Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 3951
CASS
Sentenza 21 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Condizione necessaria per l'integrazione del reato previsto dall'art.79, comma 2, del d.P.R. n.309 del 1990 è l'abitualità del convegno, che deve essere qualificato dalla frequenza delle riunioni in un arco temporale di una certa durata. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito che aveva ritenuto indicativa della frequenza degli incontri, fra l'altro, la circostanza che nell'appartamento nella disponibilità dell'imputata erano state rinvenute centinaia di siringhe usate, lacci emostatici e bustine sporche di droga).

Commentario1

  • 1Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025

    L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 3951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3951
Data del deposito : 21 febbraio 2000

Testo completo