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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4136 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ROBERTO ABBATIELLO e PA NI ( ) Indirizzo Telematico;
che lo rappresenta e C.F._1 difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
FA LV, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/10/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di acompagnamento ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione.
1 Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione della patologie refertate con particolare riferimento al periodo di chemioterapia E' noto che, con riferimento alla valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza), secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1, con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (Cass. n. 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999). In particolare, in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia E, nella specie, come evidenziato dal CTU, ricorrono tali condizioni. Il CTU ha, infatti, evidenziato che la ricorrente è da ritenersi invalida al 100% con difficoltà persistenti e gravi a svolgere i comuni atti della
2 vita quotidiana e con diritto all'indennità di accompagnamento dal17.11.2023 al 22.01.2024 periodo di chemioterapia. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima e per entrambi i procedimenti (ATP e merito).
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
11/10/2024 così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, omologa l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dall mese successivo alla domanda e fino al 22.01.2024 periodo di chemioterapia: Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi €3.633 di cui Parte_1
€936 per fase di ATP e €2697 per il presente giudizio, oltre rimb.forf., IVA e CPA, con distrazione, rimanendo definitivamente a carico dell' le spese. CP_1
Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4136 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ROBERTO ABBATIELLO e PA NI ( ) Indirizzo Telematico;
che lo rappresenta e C.F._1 difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
FA LV, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/10/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di acompagnamento ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione.
1 Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone una serie di contestazioni relative alla sottovalutazione della patologie refertate con particolare riferimento al periodo di chemioterapia E' noto che, con riferimento alla valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza), secondo la giurisprudenza della Suprema Corte per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1, con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (Cass. n. 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999). In particolare, in caso di trattamento chemioterapico, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia E, nella specie, come evidenziato dal CTU, ricorrono tali condizioni. Il CTU ha, infatti, evidenziato che la ricorrente è da ritenersi invalida al 100% con difficoltà persistenti e gravi a svolgere i comuni atti della
2 vita quotidiana e con diritto all'indennità di accompagnamento dal17.11.2023 al 22.01.2024 periodo di chemioterapia. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima e per entrambi i procedimenti (ATP e merito).
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
11/10/2024 così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, omologa l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento dall mese successivo alla domanda e fino al 22.01.2024 periodo di chemioterapia: Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi €3.633 di cui Parte_1
€936 per fase di ATP e €2697 per il presente giudizio, oltre rimb.forf., IVA e CPA, con distrazione, rimanendo definitivamente a carico dell' le spese. CP_1
Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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