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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1268 R.G. Anno 2024 Affari Civili
Contenziosi, promosso da:
(CF. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Fasano giusta procura speciale per Notar di AR NC del 23.02.2024 Persona_1
Repertorio n. 114904, e (CF. ) rappresentato e Persona_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Pietro Fasano, giusta procura speciale per Notar di Verona Persona_3
Repertorio n. 8069, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in AR NC al Viale della Libertà n. 162/C;
ATTORI
CONTRO
, elettivamente domiciliato in AR NC (Ta) alla via G. Verdi n. 52 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Martino Angelini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: “Transazione”;
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 09.03.2024, i sig.ri e Parte_1 Persona_2
convenivano innanzi al Tribunale adito il sig. rappresentando preliminarmente Controparte_1
quanto segue.
I coniugi e in regime di separazione dei beni, contraevano Parte_1 Controparte_1 in data 21.12.2007 un mutuo fondiario di euro 280.000,00 iscrivendo ipoteca sull'immobile sito in
AR NC (TA) alla Via Giuseppe Fanelli n. 46-48-50-52, di proprietà esclusiva del sig.
1 la predetta somma doveva essere restituita in 240 rate mensili fisse di euro Controparte_1
2.057,06 ciascuna.
I coniugi in data 09.04.2008 contraevano un mutuo ipotecario con la per Controparte_2 euro 372.240,00 e il sig. a garanzia del mutuo ipotecava l'immobile di sua Controparte_1
proprietà alla Via Giuseppe Chiarelli n. 18; la somma mutuata doveva essere restituita in 360 rate mensili di euro 2.194,45 cadauna.
Con scrittura privata regolarmente registrata dell'1.10.2009, concedeva in Controparte_1 comodato gratuito alla moglie e al figlio l'immobile sito in Parte_1 Persona_2
AR NC (TA) alla Via Giuseppe Fanelli n. 46-48-50-52 sino al 31.10.2021; con contratto di locazione del 16.11.2009 i comodatari concedevano in locazione il medesimo bene alla Pt_2
al canone annuo di euro 51.507,60, somma che veniva riscossa dal sig. e da costui
[...] CP_1
utilizzata per il pagamento delle rate dei mutui contratti, nonché delle imposte riferibili agli immobili, incluse quelle connesse al reddito da canoni locatizi.
Con atto per Notar del 23.04.2021, l'immobile sito in AR NC (TA) alla Via Per_1
Giuseppe Fanelli n. 46-48-50-52 veniva venduto al prezzo di euro 450.000,00 e la somma veniva utilizzata per l'estinzione dei predetti mutui.
La sig.ra e il sig. con accordo di separazione omologato dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Taranto con decreto del 29.06.2022, al punto 7) concordavano un “atecnico” patto di famiglia o accordo famigliare, per effetto del quale il sig. si impegnava a Controparte_1
saldare qualsiasi debito precedente alla separazione contratto da lui anche a nome dei figli e della coniuge sig.ra Parte_1
Tanto premesso in fatto, gli attori deducevano che tra i debiti cui si faceva carico il sig. CP_1
rientravano anche le imposte maturate per le operazioni commerciali poste a carico dei comodatari e avendo il convenuto effettivamente utilizzato i canoni Parte_1 Persona_2
locatizi per il pagamento delle rate di mutuo.
Successivamente alla omologazione della separazione consensuale, dall'Agenzia delle Entrate pervenivano alla sig.ra e al sig. le cartelle esattoriali relative alle Pt_1 Persona_2 imposte sul reddito che - stante l'inerzia del sig. - venivano dagli stessi regolarmente CP_1 pagate al fine di evitare l'esecuzione esattoriale;
segnatamente in data 30.06.2022 Per_2
corrispondeva euro 1.760,00 come da ModF24; in data 06.05.2022
[...] Persona_2
corrispondeva euro 7.237,02 ed euro 8.572,43 con assegno circolare di euro 15.809,45 intestato all'Agenzia delle Entrate;
in data 04.07.2023 corrispondeva euro 1.295,15; in data 05.11.2022 corrispondeva euro 403,00; in data 30.06.2022 corrispondeva euro 1.030,00; in data 15.11.2022 corrispondeva euro 823,00; in data 26.09.2023 corrispondeva euro 2.013,81; mentre la sig.ra
2 in data 04.05.2022 corrispondeva euro 7.837,71 con assegno circolare intestato Pt_1 all'Agenzia delle Entrate, in tal modo sgravando totalmente la sua posizione debitoria presso l'ADE.
Gli attori rappresentavano di avere, pertanto, pagato rispettivamente euro 23.134,41 ed euro
7.837,41; precisavano che la sig.ra figlia della e dell'odierno Controparte_3 Pt_1
convenuto, formulava formale messa in mora nei confronti del padre, il quale restava inadempiente all'accordo familiare contenuto nell'omologa della separazione del 2022; che, al fine di evitare una lite fra i membri della famiglia, previa equiparazione dell'accordo ad un patto di famiglia, veniva esperito vanamente il procedimento di mediazione, senza esito.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) Accertati i fatti analiticamente descritti in premessa, condannare al pagamento della somma di €. 23.134,41 a favore di Controparte_1
e la somma di €. 7.837,41, in favore della sig.ra somme da Persona_2 Parte_1
gravarsi di interessi dal 27.02.2024 (data del verbale negativo del procedimento di mediazione) all'effettivo soddisfo;
2) Spese del presente giudizio secondo soccombenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.06.2024, il sig. si Controparte_1
costituiva nel presente giudizio, contestando - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.- tutte le deduzioni, argomentazioni, produzioni, domande ed istanze degli attori, di cui ne chiedeva il rigetto perché infondate in fatto e in diritto.
Pur ammettendo che per effetto dell'accordo di separazione consensuale concluso con la sig.ra si era accollato i debiti da lui contratti anche se a nome dei figli o dell'ex Parte_1 coniuge, il convenuto contestava l'interpretazione fornita da parte attrice in relazione a detto patto, in quanto diretta ad ampliarne la portata fino a far rientrare nello stesso tributi, imposte e tasse, presumibilmente connessi e/o derivanti dalla detenzione degli immobili già appartenenti al sig.
Controparte_1
Rilevava quindi che dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione, che dovrebbe comprovare la richiesta economica formulata da parte attrice, emerge quanto segue:
- che la somma di € 1.760,00 è stata versata dalla sig.ra in data 30.06.2022 a Parte_1
titolo di saldo Irpef 2021, acconto Irpef 2022, quota regionale Irpef 2021, addizionale comunale
Irpef;
- che in relazione ai versamenti di € 7.237,02 e di € 8.572,43 effettuati dal sig. Persona_2
in data 05.05.2022 in favore della non è indicata la natura della Controparte_4
debitoria;
3 - che la somma di € 403,00 è stata versata dal sig. in data 05.11.2022 a titolo di Persona_2
seconda rata Irpef 2022;
- che in relazione al versamento di € 1.295,15 eseguito dal sig. in data Persona_2
04.07.2023 mediante addebito sul proprio conto corrente non è indicata la natura della debitoria;
- che la somma di € 1.030,00 è stata versata dal sig. in data 30.06.2022 a titolo Persona_2
di saldo Irpef 2021, acconto Irpef 2022, quota regionale Irpef 2021, addizionale comunale Irpef;
- che in relazione al versamento di € 823,00 eseguito dal sig. in data Persona_2
15.11.2022 mediante addebito sul proprio conto corrente non è indicata la natura della debitoria;
- che la somma di € 420,00 è stata versata dalla sig.ra in data 15.11.2022 a titolo Parte_1
di seconda rata Irpef 2022;
- che in relazione al versamento di € 2.013,81 effettuato dal sig. in data Persona_2
26.09.2023 in favore della non è indicata la natura della Controparte_4
debitoria;
- che in relazione al versamento di € 7.837,71 effettuato dalla sig.ra in data Parte_1
26.09.2023 in favore della non è indicata la natura della Controparte_4
debitoria.
Affermava, pertanto, che dalla analitica ricostruzione dei pagamenti effettuati dagli attori e di cui si chiede sostanzialmente il rimborso al convenuto, il rilevante importo di € 27.779,12 era privo di una specifica causale, essendo indicata la loro generica corresponsione alla Controparte_5
e/o alla Agenzia delle Entrate, mentre la somma di € 3.613,00 risulta essere stata
[...]
versata a titolo di Irpef per gli anni 2021 e 2022; che nessun collegamento sussiste fra detti pagamenti e “… qualsiasi debito precedente alla separazione contratto da lui anche riguardante i figli e la sig.ra di cui alla pattuizione intervenuta fra i coniugi in sede di Parte_1
separazione consensuale, trattandosi di imposte, tributi e tasse connaturati alla posizione personale di ciascuno degli attori e che non trovano fonte nella condotta del Controparte_1
Ancora, il convenuto evidenziava che - ancor prima di formalizzare la separazione consensuale, quando già la situazione di crisi coniugale era conclamata - in data 07.06.2021 trasferiva alla sig.ra la somma di € 10.772,50 ed in data 17.06.2021 trasferiva al sig. Parte_1 Per_2
la somma di € 40.000,00, ovvero parte del corrispettivo residuato dalla vendita
[...] dell'immobile di via Giuseppe Fanelli nn. 46-48-50-52 in data 23.04.2021, dopo aver estinto tutti i mutui pendenti a tale data, al precipuo scopo di far fronte ai pagamenti di imposte, tributi e tasse, di cui oggi gli attori chiedono il rimborso;
che, segnatamente, in relazione alla corresponsione della somma di € 40.000,00 al sig. il minor importo di € 10.000,00 veniva elargito a Persona_2 titolo di finanziamento per l'acquisto di una autovettura, considerato che anche per la figlia
4 il sig. aveva provveduto a finanziare integralmente l'acquisto di una CP_3 CP_1 autovettura per € 16.400,00; che, successivamente, in data 27.04.2022, in occasione della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, il sig. trasferiva al Controparte_1 figlio la ulteriore somma di € 43.070,51, al fine di costituire una provvista per far fronte ad Per_2 eventuali posizioni debitorie sopravvenute;
che, circa l'impiego di tutte le predette somme, nessuna rendicontazione è stata mai richiesta e/o comunicata al sig. il quale, sempre in Controparte_1
data 27.04.2022, donava ai figli la nuda proprietà della abitazione familiare sita in AR NC
(Ta) alla via Giuseppe Chiarelli n. 18/C, trasferendone l'usufrutto alla sig.ra Parte_1
Aggiungeva, inoltre, che con lettera raccomandata a.r. del 07.10.2023 (allegata al n.8 del fascicolo di parte attrice), la sig.ra figlia del deducente, affermava, falsamente e Controparte_3 temerariamente, di essere stata costretta ad anticipare l'importo di € 30.000,00 per debiti contratti dall'odierno convenuto, utilizzando la somma che il padre le aveva donato per la realizzazione dei suoi programmi di vita futuri e, pertanto, chiedeva la restituzione di quanto anticipato;
che l'Avv.
Angelini, per conto del sig. richiedeva prova documentale dei presunti esborsi Controparte_1
sostenuti, non ricevendo alcuna risposta;
che, quindi, non è dato sapere se i pagamenti sostenuti dalla sig.ra sono ulteriori rispetto a quelli eseguiti dagli odierni attori, oppure Controparte_3
se si tratta degli stessi esborsi, vista la produzione della missiva richiamata in questo contesto.
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre la pretesa della stessa nei limiti di quanto provato e, comunque, ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 26.9.2024, il P.I., rilevato che i procuratori delle parti chiedevano di fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 cpc, assegnava alle parti termine sino al 22.11.2024 per il deposito delle rispettive istanze e conclusioni, disponendo che alla scadenza di detto termine la causa dovesse intendersi riservata. Con ordinanza del 04.12.2024, il P.I., atteso che non erano stati espressamente concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie conclusionali avendo le parti depositato con note scritte le sole precisazioni delle conclusioni, rinviava la causa all'udienza di rimessione in decisione, assegnando alle parti termine sino al 31 dicembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 15 gennaio 2025 per repliche.
All'udienza del 6 febbraio 2025 il P.I. tratteneva la causa in decisione.
2. Il merito della controversia.
5 Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta degli attori di rimborso delle spese che assumono aver sostenuto per il pagamento di debiti tributari, in adempimento dell'impegno assunto dal convenuto sig. coniuge separato di e genitore di Controparte_1 Parte_1 Persona_2 in sede di separazione consensuale, ove per effetto della clausola di cui al punto 7) dell'accordo omologato dal Tribunale di Taranto con decreto del 29.06.2022 “il sig. si Controparte_1
impegnava a saldare qualsiasi debito precedente alla separazione contratto da lui anche riguardante i figli e la coniuge sig.ra . Parte_1
Il convenuto contesta l'interpretazione di tale convenzione fornita da parte attrice, lamentando che la stessa sia diretta ad ampliarne la portata fino a far rientrare nello stesso tributi, imposte e tasse, presumibilmente connessi e/o derivanti dalla detenzione degli immobili già appartenenti al sig.
pur se poi deduce, in modo contraddittorio, di avere corrisposto ai figli rilevanti Controparte_1
somme di denaro proprio al fine di far fronte ad eventuali sopravvenute esposizioni debitorie, riconoscendo così indirettamente di essere tenuto al pagamento di imposte, tributi e tasse, solo apparentemente riferibili ai figli e all'ex coniuge.
Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della ricostruzione della vicenda fornita da entrambe le parti la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento, per quanto di ragione.
In primo luogo, è incontestata, oltre che documentalmente provata, la ricostruzione dei fatti antecedenti alla separazione personale dei coniugi, i quali in data 21.12.2007 hanno contratto un mutuo fondiario di euro 280.000,00, da restituirsi in 240 rate mensili fisse di euro 2.057,06 ciascuna, autorizzando l'iscrizione di ipoteca sull'immobile sito in AR NC (TA) alla Via
Giuseppe Fanelli n. 46-48-50-52, di proprietà esclusiva del sig. (si vd. allegato Controparte_1
2 all'atto di citazione); in data 09.04.2008 contraevano un secondo mutuo ipotecario con la
[...]
per l'importo di euro 372.240,00 da restituirsi in 360 rate mensili di euro 2.194,45 CP_2 cadauna, costituendo a garanzia del mutuo l'immobile di proprietà del AT sito AR NC
(TA) alla Via Giuseppe Chiarelli n. 18 (si vd. allegato 3 all'atto di citazione).
È pacifico, inoltre, che con scrittura privata regolarmente registrata dell'1.10.2009, verosimilmente per motivi fiscali il concedeva in comodato gratuito alla moglie Controparte_1 Pt_1
e al figlio l'immobile sito in AR NC (TA) alla Via Giuseppe
[...] Persona_2
Fanelli n. 46-48-50-52 sino al 31.10.2021 (si vd. allegato 4 dell'atto di citazione) e che con contratto di locazione del 16.11.2009 i comodatari concedevano in locazione il detto bene alla società per un canone annuo di euro 51.507,60 (si vd. allegato 5 dell'atto di Parte_2
citazione), somma che veniva riscossa dal sig. e dallo stesso utilizzata per il pagamento CP_1 delle ingenti rate dei mutui contratti;
infine, con atto per Notar del 23.04.2021, l'immobile Per_1
sito in AR NC (TA) alla Via Giuseppe Fanelli n. 46-48-50-52 veniva venduto al prezzo di
6 euro 450.000,00 (si vd. allegato 6 all'atto di citazione) e la somma percepita era utilizzata per l'estinzione dei mutui.
Subentrata la crisi coniugale, il nell'accordo di separazione consensuale Controparte_1 omologato con decreto del 29.06.2022 (si vd. allegato 1 all'atto di citazione) si accollava tutti i debiti da lui formalmente contratti anche riguardanti la moglie o i figli, con ciò evidentemente facendo riferimento a tutti gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dalla disponibilità del bene sito in AR NC (TA) alla Via Giuseppe Fanelli n. 46-48-50-52, in qualità di proprietario esclusivo, concesso in comodato gratuito dall'01.10.2009 al 31.10.2021 al figlio e alla ex Per_2
coniuge odierni attori, e da questi ultimi concesso in locazione a una nota Parte_1
società commerciale dal 16.11.2009.
Tale pattuizione è, del resto, del tutto coerente con l'incontestata circostanza che il reddito da locazione non era corrisposto ai comodatari ma utilizzato dal convenuto per far fronte al pagamento dei ratei mensili dei mutui ipotecari contratti sui beni di sua esclusiva proprietà.
Inoltre, la tesi difensiva secondo la quale si tratterebbe di oneri tributari personali della moglie e del figlio è smentita dalla produzione documentale allegata alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, Per_2
c.p.c., di parte attrice;
segnatamente, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi degli attori (quadri
RL) dall'anno 2009 all'anno 2021, emerge che i redditi relativi al contratto di locazione erano stati dagli stessi dichiarati in parti uguali e che tali redditi erano gli unici imponibili nei periodi di imposta oggetto delle cartelle del cui pagamento agiscono in ripetizione, tenuto conto che la sig.ra era casalinga e il figlio era studente universitario. Pt_1 Per_2
Pertanto, la clausola dell'accordo di separazione non può che essere intesa, interpretandola sulla scorta del suo tenore letterale e della volontà comune delle parte che ne emerge in modo chiaro, nel senso che il si impegnava a far fronte a tutte le esposizioni debitorie, anche se CP_1
apparentemente contratte dalla moglie e dai figli, ma in effetti nel suo esclusivo interesse, in qualità di proprietario del bene concesso in locazione ed esclusivo beneficiario dei canoni di locazione, quantomeno sino all'epoca della omologazione dell'accordo, quindi sino all'anno 2022.
Del resto, non sono state rappresentate né sono emerse ulteriori esposizioni debitorie dei componenti del nucleo familiare, ovvero debiti contratti a titolo personale dagli attori o a diverso titolo rispetto alle imposte sui redditi da locazione maturate per effetto del mancato tempestivo pagamento del dovuto, né sono stati richiesti tributi relativi a periodi di imposta successivi alla conclusione dell'accordo di separazione.
Inoltre, come si è accennato, la prospettazione difensiva del convenuto non va Controparte_1 esente da contraddittorietà, avendo lo stesso per un verso contestato l'interpretazione della clausola dell'accordo di separazione propugnata dagli attori in quanto asseritamente diretta ad ampliarne in
7 modo erroneo la portata fino a far rientrare nello stesso tributi, imposte e tasse derivanti dalla detenzione degli immobili appartenenti allo stesso, per altro verso sostenuto che tutti i versamenti effettuati prima della separazione erano diretti al pagamento delle imposte degli anni precedenti non corrisposte nei prescritti termini, con ciò implicitamente riconoscendo di essere tenuto al relativo versamento e rendendo palese il motivo dell'assunzione della relative responsabilità in sede di separazione consensuale, ovvero farsi carico di spese relative al proprio personale patrimonio immobiliare, la cui detenzione aveva solo formalmente ceduto ai familiari, del tutto verosimilmente per ragioni di natura fiscale.
Con riferimento ai versamenti effettuati prima della separazione consensuale, nell'atto di citazione il ha segnatamente dichiarato di avere trasferito: Controparte_1
- in data 07.06.2021 alla sig.ra la somma di € 10.772,50 (si vd. allegato 2 alla Parte_1
comparsa di costituzione);
- in data 17.06.2021 al la somma di euro 40.000,00 (si vd. allegato 2 alla Persona_2
comparsa di costituzione);
- in data 27.04.2022 (ovvero il giorno in cui veniva sottoscritto l'accordo di separazione) al la somma di euro 43.070,51 (si vd. allegato 4 alla comparsa di costituzione). Persona_2
In ordine alla somma trasferita in data 17.06.2021, il convenuto ha asserito che l'importo di €
10.000,00 veniva elargito a titolo di finanziamento per l'acquisto di una autovettura da parte del figlio, mentre la restante parte di € 30.000,00 veniva corrisposta col precipuo scopo di far fronte ai pagamenti di imposte, tributi e tasse maturate e maturande.
Tuttavia, come correttamente rappresentato dagli attori, è documentalmente provato che il sig. in data 17.06.2021 effettuava un “giroconto” dal conto corrente numero Controparte_1
555480 dipendenza 2598 AR NC al libretto di deposito e risparmio numero 6125.33; trattandosi di un giroconto la somma trasferita rimaneva nella disponibilità del medesimo pertanto, deve ritenersi smentita la circostanza secondo cui il versamento Controparte_1
veniva effettuato in favore del figlio . Per_2
Peraltro, tale ricostruzione è confermata dal successivo trasferimento di denaro avvenuto in data
27.04.2022 che lo stesso ha asserito di aver effettuato in favore del figlio Controparte_1
. Dalla documentazione in atti emerge che in quella data veniva accreditata sul conto Per_2
corrente n. 8085.80 intestato a la somma di euro 43.070,51 proveniente dal Persona_2
predetto libretto di deposito e risparmio numero 6125.33 cointestato al e alla di Controparte_1
lui figlia CP_3
È evidente, dunque, che può ritenersi avvenuto un solo trasferimento di somme in favore del
Persona_2
8 Circa l'impiego di tale importo, mentre secondo la prospettazione del convenuto la somma era destinata a costituire una provvista per far fronte ad eventuali posizioni debitorie sopravvenute, secondo parte attrice la stessa veniva elargita con l'intesa che metà dell'importo doveva essere trasferito alla sorella mentre con il resto avrebbe dovuto acquistare CP_3 Per_2 un'autovettura e affrontato le spese per l'apertura di uno studio medico, essendo neolaureato in medicina.
In tale prospettiva, si spiega l'intervento della figlia nell'intera vicenda familiare. CP_3
Segnatamente, la somma a lei spettante era stata accantonata sul conto corrente del fratello, essendo la stessa impegnata ad iniziare la sua professione di medico a Foggia.
Tuttavia, sebbene in data 25.05.2022 il riusciva ad acquistare l'autovettura al Persona_2
prezzo di euro 13.900,00 (allegato 2 alla memoria ex art 171-ter n. 2 c.p.c. di parte attrice), in un momento successivo impiegava la residua somma per il pagamento delle cartelle esattoriali nelle more pervenute, utilizzando anche l'importo elargito in favore della sorella la quale CP_3
pretese dal fratello un impegno scritto per la restituzione della somma di sua pertinenza Per_2
pari a euro 21.500,00. A fronte di tale richiesta, in data 06.01.2023, il Persona_2
rilasciava una dichiarazione debitoria alla sorella per effetto della quale si impegnava ad CP_3
estinguere il debito entro il 30.09.2023, e a corredo della stessa, rilasciava due effetti cambiari di euro 10.750,00 cadauno, di cui uno con scadenza 30.07.2023 e l'altro con scadenza 30.09.2023, confidando che in detto lasso di tempo il padre gli avrebbe rimborsato le somme utilizzate per il pagamento delle imposte di cui alle cartelle esattoriali oggetto del giudizio. In ordine alla contestazione mossa da parte convenuta alla predetta produzione documentale attorea, appare peraltro irrilevante ai fini della decisione l'assenza di data certa in relazione alla presunta dichiarazione debitoria rilasciata dal sig. in favore della sorella alla Persona_2 CP_3
data del 06.01.2023.
Al contrario, è verosimile che, stante il mancato rimborso delle somme utilizzate dal sig. per il pagamento delle imposte, la prima richiesta di rimborso al sig. Persona_2
proveniva dalla figlia la quale, appunto richiedeva al padre la Controparte_1 CP_3
restituzione delle somme pagate per le imposte dagli odierni attori, ovvero dalla madre e dal fratello
, in modo da poter successivamente riscuotere quanto a lei spettante. Per_2
Coerente e logica appare, quindi, la prospettazione dei fatti fornita dagli attori secondo cui l'importo di € 43.070,51 trasferito dal convenuto sig. in favore dell'attore Controparte_1 Per_2
doveva essere diviso tra i figli e ovvero per metà trasferito a
[...] Per_2 CP_3 CP_3
mentre con il resto avrebbe dovuto acquistare un'autovettura e
[...] Persona_2 sostenuto le spese per l'apertura di uno studio medico. Vi è prova in atti che effettivamente una
9 parte della somma veniva utilizzata da per l'acquisto di un'autovettura (01.06.2022) Per_2 mentre la restante somma, inclusa quella spettante a veniva da quest'ultimo utilizzata per CP_3
il pagamento delle imposte oggetto della odierna domanda di restituzione.
Peraltro, se si sostiene che in data 27.04.2022 la somma di € 43.070,51 veniva trasferita sul conto corrente intestato al convenuto allo specifico fine di far fronte alle future Persona_2 richieste da parte dell'Erario, di imposte tributi e tasse arretrate, che trovavano origine nella condotta del sig. non vi è prova dell'esistenza al momento della separazione di Controparte_1 ulteriori debiti familiari ai quali potrebbe fare riferimento il punto 7) dell'accordo di separazione, se non di quelli riferibili alle imposte maturate (e non versate) in relazione al bene concesso in comodato d'uso agli odierni attori dal convenuto , successivamente condotto in CP_1
locazione dagli stessi comodatari.
Infine, seppur si dovesse considerare l'elargizione di denaro in questione quale atto avente sostanzialmente natura di donazione, l'eccezione di nullità formulata dal convenuto per mancanza della forma dell'atto pubblico non può trovare accoglimento. Pare opportuno evidenziare sul punto che il trasferimento di denaro (o altri valori mobiliari) mediante bonifico bancario configura una donazione diretta, sebbene ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che la donazione sia di modico valore, circostanza che ricorre nel caso di specie, considerate le rilevanti capacità economiche del donante. Va considerato, altresì, che -come espressamente dichiarato dal convenuto- una parte della somma trasferita in favore del sig. veniva utilizzata Persona_2 per l'acquisto dell'autovettura, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di donazione indiretta, per la quale la legge non prescrive la forma dell'atto pubblico ai fini della sua validità.
Infine, non sono specificate le causali dei versamenti effettuati in favore della moglie e dei figli, con l'effetto che non possono imputarsi, in ragione delle regole in materia di distribuzione dell'onere della prova, alle finalità indicate dal convenuto.
Alla luce di quanto sinora esposto, venendo alla quantificazione della somma da rimborsare in accoglimento della domanda di ripetizione, circa i pagamenti effettuati dagli attori, dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione (si vd. allegato 7) emerge quanto segue:
- in data 04.05.2022 la sig.ra ha pagato la somma di € 7.837,71 in favore della Parte_1
mediante assegno non trasferibile;
Controparte_4
- in data 06.05.2022 sono stati effettuati dal sig. i versamenti di € 7.237,02 e di Persona_2
€ 8.572,43 a mezzo di assegno non trasferibile in favore della Agenzia in Controparte_4
relazione alle cartelle esattoriali rispettivamente del 2016 e del 2017;
- in data 30.06.2022 il sig. ha versato la somma di € 1.760,00, somma indicata Persona_2
nel modello di pagamento F24 indirizzato alla sig.ra per imposte maturate a Parte_1
10 titolo di saldo Irpef 2021, acconto Irpef 2022, quota regionale Irpef 2021, addizionale comunale
Irpef;
- in data 30.06.2022 ha versato la somma di € 1.030,00 a titolo di saldo Irpef Persona_2
2021, acconto Irpef 2022, quota regionale Irpef 2021, addizionale comunale Irpef;
- in data 05.11.2022 il sig. ha versato la somma di € 403,00 a titolo di seconda Persona_2
rata Irpef 2022;
- in data 15.11.2022 il sig. ha eseguito il versamento di € 823,00 mediante Persona_2 addebito sul proprio conto, a titolo di pagamento di F24 (come emerge dall'attestazione dell'operazione bancaria in cui si legge “Esazione F24”);
- in data 26.09.2023 il sig. ha effettuato un versamento di € 2.013,81 in favore Persona_2
della in relazione alla cartella n. 10620230000676446 notificata Controparte_4
in data 28.02.2023.
Pertanto, tutti i pagamenti effettuati dagli attori sono provati documentalmente anche in relazione alla relativa causale, in quanto consistono in versamenti in favore dell' Controparte_5
, che si riferiscono a tributi IRPEF relativi a modelli F24 degli anni 2016, 2017, 2021,
[...]
2022 e in ogni caso a cartelle non pagate o pagate parzialmente a partire dall'anno 2000, ad eccezione del pagamento effettuato in data 04.07.2023 dal sig. di € 1.295,15, Persona_2
in relazione al quale non è evincibile dalla documentazione prodotta la causale del pagamento.
Conclusivamente la domanda di restituzione è da ritenersi fondata nell'an, mentre nel quantum la somma da restituire deve essere rideterminata in euro 7.837,41 in favore della sig.ra Pt_1
ed euro 21.839,26 in favore del sig.
[...] Persona_2
3. Le spese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE - In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di , avente ad Parte_1 Persona_2 Controparte_1
oggetto: Transazione, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto;
2) CONDANNA il sig. alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 7.837,41 e in favore del sig. della somma di euro
[...] Persona_2
21.839,26;
11 2) CONDANNA il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio nei Controparte_1 confronti degli attori e che si liquidano in complessivi € Parte_1 Persona_2
3.500,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, lì 07.03.2025.
Il Presidente istruttore (dott.ssa S. D'Errico)
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