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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 393/2021 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOVELLI ALFREDO, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 3.8.2020, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) condannare il sig. al pagamento in favore di di una Controparte_1 Parte_1
somma mensile a titolo di contributo di mantenimento del figlio o in Persona_1
subordine, a titolo di alimenti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, non Inferiore ad euro
250,00- mensili, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, a far tempo dal deposito del presente ricorso, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore;
3) condannare il sig. al pagamento in favore di di tutte le Controparte_1 Parte_1
somme dovute a titolo di contributo mensile di mantenimento del figlio Persona_1
o in subordine, a titolo di alimenti, dalla nascita del figlio (08/06/2003) sino alla data
[...]
del deposito del presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, non inferiore ad euro
250,00- mensili;
4) disporre l'affidamento del minore , nato a [...] il [...], Persona_1
c.f. , IN VA ESCLUSIVA in favore della sig.ra con C.F._3 Parte_1
collocamento dello stesso esclusivamente presso la madre;
5) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio e del giudizio cautelare ante causam r.g. 513/2020 svoltosi innanzi al Tribunale di
Avezzano.
Dichiarata la contumacia del resistente, il Collegio ha disposto nel seguente modo “rilevato che la ricorrente ha anche svolto domanda di condanna del resistente al pagamento del debito pregresso per il rimborso della parte di alimenti di pertinenza del e constatata CP_1
l'incompatibilità del rito scelto con detta domanda, ne dispone la separazione ordinando la relativa iscrizione a ruolo contenzioso civile a cura della cancelleria. Constatato che l'atto introduttivo, con riferimento a detta domanda, manca dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7
c.p.c., assegna a parte attrice termine sino al 31.3.2021 per il rinnovo della vocatio in ius e rinvia, per lo svolgimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c., dinanzi al giudice unico che sarà designato al 14.7.2021, ore di rito”. pagina 2 di 6 2. Parte attrice ha provveduto pertanto alla notifica dell'atto di citazione, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia, l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: 1) condannare il sig. CP_1
al pagamento in favore di di tutte le somme dovute a titolo di
[...] Parte_1
contributo mensile di mantenimento del figlio o in subordine, a Persona_1
titolo di alimenti, dalla nascita del figlio (08/06/2003) sino al 17/08/2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, non inferiore ad euro 250,00- mensili;
2) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio e del giudizio cautelare ante causam r.g. 513/2020 svoltosi innanzi al Tribunale di
Avezzano”.
Verificata la regolarità della notifica al rimasto contumace anche nel presente giudizio, è CP_1 stata espletata attività istruttoria, consistita in acquisizioni documentali e nell'esame dei due testi indicati dall'attrice.
Quindi, all'udienza del 13.2.2025, parte attrice ha ribadito le conclusioni già rassegnate negli atti di causa, insistendo per il loro accoglimento.
………….
a. A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che:
1) aveva intrattenuto con una relazione sentimentale – all'epoca coniugato Controparte_1
con altra donna e padre di due figli - a seguito della quale, l'8.6.2003, era nato
[...]
, che era stato riconosciuto dall'odierno convenuto, come da atto di Persona_1
nascita del 30.6.2003;
2) fin dalla nascita, il minore aveva sempre risieduto in Luco dei Marsi con la madre (come da certificato di stato di famiglia prodotto in atti), la quale si era occupata del bambino sia dal punto di vista morale che materiale, mentre il si era disinteressato di qualsiasi CP_1
aspetto che riguardasse la vita del figlio, omettendo di contribuire alle sue necessità materiali;
3) il minore aveva frequentato le scuole e negli anni aveva avuto bisogno di cure mediche, anche a causa di un disturbo specifico dell'apprendimento, come da documentazione allegata;
pagina 3 di 6 4) aveva continuato a chiedere dei contributi, quantomeno economici, al ma che CP_1
questi, pur dichiarandosi disponibile ad assumere le proprie responsabilità, non aveva mai dato concreto seguito a tali dichiarazioni;
5) non disponendo di redditi adeguati, negli anni era riuscita ad andare avanti solo grazie all'ausilio della madre, con lei convivente, e ad enormi sacrifici e rinunce;
6) nel novembre 2017, trovandosi in rilevanti difficoltà economiche, anche a causa del decesso della madre, aveva nuovamente contattato l'odierno convenuto, chiedendogli un aiuto e ricevendo le solite rassicurazioni, cui non aveva fatto seguito la corresponsione di alcun sostegno economico, in quanto l'estratto contabile di un bonifico emesso da un conto acceso presso la Emirates NBD Bank di euro 50.000, asseritamente disposto in suo favore, in realtà non le era mai stato accreditato;
7) per tentare di non perdere la garanzia del proprio credito, aveva altresì promosso dinanzi al Tribunale di Avezzano il procedimento per sequestro conservativo ante causam (n.
513/2020 r.g.), conclusosi con ordinanza del 19.6.2020, che aveva disposto l'apposizione del predetto vincolo sui beni del soggetto pluripregiudicato e sottoposto a CP_1
procedure esecutive (come da documentazione in atti), sino a concorrenza della somma di euro 51.000;
8) pertanto, intendeva chiedere il rimborso delle spese ordinarie di mantenimento, ovvero degli alimenti, quantificati – come già nell'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo - nella misura media di euro 250,00 mensili a carico del convenuto, senza formulare richieste relativamente a spese straordinarie.
b. Tanto sinteticamente compendiato, deve concludersi che, in difetto di contrari elementi probatori, dalla nascita del minore (8.6.2003) sino alla data del Persona_1
ricorso (3.8.2020), sia stata comunque la madre a sostenere le spese di mantenimento del figlio, con la quale quest'ultimo ha sempre risieduto presso l'abitazione in Luco dei Marsi
(cfr. certificato stato di famiglia).
Concorrono in tal senso le allegazioni dell'attrice, non smentite dal convenuto, a causa della scelta di restare assente al processo, nonché le prove documentali e le dichiarazioni dei testi,
e , rispettivamente sorella e fratello dell'attrice, i Controparte_2 Controparte_3
quali hanno confermato che, dalla nascita, il minore aveva sempre vissuto con la madre, la quale si era occupata in via esclusiva del suo mantenimento. pagina 4 di 6 In proposito, va ricordato il seguente principio giurisprudenziale: “In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove
l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 Rv. 664947 –
01; Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 22/07/2014, Rv. 632208 - 01, in senso conforme Sez. 1,
Sentenza n. 3991 del 19/02/2010, Rv. 611802 - 01).
Nel caso di specie, con valutazione equitativa, anche avuto riguardo alle ultime dichiarazioni fiscali del – attestanti redditi non superiori ai 18.000 euro ca. per gli anni 2018-2020 CP_1
- le spese di mantenimento possono quantificarsi in euro 500,00 per mese, da cui l'importo di euro 250,00 a carico di ciascun genitore.
Ne consegue che il convenuto è tenuto a pagare all'attrice la somma di euro 60.500,00 (euro
250,00 x 242 mesi); a tale importo vanno aggiunti gli interessi nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo e la rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo.
c. Su altro piano, va respinta la domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio cautelare ante causam iscritto al n. r.g. 513/2020, atteso che la separazione del presente procedimento ha riguardato, come testualmente si legge nel provvedimento collegiale emesso in data 3.3.2021, la sola domanda di condanna al pagamento del mantenimento/alimenti dovuti dalla nascita del minore sino al ricorso introduttivo del procedimento n. 631/2020 r.g., nel cui ambito dovrà invece avvenire la liquidazione delle spese di lite del giudizio cautelare.
d. Il convenuto va infine condannato alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, considerato che trattasi di controversia di semplice soluzione. pagina 5 di 6
P.Q.M.
1) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice, per il titolo indicato in motivazione, la somma di euro 60.500,00, oltre agli interessi su tale importo, nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo;
2) rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio cautelare ante causam n. 513/2020 R.G. svoltosi dinanzi al Tribunale di Avezzano;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Avezzano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 393/2021 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOVELLI ALFREDO, giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 3.8.2020, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) condannare il sig. al pagamento in favore di di una Controparte_1 Parte_1
somma mensile a titolo di contributo di mantenimento del figlio o in Persona_1
subordine, a titolo di alimenti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, non Inferiore ad euro
250,00- mensili, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, a far tempo dal deposito del presente ricorso, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore;
3) condannare il sig. al pagamento in favore di di tutte le Controparte_1 Parte_1
somme dovute a titolo di contributo mensile di mantenimento del figlio Persona_1
o in subordine, a titolo di alimenti, dalla nascita del figlio (08/06/2003) sino alla data
[...]
del deposito del presente ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, non inferiore ad euro
250,00- mensili;
4) disporre l'affidamento del minore , nato a [...] il [...], Persona_1
c.f. , IN VA ESCLUSIVA in favore della sig.ra con C.F._3 Parte_1
collocamento dello stesso esclusivamente presso la madre;
5) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio e del giudizio cautelare ante causam r.g. 513/2020 svoltosi innanzi al Tribunale di
Avezzano.
Dichiarata la contumacia del resistente, il Collegio ha disposto nel seguente modo “rilevato che la ricorrente ha anche svolto domanda di condanna del resistente al pagamento del debito pregresso per il rimborso della parte di alimenti di pertinenza del e constatata CP_1
l'incompatibilità del rito scelto con detta domanda, ne dispone la separazione ordinando la relativa iscrizione a ruolo contenzioso civile a cura della cancelleria. Constatato che l'atto introduttivo, con riferimento a detta domanda, manca dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7
c.p.c., assegna a parte attrice termine sino al 31.3.2021 per il rinnovo della vocatio in ius e rinvia, per lo svolgimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c., dinanzi al giudice unico che sarà designato al 14.7.2021, ore di rito”. pagina 2 di 6 2. Parte attrice ha provveduto pertanto alla notifica dell'atto di citazione, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia, l'On. Giudice adito, contrariis reiectis: 1) condannare il sig. CP_1
al pagamento in favore di di tutte le somme dovute a titolo di
[...] Parte_1
contributo mensile di mantenimento del figlio o in subordine, a Persona_1
titolo di alimenti, dalla nascita del figlio (08/06/2003) sino al 17/08/2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, non inferiore ad euro 250,00- mensili;
2) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio e del giudizio cautelare ante causam r.g. 513/2020 svoltosi innanzi al Tribunale di
Avezzano”.
Verificata la regolarità della notifica al rimasto contumace anche nel presente giudizio, è CP_1 stata espletata attività istruttoria, consistita in acquisizioni documentali e nell'esame dei due testi indicati dall'attrice.
Quindi, all'udienza del 13.2.2025, parte attrice ha ribadito le conclusioni già rassegnate negli atti di causa, insistendo per il loro accoglimento.
………….
a. A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che:
1) aveva intrattenuto con una relazione sentimentale – all'epoca coniugato Controparte_1
con altra donna e padre di due figli - a seguito della quale, l'8.6.2003, era nato
[...]
, che era stato riconosciuto dall'odierno convenuto, come da atto di Persona_1
nascita del 30.6.2003;
2) fin dalla nascita, il minore aveva sempre risieduto in Luco dei Marsi con la madre (come da certificato di stato di famiglia prodotto in atti), la quale si era occupata del bambino sia dal punto di vista morale che materiale, mentre il si era disinteressato di qualsiasi CP_1
aspetto che riguardasse la vita del figlio, omettendo di contribuire alle sue necessità materiali;
3) il minore aveva frequentato le scuole e negli anni aveva avuto bisogno di cure mediche, anche a causa di un disturbo specifico dell'apprendimento, come da documentazione allegata;
pagina 3 di 6 4) aveva continuato a chiedere dei contributi, quantomeno economici, al ma che CP_1
questi, pur dichiarandosi disponibile ad assumere le proprie responsabilità, non aveva mai dato concreto seguito a tali dichiarazioni;
5) non disponendo di redditi adeguati, negli anni era riuscita ad andare avanti solo grazie all'ausilio della madre, con lei convivente, e ad enormi sacrifici e rinunce;
6) nel novembre 2017, trovandosi in rilevanti difficoltà economiche, anche a causa del decesso della madre, aveva nuovamente contattato l'odierno convenuto, chiedendogli un aiuto e ricevendo le solite rassicurazioni, cui non aveva fatto seguito la corresponsione di alcun sostegno economico, in quanto l'estratto contabile di un bonifico emesso da un conto acceso presso la Emirates NBD Bank di euro 50.000, asseritamente disposto in suo favore, in realtà non le era mai stato accreditato;
7) per tentare di non perdere la garanzia del proprio credito, aveva altresì promosso dinanzi al Tribunale di Avezzano il procedimento per sequestro conservativo ante causam (n.
513/2020 r.g.), conclusosi con ordinanza del 19.6.2020, che aveva disposto l'apposizione del predetto vincolo sui beni del soggetto pluripregiudicato e sottoposto a CP_1
procedure esecutive (come da documentazione in atti), sino a concorrenza della somma di euro 51.000;
8) pertanto, intendeva chiedere il rimborso delle spese ordinarie di mantenimento, ovvero degli alimenti, quantificati – come già nell'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo - nella misura media di euro 250,00 mensili a carico del convenuto, senza formulare richieste relativamente a spese straordinarie.
b. Tanto sinteticamente compendiato, deve concludersi che, in difetto di contrari elementi probatori, dalla nascita del minore (8.6.2003) sino alla data del Persona_1
ricorso (3.8.2020), sia stata comunque la madre a sostenere le spese di mantenimento del figlio, con la quale quest'ultimo ha sempre risieduto presso l'abitazione in Luco dei Marsi
(cfr. certificato stato di famiglia).
Concorrono in tal senso le allegazioni dell'attrice, non smentite dal convenuto, a causa della scelta di restare assente al processo, nonché le prove documentali e le dichiarazioni dei testi,
e , rispettivamente sorella e fratello dell'attrice, i Controparte_2 Controparte_3
quali hanno confermato che, dalla nascita, il minore aveva sempre vissuto con la madre, la quale si era occupata in via esclusiva del suo mantenimento. pagina 4 di 6 In proposito, va ricordato il seguente principio giurisprudenziale: “In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove
l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 Rv. 664947 –
01; Sez. 1, Sentenza n. 16657 del 22/07/2014, Rv. 632208 - 01, in senso conforme Sez. 1,
Sentenza n. 3991 del 19/02/2010, Rv. 611802 - 01).
Nel caso di specie, con valutazione equitativa, anche avuto riguardo alle ultime dichiarazioni fiscali del – attestanti redditi non superiori ai 18.000 euro ca. per gli anni 2018-2020 CP_1
- le spese di mantenimento possono quantificarsi in euro 500,00 per mese, da cui l'importo di euro 250,00 a carico di ciascun genitore.
Ne consegue che il convenuto è tenuto a pagare all'attrice la somma di euro 60.500,00 (euro
250,00 x 242 mesi); a tale importo vanno aggiunti gli interessi nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo e la rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo.
c. Su altro piano, va respinta la domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio cautelare ante causam iscritto al n. r.g. 513/2020, atteso che la separazione del presente procedimento ha riguardato, come testualmente si legge nel provvedimento collegiale emesso in data 3.3.2021, la sola domanda di condanna al pagamento del mantenimento/alimenti dovuti dalla nascita del minore sino al ricorso introduttivo del procedimento n. 631/2020 r.g., nel cui ambito dovrà invece avvenire la liquidazione delle spese di lite del giudizio cautelare.
d. Il convenuto va infine condannato alle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, considerato che trattasi di controversia di semplice soluzione. pagina 5 di 6
P.Q.M.
1) condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice, per il titolo indicato in motivazione, la somma di euro 60.500,00, oltre agli interessi su tale importo, nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda al saldo e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti al saldo;
2) rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio cautelare ante causam n. 513/2020 R.G. svoltosi dinanzi al Tribunale di Avezzano;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Avezzano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
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