbe anche prescritta, perché non azionata nel termine previsto dall'art. 1495 c.c.;
- che il contratto stipulato concede l'uso del software nella sua configurazione standard
e che le ulteriori funzionalità richieste dalla controparte non sono oggetto del contratto, ma postulano precise personalizzazioni;
- che, per la fase afferente alla implementazione del software, la parte opponente si è interfacciata unicamente con una società terza, ossia la Parte_2
- che l'art.
6.8 delle condizioni generali di contratto prevede che “in deroga a quanto previsto dall'art. 1460 cod. civ., il Cliente rinuncia a proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente art. 6”.
La stessa ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare - concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo ex art. 648 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in atti;
nel merito - rigettare tutte le domande avanzate da
, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo, per tutte le ragioni sopra Parte_1 esposte;
nel merito, in subordine - condannare a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 33.615,19, oltre interessi moratori dalle relative scadenze al CP_1 saldo effettivo;
in ogni caso - con condanna alle spese”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c., sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti nei limiti di quanto indicato nel provvedimento del 14.2.2023.
Mutata la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023 ed esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al
5 giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, merita sin d'ora precisare che
è pacifico e documentato che le stesse hanno concluso in data 12.4.2019, a seguito della presentazione di un'offerta da parte della risalente al 18.7.2018 e della Controparte_1 conseguente accettazione della un contratto di licenza di uso di un Parte_1
software e di fornitura dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, pattuendo un corrispettivo di euro 35.000,00, oltre i.v.a., da corrispondere una tantum per ciò che attiene alla licenza, e di euro 8.000,00, oltre i.v.a., a titolo di canone per gli altri servizi, da corrispondere annualmente (cfr. docc. 1, 2, 2 bis e 5 del fascicolo di parte opponente).
Altrettanto incontestato è che la parte opponente ha provveduto a saldare unicamente le prime due rate della fattura n. 3793/J0 del 24.4.2019, emessa per il pagamento del corrispettivo convenuto per la licenza d'uso, per un totale di euro 21.350,00, sospendendo i successivi pagamenti, sul presupposto che il software messo a disposizione dall'opposta, in adempimento del contratto, non disponeva in realtà di alcune funzionalità considerate essenziali al momento della sua conclusione, fra cui soprattutto quella della rintracciabilità del prodotto per serial number, proponendo conseguentemente nel presente giudizio una domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c. o, in subordine, dell'art. 1453 c.c.
La di contro, sostenendo di avere rispettato tutti gli impegni assunti Controparte_1 con il contratto stipulato, ha insistito per l'accoglimento della domanda di adempimento, già avanzata in sede monitoria, avente ad oggetto la porzione residua dovuta in virtù della licenza d'uso e il primo canone annuale da corrispondere per la fruizione degli ulteriori servizi.
Analizzando, in via prioritaria, le domande simmetricamente proposte dalle parti, da un lato, di adempimento, dall'altro, di risoluzione, non può prescindersi dal rimarcare che la parte opposta ha sostanzialmente ammesso, nel costituirsi in giudizio, che la medesima, a seguito della comunicazione di risoluzione, inoltrata dalla in data Parte_1
8.6.2020, ha, a sua volta, comunicato una “disdetta” da tutti i rapporti in essere con la
6 parte opponente, evenienza da cui discende che il contratto fra le parti è da ritenere già divenuto inefficace (cfr. docc. 19 e 20 del fascicolo di parte opponente e doc. 9 del fascicolo di parte opposta).
Si osserva, inoltre, che l'avvenuto scioglimento in via stragiudiziale del contratto, per effetto di due simmetriche manifestazioni di volontà che, sebbene in virtù di asseriti reciproci inadempimenti, hanno espresso la comune mancanza di interesse nella prosecuzione del rapporto contrattuale, impone semplicemente di prendere atto, in questa sede, dell'avvenuto scioglimento del rapporto e impedisce alla parte opposta di avvalersi della clausola solve et repete, invocata e contenuta nell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, non potendo la stessa clausola operare in favore del contraente che ha, contestualmente, rappresentato la già intervenuta cessazione del contratto (in arg. cfr.
Cass., 16 novembre 1993, n. 11284).
Deve ancora rilevarsi che, pur essendo pacifico che il contratto fra le parti non è più in vigore, la stessa opposta ha comunque preteso il pagamento dell'intero importo pattuito quale corrispettivo della licenza d'uso del nuovo software “Alyante Enterprise” e come primo canone annuale, corrispettivo che la parte opponente ritiene integralmente non dovuto, in ragione della sostanziale impossibilità di utilizzare il sistema alla medesima concesso in uso, perché privo delle funzioni che erano già state indicate come essenziali al momento della conclusione del contratto.
Al riguardo, giova anzitutto precisare che, contrariamente a quanto assunto dalla non si reputa applicabile, nel caso di specie, la disciplina dettata in Parte_1
tema di compravendita in ipotesi di mancanza delle qualità promesse dall'art. 1497 c.c., in quanto le parti hanno concluso un contratto non già di cessione del software, ma unicamente di licenza d'uso, caratterizzato dalla circostanza che al cliente è concesso il solo diritto di fare uso del sistema, senza però divenire titolare di tutti i diritti allo stesso connessi, che rimangono in capo al titolare.
Si ritiene, pertanto, preferibile la soluzione secondo cui lo stesso deve essere qualificato come contratto atipico, non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dal codice civile, il che consente di superare le eccezioni di decadenza e prescrizione
7 sollevate dalla parte opposta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., e di ritenere comunque pienamente operante la disciplina generale in tema di inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c.
Merita, inoltre, evidenziare che l'offerta trasmessa a in data Parte_1
18.7.2018 includeva fra i prodotti oggetto di licenza quello identificato con il codice AL-
70020, denominato “Production Advanced II pack” e prevedeva espressamente che detto prodotto conteneva anche la funzione descritta in termini di “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo”, con l'ulteriore specificazione che analoga indicazione è presente anche nel contratto successivamente concluso in data 12.4.2019, in relazione alla descrizione del software da concedere in uso
(cfr. docc. 2, 2 bis e 5 del fascicolo di parte opponente).
Non può poi omettersi di sottolineare che l'esigenza che il nuovo software possedesse anche la funzione appena descritta, in ragione dell'attività svolta dall'opponente, operante nel settore della costruzione e commercializzazione di apparecchiature radiologiche ed elettromeccaniche, era stata ribadita dalla cliente nella fase di definizione dell'offerta, nel corso della quale per conto della ha rappresentato a Persona_2 Parte_1
, indicato nello stesso contratto come agente dell'opposta, in una e-mail del Per_3
20.3.2019, che non è stata oggetto di contestazione e che è antecedente alla conclusione del contratto, la necessità di visionare una serie di profili, fra cui quello afferente alla
“Gestione matricole/rintracciabilità” (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte opponente).
L'opponente ha precisato che, soltanto nel corso del procedimento di installazione e implementazione affidato dalla ad una società terza, ossia la Controparte_1 [...]
indicata comunque dall'opposta come system integrator, è emerso che Parte_2 il software concesso in uso non presentava le funzionalità promesse e già presenti nel precedente software utilizzato, denominato “E” e fornito dalla parte opposta, e che la possibilità di fruire della predetta funzione, da ritenere indispensabile in relazione all'attività svolta dalla società opponente, ossia quella di tracciabilità dei singoli prodotti mediante serial number, avrebbe richiesto una personalizzazione con necessità di sostenere costi aggiuntivi, tanto che soltanto dalla relazione curata dalla Controparte_2
[...]
[...] [
trasmessa all'opponente in data 27.9.2019, dopo la conclusione del
[...] contratto, emerge che “Alyante non ha un'anagrafica Serial Number” e che “Alyante, non permette la gestione della rintracciabilità per i Serial Number, la prevede per i lotti, in caso di versamento di SINGOLO lotto” (cfr. docc. 7 e 8 del fascicolo di parte opponente).
La società opposta non ha, di contro, specificamente contestato le circostanze allegate dall'opponente, ma si è limitata a sostenere che il contratto concluso aveva ad oggetto esclusivamente la funzionalità standard e che detto aspetto era noto alla stessa prima di accettare l'offerta, evenienza che è stata però non solo Parte_1 allegata in modo generico, ma non è stata neppure compiutamente dimostrata dalla società opposta.
In ordine a tale profilo, si rileva, in primo luogo, che il dato che il precedente software utilizzato dall'opponente era stato concesso in uso nella modalità standard, per essere poi personalizzato sulla base delle richieste della è stato allegato per la Parte_1 prima volta nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e ulteriormente precisato solo con l'articolazione dei capitoli di prova e configura, dunque, un'attività assertiva sostanzialmente nuova, svolta in un momento in cui le relative preclusioni dovevano considerarsi maturate, come condivisibilmente sottolineato dall'opponente.
Tale circostanza, peraltro, può essere valorizzata, nell'interpretazione delle previsioni del contratto che descrivono l'oggetto dell'impegno assunto dall'opposta, in senso opposto a quello assunto dalla in quanto proprio la lunga durata del Controparte_1 rapporto intercorso fra le parti e la consapevolezza, in capo alla fornitrice, dell'essenzialità della funzione di tracciabilità del singolo prodotto, mediante serial number, a mente delle esigenze della cliente, inducono a ritenere che l'offerta, nella parte in cui, descrivendo il contenuto del pacchetto oggetto di licenza, indica la funzione della tracciabilità del prodotto, in conformità alle informazioni raccolte dalla stessa cliente, fa proprio riferimento a quella funzione che è risultata, invece, mancante nel sistema concesso in uso e che avrebbe, pacificamente, richiesto una personalizzazione e la necessità di sostenere costi aggiuntivi (cfr. docc. 15 e 16 della parte opponente).
Analogamente, soltanto nella memoria istruttoria, la parte opposta ha, per la prima
9 volta, introdotto ulteriori circostanze, mai allegate nei precedenti scritti difensivi, afferenti al fatto che, in data 28.6.2018, esponenti dell'opponente non meglio individuati avrebbero partecipato a una presentazione del software “Alyante Enterprise” e sarebbero stati edotti della presenza della funzione di tracciabilità nella sola modalità standard e della conseguente esigenza di una specifica personalizzazione, attività assertiva da ritenere inammissibile, perché ormai preclusa, di talché non risulta possibile neppure utilizzare le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi né accogliere l'istanza istruttoria riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Si sottolinea, inoltre, che dette circostanze non assumerebbero neppure un rilievo decisivo, atteso che emerge per tabulas che l'offerta prevedente la funzione di tracciabilità del singolo prodotto mediante serial number, specificamente indirizzata alla parte opponente, è stata formulata in un momento successivo alla data del 28.6.2018 e che l'esigenza di porre attenzione a detta funzionalità è stata nuovamente sottolineata dall'interessata prima di accettare l'offerta.
Deve, in conclusione, ritenersi che il contratto di licenza d'uso concluso dalle parti, a mente del pregresso rapporto contrattuale fra le medesime intercorso, afferente ad un diverso software, e delle esigenze rappresentate dalla stessa prima Parte_1
della stipulazione del contratto, imponesse alla società opposta di mettere a disposizione della prima un software dotato di tutte le caratteristiche espressamente previste, fra cui quella letteralmente descritta in termini di “organizzazione e tracciabilità del prodotto in base a scadenza e serial number identificativo”, con l'immediato portato che l'assenza di detta funzionalità ha impedito alla cliente di godere del prodotto promesso.
In altri e più chiari termini, si reputa che la parte opposta ha, di fatto, concesso in uso alla parte opponente un software che, in ragione della divergenza delle funzionalità disponibili rispetto a quelle indicate nel contratto, era differente da quello promesso, il che consente di configurare un inadempimento integrale ascrivibile alla prima.
Merita, da ultimo, precisare che la sola circostanza che, per la fase di implementazione,
l'opponente si sia relazionata con una società terza, peraltro indicata dalla CP_1
quale system integrator, secondo quanto già previsto nell'offerta formulata, non
[...]
10 toglie che l'inadempimento qui riscontrato, che attiene alla messa a disposizione di un programma divergente rispetto a quello descritto nel contratto, sia direttamente imputabile all'opposta.
Da tutto quanto sopra argomentato, discende ulteriormente che, stante il ricorrere di un inadempimento totale delle obbligazioni assunte dalla parte opposta, quest'ultima non ha il diritto di conseguire il corrispettivo pattuito per la prestazione sostanzialmente non espletata, avendo concesso in uso all'opponente un programma dalla medesima non utilizzabile, con conseguente necessità di riconoscere il diritto della stessa parte opponente di conseguire la restituzione della parte di corrispettivo già pacificamente versata, per la complessiva somma di euro 21.350,00.
Si specifica che su tale somma non saranno riconosciuti interessi in quanto domandati, genericamente, per la prima volta soltanto nelle note scritte del 14.5.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si reputa, di contro, non accoglibile l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni parametrata alle somme corrisposte in favore della atteso Parte_2 che, in ragione della genericità delle relative allegazioni sul punto, non emerge un collegamento diretto fra la necessità di sostenere detti esborsi e l'inadempimento in questa sede accertato.
3. Concludendo, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, così come deve essere accolta la prima domanda riconvenzionale proposta, ma non anche la seconda.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della società opposta e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento per effetto del decreto ingiuntivo opposto (causa di valore compreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00).
Si precisa, circa quest'ultimo profilo, che il valore della domanda riconvenzionale non può essere cumulato con quello della domanda principale, non venendo in considerazione
11 domande proposte nei confronti della stessa parte, come prescritto dall'art. 10 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2041/2021, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 1.9.2021;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
accerta l'avvenuto scioglimento del contratto di licenza d'uso di software e di fornitura di servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione, concluso dalle parti in data
12.4.2019, e condanna la alla restituzione, in favore della prima, della Controparte_1
complessiva somma di euro 21.350,00;
c) rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
d) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, per compensi, ed euro 804,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Velletri, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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