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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 1255/2025V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1255/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Matteo Depicolzuane con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Mira (VE) in data 22.08.2020 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2020, parte II^, Serie A, n. 5;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
pagina 1 di 4 - di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 05.12.2023 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con sentenza emessa il 26.01.2024 (Sentenza n. 256/2024 – RGN 10539/2023); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e il 22 agosto 2020 in Mira (VE), con atto trascritto Parte_1 Parte_2 presso il registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020 al numero 5, parte II, serie A, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di annotazione dell'emananda sentenza in seno al registro degli atti di matrimonio;
2) assegnarsi la casa coniugale in Mira (VE), via Nazionale n. 310/A, a , Parte_1 che ivi manterrà la propria residenza assieme alla figlia;
Per_1
3) la responsabilità genitoriale nei confronti della minore verrà Persona_2 esercitata dai ricorrenti in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, Parte_1
4) il diritto di visita della figlia verrà esercitato dal padre previo Per_1 Parte_2 accordo con la madre, e nei termini di cui al piano genitoriale allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, tra i quali si specificano i seguenti:
-allorquando andrà a prenderla all'asilo e la terrà con sé il mercoledì fino alle 21 e di domenica dalle 9 alle 21 fino al termine del periodo di allattamento e comunque sino al terzo anno di età.
Dopodichè, privilegiando in ogni caso il migliore interesse della bambina, il padre potrà tenere con sé il mercoledì, andando a prenderla a scuola per poi ricondurvela nel Per_1 giorno successivo, ed a fine settimana alterni, dal sabato mattina ad ore 8 alla domenica sera ad ore 21 allorquando la ricondurrà presso la madre, ovvero eventualmente la mattina successiva allorquando condurrà la minore a scuola;
durante le vacanze di Natale,
trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno d i Per_1
Natale con l'altro; terminato il periodo di allattamento, trascorrerà ad anni alterni Per_1 con l'uno e l'altro genitore i periodi tra il 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) verserà a quale contributo al mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia l'importo mensile di 400,00, € da versarsi entro il giorno 10 Persona_2 di ciascun mese, da rivalutarsi in ragione d'anno secondo l'indice ISTAT;
pagina 2 di 4 6) acconsente che l'Assegno Unico Universale erogato dall'Istituto Parte_2
Nazionale per la Previdenza Sociale od ogni emolumento equipollente venga attribuito a per la quota del 100%, con onere per di fornire a Parte_1 Parte_2
la documentazione utile all'aggiornamento dell'ISEE entro il 10 gennaio Parte_1 di ogni anno;
7) acconsente che le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie Parte_2 compiute per la figlia minore vengano attribuite per il 100% a;
Per_1 Parte_1
8) si impegna ad acquistare per € 112.500,00 o per il diverso valore di Parte_1 mercato la quota pari a ½ di piena proprietà dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale e sita in comune di Mira (VE), via Nazionale n. 310/A, così individuata al Catasto Fabbricati:
Comune di Mira – Foglio 27 (ventisette)
- particella 1819 sub 64, via Nazionale snc, p. 2°, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 6, superficie catastale Totale: 128 metri quadrati, Totale escluse aree coperte: 122 metri quadrati, r.c. Euro 619,75 – classamento e rendita proposti D.M. 701/94 (l'appartamento al piano secondo);
- particella 1819 sub 76, Via Nazionale snc, p. S1, cat. C/6, cl. 7, consistenza mq. 23, superficie Catastale Totale: 28 metri quadrati, r.c. Euro 83,15 – classamento e rendita propositi D.M. 701/94 (il garage);
- particella 1819 sub 42, Via Nazionale snc, p. T, cat. C/6, cl. 1, consistenza mq. 15, superficie catastale Totale: 15 metri quadrati, r.c. Euro 19,37 – classamento e rendita proposti D.M. 701/94 (i posto auto scoperto;
con rinuncia all'ipoteca legale e condivisione delle spese notarili di trasferimento per il 50% ciascuno.
Si precisa che l'impegno al trasferimento in favore di è connesso e Parte_1 funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra coniugi e pertanto i coniugi chiedono che il trasferimento avvenga in regime di esenzione fiscale come previsto dall'art. 19 della legge 74 del 1987.
9) e si dichiarano economicamente autosufficienti, Parte_1 Parte_2 rinunciando reciprocamente e accettando reciprocamente la rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
10) tutte le spese straordinarie relativi al figlio (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, viaggi studio, attività ricreative e ludico-sportive) siccome dettagliate nel protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia ed il cui stralcio viene qui espressamente richiamato, verranno concordate e sopportate per il 50 % da ciascuno dei ricorrenti;
pagina 3 di 4 11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio – rinnovo del passaporto ove necessario.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 19.09.2025 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 22.08.2020 a Mira (VE), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 5, anno 2020 del Comune di Mira (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 16.10.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 1255/2025V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1255/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Matteo Depicolzuane con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Mira (VE) in data 22.08.2020 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2020, parte II^, Serie A, n. 5;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
pagina 1 di 4 - di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 05.12.2023 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con sentenza emessa il 26.01.2024 (Sentenza n. 256/2024 – RGN 10539/2023); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e il 22 agosto 2020 in Mira (VE), con atto trascritto Parte_1 Parte_2 presso il registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020 al numero 5, parte II, serie A, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di annotazione dell'emananda sentenza in seno al registro degli atti di matrimonio;
2) assegnarsi la casa coniugale in Mira (VE), via Nazionale n. 310/A, a , Parte_1 che ivi manterrà la propria residenza assieme alla figlia;
Per_1
3) la responsabilità genitoriale nei confronti della minore verrà Persona_2 esercitata dai ricorrenti in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, Parte_1
4) il diritto di visita della figlia verrà esercitato dal padre previo Per_1 Parte_2 accordo con la madre, e nei termini di cui al piano genitoriale allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, tra i quali si specificano i seguenti:
-allorquando andrà a prenderla all'asilo e la terrà con sé il mercoledì fino alle 21 e di domenica dalle 9 alle 21 fino al termine del periodo di allattamento e comunque sino al terzo anno di età.
Dopodichè, privilegiando in ogni caso il migliore interesse della bambina, il padre potrà tenere con sé il mercoledì, andando a prenderla a scuola per poi ricondurvela nel Per_1 giorno successivo, ed a fine settimana alterni, dal sabato mattina ad ore 8 alla domenica sera ad ore 21 allorquando la ricondurrà presso la madre, ovvero eventualmente la mattina successiva allorquando condurrà la minore a scuola;
durante le vacanze di Natale,
trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno d i Per_1
Natale con l'altro; terminato il periodo di allattamento, trascorrerà ad anni alterni Per_1 con l'uno e l'altro genitore i periodi tra il 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
5) verserà a quale contributo al mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia l'importo mensile di 400,00, € da versarsi entro il giorno 10 Persona_2 di ciascun mese, da rivalutarsi in ragione d'anno secondo l'indice ISTAT;
pagina 2 di 4 6) acconsente che l'Assegno Unico Universale erogato dall'Istituto Parte_2
Nazionale per la Previdenza Sociale od ogni emolumento equipollente venga attribuito a per la quota del 100%, con onere per di fornire a Parte_1 Parte_2
la documentazione utile all'aggiornamento dell'ISEE entro il 10 gennaio Parte_1 di ogni anno;
7) acconsente che le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie Parte_2 compiute per la figlia minore vengano attribuite per il 100% a;
Per_1 Parte_1
8) si impegna ad acquistare per € 112.500,00 o per il diverso valore di Parte_1 mercato la quota pari a ½ di piena proprietà dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale e sita in comune di Mira (VE), via Nazionale n. 310/A, così individuata al Catasto Fabbricati:
Comune di Mira – Foglio 27 (ventisette)
- particella 1819 sub 64, via Nazionale snc, p. 2°, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 6, superficie catastale Totale: 128 metri quadrati, Totale escluse aree coperte: 122 metri quadrati, r.c. Euro 619,75 – classamento e rendita proposti D.M. 701/94 (l'appartamento al piano secondo);
- particella 1819 sub 76, Via Nazionale snc, p. S1, cat. C/6, cl. 7, consistenza mq. 23, superficie Catastale Totale: 28 metri quadrati, r.c. Euro 83,15 – classamento e rendita propositi D.M. 701/94 (il garage);
- particella 1819 sub 42, Via Nazionale snc, p. T, cat. C/6, cl. 1, consistenza mq. 15, superficie catastale Totale: 15 metri quadrati, r.c. Euro 19,37 – classamento e rendita proposti D.M. 701/94 (i posto auto scoperto;
con rinuncia all'ipoteca legale e condivisione delle spese notarili di trasferimento per il 50% ciascuno.
Si precisa che l'impegno al trasferimento in favore di è connesso e Parte_1 funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra coniugi e pertanto i coniugi chiedono che il trasferimento avvenga in regime di esenzione fiscale come previsto dall'art. 19 della legge 74 del 1987.
9) e si dichiarano economicamente autosufficienti, Parte_1 Parte_2 rinunciando reciprocamente e accettando reciprocamente la rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
10) tutte le spese straordinarie relativi al figlio (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, viaggi studio, attività ricreative e ludico-sportive) siccome dettagliate nel protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Venezia ed il cui stralcio viene qui espressamente richiamato, verranno concordate e sopportate per il 50 % da ciascuno dei ricorrenti;
pagina 3 di 4 11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio – rinnovo del passaporto ove necessario.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 19.09.2025 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 22.08.2020 a Mira (VE), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 5, anno 2020 del Comune di Mira (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 16.10.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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