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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5810 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana AC, all'udienza di discussione del 23 dicembre
2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.3648 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025 e promossa da (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. BELPIETRO ANTONIO che li C.F._4
rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
( C.F. : ) – resistente - contumace. Controparte_1 C.F._5
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Come all'udienza del 23 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e intimavano a lo sfratto per morosità dall'immobile
[...] Parte_4 Controparte_1
sito in Brescia, Via S. Francesco D'Assisi n.13/A, ad uso diverso assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione.
Alla prima udienza il legale degli intimanti dava atto che la morosità per i canoni richiesta nell'intimazione era stata sanata dopo la notifica dell'intimazione e chiedeva l'emissione della convalida o dell'ordinanza ex art. 665 cpc. Compariva personalmente l'intimato che si opponeva alla convalida confermando di aver sanato la morosità
dopo la notifica dell'intimazione.
Disposto il mutamento di rito ed esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 nella contumacia dell'intimato.
La domanda dei locatori di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta perché l'intimato,
rimanendo contumace, non ha fornito prova di aver versato i canoni e gli oneri accessori non pagati come dichiarato dai ricorrenti, ed il mancato versamento, anche nel corso del giudizio, del canone di locazione o degli oneri accessori nei termini di legge costituisce un inadempimento grave ed importante.
Il ritardo del conduttore nel pagamento del canone, protrattosi per più di venti giorni rispetto alla scadenza pattuita ed il mancato pagamento degli oneri accessori che superano le due mensilità, costituisce un grave inadempimento idoneo alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione.
Incombeva, pertanto, in capo alla parte convenuta l'onere di contestare quanto sopra assunto, nonché di fornire la prova di vicende estintive del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. In tal senso, invece,
nulla è stato dimostrato né semplicemente dedotto.
Pertanto la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa di il contratto di locazione di cui è causa e per gli effetti Controparte_1
condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena Controparte_1
disposizione di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
l'immobile sito in Brescia, Via S. Francesco D'Assisi n.13/A, ad uso diverso, entro la data del 20
[...]
febbraio 2026;
2) condanna altresì a rifondere le spese legali che si liquidano in € 921,00, come da Controparte_1
nota spese, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese esenti.
Così deciso in Brescia, 23 dicembre 2025 Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana AC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana AC, all'udienza di discussione del 23 dicembre
2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.3648 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025 e promossa da (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , (C.F.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. BELPIETRO ANTONIO che li C.F._4
rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
( C.F. : ) – resistente - contumace. Controparte_1 C.F._5
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Come all'udienza del 23 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e intimavano a lo sfratto per morosità dall'immobile
[...] Parte_4 Controparte_1
sito in Brescia, Via S. Francesco D'Assisi n.13/A, ad uso diverso assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione.
Alla prima udienza il legale degli intimanti dava atto che la morosità per i canoni richiesta nell'intimazione era stata sanata dopo la notifica dell'intimazione e chiedeva l'emissione della convalida o dell'ordinanza ex art. 665 cpc. Compariva personalmente l'intimato che si opponeva alla convalida confermando di aver sanato la morosità
dopo la notifica dell'intimazione.
Disposto il mutamento di rito ed esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione del 23 dicembre 2025 nella contumacia dell'intimato.
La domanda dei locatori di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta perché l'intimato,
rimanendo contumace, non ha fornito prova di aver versato i canoni e gli oneri accessori non pagati come dichiarato dai ricorrenti, ed il mancato versamento, anche nel corso del giudizio, del canone di locazione o degli oneri accessori nei termini di legge costituisce un inadempimento grave ed importante.
Il ritardo del conduttore nel pagamento del canone, protrattosi per più di venti giorni rispetto alla scadenza pattuita ed il mancato pagamento degli oneri accessori che superano le due mensilità, costituisce un grave inadempimento idoneo alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione.
Incombeva, pertanto, in capo alla parte convenuta l'onere di contestare quanto sopra assunto, nonché di fornire la prova di vicende estintive del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. In tal senso, invece,
nulla è stato dimostrato né semplicemente dedotto.
Pertanto la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa di il contratto di locazione di cui è causa e per gli effetti Controparte_1
condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena Controparte_1
disposizione di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
l'immobile sito in Brescia, Via S. Francesco D'Assisi n.13/A, ad uso diverso, entro la data del 20
[...]
febbraio 2026;
2) condanna altresì a rifondere le spese legali che si liquidano in € 921,00, come da Controparte_1
nota spese, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese esenti.
Così deciso in Brescia, 23 dicembre 2025 Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana AC