Art. 10. ((Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' sostituito dal seguente:
"La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonche' dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, puo' essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".))
"La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 4, nonche' dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, puo' essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo, anche in deroga alle norme di legge e di statuto, in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".))