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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 25/11/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3601 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Antonio Rosario Parte_1 C.F._1
EL (pec: Email_1
- ricorrente -
e
- Controparte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti P.IVA_1
SS RA e EL AI dell'Ufficio Legale dell'ARCA Capitanata (pec:
e Email_2 Email_3
- resistente -
§§§
Oggetto: opposizione a provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e poi notificato, la ricorrente su indicata ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l'ente pure su indicato, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“a) in via cautelare, “la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, sussistendo fumus boni iuris, nonchè grave ed irreparabile pregiudizio nel
1 caso in cui il provvedimento impugnato venisse portato ad esecuzione dall nelle Controparte_1 more dello svolgimento del presente giudizio”;
b) l'annullamento del “provvedimento di diniego alla sanatoria per mancanza del requisito temporale”;
c) nel merito, accertata la sussistenza del relativo diritto all'ottenimento della sanatoria ex L.R.
Puglia n. 10/2014, la disposizione di assegnazione definitiva dell'alloggio ERP stante la sussistenza del requisito temporale così come previso dalla L.R. Puglia ex art. 20 n.10/2014”
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando integralmente il ricorso avversario e chiedendone l'integrale rigetto:
“IN VIA PRELIMINARE,
- rigettare l'istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per i motivi di cui in premessa, con ogni consequenziale effetto;
IN VIA PREGIUDIZIALE,
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' rispetto all'azione di Controparte_1 annullamento del diniego di sanatoria, oltre che la relativa inammissibilità per difetto di giurisdizione di codesto Tribunale Ordinario, sussistendo, per le ragioni esposte in premessa, la cognizione del Giudice Amministrativo competente, con ogni consequenziale effetto;
NEL MERITO,
- rigettare la domanda, formulata da parte ricorrente, al fine di ottenere l'accertamento giudiziale del diritto all'ottenimento della sanatoria ex L.R. Puglia n. 10/2014, “'assegnazione definitiva dell'alloggio ERP stante la sussistenza del requisito temporale così come previso dalla CP_2 ex art. 20 n.10/2014, anche in relazione all'asserita illegittimità del provvedimento di rilascio impugnato, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in premessa;
- dichiarare inammissibile la domanda, formulata da parte ricorrente, di “disporre l'assegnazione definitiva dell'alloggio ERP stante la sussistenza del requisito temporale così come previso dalla
L.R. Puglia ex art. 20 n.10/2014”.”
In entrambi i casi con vittoria delle spese del presente giudizio.
Avviata l'opposizione, il giudice feriale ha negato la sospensione dell'esecutività del titolo per il rilascio e quindi rimesso il contenzioso al Presidente per la riassegnazione al giudice tabellarmente competente.
Fissata quindi l'udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di termini alle parti per memorie conclusive e acquiste le note di trattazione scritta per
2 l'udienza del 25/11/25, la causa può essere ora decisa sulla base della documentazione depositata dalle parti.
§§§
Vanno innanzitutto affrontate le eccezioni preliminari di parte resistente in merito al difetto di giurisdizione del giudice adito e al proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il provvedimento prodromico al provvedimento di rilascio rilasciato dall'ente comunale competente.
Le eccezioni sono prive di fondamento.
Innanzitutto, come merge dalla medesima giurisprudenza citata da parte resistente, deve affermarsi la giurisdizione nel caso di specie del G.O. adito.
Come testualmente riprodotto dalla resistente: “nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico” (Cass., Sez. un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. un., 26 febbraio 2020,
n. 5253); dunque: “appartiene, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare
l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. un., 24 maggio 2019, n.
14267)” (v. SS.UU. Sent. 15 gennaio 2021, n. 621).
Trattandosi nel caso di specie dell'opposizione all'esecuzione del provvedimento di rilascio
3 emanato dall va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di Controparte_1 diritti, non essendo ravvisabile un'attività discrezionale della P.A. in riferimento allo specifico provvedimento impugnato, che è appunto il provvedimento di rilascio e non il provvedimento finale di un procedimento amministrativo afferente all'assegnazione dell'alloggio ERP.
Trattasi quindi di un potere vincolato, nell'esercizio del quale l'ente non agisce in quanto autorità ma, seppure nell'esercizio di uno speciale potere di autotutela esecutiva, nell'ambito di un potere integralmente conformato dalla legge e in un'ottica paritetica con il destinatario, il quale a sua volta fa valere un ipotetico diritto soggettivo di insistenza nella conduzione del bene occupato, oltre che l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa.
Conseguentemente, appare esservi anche la legittimazione passiva (sostanziale) dell'ente vocato in giudizio, in quanto si tratta comunque dell'ente emanante il provvedimento di rilascio concretamente impugnato con l'opposizione, sebbene lo stesso sia dipendente dall'atto prodromico
(diniego di sanatoria) pronunciato dal Comune competente.
§§§
Ciò premesso, non risultano tuttavia fondati i motivi di opposizione.
Va premesso, al riguardo, che, proprio sulla base della medesima ricostruzione sopra riportata, per cui si è appena affermata la giurisdizione del giudice adito e la legittimazione passiva del convenuto ente, si connota anche il sindacato possibile in capo al giudice ordinario adito.
Si tratta qui cioè, da un lato, di verificare il corretto esercizio del potere da parte dell'ente convenuto di emanare l'impugnato provvedimento di rilascio dell'alloggio e di procedere ad esecuzione e, dall'altro, di accertare eventualmente la sussistenza invece del diritto affermato dalla ricorrente di occupare l'alloggio, già di fatto detenuto, sulla base della norma specificamente invocata.
§§§
1. Inannzitutto, la ricorrente non ha di fatto proposto doglianze con riguardo direttamente al provvedimento di rilascio in sé, in quanto, tra l'altro, non ha allegato l'esistenza di un provvedimento formale di assegnazione dell'alloggio occupato, un titolo, cioè, che determini immediatamente l'illegittimità del procedimento di rilascio avviato dall'ente convenuto, né vizi formali dell'atto.
La ricorrente è indubbiamente allo stato occupante senza titolo, in quanto l'originario assegnatario dell'alloggio, , ha trasferito la residenza dal medesimo immobile in data Parte_2
14.11.2017.
4 Fino a tale data, la ricorrente ha meramente convissuto con il detto assegnatario, unitamente alla propria figlia. L'assegnatario aveva avanzato, in data 16.11.2011, richiesta di ampliamento del nucleo familiare, ottenendo dall' (allora IACP di Foggia) la presa d'atto dell'avvio Controparte_1 della convivenza, ma la ricorrente non ha dedotto il successivo subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
D'altra parte, la ricorrente rivendica sì il diritto alla sanatoria dell'occupazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. Puglia n. 10/2014, ma ha dedotto di non aver ottenuto ad oggi tale titolo (ad esempio per silenzio assenso), per cui il provvedimento di rilascio è di per sé legittimo, in quanto privo di vizi propri.
§§§
2. Le parti concordano sul fatto che l'emanazione del provvedimento di rilascio sia dipeso proprio dal diniego di sanatoria (diniego citato nel provvedimento di rilascio esecutivo, anche se qui non impugnato direttamente, non essendo stato nemmeno chiamato in giudizio l'ente emanante).
Il detto provvedimento di diniego è stato emanato dal , sulla base di Controparte_3 un'istruttoria complessa che vede le indagini svolte e la proposta formulata da al Controparte_1
Comune competente, che poi provvede all'emanazione del provvedimento finale di diniego all'assegnazione in sanatoria.
Il diritto alla detta sanatoria è stato duqnue posto a base del ricorso depositato, ma l'opponente non ha fornito elementi tali da comprovare l'esistenza dello stesso, a fronte dell'istruttoria posta in essere dagli enti competenti.
Va premesso che si condivide quanto affermato dall'ente, anche sulla scorta di orientamenti di legitimità, in relazione all'esigenza di evitare che si realizzino occupazioni di fatto, magari pure stabili e protraentesi di generazione in generazione, senza il rispetto delle regole amministrative per l'assegnazione degli alloggi pubblici.
Ciò anche al fine di evitare l'incentivo al ricorso all'occupazione di fatto degli alloggi pubblici.
L'assegnazione degli alloggi deve avvenire secondo criteri predeterminati e, quindi, con la stretta osservanza delle forme, nonché da parte di organismi pubblici a ciò deputati, senza spazio per alcun arbitrio da parte del singolo, nemmeno se bisognoso (Cass. pen., II, 9 ottobre 2007, n. 37139; Id.,
17 gennaio 2008, n. 7183).
La forma è in questo settore sostanza.
Da questo punto di vista, l'ente resistente ha allegato, conformente alla norma invocata amministrativamente dall'istante, che, nell'ambito del procedimento di verifica dell'istanza di
5 sanatoria, l' , in esito all'indagine istruttoria di competenza, condotta in relazione ai requisiti CP_1 di cui all'art. 20 della L.R. n. 10/2014, ha accertato e comunicato al di CP_2 CP_3 CP_3
(con nota prot. n. 434 del 10.01.2024 - all. 2), l'insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito temporale (ex art. 20, comma 3, lett. a), necessario per la regolarizzazione del rapporto locativo e, cioè, che l'istante non risultava aver occupato sine titulo l'alloggio ERP entro la data del
07.04.2011, ovvero da almeno “tre anni alla data di entrata in vigore” della medesima legge regionale e, cioè, al 07.04.2014.
In realtà, dagli atti emerge una situazione ancora più radicale, in quanto:
- l'alloggio ERP in discorso era stato a suo tempo assegnato regolarmente a Parte_2
, zio della ricorrente;
[...]
- l'originario legittimo assegnatario dell'alloggio suddetto ha, da ultimo, trasferito la propria residenza dal medesimo alloggio in data 14.11.2017;
- fino alla predetta data, la ricorrente ha semplicemente convissuto con il congiunto, non occupando alcunché sine titulo;
- la ricorrente è divenuta occupante sine titolo dell'alloggio ERP, in realtà, solo dalla data del
15.11.2017, dal giorno successivo del trasferimento dell'assegnatario;
- per quanto riguarda il periodo precedente, se è pur vero che l'assegnatario originario, con il quale la ricorrente ha convissuto unitamente alla figlia, avanzò a suo tempo, peraltro solo in data
16.11.2011, richiesta di ampliamento del nucleo familiare, ottenendo dall' (allora Istituto CP_1
Autonomo per le Case Popolari di Foggia) la presa d'atto dell'avvio della convivenza, non può parlarsi in ogni caso di occupazione sine titulo ai sensi della norma invocata, né può risalirsi quindi a tale evento al fine di invocare l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 20 sopra richiamato: il riferimento astratto sarebbe semmai ad altri istituti (ad esempio al subentro nell'assegnazione) che, tuttavia, qui non sono stati nemmeno invocati da parte ricorrente;
- peraltro, dalla verifica d'ufficio svolta dall presso l' competente, è CP_1 Controparte_4 anche emerso che la ricorrente ha detenuto in locazione un diverso immobile a uso abitativo dall'01.04.2010 al 31.12.2011 (con contratto registrato a l'01.04.2010, serie 3, n. CP_3
002457), con ciò confermandosi l'assenza in ogni caso del requisito temporale legislativamente previsto (occupazione da almeno tre anni alla data del 07.04.2011).
A fronte di quanto sopra, la ricorrente ha dedotto nel ricorso introduttivo, peraltro in modo alquanto contraddittorio, il possesso del requisito temporale di cui alla norma regionale più volte citata.
La contraddittorietà deriva dal fatto che è la medesima ricorrente a esordire nel proprio atto
6 introduttivo come segue: “la sig.ra detiene legittimamente l'alloggio sito a Parte_1 [...]
alla Via Lucera … sin dalla consegna dell'immobile da parte dell'allora IACP, avvenuta in CP_3 data 30.03.2011 … epoca in cui la sig.ra unitamente alla figlia minore andava a Pt_1 trasferirsi con lo zio , assegnatario dell'alloggio”. Persona_1
In sostanza, la ricorrente nega, cioè, l'esistenza di una propria occupazione sine titulo, nel mentre invoca proprio la sanatoria per detta occupazione.
Nessuna occupazione di fatto vi fu in realtà, tanto che l'assegnatario legittimo ebbe a presentare (a novembre 2011) allo IACP una regolare domanda di ampliamento del nucleo familiare in relazione alle nuove conviventi, che tuttavia all'evidenza non hanno mai maturato il diritto al subentro nel contratto di locazione (qui comunque non invocato).
Si è quindi fuori della fattispecie di sanatoria invocata dalla ricorrente nell'istanza amministrativa presentata.
In ogni caso, poi, la parte non ha dato prova, comunque, dell'effettivo momento dell'avvio della presunta “occupazione”.
Anche a voler considerare, cioè, il trasferimento in casa dello zio come “occupazione senza titolo”, ai sensi della normativa invocata, la documentazione prodotta in atti è tutta di data successiva a quel
07.04.2011 che, secondo sempre la norma invocata, costituiva l'ultimo giorno utile per il maturarsi del triennio richiesto dall'art. 20 medesimo.
Né, per quanto sopra visto, si è in presenza di norme che consentano agli enti una valutazione discrezionale dei presupposti per l'assegnazione dell'alloggio pubblico.
In definitiva, non sussisteva e non sussiste alcun diritto in capo alla ricorrente alla sanatoria della propria posizione in relazione alla più volta citata norma regionale, né quindi alcun diritto all'assegnazione dell'alloggio ERP di cui l'ente ha chiesto giustamente la restituzione.
§§§
Ne consegue in definitiva che l'opposizione de quo va respinta con ogni conseguenza in relazione alle spese del presente giudizio, le quali vanno regolate sulla base del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (fino a 5.200), al punto minimo, data la non particolare complessità e l'assenza di una fase istruttoria vera e propria.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
7 - respige l'opposizione spiegata;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore dell'ente resistente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e oltre iva e c.p.a. se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 26/12/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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