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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10392 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lo Presti, presso il cui studio a Palermo, via C.
Trasselli n. 4, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Fallica, presso il cui studio a Palermo, via
Principe di Paternò n. 23, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 26/11/1999 e di aver generato tre figli Controparte_1 Per_1
(31/05/2000), (10/10/2003) e (30/01/2006), ha chiesto la pronuncia del Per_2 Per_3 divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00 al mese, la revoca del contributo per il mantenimento dei figli e di € 400,00 al mese Per_2 Per_1
e la riduzione del contributo per il mantenimento di da € 200,00 ad € 100,00 al Per_3 mese.
1 Con comparsa del 16/10/2024 si è costituita in giudizio , la quale, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento di un assegno complessivo di € 1.200,00 al mese, di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed €
900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (€ 300,00 ciascuno), oltre al
70% delle spese straordinarie.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c. emessa il 20/05/2025, il Giudice delegato ha così provveduto:
“considerato che, in sede di separazione consensuale definita nel 2019, le parti avevano concordato l'affidamento congiunto dei figli e con dimora prevalente Per_2 Per_3 presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente e l'obbligo per il ricorrente di corrisponderle la somma complessiva di € 800,00 al mese, di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la stessa ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, oltre al 70% delle spese straordinarie;
rilevato che il figlio prossimo al compimento dei 25 anni, lavora come addetto Per_1 alla vigilanza alle dipendenze della società “T.D.S. Group S.c. A R.l.”, mentre gli altri due figli (21 anni) e (19 anni) hanno svolto in modo precario qualche Per_2 Per_3 attività di lavoro, ma non possono ancora considerarsi pienamente indipendenti, anche in ragione della giovane età; rilevato che sul ricorrente grava il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 870,00 circa;
considerato che
la resistente intrattiene una relazione con un compagno;
CONFERMA le condizioni della separazione consensuale, ad eccezione del contributo di
€ 200,00 per il mantenimento del figlio che deve essere invero revocato, e con Per_1 riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente all'importo di € 100,00 al mese”.
Con sentenza non definitiva n. 2732/2025 emessa in il 19-20/06/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza è stata rimessa la causa sul ruolo per la trattazione delle restanti domande.
Dopodichè, con ordinanza del 18/10/2025 il Giudice delegato, stante la documentazione prodotta ed esaminate le rispettive allegazioni;
stante la natura dell'assegno di divorzio e tenuto conto della sua componente compensativa;
rilevato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. non risulta essere stata reclamata;
”, ha formulato alle parti una
2 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la presente controversia “alle medesime condizioni dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in data
20/05/2025 (con qualificazione della somma in favore della resistente a titolo di assegno di divorzio) e con compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
20/11/2025, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione.
Ritiene il Collegio che le condizioni della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n n. 2732/2025, emessa in il 19-20/06/2025, con cui
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...] ( ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] ( );
[...] C.F._2
1) Dispone che i rapporti conseguenti al divorzio delle parti siano regolati secondo le condizioni della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ed accettata da entrambe le parti.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI RA EL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10392 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lo Presti, presso il cui studio a Palermo, via C.
Trasselli n. 4, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Fallica, presso il cui studio a Palermo, via
Principe di Paternò n. 23, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 26/11/1999 e di aver generato tre figli Controparte_1 Per_1
(31/05/2000), (10/10/2003) e (30/01/2006), ha chiesto la pronuncia del Per_2 Per_3 divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie di € 200,00 al mese, la revoca del contributo per il mantenimento dei figli e di € 400,00 al mese Per_2 Per_1
e la riduzione del contributo per il mantenimento di da € 200,00 ad € 100,00 al Per_3 mese.
1 Con comparsa del 16/10/2024 si è costituita in giudizio , la quale, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto il riconoscimento di un assegno complessivo di € 1.200,00 al mese, di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed €
900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (€ 300,00 ciascuno), oltre al
70% delle spese straordinarie.
Ascoltate le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c. emessa il 20/05/2025, il Giudice delegato ha così provveduto:
“considerato che, in sede di separazione consensuale definita nel 2019, le parti avevano concordato l'affidamento congiunto dei figli e con dimora prevalente Per_2 Per_3 presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente e l'obbligo per il ricorrente di corrisponderle la somma complessiva di € 800,00 al mese, di cui € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la stessa ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, oltre al 70% delle spese straordinarie;
rilevato che il figlio prossimo al compimento dei 25 anni, lavora come addetto Per_1 alla vigilanza alle dipendenze della società “T.D.S. Group S.c. A R.l.”, mentre gli altri due figli (21 anni) e (19 anni) hanno svolto in modo precario qualche Per_2 Per_3 attività di lavoro, ma non possono ancora considerarsi pienamente indipendenti, anche in ragione della giovane età; rilevato che sul ricorrente grava il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 870,00 circa;
considerato che
la resistente intrattiene una relazione con un compagno;
CONFERMA le condizioni della separazione consensuale, ad eccezione del contributo di
€ 200,00 per il mantenimento del figlio che deve essere invero revocato, e con Per_1 riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente all'importo di € 100,00 al mese”.
Con sentenza non definitiva n. 2732/2025 emessa in il 19-20/06/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza è stata rimessa la causa sul ruolo per la trattazione delle restanti domande.
Dopodichè, con ordinanza del 18/10/2025 il Giudice delegato, stante la documentazione prodotta ed esaminate le rispettive allegazioni;
stante la natura dell'assegno di divorzio e tenuto conto della sua componente compensativa;
rilevato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. non risulta essere stata reclamata;
”, ha formulato alle parti una
2 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la presente controversia “alle medesime condizioni dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in data
20/05/2025 (con qualificazione della somma in favore della resistente a titolo di assegno di divorzio) e con compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
20/11/2025, entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice.
La causa è stata, pertanto, posta in decisione.
Ritiene il Collegio che le condizioni della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n n. 2732/2025, emessa in il 19-20/06/2025, con cui
è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...] ( ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] ( );
[...] C.F._2
1) Dispone che i rapporti conseguenti al divorzio delle parti siano regolati secondo le condizioni della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato ed accettata da entrambe le parti.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI RA EL
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