Sentenza 21 febbraio 2000
Massime • 1
Condizione necessaria per l'integrazione del reato previsto dall'art.79, comma 2, del d.P.R. n.309 del 1990 è l'abitualità del convegno, che deve essere qualificato dalla frequenza delle riunioni in un arco temporale di una certa durata. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito che aveva ritenuto indicativa della frequenza degli incontri, fra l'altro, la circostanza che nell'appartamento nella disponibilità dell'imputata erano state rinvenute centinaia di siringhe usate, lacci emostatici e bustine sporche di droga).
Commentario • 1
- 1. Agevolazione, istigazione, proselitismo, induzione e propaganda pubblicitaria nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2025
L'agevolazione dell'uso di sostanze illecite Art. 79 commi 1 e 2 TU 309/90 “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'Art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso Art. 14 Chiunque, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 21/2/2000
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano De Riu Consigliere N. 346
3. Dott. Bruno Oliva Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 33177/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da SI DO e La RI EL, avverso la sentenza 19 maggio 1999 della Corte di appello dell'Aquila.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso del SI e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della La RI.
FATTO E DIRITTO
1. SI DO e La RI EL ricorrono per cassazione contro la sentenza 19 maggio 1999 con la quale la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione 10 maggio 1996 del Tribunale di Pescara che, concesse ad entrami gli imputati le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato il SI alle pene di anno uno, mesi due di reclusione e lire 7 milioni di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, 5^ comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere detenuto, a fini di spaccio, grammi 0,321 di eroina) e la La RI alle pene di anni due di reclusione e lire 5 milioni di multa in ordine al reato di cui all'art. 79 dello stesso d.P.R. (per avere adibito l'appartamento di cui disponeva a luogo di convegno abituale di persone che si davano all'uso di droghe). Il SI lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità sotto un duplice profilo: in primo luogo, la detenzione della droga da parte del ricorrente;
in secondo luogo, il diniego del riconoscimento dell'uso personale della sostanza.
La La RI denuncia, a sua volta, violazione di legge e mancanza di motivazione sempre in punto di responsabilità. I ricorsi sono inammissibili.
2. Relativamente alla posizione del SI la sentenza impugnata ha correttamente motivato, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede, sia quanto alla disponibilità della droga sia quanto alla impossibilità di configurare l'uso personale della sostanza. Più in particolare, secondo il giudice a quo, è rimasto accertato che allorché irruppero i Carabinieri per eseguire la perquisizione, il ricorrente prese dalla tavola la droga che ripose nella tasca ove fu rinvenuta dagli operanti (si trattava di una bustina di eroina, di cinque dosi già confezionate della stessa sostanza, oltre che di involucri di carta stagnola e di una somma di denaro). Così da escludere, con assoluto rigore logico - tenuto conto anche del valore esponenziale da assegnare al materiale per il confezionamento delle dosi - sia l'assenza della detenzione sia l'uso personale della sostanza.
Quanto alle doglianze proposte dalla La RI, non pare che esse eccedano dalla richiesta di una rivisitazione dei fatti e delle prove non consentita, come tale, in questa sede di legittimità. In effetti, poiché secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema condizione necessaria per l'integrazione del reato previsto dall'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 è abitualità del convegno che deve essere qualificato dalla frequenza delle riunioni in un arco temporale di una certa durata, correttamente la sentenza impugnata, al di là di talune considerazioni non del tutto pertinenti, ha stigmatizzato, anche qui con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, il rinvenimento sul pavimento dell'abitazione nella disponibilità dell'imputata di centinaia di siringhe usate, di lacci emostatici, di bustine sporche di droga, indice univoco della frequenza degli incontri, peraltro confermata dalle dichiarazioni del SI.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di loro al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2000