CASS
Sentenza 22 dicembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2022, n. 48620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48620 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48620 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.AL MA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non si può addebitare all'imputato di non aver tenuto strettamente la destra poiché sulla destra, all'entrata della curva, vi era una folta vegetazione, ragion per cui, se l'imputato avesse percorso la strada rasentando il margine destro, avrebbe avuto, immettendosi nella curva destrorsa, una visuale limitata, attesa anche la complessiva larghezza della carreggiata, di appena 2,80 m, occupata in gran parte dall'auto dell'imputato, larga 1,69 m. Ciò costringeva i conducenti che percorrevano quel tratto di strada a spostarsi dalla destra per non avere ostruita la visuale, come emerso dalla consulenza tecnica della difesa E, d'altronde, la regola dettata dall'art. 143 cod. strada non impone di rasentare la destra, tenuto conto della conformazione della sede stradale, né di tenere la destra per evitare l'impatto con un altro veicolo che circoli contromano. Il conducente del motoveicolo con il quale è avvenuto lo scontro, nel sorpassare un altro motociclo, invase completamente la corsia di pertinenza dell'auto condotta dal AL, procedendo contromano, come emerso dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria intervenuta e dalla consulenza disposta dal pubblico ministero. L'imputato non avrebbe in alcun modo potuto evitare il motociclo né porre in essere qualsivoglia comportamento alternativo rispetto a un evento imprevisto, poiché il motociclo sopraggiunse inaspettatamente, invadendo l'opposta corsia. L'unica cosa che poteva fare l'imputato era arrestare la marcia, come ha fatto, secondo quanto risulta dalla consulenza espletata su incarico del pubblico ministero, sì da consentire al OL di avere uno spazio più ampio per rientrare nella propria corsia. Dunque la condotta negligente ed imprudente tenuta dalla persona offesa ha da sola determinato il sinistro, dando luogo alla inevitabilità dell'evento. Le dichiarazioni del teste oculare, SO, il quale ha dichiarato che il sinistro si sarebbe verificato sulla corsia di destra, sono state smentite da tutti i consulenti tecnici, sia della difesa che del pubblico ministero. Il consulente del pubblico ministero ha anche specificato che il motociclo manteneva una velocità sostenuta al momento dell'impatto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 23 comma 8 d. I. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1 4. Con memoria in data 9-9-2022, la parte civile ha chiesto rigetto del ricorso. 5. Con atto in data 19 -9-2022, il ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dalle dichiarazioni dell'unico teste oculare, SO EN, si evince che il punto di impatto si collocava sulla corsia di marcia del veicolo guidato dal OL. Il SO infatti era alla guida di una Vespa e seguiva il motociclo della vittima da cui era stato sorpassato circa 50 metri prima dell'impatto, ragion per cui se vi fosse stata una invasione importante della semicarreggiata opposta da parte del veicolo guidato dal OL, ciò non sarebbe sfuggito al teste, che non ha riferito neanche dell'arresto dell'auto da parte del AL. Anche il corpo venne rinvenuto nella corsia di pertinenza del motociclista, più avanti rispetto all'auto, in prossimità della linea di mezzeria. Tali rilievi consentono di escludere che il OL viaggiasse contromano e che avesse totalmente invaso la corsia opposta e cioè quella di pertinenza del veicolo del AL, pur se anche il OL violò la norma di cui all'art. 143 cod. strada marciando verso il centro della carreggiata e forse anche con una lieve invasione della corsia opposta, avendo concluso da poco la manovra di sorpasso, con rientro nella sua corsia. Ma è da escludere un'invasione totale della corsia di marcia di pertinenza del AL. Di 2 qui l'inattendibilità delle conclusioni cui è addivenuta la polizia giudiziaria, la quale non ha valutato in alcun modo le dichiarazioni del predetto teste, basandosi acriticamente, in larga misura, sulle dichiarazioni dello stesso AL. E il giudice a quo precisa che dai rilievi fotografici risulta che la sennicarreggiata percorsa dal AL presentava sul lato destro folta vegetazione. Tuttavia gli alberi non invadevano la corsia di marcia e non oltrepassavano la striscia bianca continua che delimitava il margine destro. La vegetazione quindi non poteva assolutamente limitare o ridurre la visibilità per il conducente che sopraggiungeva percorrendo il tratto in discesa. Dunque il AL non aveva alcuna necessità di marciare spostato verso il centro della carreggiata perché non era presente alcun ostacolo sul suo percorso. Ragion per cui, come rilevato anche dal consulente tecnico del pubblico ministero, entrambi i conducenti, nel tratto di interesse, erano perfettamente in condizione di avvistare il mezzo antagonista, essendovi buona visibilità, anche per la presenza di luce solare, poiché erano le ore 13 di un giorno estivo, con serene condizioni climatiche. Dunque sia il AL che il OL, anche in considerazione della particolare conformazione della strada, ad "S", seguendo il senso di marcia del motociclista, avrebbero dovuto marciare con estrema cautela lungo il margine destro, eventualmente mantenendo una velocità tale da evitare la fuoriuscita del veicolo dal raggio della curva. E se il AL avesse mantenuto la destra, l'impatto sarebbe stato con certezza evitato o comunque non avrebbe avuto conseguenze così devastanti, poiché il OL si era tenuto in prossimità della linea di mezzeria o, se oltrepassò quest'ultima, lo sconfinamento fu davvero minimo, considerate anche le dimensioni di ciascuna corsia di marcia, larghe in media circa metri 2,80. D'altronde - soggiunge correttamente la Corte di appello - la concorrente colpa del veicolo antagonista non elide certo il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, costituendo un fattore prevedibile e non atipico che si è innestato in un processo già avviato proprio dall'agire colposo dell'imputato. In ordine poi alla manovra di emergenza che il AL sostenne di aver compiuto, dopo aver avvistato il ciclomotore, e consistita, a suo dire, nell'arresto della marcia, tale modus operandi - specifica il giudice a quo - non è conciliabile con la posizione retrocessa del danno subito dal cerchione della ruota anteriore sinistra dell'auto, che indica che la ruota aveva continuato a girare e che quindi l'auto non era stata bloccata ma era in marcia. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di 3 contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisò il 27/9/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48620 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.AL MA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non si può addebitare all'imputato di non aver tenuto strettamente la destra poiché sulla destra, all'entrata della curva, vi era una folta vegetazione, ragion per cui, se l'imputato avesse percorso la strada rasentando il margine destro, avrebbe avuto, immettendosi nella curva destrorsa, una visuale limitata, attesa anche la complessiva larghezza della carreggiata, di appena 2,80 m, occupata in gran parte dall'auto dell'imputato, larga 1,69 m. Ciò costringeva i conducenti che percorrevano quel tratto di strada a spostarsi dalla destra per non avere ostruita la visuale, come emerso dalla consulenza tecnica della difesa E, d'altronde, la regola dettata dall'art. 143 cod. strada non impone di rasentare la destra, tenuto conto della conformazione della sede stradale, né di tenere la destra per evitare l'impatto con un altro veicolo che circoli contromano. Il conducente del motoveicolo con il quale è avvenuto lo scontro, nel sorpassare un altro motociclo, invase completamente la corsia di pertinenza dell'auto condotta dal AL, procedendo contromano, come emerso dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria intervenuta e dalla consulenza disposta dal pubblico ministero. L'imputato non avrebbe in alcun modo potuto evitare il motociclo né porre in essere qualsivoglia comportamento alternativo rispetto a un evento imprevisto, poiché il motociclo sopraggiunse inaspettatamente, invadendo l'opposta corsia. L'unica cosa che poteva fare l'imputato era arrestare la marcia, come ha fatto, secondo quanto risulta dalla consulenza espletata su incarico del pubblico ministero, sì da consentire al OL di avere uno spazio più ampio per rientrare nella propria corsia. Dunque la condotta negligente ed imprudente tenuta dalla persona offesa ha da sola determinato il sinistro, dando luogo alla inevitabilità dell'evento. Le dichiarazioni del teste oculare, SO, il quale ha dichiarato che il sinistro si sarebbe verificato sulla corsia di destra, sono state smentite da tutti i consulenti tecnici, sia della difesa che del pubblico ministero. Il consulente del pubblico ministero ha anche specificato che il motociclo manteneva una velocità sostenuta al momento dell'impatto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 23 comma 8 d. I. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1 4. Con memoria in data 9-9-2022, la parte civile ha chiesto rigetto del ricorso. 5. Con atto in data 19 -9-2022, il ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dalle dichiarazioni dell'unico teste oculare, SO EN, si evince che il punto di impatto si collocava sulla corsia di marcia del veicolo guidato dal OL. Il SO infatti era alla guida di una Vespa e seguiva il motociclo della vittima da cui era stato sorpassato circa 50 metri prima dell'impatto, ragion per cui se vi fosse stata una invasione importante della semicarreggiata opposta da parte del veicolo guidato dal OL, ciò non sarebbe sfuggito al teste, che non ha riferito neanche dell'arresto dell'auto da parte del AL. Anche il corpo venne rinvenuto nella corsia di pertinenza del motociclista, più avanti rispetto all'auto, in prossimità della linea di mezzeria. Tali rilievi consentono di escludere che il OL viaggiasse contromano e che avesse totalmente invaso la corsia opposta e cioè quella di pertinenza del veicolo del AL, pur se anche il OL violò la norma di cui all'art. 143 cod. strada marciando verso il centro della carreggiata e forse anche con una lieve invasione della corsia opposta, avendo concluso da poco la manovra di sorpasso, con rientro nella sua corsia. Ma è da escludere un'invasione totale della corsia di marcia di pertinenza del AL. Di 2 qui l'inattendibilità delle conclusioni cui è addivenuta la polizia giudiziaria, la quale non ha valutato in alcun modo le dichiarazioni del predetto teste, basandosi acriticamente, in larga misura, sulle dichiarazioni dello stesso AL. E il giudice a quo precisa che dai rilievi fotografici risulta che la sennicarreggiata percorsa dal AL presentava sul lato destro folta vegetazione. Tuttavia gli alberi non invadevano la corsia di marcia e non oltrepassavano la striscia bianca continua che delimitava il margine destro. La vegetazione quindi non poteva assolutamente limitare o ridurre la visibilità per il conducente che sopraggiungeva percorrendo il tratto in discesa. Dunque il AL non aveva alcuna necessità di marciare spostato verso il centro della carreggiata perché non era presente alcun ostacolo sul suo percorso. Ragion per cui, come rilevato anche dal consulente tecnico del pubblico ministero, entrambi i conducenti, nel tratto di interesse, erano perfettamente in condizione di avvistare il mezzo antagonista, essendovi buona visibilità, anche per la presenza di luce solare, poiché erano le ore 13 di un giorno estivo, con serene condizioni climatiche. Dunque sia il AL che il OL, anche in considerazione della particolare conformazione della strada, ad "S", seguendo il senso di marcia del motociclista, avrebbero dovuto marciare con estrema cautela lungo il margine destro, eventualmente mantenendo una velocità tale da evitare la fuoriuscita del veicolo dal raggio della curva. E se il AL avesse mantenuto la destra, l'impatto sarebbe stato con certezza evitato o comunque non avrebbe avuto conseguenze così devastanti, poiché il OL si era tenuto in prossimità della linea di mezzeria o, se oltrepassò quest'ultima, lo sconfinamento fu davvero minimo, considerate anche le dimensioni di ciascuna corsia di marcia, larghe in media circa metri 2,80. D'altronde - soggiunge correttamente la Corte di appello - la concorrente colpa del veicolo antagonista non elide certo il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, costituendo un fattore prevedibile e non atipico che si è innestato in un processo già avviato proprio dall'agire colposo dell'imputato. In ordine poi alla manovra di emergenza che il AL sostenne di aver compiuto, dopo aver avvistato il ciclomotore, e consistita, a suo dire, nell'arresto della marcia, tale modus operandi - specifica il giudice a quo - non è conciliabile con la posizione retrocessa del danno subito dal cerchione della ruota anteriore sinistra dell'auto, che indica che la ruota aveva continuato a girare e che quindi l'auto non era stata bloccata ma era in marcia. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di 3 contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisò il 27/9/2022.