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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 494 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Lo Giudice
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 in Messina via dei Mille is. 77 n. 272 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) in CP_1 C.F._2 proprio e n.q. di erede di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta in data 18/10/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Calabrò
( , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Messina, via Tommaso Cannizzaro n.190 giusta procura in atti,
APPELLATA
Avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 13/05/2021 n. 991 resa nel procedimento R.G. 3768/2010.
OGGETTO: distanze legali e danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 03/05/2011 il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Messina il sig. e, premesso di essere Controparte_2 proprietario di un fabbricato sito in Messina, via Consolare Pompea n. 351, villaggio
Contemplazione, lamentava che il convenuto, a sua volta proprietario di un confinante immobile e di un adiacente terreno, aveva realizzato: a) una costruzione, a ridosso e parzialmente sopra l'immobile ad una distanza inferiore a quella di legge, che Parte_1 aveva tolto completamente la visuale, la luce e l'aria al suo bene;
b) una nuova costruzione sopra la proprietà di collegamento con il fabbricato, chiudendo il Parte_1 pozzo luce di proprietà dell'attore con dei vetri colorati.
L'attore contestava, altresì, la realizzazione nello spazio di isolamento di proprietà dell'attore di vedute illegittime, di un ascensore privato in collegamento con il piano superiore dello stabile, nonché l'apposizione nel solaio di copertura del suo immobile di alcune tubazioni illegittime e in violazione delle distanze legali.
Ciò premesso, il ha formulato le seguenti domande: Parte_1
1) Ritenere e dichiarare che le opere realizzate dal sig. e descritte in Controparte_2 narrativa sono del tutto illegittime e sono state realizzate in violazione delle distanze previste dalla normativa sulle distanze legali, nonché costituiscono servitù, oltre che essere pericolose per la staticità dell'immobile, per i motivi indicati in narrativa;
2) Conseguentemente, condannare il sig. alla demolizione delle opere Controparte_2 ed alla eliminazione delle servitù realizzate illegittimamente;
3) Condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni occorsi al sig. Controparte_2 da determinarsi in via equitativa in almeno €. 10.000,00 o in quella somma Parte_1 minore o maggiore che il Tribunale vorrà determinare (…)”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 3768/2010 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa, interrotta per il dichiarato decesso del convenuto e riassunta dall'attore nei confronti degli eredi sigg. e , è stata istruita CP_1 Persona_1 mediante CTU tecnica e quindi posta in decisione.
pag. 2/13 Con sentenza del 13/05/2021 il Tribunale adìto ha rigettato le domande attoree, con conseguente regime delle spese, evidenziando (in estrema sintesi):
a) che la CTU ha accertato che le opere realizzate dal convenuto, che aveva effettuato un restauro conservativo e ristrutturazione parziale del corpo principale (su via
Consolare Pompea), erano conformi alla normativa vigente in materia di distanze legali;
b) che, quanto ai corpi retrostanti, dopo la demolizione, la successiva ricostruzione aveva mantenuto la sagoma originaria;
c) che, pertanto, erano state rispettate le distanze legali della costruzione originaria dei fabbricati;
d) che, quanto allo spazio di isolamento (di proprietà dell'attore) è emerso che lo stesso
è costituito da un cavedio, ovvero un cortile di dimensioni molto ridotte, con principale funzione di assicurare luce e aria ai vani che si affacciano e che, come tale, è sottratto alla disciplina delle distanze legali;
e) che le pareti in vetro-cemento realizzate da parte convenuta non possono considerarsi luci in senso tecnico-giuridico e, come tali, non violano le norme sulle distanze legali;
f) che l'apertura realizzata sui nuovi volumi realizzati da parte convenuta non consentono di guardare sul fondo limitrofo dell'attore o di sporgere il capo, non avendo caratteristica di veduta, ma di luce;
g) che in presenza di una regolare autorizzazione e nel rispetto, comunque, delle distanze legali, è infondata la doglianza relativa alla violazione dell'art 62 del PRG riferito alle chiostrine, trattandosi, per l'appunto, di cavedio;
h) che il montacarichi realizzato da parte convenuta non rappresenta un pericolo per la stabilità dell'edificio in quanto è stata progettata un'apposita struttura intelaiata indipendente, che non grava in alcun modo sul fabbricato preesistente;
i) che quanto alle tubazioni idriche e di climatizzazione a servizio degli impianti del convenuto, posizionate ad una quota compresa tra la parte inferiore e la parte superiore del solaio, il CTU ha concluso che il solaio stesso, dividendo un piano dall'altro, facendo da copertura per l'immobile dell'attore e per quello dei convenuti, deve ritenersi comune ai due immobili, sicché la realizzazione di tali tubazioni è legittima, ai sensi dell'art. 1102 cod.civ..
pag. 3/13 Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendone la integrale Parte_1 riforma, anche previa rinnovazione dell'accertamento peritale, con accoglimento delle originarie domande.
Si è costituita nel giudizio d'appello in proprio e quale erede della CP_1
(nelle more defunta) , contestando il gravame, del quale ha chiesto il Persona_1 rigetto.
La causa era una prima volta rimessa al Collegio che con sentenza non definitiva del
12/02/2024 ha così deciso, accogliendo uno dei motivi di gravame: “1. Condanna parte appellata alla eliminazione della copertura della chiostrina e della porzione di nuova costruzione in aggetto sulla sommità del fronte edificato sul confine, entro sei mesi dalla notifica della presente ordinanza;
2. Dispone con separata ordinanza il richiamo del c.t.u. “
Con ordinanza in pari data la Corte ha disposto integrazione di consulenza, per approfondimenti tecnici sui residui motivi di appello;
stante la rinuncia del CTU Ing.
, già nominato nel giudizio di primo grado, l'incarico era poi conferito all'Ing. Per_2
che provvedeva a depositare il proprio elaborato peritale. Controparte_3
La causa era nuovamente rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 27/06/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza gravata, Parte_1 assumendone l'erroneità per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per inesatta valutazione delle prove, nonché per omessa pronuncia sulle domande formulate in citazione: ciò in quanto, a suo dire, il Tribunale ha fatto proprie senza motivazione le conclusioni peritali, riportate peraltro in maniera incompleta, omettendo di esaminare i rilevi evidenziati dall'attore e le evidenze documentali contenute negli atti di causa.
Al riguardo, l'appellante assume che dalle stesse emergenze probatorie risulta l'esistenza di nuova costruzione edificata da controparte, posto che:
- la aerofotogrammetria prodotta in atti dimostra che a monte dell'edificio non esisteva alcuno stabile della consistenza e dimensioni di quello che si dichiara e si riporta in sentenza come demolito e ricostruito;
pag. 4/13 - dalle fotografie allegate alla consulenza, e specificatamente nell'allegato 4 della consulenza , risulta sia la parete finestrata sia lo spazio libero di isolamento a Per_3 monte dell'immobile, sia l'assenza della costruzione oggi esistente;
- il CTU Ing. a pag. 12 della sua relazione afferma che, “oltre ai lavori di Per_2 ristrutturazione e ricostruzione su volumi e perimetro esistenti e a quelli relativi alla realizzazione di nuovi volumi interrati l'immobile dei convenuti è stato oggetto di interventi di costruzione ex novo” .... “si tratta di volumi realizzati in sostituzione del preesistente terrapieno, mentre al piano primo i nuovi volumi sono stati realizzati fuori terra”; “con riferimento all'immobile dei convenuti la questione appare più articolata: da un lato le aereofotogrammetrie acquisite dallo scrivente e le foto aeree prodotte dal consulente di parte attrice documentano che l'immobile al momento delle riprese fotografiche aveva sagoma e consistenza inferiore rispetto a quella attuale” ( pag. 22)
[...] “la porzione di immobile di cui trattasi non esisteva materialmente sui luoghi e pertanto appare corretto affermare che l'immobile dei convenuti, oltre ai lavori di ristrutturazione e ricostruzione su volumi e perimetro esistenti e a quelli relativi alla realizzazione di nuovi volumi interrati è stato oggetto di costruzione ex novo” (pag. 24).
- mentre le autorizzazioni del Genio Civile e della fanno sempre riferimento alla Pt_2 costruzione di un fabbricato in cemento armato a tre elevazioni e due seminterrate, quelle rilasciate dal Comune di Messina fanno riferimento ad un progetto di restauro conservativo e parziale ristrutturazione di un edificio civile a due elevazioni fuori terra più piano ammezzato, con parziale ristrutturazione (pagg. 9 e 10 della consulenza).
Evidenzia, inoltre, l'appellante che “a fronte della affermazione della realizzazione di una nuova costruzione, né il Giudice né i consulenti ritengono violata la normativa sulle distanze legali, non giustificando o motivando in alcun modo tale dichiarazione”.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la sussistenza di uno spazio di isolamento, ha rigettato la domanda di violazione delle distanze per le aperture realizzate ed ha ritenuto legittima la copertura della chiostrina realizzata dal convenuto. Assume l'appellante che la sentenza, senza alcuna motivazione sul punto, smentisce l'affermazione del consulente ing. , il quale dichiara cosa diversa da quella riportata in sentenza, Per_2 in quanto la CTU evidenzia che “si da atto che la copertura della chiostrina e l'aggetto pag. 5/13 sulla sommità del fronte edificato sul confine sono certamente da intendersi come nuove opere in quanto non esistenti nel fabbricato originario, appare evidente che tali opere limitano la circolazione dell'area all'interno della chiostrina e pregiudicano la areazione dei locali sottostanti. Appaiono corrette anche le valutazioni sulla non corrispondenza di tali opere al regolamento edilizio comunale”.
Con il terzo motivo di appello, il si duole che il Tribunale abbia ritenuto che Parte_1 le tubazioni idriche e di climatizzazione a servizio degli impianti del convenuto, in quanto posizionate sul solaio di interpiano, che deve ritenersi comune ai due immobili, sono legittime, considerando che, ai sensi dell'art. 1102 cod.civ., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Con il quarto motivo di appello il ha impugnato la sentenza nella parte in cui Parte_1 afferma che “Quanto al montacarichi realizzato da parte convenuta entrambi i consulenti chiariscono che lo stesso regolarmente approvato, non rappresenta un pericolo per la stabilità dell'edificio in quanto è stata progettata un'apposita struttura intelaiata indipendente che non grava in alcun modo sul fabbricato preesistente, essendo dotata di una propria fondazione distaccata dalle strutture esistenti (p 15 prima ctu in atti e p. 17 seconda ctu in atti)”; sul punto l'appellante evidenzia come il
Tribunale ha omesso di considerare e statuire in ordine alla domanda originaria che era relativa, oltre che alla staticità della costruzione, anche alla sua legittimità in ordine alla violazione delle norme codicistiche sulle distanze tra le costruzioni.
Come accennato, con sentenza non definitiva del 12/02/2024 questa Corte ha accolto parzialmente le doglianze dell'appellante, statuendo di conseguenza, con le motivazioni ivi formulate, che sulle residue censure fosse necessario procedere con il disposto supplemento di CTU finalizzato ad una più precisa indicazione dei manufatti e delle distanze e modalità di realizzazione degli stessi
In particolare con la sentenza non definitiva di cui sopra, a giudizio della Corte, ha errato il Tribunale, con acritica adesione soprattutto alla originaria CTU, nell'escludere la sussistenza di nuove costruzioni e nel ritenere che sia stata rispettata la sagoma originaria, perché ciò è in contrasto con quanto chiaramente emerso nell'istruttoria; per tale ragione si è reso necessario verificare, con il richiamo del CTU, se le nuove pag. 6/13 costruzioni rispettino o meno le distanze legali prescritte in materia, e ciò tenendo conto della prospettazione in citazione, sia riguardo la costruzione, a ridosso e parzialmente sopra l'immobile che aveva tolto completamente la visuale, la luce e l'aria al Parte_1 suo bene, sia la nuova costruzione sopra la proprietà di collegamento con il Parte_1 fabbricato, chiudendo il pozzo luce di proprietà dell'attore con dei vetri colorati.
Il supplemento di accertamento si è reso altresì necessario con riferimento alle doglianze del in merito al realizzato ascensore, cogliendo nel segno Parte_1
l'appellante laddove evidenzia come sia il Tribunale che i consulenti hanno omesso di considerare e statuire in ordine alla sua originaria domanda che era relativa, oltre che alla staticità della costruzione, anche alla sua legittimità in ordine alla violazione delle norme codicistiche sulle distanze tra le costruzioni.
La Corte ha altresì ritenuto che le doglianze dell'appellante sulla chiostrina cogliessero nel segno, trattandosi di manufatto illegittimo, unilateralmente realizzato, che pregiudica la proprietà del anche per ciò che concerne l'igiene dell'area Parte_1 sottostante e per tale ragione è stata ordinata la rimozione della illegittima copertura della chiostrina e dell'aggetto sulla sommità del fronte edificato sul confine.
La Corte, ancora, sulle doglianze riguardanti l'insussistenza della illegittimità delle pareti in vetrocemento e delle aperture realizzate dai convenuti sulle pareti della chiostrina ha ritenuto che l'affermazione del CTU e del giudice di primo grado secondo cui tali aperture non sarebbero soggette alla normativa delle distanze non appare corretta;
richiamando l'assunto di Cass. 28/11/1984, n. 6192 e Cass. 13/12/1977, n.
5432 secondo il quale non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 cod. civ., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l'ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso quanto a portata, coibenza e possibilità di infissione, ha di conseguenza disposto il supplemento di CTU per misurare spessore della parete in vetrocemento e di quella in muratura, al fine dell'eventuale regolarizzazione come luce, secondo il disposto dell'art. 901 cod. civ..
La Corte ha infine ritenuto necessario il supplemento peritale con riferimento alle aperture poste sulla parete ortogonale, anch'esse in adiacenza allo spazio di isolamento, pag. 7/13 chiuse da una sorta di vetrata/inferriata, e ciò seguendo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. 23/09/2021, n. 25864) in tema di aperture sul fondo del vicino, secondo il quale la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.
Sulle doglianze riguardanti le tubazioni idriche e di climatizzazione a servizio degli impianti del convenuto, in quanto posizionate sul solaio di interpiano, che deve ritenersi comune ai due immobili, tenendo conto della giurisprudenza in materia (ex multis,
Cass. 4/12/1995, n. 12491, in tema di normativa sulle distanze dal confine di tubazioni) la Corte ha disposto il richiamo del CTU per verificare la distanza dei manufatti in questione da aperture del Parte_1
Il nominato CTU Ing, , verificato lo stato dei luoghi, è quindi arrivato alle CP_3 seguenti conclusioni.
In ordine al primo quesito (“a) Verifichi il c.t.u. se le nuove costruzioni realizzate dall'appellato e descritte nella relazione depositata nel primo grado di giudizio rispettino la normativa sulle distanze dal confine con la proprietà dell'appellante e dalle aperture dello stesso, anche con riferimento alla costruzione di collegamento con il fabbricato e all'ascensore/elevatore”), il CTU ha così risposto: “con CP_2 riferimento al rispetto delle distanze legali, tenuto conto che il perimetro del pozzo luce costituisce oggi, ai vari piani, il limite di proprietà tra le ditte e , le Parte_1 CP_1 nuove costruzioni realizzate dai convenuti risultano realizzate in Controparte_4 parte in aderenza al vecchio fabbricato ed in parte sul perimetro del pozzo luce che costituisce, sia ai piani entro terra che fuori terra, il confine tra la proprietà dell'attore
e quella dei convenuti. Pertanto, escludendo la copertura in metallo e vetro colorato del cavedio e la scala realizzata a sbalzo sopra lo stesso, in quanto sono già stati oggetto della sentenza non definitiva della Corte 165/2024 pubbl. il 20/02/2024; risulta che il pag. 8/13 resto della costruzione oggi di proprietà della convenuta sig.ra risulta CP_1 realizzato in aderenza e sul limite di proprietà, e pertanto non sussistono ulteriori violazioni delle norme sulle distanze tra le costruzioni e dal confine di proprietà”.
Con riferimento all'ascensore (rectius montacarichi) il CTU afferma che “Per quanto riguarda il montacarichi, il castelletto in alluminio e vetro che ne costituisce il vano corsa risulta costruito in aderenza al vecchio fabbricato e pertanto, anche trattandosi di attrezzatura volta all'abbattimento delle barriere architettoniche, non viola la normativa sulle distanze dalle costruzioni, che, al fine di tutelare l'interesse pubblico all'igiene, al decoro e alla sicurezza per gli edifici, impedisce che si possano creare intercapedini tra edifici che diventino ricettacolo di sporcizia, animali e detriti.
Mentre, con riferimento alla sicurezza statica ed antisismica ed all'eventuale pregiudizio che la costruzione del montacarichi potrebbe avere arrecato all'edificio preesistente, va osservato che il pistone e le guide cabina del montacarichi non sono ancorate sul prospetto del fabbricato in oggetto, al quale è ancorato il solo castelletto in metallo e vetro che costituisce il vano corsa del montacarichi, e nello specifico si tratta di una struttura leggera che non può in sé arrecare alcun pregiudizio statico o sismico al fabbricato. Va inoltre segnalato che il progetto di installazione del montacarichi è stato autorizzato dall'ufficio del Genio Civile di Messina con prot.
25771 del 04.02.2007”.
Infine con riferimento alle tubazioni il CTU afferma che “Riguardo la presenza di tubazioni per la climatizzazione nel giunto tra il vecchio ed il nuovo fabbricato ad un'altezza compresa tra l'intradosso del soffitto dell'ammezzato dell'attore e il pavimento del primo piano della convenuta (Figg. 3 e 4), trovandosi nel contesto di un edificio condominiale, la presenza di tubazioni idriche al di sotto del pavimento e quindi a distanza inferiore di un metro dalla sottostante proprietà, in effetti è pressoché inevitabile”.
In conclusione le verifiche effettuate dal CTU – che questa Corte ritiene di dover condividere, perché coerenti con i dati di fatto riportati - portano a concludere che le doglianze dell'appellante siano infondate e che le opere per come eseguite dall'originaria convenuto risultino invece legittime ed eseguite nel rispetto delle normative sulle distanze, anche con riferimento alla tubazioni che, per come inserite pag. 9/13 all'interno del solaio, rispettano la previsione dell'art. 1102 cod.civ., per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In relazione al secondo quesito (“b) accerti il c.t.u. lo spessore della parete in vetrocemento e di quella in muratura nella quale la prima è incastonata”) il CTU ha concluso che “le pareti di vetro-cemento hanno uno spessore di 8 cm e sono incastonate centralmente ad una parete in muratura avente uno spessore di circa 15/16 cm. Infatti, come si vede nelle figure n. 5, 6 e 7, la risega presente su entrambe le facce della muratura ha una larghezza di circa 4 cm.. Il tipo di satinatura ed il colore del vetro non consentono di distinguere forme ed oggetti e consentono un modesto passaggio di luce, potendosi, nel caso specifico, attribuire a tali pareti una funzione prevalentemente decorativa”.
Il suddetto secondo quesito era strettamente collegato al terzo cioè c) verifichi se tale parete in vetrocemento e se le altre aperture individuate nelle pareti della chiostrina siano conformi alle prescrizioni dell'art. 901 c.c. quali luci;
P.Q.M.
1. Ordina la rimessione della causa sul ruolo istruttorio e, conseguentemente, dispone il richiamo del c.t.u. ing. che, sotto il vincolo del precedente giuramento, risponderà ai Per_2 quesiti indicati in premessa”.
Il CTU ha risposto affermando che “Quanto alle aperture di pertinenza degli immobili dei convenuti , vanno fatte valutazioni separate per le pareti in Controparte_4 vetro-mattone e per le finestrelle presenti al livello del primo piano, il cui limite inferiore è lievemente rialzato rispetto al limite superiore del cavedio. Riguardo le pareti in vetro-cemento, o vetro-mattone, presenti al livello del piano ammezzato, se analizzate come “luci”, le loro caratteristiche sono difformi e/o non inquadrabili nella tipologia di prescrizioni elencate ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 901 c.c.. Visto che in tali pannellature vengono anche annegati dei ferri d'armatura e visto che non possono essere attraversate da alcun oggetto, potrebbero soddisfare, seppur in forma diversa, il requisito della sicurezza in relazione al punto 1) dell'art. 901 c.c., essendo l'inferriata e la grata finalizzate a garantire la sicurezza del vicino impedendo il passaggio di persone e l'immissione di oggetti. Ma tali manufatti non possono essere ritenuti conformi alle prescrizioni geometriche dettate ai punti 2) e 3) dell'art. 901 c.c., pag. 10/13 finalizzate a tutelare il diritto alla privacy, benché, come già detto, la satinatura ed il colore dei vetro-mattoni, utilizzati in questo caso specifico, non consentono di distinguere forme ed oggetti. Con riguardo alle finestrelle presenti al primo piano dell'immobile della convenuta sig.ra , non rispettano le prescrizioni dettate CP_1 dall'art. 901 c.c. in quanto risulta rispettato il solo requisito della inferriata metallica.
Non è infatti presente la grata con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati e non
è rispettata l'altezza minima di 2 metri dal pavimento. Peraltro, come risulta dalla seguente immagine fotografica di Figura 8, per una persona di medio-alta statura è possibile sporgersi e guardare fino al piano di calpestio del cavedio di proprietà dell'attore sig. . Parte_1
Dalle conclusioni del consulente emerge come, secondo un raffronto rigido con le disposizioni dell'srt. 901 cod. civ, in effetti la parete in vetro cemento non presenti tutte le caratteristiche necessarie per potere ritenere che il suddetto articolo sia stato rispettato;
è però vero che la parete in questione per come indicato dallo stesso CTU e per come risulta evidente dalla documentazione fotografica in atti, risulti avere caratteristiche meramente ornamentali tali da non consentire alcunché se non il passaggio di una modestissima quantità di luce e nient'altro, stante la schermatura ed opacità del vetrocemento. Può quindi ritenersi che la suddetta parete e le porzione di essa in vetrocemento risulti costruita nel rispetto delle previsioni dell'art. 901 cod. civ. e sia quindi da considerare legittima.
Diversa considerazione va fatta invece per le finestrelle presenti al primo piano della proprietà che presentano solo una inferriata metallica larga: per come si CP_1 evince anche dalle fotografie e per come rilevato dal CTU, tali aperture non rispettano le previsioni dell'art. 901 cod. civ. per il quale le luci che si aprono sul fondo del vicino devono essere munite “di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati”; le luci devono inoltre “avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori” ma nella fattispecie per cui è causa nemmeno tale previsione è rispettata risultando infatti ad una altezza inferiore. pag. 11/13 Le suddette finestre al primo piano vanno quindi ritenute in violazione del citato art. 901 cod. civ. e pertanto, in accoglimento della domanda dell'appellante, va ordinata la loro regolarizzazione secondo i dettati del suddetto articolo, con ciò aderendo questa
Corte all'orientamento di Cass. 23/09/2021, n. 25864 sopra indicato e già riportato in sentenza non definitiva;
va quindi ordinata l'apposizione di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati e il lato inferiore delle stesse deve essere ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento dell'appellata.
L'appello va quindi parzialmente accolto e l'impugnata sentenza va, pertanto, ulteriormente riformata;
L'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento della domanda originaria, legittima la compensazione per metà delle spese di lite in entrambi del giudizio, dovendosi porre a carico dell'appellata il residuo, liquidato come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato.
Analogamente, le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando, successivamente alla sentenza non definitiva 12 febbraio 2024, n. 165, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Messina del Parte_1
13/05/2021 n. 991 resa nel procedimento R.G. 3768/2010, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ordina all'appellato di procedere alla regolarizzazione delle finestre al primo piano dell'immobile di proprietà dell'appellata secondo le previsioni di cui all'art. 901 cod. civ. per come meglio indicato in motivazione.
2) Rigetta le ulteriori domande.
3) compensa per metà le spese dei due gradi di giudizio, condannando CP_1 al rimborso in favore di del residuo, liquidato per il primo grado in Parte_1
Euro 280,00 per spese ed Euro 2.500,00 per compensi e per il presente grado in Euro
410,00 per spese ed Euro 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pag. 12/13 4) pone le spese delle CTU per metà a carico di e per il residuo a carico CP_1 dell'appellante.
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 494 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Lo Giudice
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 in Messina via dei Mille is. 77 n. 272 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) in CP_1 C.F._2 proprio e n.q. di erede di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta in data 18/10/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Calabrò
( , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Messina, via Tommaso Cannizzaro n.190 giusta procura in atti,
APPELLATA
Avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 13/05/2021 n. 991 resa nel procedimento R.G. 3768/2010.
OGGETTO: distanze legali e danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 03/05/2011 il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Messina il sig. e, premesso di essere Controparte_2 proprietario di un fabbricato sito in Messina, via Consolare Pompea n. 351, villaggio
Contemplazione, lamentava che il convenuto, a sua volta proprietario di un confinante immobile e di un adiacente terreno, aveva realizzato: a) una costruzione, a ridosso e parzialmente sopra l'immobile ad una distanza inferiore a quella di legge, che Parte_1 aveva tolto completamente la visuale, la luce e l'aria al suo bene;
b) una nuova costruzione sopra la proprietà di collegamento con il fabbricato, chiudendo il Parte_1 pozzo luce di proprietà dell'attore con dei vetri colorati.
L'attore contestava, altresì, la realizzazione nello spazio di isolamento di proprietà dell'attore di vedute illegittime, di un ascensore privato in collegamento con il piano superiore dello stabile, nonché l'apposizione nel solaio di copertura del suo immobile di alcune tubazioni illegittime e in violazione delle distanze legali.
Ciò premesso, il ha formulato le seguenti domande: Parte_1
1) Ritenere e dichiarare che le opere realizzate dal sig. e descritte in Controparte_2 narrativa sono del tutto illegittime e sono state realizzate in violazione delle distanze previste dalla normativa sulle distanze legali, nonché costituiscono servitù, oltre che essere pericolose per la staticità dell'immobile, per i motivi indicati in narrativa;
2) Conseguentemente, condannare il sig. alla demolizione delle opere Controparte_2 ed alla eliminazione delle servitù realizzate illegittimamente;
3) Condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni occorsi al sig. Controparte_2 da determinarsi in via equitativa in almeno €. 10.000,00 o in quella somma Parte_1 minore o maggiore che il Tribunale vorrà determinare (…)”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 3768/2010 si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa, interrotta per il dichiarato decesso del convenuto e riassunta dall'attore nei confronti degli eredi sigg. e , è stata istruita CP_1 Persona_1 mediante CTU tecnica e quindi posta in decisione.
pag. 2/13 Con sentenza del 13/05/2021 il Tribunale adìto ha rigettato le domande attoree, con conseguente regime delle spese, evidenziando (in estrema sintesi):
a) che la CTU ha accertato che le opere realizzate dal convenuto, che aveva effettuato un restauro conservativo e ristrutturazione parziale del corpo principale (su via
Consolare Pompea), erano conformi alla normativa vigente in materia di distanze legali;
b) che, quanto ai corpi retrostanti, dopo la demolizione, la successiva ricostruzione aveva mantenuto la sagoma originaria;
c) che, pertanto, erano state rispettate le distanze legali della costruzione originaria dei fabbricati;
d) che, quanto allo spazio di isolamento (di proprietà dell'attore) è emerso che lo stesso
è costituito da un cavedio, ovvero un cortile di dimensioni molto ridotte, con principale funzione di assicurare luce e aria ai vani che si affacciano e che, come tale, è sottratto alla disciplina delle distanze legali;
e) che le pareti in vetro-cemento realizzate da parte convenuta non possono considerarsi luci in senso tecnico-giuridico e, come tali, non violano le norme sulle distanze legali;
f) che l'apertura realizzata sui nuovi volumi realizzati da parte convenuta non consentono di guardare sul fondo limitrofo dell'attore o di sporgere il capo, non avendo caratteristica di veduta, ma di luce;
g) che in presenza di una regolare autorizzazione e nel rispetto, comunque, delle distanze legali, è infondata la doglianza relativa alla violazione dell'art 62 del PRG riferito alle chiostrine, trattandosi, per l'appunto, di cavedio;
h) che il montacarichi realizzato da parte convenuta non rappresenta un pericolo per la stabilità dell'edificio in quanto è stata progettata un'apposita struttura intelaiata indipendente, che non grava in alcun modo sul fabbricato preesistente;
i) che quanto alle tubazioni idriche e di climatizzazione a servizio degli impianti del convenuto, posizionate ad una quota compresa tra la parte inferiore e la parte superiore del solaio, il CTU ha concluso che il solaio stesso, dividendo un piano dall'altro, facendo da copertura per l'immobile dell'attore e per quello dei convenuti, deve ritenersi comune ai due immobili, sicché la realizzazione di tali tubazioni è legittima, ai sensi dell'art. 1102 cod.civ..
pag. 3/13 Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendone la integrale Parte_1 riforma, anche previa rinnovazione dell'accertamento peritale, con accoglimento delle originarie domande.
Si è costituita nel giudizio d'appello in proprio e quale erede della CP_1
(nelle more defunta) , contestando il gravame, del quale ha chiesto il Persona_1 rigetto.
La causa era una prima volta rimessa al Collegio che con sentenza non definitiva del
12/02/2024 ha così deciso, accogliendo uno dei motivi di gravame: “1. Condanna parte appellata alla eliminazione della copertura della chiostrina e della porzione di nuova costruzione in aggetto sulla sommità del fronte edificato sul confine, entro sei mesi dalla notifica della presente ordinanza;
2. Dispone con separata ordinanza il richiamo del c.t.u. “
Con ordinanza in pari data la Corte ha disposto integrazione di consulenza, per approfondimenti tecnici sui residui motivi di appello;
stante la rinuncia del CTU Ing.
, già nominato nel giudizio di primo grado, l'incarico era poi conferito all'Ing. Per_2
che provvedeva a depositare il proprio elaborato peritale. Controparte_3
La causa era nuovamente rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 27/06/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello censura la sentenza gravata, Parte_1 assumendone l'erroneità per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per inesatta valutazione delle prove, nonché per omessa pronuncia sulle domande formulate in citazione: ciò in quanto, a suo dire, il Tribunale ha fatto proprie senza motivazione le conclusioni peritali, riportate peraltro in maniera incompleta, omettendo di esaminare i rilevi evidenziati dall'attore e le evidenze documentali contenute negli atti di causa.
Al riguardo, l'appellante assume che dalle stesse emergenze probatorie risulta l'esistenza di nuova costruzione edificata da controparte, posto che:
- la aerofotogrammetria prodotta in atti dimostra che a monte dell'edificio non esisteva alcuno stabile della consistenza e dimensioni di quello che si dichiara e si riporta in sentenza come demolito e ricostruito;
pag. 4/13 - dalle fotografie allegate alla consulenza, e specificatamente nell'allegato 4 della consulenza , risulta sia la parete finestrata sia lo spazio libero di isolamento a Per_3 monte dell'immobile, sia l'assenza della costruzione oggi esistente;
- il CTU Ing. a pag. 12 della sua relazione afferma che, “oltre ai lavori di Per_2 ristrutturazione e ricostruzione su volumi e perimetro esistenti e a quelli relativi alla realizzazione di nuovi volumi interrati l'immobile dei convenuti è stato oggetto di interventi di costruzione ex novo” .... “si tratta di volumi realizzati in sostituzione del preesistente terrapieno, mentre al piano primo i nuovi volumi sono stati realizzati fuori terra”; “con riferimento all'immobile dei convenuti la questione appare più articolata: da un lato le aereofotogrammetrie acquisite dallo scrivente e le foto aeree prodotte dal consulente di parte attrice documentano che l'immobile al momento delle riprese fotografiche aveva sagoma e consistenza inferiore rispetto a quella attuale” ( pag. 22)
[...] “la porzione di immobile di cui trattasi non esisteva materialmente sui luoghi e pertanto appare corretto affermare che l'immobile dei convenuti, oltre ai lavori di ristrutturazione e ricostruzione su volumi e perimetro esistenti e a quelli relativi alla realizzazione di nuovi volumi interrati è stato oggetto di costruzione ex novo” (pag. 24).
- mentre le autorizzazioni del Genio Civile e della fanno sempre riferimento alla Pt_2 costruzione di un fabbricato in cemento armato a tre elevazioni e due seminterrate, quelle rilasciate dal Comune di Messina fanno riferimento ad un progetto di restauro conservativo e parziale ristrutturazione di un edificio civile a due elevazioni fuori terra più piano ammezzato, con parziale ristrutturazione (pagg. 9 e 10 della consulenza).
Evidenzia, inoltre, l'appellante che “a fronte della affermazione della realizzazione di una nuova costruzione, né il Giudice né i consulenti ritengono violata la normativa sulle distanze legali, non giustificando o motivando in alcun modo tale dichiarazione”.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la sussistenza di uno spazio di isolamento, ha rigettato la domanda di violazione delle distanze per le aperture realizzate ed ha ritenuto legittima la copertura della chiostrina realizzata dal convenuto. Assume l'appellante che la sentenza, senza alcuna motivazione sul punto, smentisce l'affermazione del consulente ing. , il quale dichiara cosa diversa da quella riportata in sentenza, Per_2 in quanto la CTU evidenzia che “si da atto che la copertura della chiostrina e l'aggetto pag. 5/13 sulla sommità del fronte edificato sul confine sono certamente da intendersi come nuove opere in quanto non esistenti nel fabbricato originario, appare evidente che tali opere limitano la circolazione dell'area all'interno della chiostrina e pregiudicano la areazione dei locali sottostanti. Appaiono corrette anche le valutazioni sulla non corrispondenza di tali opere al regolamento edilizio comunale”.
Con il terzo motivo di appello, il si duole che il Tribunale abbia ritenuto che Parte_1 le tubazioni idriche e di climatizzazione a servizio degli impianti del convenuto, in quanto posizionate sul solaio di interpiano, che deve ritenersi comune ai due immobili, sono legittime, considerando che, ai sensi dell'art. 1102 cod.civ., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Con il quarto motivo di appello il ha impugnato la sentenza nella parte in cui Parte_1 afferma che “Quanto al montacarichi realizzato da parte convenuta entrambi i consulenti chiariscono che lo stesso regolarmente approvato, non rappresenta un pericolo per la stabilità dell'edificio in quanto è stata progettata un'apposita struttura intelaiata indipendente che non grava in alcun modo sul fabbricato preesistente, essendo dotata di una propria fondazione distaccata dalle strutture esistenti (p 15 prima ctu in atti e p. 17 seconda ctu in atti)”; sul punto l'appellante evidenzia come il
Tribunale ha omesso di considerare e statuire in ordine alla domanda originaria che era relativa, oltre che alla staticità della costruzione, anche alla sua legittimità in ordine alla violazione delle norme codicistiche sulle distanze tra le costruzioni.
Come accennato, con sentenza non definitiva del 12/02/2024 questa Corte ha accolto parzialmente le doglianze dell'appellante, statuendo di conseguenza, con le motivazioni ivi formulate, che sulle residue censure fosse necessario procedere con il disposto supplemento di CTU finalizzato ad una più precisa indicazione dei manufatti e delle distanze e modalità di realizzazione degli stessi
In particolare con la sentenza non definitiva di cui sopra, a giudizio della Corte, ha errato il Tribunale, con acritica adesione soprattutto alla originaria CTU, nell'escludere la sussistenza di nuove costruzioni e nel ritenere che sia stata rispettata la sagoma originaria, perché ciò è in contrasto con quanto chiaramente emerso nell'istruttoria; per tale ragione si è reso necessario verificare, con il richiamo del CTU, se le nuove pag. 6/13 costruzioni rispettino o meno le distanze legali prescritte in materia, e ciò tenendo conto della prospettazione in citazione, sia riguardo la costruzione, a ridosso e parzialmente sopra l'immobile che aveva tolto completamente la visuale, la luce e l'aria al Parte_1 suo bene, sia la nuova costruzione sopra la proprietà di collegamento con il Parte_1 fabbricato, chiudendo il pozzo luce di proprietà dell'attore con dei vetri colorati.
Il supplemento di accertamento si è reso altresì necessario con riferimento alle doglianze del in merito al realizzato ascensore, cogliendo nel segno Parte_1
l'appellante laddove evidenzia come sia il Tribunale che i consulenti hanno omesso di considerare e statuire in ordine alla sua originaria domanda che era relativa, oltre che alla staticità della costruzione, anche alla sua legittimità in ordine alla violazione delle norme codicistiche sulle distanze tra le costruzioni.
La Corte ha altresì ritenuto che le doglianze dell'appellante sulla chiostrina cogliessero nel segno, trattandosi di manufatto illegittimo, unilateralmente realizzato, che pregiudica la proprietà del anche per ciò che concerne l'igiene dell'area Parte_1 sottostante e per tale ragione è stata ordinata la rimozione della illegittima copertura della chiostrina e dell'aggetto sulla sommità del fronte edificato sul confine.
La Corte, ancora, sulle doglianze riguardanti l'insussistenza della illegittimità delle pareti in vetrocemento e delle aperture realizzate dai convenuti sulle pareti della chiostrina ha ritenuto che l'affermazione del CTU e del giudice di primo grado secondo cui tali aperture non sarebbero soggette alla normativa delle distanze non appare corretta;
richiamando l'assunto di Cass. 28/11/1984, n. 6192 e Cass. 13/12/1977, n.
5432 secondo il quale non possono considerarsi luci in senso tecnico, soggette alle limitazioni imposte dall'art. 901 cod. civ., le aperture praticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati dei pannelli di vetrocemento che, pur consentendo l'ingresso della luce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla struttura del muro stesso quanto a portata, coibenza e possibilità di infissione, ha di conseguenza disposto il supplemento di CTU per misurare spessore della parete in vetrocemento e di quella in muratura, al fine dell'eventuale regolarizzazione come luce, secondo il disposto dell'art. 901 cod. civ..
La Corte ha infine ritenuto necessario il supplemento peritale con riferimento alle aperture poste sulla parete ortogonale, anch'esse in adiacenza allo spazio di isolamento, pag. 7/13 chiuse da una sorta di vetrata/inferriata, e ciò seguendo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. 23/09/2021, n. 25864) in tema di aperture sul fondo del vicino, secondo il quale la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita;
sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.
Sulle doglianze riguardanti le tubazioni idriche e di climatizzazione a servizio degli impianti del convenuto, in quanto posizionate sul solaio di interpiano, che deve ritenersi comune ai due immobili, tenendo conto della giurisprudenza in materia (ex multis,
Cass. 4/12/1995, n. 12491, in tema di normativa sulle distanze dal confine di tubazioni) la Corte ha disposto il richiamo del CTU per verificare la distanza dei manufatti in questione da aperture del Parte_1
Il nominato CTU Ing, , verificato lo stato dei luoghi, è quindi arrivato alle CP_3 seguenti conclusioni.
In ordine al primo quesito (“a) Verifichi il c.t.u. se le nuove costruzioni realizzate dall'appellato e descritte nella relazione depositata nel primo grado di giudizio rispettino la normativa sulle distanze dal confine con la proprietà dell'appellante e dalle aperture dello stesso, anche con riferimento alla costruzione di collegamento con il fabbricato e all'ascensore/elevatore”), il CTU ha così risposto: “con CP_2 riferimento al rispetto delle distanze legali, tenuto conto che il perimetro del pozzo luce costituisce oggi, ai vari piani, il limite di proprietà tra le ditte e , le Parte_1 CP_1 nuove costruzioni realizzate dai convenuti risultano realizzate in Controparte_4 parte in aderenza al vecchio fabbricato ed in parte sul perimetro del pozzo luce che costituisce, sia ai piani entro terra che fuori terra, il confine tra la proprietà dell'attore
e quella dei convenuti. Pertanto, escludendo la copertura in metallo e vetro colorato del cavedio e la scala realizzata a sbalzo sopra lo stesso, in quanto sono già stati oggetto della sentenza non definitiva della Corte 165/2024 pubbl. il 20/02/2024; risulta che il pag. 8/13 resto della costruzione oggi di proprietà della convenuta sig.ra risulta CP_1 realizzato in aderenza e sul limite di proprietà, e pertanto non sussistono ulteriori violazioni delle norme sulle distanze tra le costruzioni e dal confine di proprietà”.
Con riferimento all'ascensore (rectius montacarichi) il CTU afferma che “Per quanto riguarda il montacarichi, il castelletto in alluminio e vetro che ne costituisce il vano corsa risulta costruito in aderenza al vecchio fabbricato e pertanto, anche trattandosi di attrezzatura volta all'abbattimento delle barriere architettoniche, non viola la normativa sulle distanze dalle costruzioni, che, al fine di tutelare l'interesse pubblico all'igiene, al decoro e alla sicurezza per gli edifici, impedisce che si possano creare intercapedini tra edifici che diventino ricettacolo di sporcizia, animali e detriti.
Mentre, con riferimento alla sicurezza statica ed antisismica ed all'eventuale pregiudizio che la costruzione del montacarichi potrebbe avere arrecato all'edificio preesistente, va osservato che il pistone e le guide cabina del montacarichi non sono ancorate sul prospetto del fabbricato in oggetto, al quale è ancorato il solo castelletto in metallo e vetro che costituisce il vano corsa del montacarichi, e nello specifico si tratta di una struttura leggera che non può in sé arrecare alcun pregiudizio statico o sismico al fabbricato. Va inoltre segnalato che il progetto di installazione del montacarichi è stato autorizzato dall'ufficio del Genio Civile di Messina con prot.
25771 del 04.02.2007”.
Infine con riferimento alle tubazioni il CTU afferma che “Riguardo la presenza di tubazioni per la climatizzazione nel giunto tra il vecchio ed il nuovo fabbricato ad un'altezza compresa tra l'intradosso del soffitto dell'ammezzato dell'attore e il pavimento del primo piano della convenuta (Figg. 3 e 4), trovandosi nel contesto di un edificio condominiale, la presenza di tubazioni idriche al di sotto del pavimento e quindi a distanza inferiore di un metro dalla sottostante proprietà, in effetti è pressoché inevitabile”.
In conclusione le verifiche effettuate dal CTU – che questa Corte ritiene di dover condividere, perché coerenti con i dati di fatto riportati - portano a concludere che le doglianze dell'appellante siano infondate e che le opere per come eseguite dall'originaria convenuto risultino invece legittime ed eseguite nel rispetto delle normative sulle distanze, anche con riferimento alla tubazioni che, per come inserite pag. 9/13 all'interno del solaio, rispettano la previsione dell'art. 1102 cod.civ., per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In relazione al secondo quesito (“b) accerti il c.t.u. lo spessore della parete in vetrocemento e di quella in muratura nella quale la prima è incastonata”) il CTU ha concluso che “le pareti di vetro-cemento hanno uno spessore di 8 cm e sono incastonate centralmente ad una parete in muratura avente uno spessore di circa 15/16 cm. Infatti, come si vede nelle figure n. 5, 6 e 7, la risega presente su entrambe le facce della muratura ha una larghezza di circa 4 cm.. Il tipo di satinatura ed il colore del vetro non consentono di distinguere forme ed oggetti e consentono un modesto passaggio di luce, potendosi, nel caso specifico, attribuire a tali pareti una funzione prevalentemente decorativa”.
Il suddetto secondo quesito era strettamente collegato al terzo cioè c) verifichi se tale parete in vetrocemento e se le altre aperture individuate nelle pareti della chiostrina siano conformi alle prescrizioni dell'art. 901 c.c. quali luci;
P.Q.M.
1. Ordina la rimessione della causa sul ruolo istruttorio e, conseguentemente, dispone il richiamo del c.t.u. ing. che, sotto il vincolo del precedente giuramento, risponderà ai Per_2 quesiti indicati in premessa”.
Il CTU ha risposto affermando che “Quanto alle aperture di pertinenza degli immobili dei convenuti , vanno fatte valutazioni separate per le pareti in Controparte_4 vetro-mattone e per le finestrelle presenti al livello del primo piano, il cui limite inferiore è lievemente rialzato rispetto al limite superiore del cavedio. Riguardo le pareti in vetro-cemento, o vetro-mattone, presenti al livello del piano ammezzato, se analizzate come “luci”, le loro caratteristiche sono difformi e/o non inquadrabili nella tipologia di prescrizioni elencate ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 901 c.c.. Visto che in tali pannellature vengono anche annegati dei ferri d'armatura e visto che non possono essere attraversate da alcun oggetto, potrebbero soddisfare, seppur in forma diversa, il requisito della sicurezza in relazione al punto 1) dell'art. 901 c.c., essendo l'inferriata e la grata finalizzate a garantire la sicurezza del vicino impedendo il passaggio di persone e l'immissione di oggetti. Ma tali manufatti non possono essere ritenuti conformi alle prescrizioni geometriche dettate ai punti 2) e 3) dell'art. 901 c.c., pag. 10/13 finalizzate a tutelare il diritto alla privacy, benché, come già detto, la satinatura ed il colore dei vetro-mattoni, utilizzati in questo caso specifico, non consentono di distinguere forme ed oggetti. Con riguardo alle finestrelle presenti al primo piano dell'immobile della convenuta sig.ra , non rispettano le prescrizioni dettate CP_1 dall'art. 901 c.c. in quanto risulta rispettato il solo requisito della inferriata metallica.
Non è infatti presente la grata con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati e non
è rispettata l'altezza minima di 2 metri dal pavimento. Peraltro, come risulta dalla seguente immagine fotografica di Figura 8, per una persona di medio-alta statura è possibile sporgersi e guardare fino al piano di calpestio del cavedio di proprietà dell'attore sig. . Parte_1
Dalle conclusioni del consulente emerge come, secondo un raffronto rigido con le disposizioni dell'srt. 901 cod. civ, in effetti la parete in vetro cemento non presenti tutte le caratteristiche necessarie per potere ritenere che il suddetto articolo sia stato rispettato;
è però vero che la parete in questione per come indicato dallo stesso CTU e per come risulta evidente dalla documentazione fotografica in atti, risulti avere caratteristiche meramente ornamentali tali da non consentire alcunché se non il passaggio di una modestissima quantità di luce e nient'altro, stante la schermatura ed opacità del vetrocemento. Può quindi ritenersi che la suddetta parete e le porzione di essa in vetrocemento risulti costruita nel rispetto delle previsioni dell'art. 901 cod. civ. e sia quindi da considerare legittima.
Diversa considerazione va fatta invece per le finestrelle presenti al primo piano della proprietà che presentano solo una inferriata metallica larga: per come si CP_1 evince anche dalle fotografie e per come rilevato dal CTU, tali aperture non rispettano le previsioni dell'art. 901 cod. civ. per il quale le luci che si aprono sul fondo del vicino devono essere munite “di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati”; le luci devono inoltre “avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori” ma nella fattispecie per cui è causa nemmeno tale previsione è rispettata risultando infatti ad una altezza inferiore. pag. 11/13 Le suddette finestre al primo piano vanno quindi ritenute in violazione del citato art. 901 cod. civ. e pertanto, in accoglimento della domanda dell'appellante, va ordinata la loro regolarizzazione secondo i dettati del suddetto articolo, con ciò aderendo questa
Corte all'orientamento di Cass. 23/09/2021, n. 25864 sopra indicato e già riportato in sentenza non definitiva;
va quindi ordinata l'apposizione di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati e il lato inferiore delle stesse deve essere ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento dell'appellata.
L'appello va quindi parzialmente accolto e l'impugnata sentenza va, pertanto, ulteriormente riformata;
L'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento della domanda originaria, legittima la compensazione per metà delle spese di lite in entrambi del giudizio, dovendosi porre a carico dell'appellata il residuo, liquidato come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato.
Analogamente, le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando, successivamente alla sentenza non definitiva 12 febbraio 2024, n. 165, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Messina del Parte_1
13/05/2021 n. 991 resa nel procedimento R.G. 3768/2010, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ordina all'appellato di procedere alla regolarizzazione delle finestre al primo piano dell'immobile di proprietà dell'appellata secondo le previsioni di cui all'art. 901 cod. civ. per come meglio indicato in motivazione.
2) Rigetta le ulteriori domande.
3) compensa per metà le spese dei due gradi di giudizio, condannando CP_1 al rimborso in favore di del residuo, liquidato per il primo grado in Parte_1
Euro 280,00 per spese ed Euro 2.500,00 per compensi e per il presente grado in Euro
410,00 per spese ed Euro 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pag. 12/13 4) pone le spese delle CTU per metà a carico di e per il residuo a carico CP_1 dell'appellante.
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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