Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 14/04/2026, n. 6723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6723 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12655 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hill - Rom S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5ACF96570, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Andrea Nardi, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;
contro
Asl Rm 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marino, con domicilio eletto presso il suo studio in Albano Laziale, corso Giacomo Matteotti n. 186;
Giubileo 2025 S P A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LV S.p.A., Azienda Sanitaria Locale Roma 6 - Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale Roma 6, Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 20, Giubileo 2025 S.p.A., non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
LV Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
- della deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Roma 6 n. 1407 del 30 settembre 2025 con la quale è stata aggiudicata la procedura “DGR 22/2024 Giubileo 2025- CUP H52C23000170001- Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e installazione di n. 24 letti ospedalieri da Terapia intensiva- Lotto unico” e la proposta n. 2828 del 24 settembre 2025 della UOC Ingegneria ospedaliera, con oggetto “DGR 22/2024 Giubileo 2025- CUP H52C23000170001- Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e installazione di n. 24 letti ospedalieri da Terapia intensiva - Lotto unico - CIG B5ACF96570. Aggiudicazione. Impegno economico complessivo pari ad € 257.394,62 oneri della sicurezza ed IVA inclusi” e per quanto occorrer possa dei pareri favorevoli del direttore amministrativo f.f. e del direttore sanitario ivi richiamati
(doc. 1);
- del verbale n. 6 firmato digitalmente dal RUP il 15 settembre 2025 dell'UOC Ingegneria Ospedaliera e Tecnologie Sanitarie avente a oggetto “Portale STELLA, Registro di sistema PI034203-25 del 18/02/2025, DGR 22/2024 Giubileo 2025 - CUPH52C23000170001 - Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e installazione di n. 24 letti ospedalieri da Terapia intensiva - Lotto unico, Deliberazione di autorizzazione a contrarre n. 31 del 17/01/2025, rettificata con Deliberazione n. 258 del 14/02/2025”
(doc. 2), pubblicato in data 15 settembre 2025
(doc. 2.a.);
- del verbale della riunione del 4 settembre 2025 tenuta dal RUP e dalla commissione di gara e richiamata nel verbale n. 6 del 15 settembre 2025 e nella deliberazione del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Roma 6 n. 1407 del 30 settembre 2025;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi riammessa alla procedura e riconosciuta l'aggiudicazione e, di conseguenza, per la condanna della stazione appaltante a riammettere alla gara Hill Rom e ad aggiudicare la procedura alla stessa ricorrente;
e per la dichiarazione
di inefficacia del contratto eventualmente
medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HILL - ROM S.P.A. il 20\11\2025 :
per l’annullamento,
- della nota del 16 ottobre 2025 dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 avente a oggetto “Riscontro a Prot. n. 0073856 del 06/10/2025, avente oggetto:” DGR 22/2024 Giubileo 2025- CUP H52C23000170001. Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del Dlgs. 36/2023 per la Fornitura ed installazione di n. 24 letti ospedalieri da terapia intensiva- Verbale n. 6 del 15/09/2025- Esclusione per assenza di requisito minimo obbligatorio n. 13 “Sistema elettrico di allungamento del piano rete” - Deliberazione di aggiudicazione n. 1407 del 30/09/2025- Istanza di annullamento in autotutela.” Inviato dall’operatore economico Hill Rom S.p.A.” (doc. 14) trasmessa a mezzo pec in data 16 ottobre 2025 (doc. 15);
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi riammessa alla procedura e riconosciuta l’aggiudicazione e, di conseguenza, per la condanna della stazione appaltante a riammettere alla gara Hill Rom e ad aggiudicare la procedura alla stessa ricorrente;
e per la dichiarazione
di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso
con il ricorso introduttivo
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
- della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Roma 6 n. 1407 del 30 settembre 2025 con la quale è stata aggiudicata la procedura “DGR 22/2024 Giubileo 2025- CUP H52C23000170001- Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e installazione di n. 24 letti ospedalieri da Terapia intensiva- Lotto unico” e la proposta n. 2828 del 24 settembre 2025 della UOC Ingegneria ospedaliera, con oggetto “DGR 22/2024 Giubileo 2025- CUP H52C23000170001- Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e installazione di n. 24 letti ospedalieri da Terapia intensiva - Lotto unico - CIG B5ACF96570. Aggiudicazione. Impegno economico complessivo pari ad € 257.394,62 oneri della sicurezza ed IVA inclusi” e per quanto occorrer possa dei pareri favorevoli del direttore amministrativo f.f. e del direttore sanitario ivi richiamati (doc. 1);
- del verbale n. 6 firmato digitalmente dal RUP il 15 settembre 2025 dell’UOC Ingegneria Ospedaliera e Tecnologie Sanitarie avente a oggetto “Portale STELLA, Registro di sistema PI034203-25 del 18/02/2025, DGR 22/2024 Giubileo 2025 - CUPH52C23000170001 – Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e installazione di n. 24 letti ospedalieri da Terapia intensiva - Lotto unico, Deliberazione di autorizzazione a contrarre n. 31 del 17/01/2025, rettificata con Deliberazione n. 258 del 14/02/2025” (doc. 2), pubblicato in data 15 settembre 2025 (doc. 2.a.);
- del verbale della riunione del 4 settembre 2025 tenuta dal RUP e dalla commissione di gara e richiamata nel verbale n. 6 del 15 settembre 2025 e nella deliberazione del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Roma 6 n. 1407 del 30 settembre 2025;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi riammessa alla procedura e riconosciuta l’aggiudicazione e, di conseguenza, per la condanna della stazione appaltante a riammettere alla gara Hill Rom e ad aggiudicare la procedura alla stessa ricorrente;
e per la dichiarazione
di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di LV Spa e di Asl Rm 6 e di Giubileo 2025 S P A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la sua esclusione dalla procedura “ DGR 22/2024 Giubileo 2025- CUP H52C23000170001- Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la Fornitura e installazione di n. 24 letti ospedalieri da Terapia intensiva- Lotto unico ”, e l’aggiudicazione alla LV.
In particolare, la stazione appaltante si è determinata per l’esclusione in quanto: “ Che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria sul portale S.TEL.LA, il RUP, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, ha avviato i controlli amministrativi, tra cui la richiesta del FVOE, fascicolo virtuale dell’operatore economico e tecnici propedeutici per procedere con la predisposizione della stessa; ( Che nel corso delle suddette verifiche tecniche è emersa una difformità rispetto a quanto richiesto riguardante i prodotti offerti dagli operatori economici Felici Srl e Hill-Rom SpA; ( Che tale difformità è relativa al requisito minimo n. 12 “Sistema elettrico di allungamento del piano rete” presente nell’allegato di gara All. 3 “Dichiarazione specifiche tecniche”, per il quale non può essere applicato il principio di equivalenza in quanto il requisito minimo richiesto è di natura elettrica e non meccanica ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 71, 79, 87, 100, 107, 108 e dell’allegato II.5. del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara in particolare del par. 16. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 3 – Scheda dichiarazione specifiche tecniche minime. Violazione e/o falsa applicazione del capitolato tecnico. Eccesso di potere per carenza/difetto di istruttoria, motivazione e per contraddittorietà. Errata valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, del favor partecipationis, proporzionalità, legittimo affidamento, buon andamento, imparzialità, buona fede e correttezza e risultato.
Sostiene la ricorrente:
- che la caratteristica n. 13 che qui interessa, attiene all’allungamento del piano rete. A tal riguardo va sottolineato come esistano soltanto due sistemi di allungamento del piano rete: i) elettrico e ii) meccanico/manuale (come quello offerto da Hill Rom). Ebbene, in presenza di due soli sistemi di allungamento del piano rete il principio di equivalenza richiamato anche dagli atti di gara consente di proporre prodotti sia conformi sia similari. Infatti, chi avesse offerto un sistema di allungamento elettrico avrebbe offerto un sistema “conforme”, chi invece avesse scelto quello meccanico/manuale, ne avrebbe offerto uno “similare”. Al contrario, la tesi della stazione appaltante secondo la quale “non può essere applicato il principio di equivalenza in quanto il requisito minimo richiesto è di natura elettrica e non meccanica”, finisce per escludere in radice l’applicazione del principio di equivalenza per la caratteristica tecnica in esame;
- che nel caso di specie sussistevano le condizioni per applicare il principio di equivalenza;
- che l’ASL prima di escludere la ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) chiedere a quest’ultima chiarimenti in merito alla propria offerta anche per valutare l’equivalenza in termini funzionali del prodotto offerto.
Si è costituita l’ASL rilevando che il requisito previsto al n. 13 del Capitolato Tecnico come “Sistema elettrico di allungamento del piano rete”, presente nell’Allegato 3 “Dichiarazione specifiche tecniche minime”, costituisce un requisito minimo obbligatorio e indefettibile e non già una mera specifica tecnica suscettibile di equivalenza.
Si è costituita la controinteressata LV deducendo che il dispositivo di parte ricorrente è e carente di un requisito tecnico strutturale che lo allontana dalla chiara richiesta del capitolato; e non è neanche equivalente sotto il profilo funzionale perché non presenta le stesse capacità del dispositivo LV.
Si sono costitute la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 6376/2025 è stata accolta la richiesta misura cautelare, poi riformata dal Consiglio di stato, con ordinanza n. 12/2026, ritenendo “ che il ricorso di primo grado non presenta elementi di fumus boni iuris non potendo ritenersi il sistema di allungamento meccanico della rete equivalente al sistema di allungamento elettrico, avuto riguardo alla destinazione dei letti alla terapia intensiva e alla necessità di ridurre al massimo il rischio di movimenti imprevisti dei pazienti che possono derivare dall’allungamento manuale della rete ”.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota del 16 ottobre 2025 dell’ASL avente a oggetto “Riscontro a Prot. n. 0073856 del 06/10/2025, avente oggetto:” DGR 22/2024 Giubileo 2025- CUP H52C23000170001. Gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del Dlgs. 36/2023 per la Fornitura ed installazione di n. 24 letti ospedalieri da terapia intensiva- Verbale n. 6 del 15/09/2025- Esclusione per assenza di requisito minimo obbligatorio n. 13 “Sistema elettrico di allungamento del piano rete” - Deliberazione di aggiudicazione n. 1407 del 30/09/2025- Istanza di annullamento in autotutela.” Inviato dall’operatore economico Hill Rom S.p.A.”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 71, 79, 87, 100, 107, 108 e dell’allegato II.5. del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara in particolare del par. 16. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 3 – Scheda dichiarazione specifiche tecniche minime. Violazione e/o falsa applicazione del capitolato tecnico. Eccesso di potere per assenza/carenza/difetto di istruttoria, motivazione e per contraddittorietà. Errata valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, contraddittorio procedimentale, favor partecipationis, proporzionalità, legittimo affidamento, buon andamento, imparzialità, buona fede, correttezza e risultato.
Sostiene la ricorrente:
- che in sede di riscontro all’istanza di intervento in autotutela proposta da Hill Rom, l’ASL, integrando la motivazione, ha applicato il principio di equivalenza, ritenendo però che le due soluzioni di allungamento offerte (meccanica ed elettrica) “possono considerarsi analoghe ma non equivalenti”;
- che l’ASL ha escluso l’equivalenza delle due soluzioni soltanto in quanto esse richiedono due azioni diverse senza indagare invece né sul risultato, né sugli effetti delle stesse;
- che la valutazione ha avuto ad oggetto soltanto le modalità esecutive e non invece le funzionalità e finalità dei sistemi di allungamento in questione;
- che poiché, come ammette ora l’ASL con la nota impugnata, il principio di equivalenza si applica anche al sistema di allungamento, considerando che esistono solo due sistemi, la conseguenza è che entrambi i sistemi devono essere ritenuti astrattamente ammissibili. In caso contrario verrebbe negata in radice l’applicazione di tale principio a tale caratteristica.
L’ASL ha rilevato che il sistema meccanico offerto dalla ricorrente configura inequivocabilmente un aliud pro alio rispetto al sistema elettrico richiesto.
All’udienza del 10 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È anzitutto da dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e della Giubileo S.p.A., in quanto a questi non sono riferibili atti o provvedimento impugnati in questa sede.
Nel merito il ricorso è infondato.
La giurisprudenza ha precisato che “ In sede di gara pubblica, il principio di equivalenza non è invocabile ogniqualvolta l'offerta abbia a oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalla legge di gara e, come tale, si risolva in un inammissibile aliud pro alio; ciò in quanto il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto incontra comunque il limite della 'difformità del bene rispetto a quello prescritto dalla lex specialis".
In ordine al discrimen tra aliud pro alio e varianti ammissibili, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di una esplicita comminatoria, può operare nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando "riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività, intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità delle cause di esclusione" (Cons. Stato, n. 7102 del 2024).
L'aliud pro alio può configurarsi quando si consente "di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara" (Cons. Stato, n. 7102 del 2024; id. n. 4155 del 2024; id. n. 6306 del 2023; id. n. 10471 del 2023; id. n. 3084 del 2020; id. n. 7218 del 2021; id. n. 4754 del 2021; id. n. 1749 del 2019) ” (Cons. St., sez. V, 17 aprile 2025, n. 33459).
Nel caso in esame, il Capitolato tecnico prescriveva espressamente la presenza di “13. Sistema elettrico di allungamento del piano rete”, evidenziando come questo requisito dovesse intendersi come una caratteristica obbligatoria, con la conseguenza che l’ammissibilità di un lettino il cui allungamento non è elettrico determinerebbe l’offerta di un aliud pro alio .
È poi da rilevare che anche in sede di autotutela, la stazione appaltante ha rilevato la non sussistenza di questa.
Infatti, nella nota di riscontro si legge che “ A seguito delle predette valutazioni si è potuto constatare che la meccanica di un allungamento può avere delle analogie con un allungamento gestito elettronicamente, ma non può essere considerata equivalente in quanto per essere attivata è necessario da parte dell’utilizzatore l’espletamento di azioni completamente diverse e non correlate tra loro ”.
In sostanza, è stato chiarito che non è possibile effettuare un’equivalenza tra i due lettini, proprio in quanto la necessità che vi fosse un sistema elettrico di allungamento non permette di ritenere che l’allungamento manuale possa essere considerato ai fini dell’equivalenza.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Stante l’andamento del giudizio le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e della Giubileo S.p.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI GO, Presidente
IA NZ, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NZ | RI RI GO |
IL SEGRETARIO