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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2967/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 244/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021097471000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7380/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero n. 244/06/2025 del 13 gennaio 2025, depositata il 21 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione VI – ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1
contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024, Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240021097471000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972, riferita al periodo d'imposta 2020, con cui erano stati richiesti complessivamente € 10.727,80 (di cui € 7.871,00 per
IVA e il resto tra sanzioni del 30% e interessi).
La contribuente ha esposto che l'iscrizione a ruolo traeva origine dal ruolo n. 2024/250459, reso esecutivo il 5 febbraio 2024, a seguito del mancato riconoscimento del credito IVA 2019 pari a € 7.871,00, dichiarazione che l'Ufficio aveva ritenuto “omessa” perché presentata il 30 settembre 2020, ossia due giorni dopo il termine prorogato del 28 settembre 2020 introdotto nel contesto emergenziale Covid-19.
La contribuente ha chiarito che il credito non era stato contestato nel merito, essendo pienamente documentato da registri IVA, liquidazioni periodiche e contabilità acquisita in sede amministrativa. Il disconoscimento derivava esclusivamente dal ritardo formale nella presentazione della dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, producendo la documentazione contabile e riconoscendo l'esistenza contabile del credito. Ha verificato che la contribuente aveva compensato € 5.000,00 del credito in sede di liquidazione 2020, disponendo quindi uno sgravio parziale della cartella, ma mantenendo sanzioni e interessi sulla somma compensata.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere per effetto dello sgravio ed ha accolto il ricorso per la parte residua, annullando anche sanzioni e interessi, compensando le spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con atto notificato il 17 aprile 2025, censurando integralmente la sentenza e chiedendone la riforma.
Si è costituita la contribuente con controdeduzioni depositate il 23 giugno 2025, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Collegio, esaminati gli atti, ha assunto la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
L'Agenzia delle Entrate richiama la natura di “dichiarazione omessa” della dichiarazione IVA 2019, sottolineando che il ritardo di due giorni oltre il termine prorogato ne comporta gli effetti ex art. 2, comma 7,
DPR 322/1998, con conseguente inutilizzabilità del credito. La tesi non è condivisibile.
Ciò che conta, nel sistema dell'IVA, è la sostanza del diritto alla detrazione, non la stretta regolarità formale del modello dichiarativo. Il principio è stato chiarito: dalle Sezioni Unite n. 17757/2016, dalla Corte di Giustizia
UE (cause C-590/13, Ecotrade e successive), dalla Cassazione più volte ribadita (ad es. Cass. 10153/2020),
e conduce all'affermazione, oggi incontrovertibile, secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato in presenza di irregolarità formali prive di incidenza sostanziale.
Nel caso di specie, è la stessa Amministrazione finanziaria ad avere: acquisito la contabilità della contribuente;
verificato che il credito IVA 2019, pari a € 7.871,00, era effettivamente maturato;
riconosciuto che le liquidazioni periodiche mostravano un saldo corretto;
confermato che la contribuente aveva utilizzato in compensazione solo € 5.000,00.
L'intera pretesa nasce dunque non da un rilievo sostanziale, ma da un mero ritardo di 48 ore in un contesto – lo ricorda bene la difesa – caratterizzato da continui interventi emergenziali, proroghe ravvicinate, incertezze interpretative e oggettiva difficoltà organizzativa.
La sentenza impugnata viene criticata dall'Ufficio perché avrebbe applicato in modo improprio il precedente delle Sezioni Unite.
La critica non è condivisibile. La Corte di primo grado ha fatto un'applicazione coerente di due principi cardine: il diritto alla detrazione non si perde in assenza di contestazioni sostanziali;
il sistema dell'IVA non tollera sanzioni sproporzionate rispetto alla neutralità del tributo.
La contribuente non ha mai riportato in dichiarazione un credito fittizio o inesistente: ha semplicemente presentato con due giorni di ritardo la dichiarazione dell'anno precedente, senza che l'Ufficio abbia mai contestato la realtà economica dell'eccedenza.
La pronuncia impugnata ha colto esattamente il punto: la pretesa residua (sanzioni e interessi) si fonda su una forzatura formale che non trova corrispondenza nella logica dell'imposta né nella giurisprudenza citata.
È vero che la dichiarazione presentata oltre 90 giorni è “omessa”. Ma il punto è un altro: la “omissione” non cancella il diritto sostanziale se la contabilità prova l'esistenza dell'eccedenza.
L'appello dell'Agenzia confonde forma e sostanza, traslando meccanicamente la nozione di “omessa” sul piano degli effetti IVA, mentre la Corte di Giustizia e le Sezioni Unite hanno chiarito che i due piani non coincidono.
Per quanto attine all'applicazione della del 30%, va detto che La sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997 richiede un credito: inesistente, oppure non spettante sostanzialmente. Nel caso che ci occupa, invece: la spettanza del credito è pacifica;
l'esistenza contabile è riconosciuta dall'Ufficio; il recupero deriva unicamente da un dato formale.
Applicare la sanzione del 30% significherebbe punire un comportamento che non ha generato alcun danno erariale e che non è indice di alcun abuso.
Il ritardo di due giorni è avvenuto in un periodo segnato da: sovrapposizione di decreti emergenziali;
continui slittamenti dei termini;
difficoltà operative generalizzate.
La sanzione contrasta quindi: con il principio di proporzionalità, con il favor rei tributario, con l'art. 10, comma
3, dello Statuto, che esclude sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva. L'appello ignora completamente questo profilo.
Le controdeduzioni della contribuente depositate il 23 giugno 2025 si collocano in un quadro sistematico coerente. La difesa ha richiamato: la giurisprudenza unionale;
la neutralità del sistema IVA;
la non sanzionabilità delle violazioni formali prive di effetti;
la distinzione tra credito “inesistente” e credito “sostanzialmente spettante”;
l'assenza, nel caso concreto, di qualsivoglia condotta elusiva.
Nessuno di tali argomenti è adeguatamente superato nei motivi di appello.
Pertanto, alla luce della piena documentazione del credito;
dell'inesistenza di rilievi sostanziali;
della natura meramente formale della violazione;
della giurisprudenza di legittimità e unionale;
della correttezza logica e giuridica della sentenza di primo grado;
l'appello dell'Agenzia non può essere accolto e la sentenza impugnata resiste integralmente alle censure.
Tanto detto e ribadite le considerazioni svolte, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dei difensori della contribuente, dichiaratisi antistatari, Avv. Difensore_2 Difensore_1 e Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in euro 600,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione ai difensori antistatari della contribuente appellata, Avv. Difensore_2 Difensore_1 e Avv. Difensore_1
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2967/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 244/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021097471000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7380/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero n. 244/06/2025 del 13 gennaio 2025, depositata il 21 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione VI – ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1
contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta.
Con ricorso depositato il 26 giugno 2024, Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820240021097471000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972, riferita al periodo d'imposta 2020, con cui erano stati richiesti complessivamente € 10.727,80 (di cui € 7.871,00 per
IVA e il resto tra sanzioni del 30% e interessi).
La contribuente ha esposto che l'iscrizione a ruolo traeva origine dal ruolo n. 2024/250459, reso esecutivo il 5 febbraio 2024, a seguito del mancato riconoscimento del credito IVA 2019 pari a € 7.871,00, dichiarazione che l'Ufficio aveva ritenuto “omessa” perché presentata il 30 settembre 2020, ossia due giorni dopo il termine prorogato del 28 settembre 2020 introdotto nel contesto emergenziale Covid-19.
La contribuente ha chiarito che il credito non era stato contestato nel merito, essendo pienamente documentato da registri IVA, liquidazioni periodiche e contabilità acquisita in sede amministrativa. Il disconoscimento derivava esclusivamente dal ritardo formale nella presentazione della dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, producendo la documentazione contabile e riconoscendo l'esistenza contabile del credito. Ha verificato che la contribuente aveva compensato € 5.000,00 del credito in sede di liquidazione 2020, disponendo quindi uno sgravio parziale della cartella, ma mantenendo sanzioni e interessi sulla somma compensata.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere per effetto dello sgravio ed ha accolto il ricorso per la parte residua, annullando anche sanzioni e interessi, compensando le spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello con atto notificato il 17 aprile 2025, censurando integralmente la sentenza e chiedendone la riforma.
Si è costituita la contribuente con controdeduzioni depositate il 23 giugno 2025, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 2 dicembre 2025, il Collegio, esaminati gli atti, ha assunto la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato, condividendosi integralmente la motivazione della sentenza impugnata.
L'Agenzia delle Entrate richiama la natura di “dichiarazione omessa” della dichiarazione IVA 2019, sottolineando che il ritardo di due giorni oltre il termine prorogato ne comporta gli effetti ex art. 2, comma 7,
DPR 322/1998, con conseguente inutilizzabilità del credito. La tesi non è condivisibile.
Ciò che conta, nel sistema dell'IVA, è la sostanza del diritto alla detrazione, non la stretta regolarità formale del modello dichiarativo. Il principio è stato chiarito: dalle Sezioni Unite n. 17757/2016, dalla Corte di Giustizia
UE (cause C-590/13, Ecotrade e successive), dalla Cassazione più volte ribadita (ad es. Cass. 10153/2020),
e conduce all'affermazione, oggi incontrovertibile, secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato in presenza di irregolarità formali prive di incidenza sostanziale.
Nel caso di specie, è la stessa Amministrazione finanziaria ad avere: acquisito la contabilità della contribuente;
verificato che il credito IVA 2019, pari a € 7.871,00, era effettivamente maturato;
riconosciuto che le liquidazioni periodiche mostravano un saldo corretto;
confermato che la contribuente aveva utilizzato in compensazione solo € 5.000,00.
L'intera pretesa nasce dunque non da un rilievo sostanziale, ma da un mero ritardo di 48 ore in un contesto – lo ricorda bene la difesa – caratterizzato da continui interventi emergenziali, proroghe ravvicinate, incertezze interpretative e oggettiva difficoltà organizzativa.
La sentenza impugnata viene criticata dall'Ufficio perché avrebbe applicato in modo improprio il precedente delle Sezioni Unite.
La critica non è condivisibile. La Corte di primo grado ha fatto un'applicazione coerente di due principi cardine: il diritto alla detrazione non si perde in assenza di contestazioni sostanziali;
il sistema dell'IVA non tollera sanzioni sproporzionate rispetto alla neutralità del tributo.
La contribuente non ha mai riportato in dichiarazione un credito fittizio o inesistente: ha semplicemente presentato con due giorni di ritardo la dichiarazione dell'anno precedente, senza che l'Ufficio abbia mai contestato la realtà economica dell'eccedenza.
La pronuncia impugnata ha colto esattamente il punto: la pretesa residua (sanzioni e interessi) si fonda su una forzatura formale che non trova corrispondenza nella logica dell'imposta né nella giurisprudenza citata.
È vero che la dichiarazione presentata oltre 90 giorni è “omessa”. Ma il punto è un altro: la “omissione” non cancella il diritto sostanziale se la contabilità prova l'esistenza dell'eccedenza.
L'appello dell'Agenzia confonde forma e sostanza, traslando meccanicamente la nozione di “omessa” sul piano degli effetti IVA, mentre la Corte di Giustizia e le Sezioni Unite hanno chiarito che i due piani non coincidono.
Per quanto attine all'applicazione della del 30%, va detto che La sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997 richiede un credito: inesistente, oppure non spettante sostanzialmente. Nel caso che ci occupa, invece: la spettanza del credito è pacifica;
l'esistenza contabile è riconosciuta dall'Ufficio; il recupero deriva unicamente da un dato formale.
Applicare la sanzione del 30% significherebbe punire un comportamento che non ha generato alcun danno erariale e che non è indice di alcun abuso.
Il ritardo di due giorni è avvenuto in un periodo segnato da: sovrapposizione di decreti emergenziali;
continui slittamenti dei termini;
difficoltà operative generalizzate.
La sanzione contrasta quindi: con il principio di proporzionalità, con il favor rei tributario, con l'art. 10, comma
3, dello Statuto, che esclude sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva. L'appello ignora completamente questo profilo.
Le controdeduzioni della contribuente depositate il 23 giugno 2025 si collocano in un quadro sistematico coerente. La difesa ha richiamato: la giurisprudenza unionale;
la neutralità del sistema IVA;
la non sanzionabilità delle violazioni formali prive di effetti;
la distinzione tra credito “inesistente” e credito “sostanzialmente spettante”;
l'assenza, nel caso concreto, di qualsivoglia condotta elusiva.
Nessuno di tali argomenti è adeguatamente superato nei motivi di appello.
Pertanto, alla luce della piena documentazione del credito;
dell'inesistenza di rilievi sostanziali;
della natura meramente formale della violazione;
della giurisprudenza di legittimità e unionale;
della correttezza logica e giuridica della sentenza di primo grado;
l'appello dell'Agenzia non può essere accolto e la sentenza impugnata resiste integralmente alle censure.
Tanto detto e ribadite le considerazioni svolte, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore dei difensori della contribuente, dichiaratisi antistatari, Avv. Difensore_2 Difensore_1 e Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate in euro 600,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione ai difensori antistatari della contribuente appellata, Avv. Difensore_2 Difensore_1 e Avv. Difensore_1