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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4605/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIALE EUROPA 298, MISILMERI, presso lo studio dell'Avv. LO BURGIO DALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del ----.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 e sottoscritto il 26 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Palermo, il 17 settembre 2016).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi
1 rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Il sig. avrà assegnata la casa coniugale sita in Palermo, via Pietro Pt_1
Scaglione n°95. I figli minori, e EL, vengono affidati in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso quello della madre;
Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla signora Pt_1 CP_1 un assegno per il contributo mensile al mantenimento dei due figli, pari a complessivi €200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che verranno versati entro il giorno 10 di ogni mese, nonchè il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche documentate.
I coniugi hanno mantenuto un rapporto sereno e costruttivo nell'interesse della prole, dichiarano fin d'ora che il padre potrà incontrare i figli tutti i giorni, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludiche e con i turni di lavoro del sig. Pt_1
In ogni caso, come regime minimo di visita, si concorda che il sig. Pt_1 potrà prendere con sè i fgli, nei giorni di martedi e giovedì dalle ore 16 alle 20
e, a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato alle 20 della domenica, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico e ricreative della prole, ed ogniqualvolta i minori ne faranno espressa richiesta.
Il padre eserciterà il diritto/dovere di tenere con sé i figli, ad anni alterni, dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 25 dicembre oppure dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 26 dicembre 2025, nonché dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle ore 10:00 di giorno 1 gennaio oppure dalle ore
10:00 alle ore 20:30 di giorno 1 gennaio, e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì.
I piccoli e EL trascorreranno con il padre una settimana Persona_2 consecutiva, sia durante il mese di luglio che di quello di agosto, previo accordo tra i genitori sulla sua decorrenza entro il 30 giugno.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 243, P. I, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4605/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIACINTO CARINI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. FERRANTE DAVIDE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIALE EUROPA 298, MISILMERI, presso lo studio dell'Avv. LO BURGIO DALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del ----.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 3 ottobre 2025 e sottoscritto il 26 settembre 2025; (matrimonio celebrato in Palermo, il 17 settembre 2016).
All'udienza del 21 novembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi
1 rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Il sig. avrà assegnata la casa coniugale sita in Palermo, via Pietro Pt_1
Scaglione n°95. I figli minori, e EL, vengono affidati in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso quello della madre;
Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla signora Pt_1 CP_1 un assegno per il contributo mensile al mantenimento dei due figli, pari a complessivi €200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che verranno versati entro il giorno 10 di ogni mese, nonchè il 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche documentate.
I coniugi hanno mantenuto un rapporto sereno e costruttivo nell'interesse della prole, dichiarano fin d'ora che il padre potrà incontrare i figli tutti i giorni, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ludiche e con i turni di lavoro del sig. Pt_1
In ogni caso, come regime minimo di visita, si concorda che il sig. Pt_1 potrà prendere con sè i fgli, nei giorni di martedi e giovedì dalle ore 16 alle 20
e, a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato alle 20 della domenica, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico e ricreative della prole, ed ogniqualvolta i minori ne faranno espressa richiesta.
Il padre eserciterà il diritto/dovere di tenere con sé i figli, ad anni alterni, dalle ore 17:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 25 dicembre oppure dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 26 dicembre 2025, nonché dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle ore 10:00 di giorno 1 gennaio oppure dalle ore
10:00 alle ore 20:30 di giorno 1 gennaio, e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal lunedì dell'Angelo al mercoledì.
I piccoli e EL trascorreranno con il padre una settimana Persona_2 consecutiva, sia durante il mese di luglio che di quello di agosto, previo accordo tra i genitori sulla sua decorrenza entro il 30 giugno.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 243, P. I, Anno 2016) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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