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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 994/2025 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AS EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. AS EL ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 994 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARANTI Parte_1 C.F._1
EN elettivamente domiciliato in 05100 Terni in via Armellini, 10 presso lo “Studio
Legale Avvocati Chiaranti
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
)- CONTUMACI C.F._3
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. citava in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: pagina 1 di 5 “a) sentire dichiarare che essi convenuti hanno accettato la eredità del rispettivamente coniuge/padre (nato a [...] il [...] e deceduto a Terni il 14.02.2019 Persona_1
) e, comunque, sentire dichiarare che essi sono divenuti proprietari CodiceFiscale_4 per tale titolo dei diritti per ciascuna indicati di tutte le unità immobiliari appresso descritte:
“a.
1- proprietà superficiaria immobile sito in comune di Terni in via Pallotta,6/8 e distinto al catasto di detto comune al foglio 82, particella 197, subalterno 2, categ C/7;
a.
2- proprietà superficiaria su immobile distinto al catasto del comune di Terni al foglio 82, particella 197, subalterno 6 Ente Urbano;
a.
3- piena proprietà immobile sito in Terni in via dell'Impresa, 4 e distinto al catasto del detto comune al foglio 103, particella 1142, subalterno 7 categoria C3;
a.
4- piena proprietà immobile sito in Terni in via dell'Impresa,4 e distinto al catasto del detto comune al foglio 103, particella 1142, subalterno 1, Ente Comune;
a.
5- piena proprietà immobile sito in Terni in via dell'Impresa, 4 e distinto al catasto del detto comune al foglio 103, particella 1144, categoria D1.
a.
6- diritto di proprietà per ½ in regime di comunione con dell'immobile sito CP_1 in Arrone e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 10, particela 1058, categ.
F/3;
a.
7- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Narni e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 106, particella 66, subalterno 5, categoria A/4;
a.
8- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Narni e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 106, particella 69, categoria A/4;
a.
9- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Terni e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 109, particella 99, subalterno 173, categoria
C/6;
a.10- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Terni viale C. Battisti,
38 e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 107, particella 358, subalterno
21, categoria A/2;
a.11- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Terni viale G. Mazzini,
27 e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 117, particella 91, subalterno 25, categoria A/2;
a.12- diritti di piena proprietà su immobile sito in comune di Arrone e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 10, particella 881, categoria T bosco misto;
pagina 2 di 5 a.13- diritti di piena proprietà su immobile sito in comune di Arrone e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 10, particella 1057, categoria T bosco misto;
a.14- diritti di proprietà pari ad ¼ su immobile sito in Narni e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 104, particella 35, categoria T, bosco misto.
a.15- diritti di proprietà pari ad ¼ su immobile sito in Narni e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 104, particella 36, categoria T, uliveto.
b) Sentirsi condannare al pagamento delle spese e competenze professionali legali di lite di parte attrice da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con decreto del 14/10/2025, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva disposta la trasformazione del rito, fissata l'udienza ex art. 281-duodecies c.p.c. ed assegnato alle parti termine perentorio sino al 15/11/2025 per integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
All'odierna udienza, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., rilevata la mancata costituzione dei convenuti, se ne dichiara la contumacia e si procede alla discussione della causa.
2. Dall'atto introduttivo e, comunque, dalla documentazione in atti risulta che:
- all'esito del giudizio iscritto al RG n. 79/2015 di questo Tribunale, gli eredi di
– odierni convenuti – venivano condannati, fra l'altro, al pagamento Persona_1 delle spese processuali sostenute dal nell'ambito del predetto giudizio Parte_2 avente ad oggetto la revocatoria di alcuni atti di trasferimento immobiliare effettuati da in favore del fratello (cfr. sentenza n. 735/2020 Parte_3 Persona_1 del Tribunale di erni, doc. 5);
- nel corso del suddetto giudizio RG n. 79/2015, interveniva il decesso di Per_1
e gli odierni convenuti, con comparsa del 20/11/2019, si costituivano in
[...] giudizio, in qualità di eredi del facendo proprie tutte le difese del de cuius (cfr. Per_1 doc. 6);
- rimasta senza riscontro la intimazione di pagamento per € 30.747,56, come da atto di precetto notificato ai debitori in data 23-28.01.2024 (doc. 7), col pignoramento notificato il 05 marzo 2021 (doc. 8) veniva introdotta la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n° 30/2021 R.G.E. del Tribunale di Terni;
- nell'ambito di tale procedimento, le parti debitrici e CP_1 CP_2 avanzavano istanza di conversione che veniva accolta dal (doc. 8) ma, poiché CP_3 omettevano di pagare diverse rate, la parte creditrice avanzava istanza per la fissazione pagina 3 di 5 delle vendite del compendio pignorato all'esito della quale il G. Es., in data 22.05.2025, emetteva ordinanza (doc. 9) con la quale disponeva che il creditore procedente provvedesse - entro 60 giorni - alla trascrizione di un atto idoneo ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità;
- secondo parte attrice, gli odierni convenuti hanno compiuto una serie di atti idonei ai fini dell'accettazione dell'eredità (cfr. doc.ti da 10 a 16 compresi), tra cui anche la stessa istanza di conversione nel procedimento esecutivo immobiliare n° 30/21 R.G.Es. del
Tribunale di Terni (doc. 17), così qualificandosi come eredi dell'originario debitore.
2. Ciò evidenziato, la domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti, come sopra riportato, sussistono elementi probatori per potersi ritenere accertato che e abbiano accettato CP_1 CP_2 tacitamente l'eredità di ai sensi dell'art. 485 c.c. Persona_1
Al riguardo, appare utile riportare una recente massima della Suprema Corte secondo cui
“L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla” (cfr. Cass. n. 24006/2025).
Ebbene, nel caso di specie, risulta per tabulas che, nel corso del giudizio civile iscritto al
RG n. 79/2015 di questo Tribunale, intervenuto il decesso di in data Persona_1
14/2/2019, interrotto il giudizio ex art. 303 c.p.c., gli odierni convenuti si costituivano in giudizio qualificandosi come eredi del e facendo proprie tutte le difese del de cuius Per_1
(cfr. doc. 5).
A ciò si aggiunga che, nel predetto atto di costituzione, gli odierni convenuti dichiaravano la propria residenza nell'immobile sito in Terni, via Cesare Battisti n. 38 e che, ancora do oggi, gli stessi vi risiedono, come dimostrato dalle notifiche dell'atto introduttivo del presente giudizio e, quindi, risulta incontroverso che il possesso del suddetto bene immobile ereditario
(cfr. visura immobili in atti, doc. 18) si è protratto per oltre tre mesi dalla morte del de cuius senza che i chiamati abbiano fatto l'inventario ed essendo altresì incontroverso che gli stessi pagina 4 di 5 avessero consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima (cfr. Cass. n. 1438/2020).
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato
2.1. Deve altresì essere ordinata la trascrizione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., quale effetto ex lege della sentenza che accerti l'accettazione di eredità, a cura e spese di parte attrice, salvo rivalsa verso i convenuti.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo valori minimi previsti dal
DM n. 55/2014, quindi ridotti non oltre il 50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (scaglione da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
1. DICHIARA che e hanno accettato tacitamente CP_1 CP_2
l'eredità di (deceduto in Terni il giorno 14/2/2019); Persona_1
2. ORDINA la trascrizione ex art. 2648 c.c. della presente sentenza, a cura e spese di parte attrice, salvo rivalsa verso i convenuti;
3. Condanna e a rimborsare le spese di lite sostenute CP_1 CP_2 da attrice che si liquidano in Euro 2.905,00 per compenso, oltre rimborso forfettario pari al 15% del compenso, oltre euro 518,00 per spese vive, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Terni il 22 dicembre 2025
Il Giudice
AS EL
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
AS EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. AS EL ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 994 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARANTI Parte_1 C.F._1
EN elettivamente domiciliato in 05100 Terni in via Armellini, 10 presso lo “Studio
Legale Avvocati Chiaranti
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
)- CONTUMACI C.F._3
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. citava in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: pagina 1 di 5 “a) sentire dichiarare che essi convenuti hanno accettato la eredità del rispettivamente coniuge/padre (nato a [...] il [...] e deceduto a Terni il 14.02.2019 Persona_1
) e, comunque, sentire dichiarare che essi sono divenuti proprietari CodiceFiscale_4 per tale titolo dei diritti per ciascuna indicati di tutte le unità immobiliari appresso descritte:
“a.
1- proprietà superficiaria immobile sito in comune di Terni in via Pallotta,6/8 e distinto al catasto di detto comune al foglio 82, particella 197, subalterno 2, categ C/7;
a.
2- proprietà superficiaria su immobile distinto al catasto del comune di Terni al foglio 82, particella 197, subalterno 6 Ente Urbano;
a.
3- piena proprietà immobile sito in Terni in via dell'Impresa, 4 e distinto al catasto del detto comune al foglio 103, particella 1142, subalterno 7 categoria C3;
a.
4- piena proprietà immobile sito in Terni in via dell'Impresa,4 e distinto al catasto del detto comune al foglio 103, particella 1142, subalterno 1, Ente Comune;
a.
5- piena proprietà immobile sito in Terni in via dell'Impresa, 4 e distinto al catasto del detto comune al foglio 103, particella 1144, categoria D1.
a.
6- diritto di proprietà per ½ in regime di comunione con dell'immobile sito CP_1 in Arrone e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 10, particela 1058, categ.
F/3;
a.
7- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Narni e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 106, particella 66, subalterno 5, categoria A/4;
a.
8- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Narni e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 106, particella 69, categoria A/4;
a.
9- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Terni e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 109, particella 99, subalterno 173, categoria
C/6;
a.10- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Terni viale C. Battisti,
38 e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 107, particella 358, subalterno
21, categoria A/2;
a.11- diritti di piena proprietà per 1/1 sull'immobile sito in comune di Terni viale G. Mazzini,
27 e distinto al catasto fabbricati del detto comune al foglio 117, particella 91, subalterno 25, categoria A/2;
a.12- diritti di piena proprietà su immobile sito in comune di Arrone e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 10, particella 881, categoria T bosco misto;
pagina 2 di 5 a.13- diritti di piena proprietà su immobile sito in comune di Arrone e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 10, particella 1057, categoria T bosco misto;
a.14- diritti di proprietà pari ad ¼ su immobile sito in Narni e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 104, particella 35, categoria T, bosco misto.
a.15- diritti di proprietà pari ad ¼ su immobile sito in Narni e distinto al catasto terreni del detto comune al foglio 104, particella 36, categoria T, uliveto.
b) Sentirsi condannare al pagamento delle spese e competenze professionali legali di lite di parte attrice da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con decreto del 14/10/2025, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva disposta la trasformazione del rito, fissata l'udienza ex art. 281-duodecies c.p.c. ed assegnato alle parti termine perentorio sino al 15/11/2025 per integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
All'odierna udienza, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., rilevata la mancata costituzione dei convenuti, se ne dichiara la contumacia e si procede alla discussione della causa.
2. Dall'atto introduttivo e, comunque, dalla documentazione in atti risulta che:
- all'esito del giudizio iscritto al RG n. 79/2015 di questo Tribunale, gli eredi di
– odierni convenuti – venivano condannati, fra l'altro, al pagamento Persona_1 delle spese processuali sostenute dal nell'ambito del predetto giudizio Parte_2 avente ad oggetto la revocatoria di alcuni atti di trasferimento immobiliare effettuati da in favore del fratello (cfr. sentenza n. 735/2020 Parte_3 Persona_1 del Tribunale di erni, doc. 5);
- nel corso del suddetto giudizio RG n. 79/2015, interveniva il decesso di Per_1
e gli odierni convenuti, con comparsa del 20/11/2019, si costituivano in
[...] giudizio, in qualità di eredi del facendo proprie tutte le difese del de cuius (cfr. Per_1 doc. 6);
- rimasta senza riscontro la intimazione di pagamento per € 30.747,56, come da atto di precetto notificato ai debitori in data 23-28.01.2024 (doc. 7), col pignoramento notificato il 05 marzo 2021 (doc. 8) veniva introdotta la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n° 30/2021 R.G.E. del Tribunale di Terni;
- nell'ambito di tale procedimento, le parti debitrici e CP_1 CP_2 avanzavano istanza di conversione che veniva accolta dal (doc. 8) ma, poiché CP_3 omettevano di pagare diverse rate, la parte creditrice avanzava istanza per la fissazione pagina 3 di 5 delle vendite del compendio pignorato all'esito della quale il G. Es., in data 22.05.2025, emetteva ordinanza (doc. 9) con la quale disponeva che il creditore procedente provvedesse - entro 60 giorni - alla trascrizione di un atto idoneo ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità;
- secondo parte attrice, gli odierni convenuti hanno compiuto una serie di atti idonei ai fini dell'accettazione dell'eredità (cfr. doc.ti da 10 a 16 compresi), tra cui anche la stessa istanza di conversione nel procedimento esecutivo immobiliare n° 30/21 R.G.Es. del
Tribunale di Terni (doc. 17), così qualificandosi come eredi dell'originario debitore.
2. Ciò evidenziato, la domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti, come sopra riportato, sussistono elementi probatori per potersi ritenere accertato che e abbiano accettato CP_1 CP_2 tacitamente l'eredità di ai sensi dell'art. 485 c.c. Persona_1
Al riguardo, appare utile riportare una recente massima della Suprema Corte secondo cui
“L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla” (cfr. Cass. n. 24006/2025).
Ebbene, nel caso di specie, risulta per tabulas che, nel corso del giudizio civile iscritto al
RG n. 79/2015 di questo Tribunale, intervenuto il decesso di in data Persona_1
14/2/2019, interrotto il giudizio ex art. 303 c.p.c., gli odierni convenuti si costituivano in giudizio qualificandosi come eredi del e facendo proprie tutte le difese del de cuius Per_1
(cfr. doc. 5).
A ciò si aggiunga che, nel predetto atto di costituzione, gli odierni convenuti dichiaravano la propria residenza nell'immobile sito in Terni, via Cesare Battisti n. 38 e che, ancora do oggi, gli stessi vi risiedono, come dimostrato dalle notifiche dell'atto introduttivo del presente giudizio e, quindi, risulta incontroverso che il possesso del suddetto bene immobile ereditario
(cfr. visura immobili in atti, doc. 18) si è protratto per oltre tre mesi dalla morte del de cuius senza che i chiamati abbiano fatto l'inventario ed essendo altresì incontroverso che gli stessi pagina 4 di 5 avessero consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima (cfr. Cass. n. 1438/2020).
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato
2.1. Deve altresì essere ordinata la trascrizione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., quale effetto ex lege della sentenza che accerti l'accettazione di eredità, a cura e spese di parte attrice, salvo rivalsa verso i convenuti.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo valori minimi previsti dal
DM n. 55/2014, quindi ridotti non oltre il 50% attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (scaglione da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) con l'esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
1. DICHIARA che e hanno accettato tacitamente CP_1 CP_2
l'eredità di (deceduto in Terni il giorno 14/2/2019); Persona_1
2. ORDINA la trascrizione ex art. 2648 c.c. della presente sentenza, a cura e spese di parte attrice, salvo rivalsa verso i convenuti;
3. Condanna e a rimborsare le spese di lite sostenute CP_1 CP_2 da attrice che si liquidano in Euro 2.905,00 per compenso, oltre rimborso forfettario pari al 15% del compenso, oltre euro 518,00 per spese vive, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Terni il 22 dicembre 2025
Il Giudice
AS EL
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