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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica: MENICHELLI SANDRA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate NE - Macerata
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate NE - Napoli Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001721000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso e declaratoria nullità atto impugnato, con vittoria delle spese.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I-Con ricorso depositato li 29/02/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata
Ricorrente_1 avverso un preavviso di fermo amministrativo notificato li 27/10/2023.
Il ricorrente impugna altresì un avviso di accertamento e due cartelle esattoriali, atti prodromici all'emissione del preavviso di fermo ed in esso richiamati, di cui dichiara di essere venuto a conoscenza soltanto con la comunicazione del preavviso di fermo, in quanto non gli sono mai state notificate.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato perché notificato oltre i termini di legge.
Eccepisce poi l'avvenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni maturate sui tributi contenuti nelle cartelle di pagamento.
Da ultimo il ricorrente eccepisce la mancanza di prova da parte dell'Agenzia delle Entrate della sua pretesa tributaria nonché la carenza di motivazione, dal momento che i conteggi effettuati dall'ente impositore sono privi dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati.
Conclude chiedendo la declaratoria di nullità del preavviso di fermo e degli altri atti ad esso collegati, con vittoria delle spese di lite.
Con atto depositato li 6/3/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Macerata. Preliminarmente
l'Ufficio eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a tre cartelle di pagamento che sono state notificate da Agenzia delle Entrate NE di Napoli su ruoli formati dalla Direzione Provinciale di Napoli, dalla Prefettura di Salerno e dalla Prefettura di Roma. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto l'unico atto contenuto nel preavviso di fermo amministrativo emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate di Macerata è l'avviso di accertamento esecutivo, che risulta essere stato notificato li 5/9/2019. Pertanto l'Ufficio non è incorso in alcuna decadenza né è decorso alcun termine di prescrizione. L'avviso di accertamento, regolarmente notificato, non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
Le due cartelle di pagamento che contengono ruoli trasmessi dagli Uffici di Macerata e Tolentino sono state notificate dall'Agenzia delle Entrate NE di Napoli in data 18/2/2022 e in data 14/1/2020, e anch'esse sono diventate definitive perché non impugnate. Comunque anche per esse non è decorso alcun termine di prescrizione.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, i crediti erariali si prescrivono in dieci anni, che decorrono dalla notifica della cartella di pagamento: infatti a decorrere dalla cartella di pagamento non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione dei singoli crediti portati dal ruolo, bensì all'ordinaria prescrizione dell'unico credito in cui sono confluite le singole voci e con una unitaria decorrenza.
Da ultimo l'Agenzia precisa che in ogni caso la normativa emergenziale per il COVID ha sospeso e differito tutti i termini di notificazione delle cartelle di pagamento ed ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza.
Con atto di controdeduzioni depositate li 5/4/2024 si è costituita in giudizio con intervento volontario l'Agenzia delle Entrate di Napoli, la quale preliminarmente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'avviso di accertamento e alle cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate NE di Napoli in data 18/2/2022 e in data 14/1/2020, perché i ruoli sono stati emessi dall'Ufficio di Macerata. Ugualmente afferma la propria carenza di legittimazione passiva per le cartelle contenenti i ruoli formati dalla Prefettura di Salerno e di Roma. Relativamente all'unica cartella di pagamento contenente un ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, la stessa eccepisce che la cartella è stata regolarmente notifica dall'Agenzia delle
Entrate NE di Napoli in data 16/2/2023.
In merito alla prescrizione degli interessi, l'Ufficio eccepisce che, per il principio dell'unitarietà dell'obbligazione tributaria riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente, tributi, sanzioni ed interessi si prescrivono nel medesimo termine, quello decennale previsto per il tributo principale. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di causa.
Con controdeduzioni depositate li 26/11/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate NE eccependo che gli atti presupposti al preavviso di fermo, e precisamente un avviso di accertamento e le due cartelle di pagamento impugnate, sono stati regolarmente notificati al contribuente e non sono stati tempestivamente impugnati, per cui è preclusa una loro censura essendo divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Produce copia delle relate di notifica. In ogni caso non è decorso alcun termine di prescrizione neanche nella misura quinquennale invocata dal contribuente.
Il preavviso di fermo è regolarmente motivato ed è stato notificato nel rispetto dei termini, in quanto il termine di cui all'art. 50 del DPR 602/1973 non è applicabile all'adozione del fermo amministrativo avente natura cautelare e non esecutiva, che può essere adottato finchè il credito non sia prescritto. Conclude per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II- Oggetto dell'impugnazione sono l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Macerata e due cartelle di pagamento in esso indicate, precisamente la cartella n. 07120190121069924000 notificata li 14/1/2020 e la cartella n. 07120200093069930000 notificata li 18/2/2022. Così si legge nella seconda pagina del ricorso.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Macerata e dall'Agenzia delle Entrate NE risulta provata l'avvenuta notifica sia dell'avviso di accertamento che delle due cartelle impugnate, per cui la prima eccezione sollevata dal ricorrente è infondata.
Gli atti sono stati regolarmente notificati dall'Agenzia delle Entrate di Macerata e dall'Agenzia delle Entrate
NE e non sono stati impugnati. Quindi sono divenuti definitivi e non possono essere esaminati motivi inerenti i loro vizi.
Sulla prescrizione degli interessi e delle sanzioni, la Corte aderisce all'interpretazione giurisprudenziale invocata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e di quella accessoria, quali sanzioni e interessi, è da ritenersi unitario. E non v'è dubbio che il termine di prescrizione sia decennale. In ogni caso, anche ove lo si ritenesse quinquennale, detto termine, nel caso di specie, non è comunque decorso, viste le date in cui gli atti impugnati, contenuti nel preavviso di fermo, sono stati notificati. Quindi anche l'eccezione di prescrizione è da ritenersi infondata.
Infine va precisato che il termine di cui all'art. 50 comma 1 del DPR 602 del 1973 per l'inizio dell'esecuzione
è stato rispettato e dunque la procedura di riscossione è legittima.
Per quanto riguarda il motivo di impugnazione del preavviso di fermo, cioè la sua carenza di motivazione, ritiene la Corte che l'atto sia da ritenersi motivato, in quanto contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e la contestazione del ricorrente è comunque generica e riguarda i conteggi del credito, che sono stati riportati in atti precedenti dal contribuente non impugnati. Le contestazioni svolte in merito alla carenza di motivazione delle cartelle di pagamento non possono essere prese in esame, dal momento che, come già detto, le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Visto che Agenzia delle Entrate di Napoli è intervenuta con intervento volontario per sostenere la legittimità della cartella di pagamento n. 07120210059710106000 contenente un ruolo da essa formato, ma che non ha costituito oggetto di impugnazione, nei suoi confronti le spese vanno compensate.
Per gli altri soggetti resistenti le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, respinge il ricorso e pone a carico del ricorrente gli oneri della procedura a favore dei resistenti Agenzia delle Entrate di Macerata e Agenzia delle Entrate NE, che si liquidano rispettivamente in € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata ed in € 1.200,00, oltre accessori di legge, a favore di Agenzia delle
Entrate NE. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Macerata, li 17/12/2025
IL GIUDICE
Avv. Sandra Menichelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica: MENICHELLI SANDRA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate NE - Macerata
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate NE - Napoli Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300001721000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso e declaratoria nullità atto impugnato, con vittoria delle spese.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I-Con ricorso depositato li 29/02/2024 ricorre alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata
Ricorrente_1 avverso un preavviso di fermo amministrativo notificato li 27/10/2023.
Il ricorrente impugna altresì un avviso di accertamento e due cartelle esattoriali, atti prodromici all'emissione del preavviso di fermo ed in esso richiamati, di cui dichiara di essere venuto a conoscenza soltanto con la comunicazione del preavviso di fermo, in quanto non gli sono mai state notificate.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato perché notificato oltre i termini di legge.
Eccepisce poi l'avvenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni maturate sui tributi contenuti nelle cartelle di pagamento.
Da ultimo il ricorrente eccepisce la mancanza di prova da parte dell'Agenzia delle Entrate della sua pretesa tributaria nonché la carenza di motivazione, dal momento che i conteggi effettuati dall'ente impositore sono privi dell'indicazione dei criteri di calcolo utilizzati.
Conclude chiedendo la declaratoria di nullità del preavviso di fermo e degli altri atti ad esso collegati, con vittoria delle spese di lite.
Con atto depositato li 6/3/2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Macerata. Preliminarmente
l'Ufficio eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a tre cartelle di pagamento che sono state notificate da Agenzia delle Entrate NE di Napoli su ruoli formati dalla Direzione Provinciale di Napoli, dalla Prefettura di Salerno e dalla Prefettura di Roma. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto l'unico atto contenuto nel preavviso di fermo amministrativo emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate di Macerata è l'avviso di accertamento esecutivo, che risulta essere stato notificato li 5/9/2019. Pertanto l'Ufficio non è incorso in alcuna decadenza né è decorso alcun termine di prescrizione. L'avviso di accertamento, regolarmente notificato, non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
Le due cartelle di pagamento che contengono ruoli trasmessi dagli Uffici di Macerata e Tolentino sono state notificate dall'Agenzia delle Entrate NE di Napoli in data 18/2/2022 e in data 14/1/2020, e anch'esse sono diventate definitive perché non impugnate. Comunque anche per esse non è decorso alcun termine di prescrizione.
Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, i crediti erariali si prescrivono in dieci anni, che decorrono dalla notifica della cartella di pagamento: infatti a decorrere dalla cartella di pagamento non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione dei singoli crediti portati dal ruolo, bensì all'ordinaria prescrizione dell'unico credito in cui sono confluite le singole voci e con una unitaria decorrenza.
Da ultimo l'Agenzia precisa che in ogni caso la normativa emergenziale per il COVID ha sospeso e differito tutti i termini di notificazione delle cartelle di pagamento ed ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza.
Con atto di controdeduzioni depositate li 5/4/2024 si è costituita in giudizio con intervento volontario l'Agenzia delle Entrate di Napoli, la quale preliminarmente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in merito all'avviso di accertamento e alle cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate NE di Napoli in data 18/2/2022 e in data 14/1/2020, perché i ruoli sono stati emessi dall'Ufficio di Macerata. Ugualmente afferma la propria carenza di legittimazione passiva per le cartelle contenenti i ruoli formati dalla Prefettura di Salerno e di Roma. Relativamente all'unica cartella di pagamento contenente un ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, la stessa eccepisce che la cartella è stata regolarmente notifica dall'Agenzia delle
Entrate NE di Napoli in data 16/2/2023.
In merito alla prescrizione degli interessi, l'Ufficio eccepisce che, per il principio dell'unitarietà dell'obbligazione tributaria riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente, tributi, sanzioni ed interessi si prescrivono nel medesimo termine, quello decennale previsto per il tributo principale. Conclude pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di causa.
Con controdeduzioni depositate li 26/11/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate NE eccependo che gli atti presupposti al preavviso di fermo, e precisamente un avviso di accertamento e le due cartelle di pagamento impugnate, sono stati regolarmente notificati al contribuente e non sono stati tempestivamente impugnati, per cui è preclusa una loro censura essendo divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Produce copia delle relate di notifica. In ogni caso non è decorso alcun termine di prescrizione neanche nella misura quinquennale invocata dal contribuente.
Il preavviso di fermo è regolarmente motivato ed è stato notificato nel rispetto dei termini, in quanto il termine di cui all'art. 50 del DPR 602/1973 non è applicabile all'adozione del fermo amministrativo avente natura cautelare e non esecutiva, che può essere adottato finchè il credito non sia prescritto. Conclude per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato deciso all'esito dell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II- Oggetto dell'impugnazione sono l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Macerata e due cartelle di pagamento in esso indicate, precisamente la cartella n. 07120190121069924000 notificata li 14/1/2020 e la cartella n. 07120200093069930000 notificata li 18/2/2022. Così si legge nella seconda pagina del ricorso.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate di Macerata e dall'Agenzia delle Entrate NE risulta provata l'avvenuta notifica sia dell'avviso di accertamento che delle due cartelle impugnate, per cui la prima eccezione sollevata dal ricorrente è infondata.
Gli atti sono stati regolarmente notificati dall'Agenzia delle Entrate di Macerata e dall'Agenzia delle Entrate
NE e non sono stati impugnati. Quindi sono divenuti definitivi e non possono essere esaminati motivi inerenti i loro vizi.
Sulla prescrizione degli interessi e delle sanzioni, la Corte aderisce all'interpretazione giurisprudenziale invocata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e di quella accessoria, quali sanzioni e interessi, è da ritenersi unitario. E non v'è dubbio che il termine di prescrizione sia decennale. In ogni caso, anche ove lo si ritenesse quinquennale, detto termine, nel caso di specie, non è comunque decorso, viste le date in cui gli atti impugnati, contenuti nel preavviso di fermo, sono stati notificati. Quindi anche l'eccezione di prescrizione è da ritenersi infondata.
Infine va precisato che il termine di cui all'art. 50 comma 1 del DPR 602 del 1973 per l'inizio dell'esecuzione
è stato rispettato e dunque la procedura di riscossione è legittima.
Per quanto riguarda il motivo di impugnazione del preavviso di fermo, cioè la sua carenza di motivazione, ritiene la Corte che l'atto sia da ritenersi motivato, in quanto contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e la contestazione del ricorrente è comunque generica e riguarda i conteggi del credito, che sono stati riportati in atti precedenti dal contribuente non impugnati. Le contestazioni svolte in merito alla carenza di motivazione delle cartelle di pagamento non possono essere prese in esame, dal momento che, come già detto, le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Visto che Agenzia delle Entrate di Napoli è intervenuta con intervento volontario per sostenere la legittimità della cartella di pagamento n. 07120210059710106000 contenente un ruolo da essa formato, ma che non ha costituito oggetto di impugnazione, nei suoi confronti le spese vanno compensate.
Per gli altri soggetti resistenti le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, in composizione monocratica, respinge il ricorso e pone a carico del ricorrente gli oneri della procedura a favore dei resistenti Agenzia delle Entrate di Macerata e Agenzia delle Entrate NE, che si liquidano rispettivamente in € 1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Macerata ed in € 1.200,00, oltre accessori di legge, a favore di Agenzia delle
Entrate NE. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Macerata, li 17/12/2025
IL GIUDICE
Avv. Sandra Menichelli