Ordinanza cautelare 23 aprile 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
- del decreto della Prefettura UTG di Prato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- comunicato a mezzo PEC il -OMISSIS- con il quale è stata respinta l'istanza di revoca del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di diniego di iscrizione del sig. -OMISSIS- nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell''attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché del decreto della Prefettura UTG di Prato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale è stata respinta la domanda dell''istituto di vigilanza privata “-OMISSIS- S.r.l.” per il mantenimento dell''iscrizione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-nell''elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell''attività di intrattenimento e di spettacolo di cui all''articolo 1 del D.M. -OMISSIS-, nonché del parere negativo della Questura di Prato e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al Ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NN UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato il decreto della Prefettura di Prato (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- con il quale è stata respinta l'istanza di revoca del decreto prefettizio (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- di diniego di iscrizione dello stesso ricorrente nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell'attività di intrattenimento e di spettacolo, diniego quest’ultimo emanato a seguito della domanda di iscrizione presentata dall'istituto di vigilanza privata “-OMISSIS- S.r.l.”.
Nel ricorso si afferma che il Sig. -OMISSIS- aveva avanzato alla Prefettura di Prato e per il tramite del datore di lavoro “-OMISSIS- s.r.1.”, la richiesta di iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
Avendo appreso tardivamente l’invio a mezzo del servizio postale, sia della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 che del successivo provvedimento prefettizio del -OMISSIS- di rigetto dell’istanza sopra citata, il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione di essere rimesso in termini per esercitare i propri diritti di partecipazione al procedimento amministrativo per una favorevole rivalutazione della sua posizione e, ciò, con conseguente revoca del decreto di diniego di iscrizione già emesso il -OMISSIS-.
Il successivo -OMISSIS- la Prefettura di Prato ha respinto la richiesta del ricorrente, emanando il provvedimento ora impugnato, sostenendo il venire in essere dei seguenti vizi:
1. la violazione di legge e il difetto di istruttoria, in quanto sussisterebbero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza del ricorrente, in ragione del fatto che i precedenti menzionati nel provvedimento di rigetto o sarebbero risalenti o, ancora, si sarebbero conclusi senza alcun accertamento della responsabilità del ricorrente;
2. la violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione e il difetto di istruttoria, in quanto la Prefettura di Prato avrebbe omesso ogni valutazione sulla persona del ricorrente.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 23 aprile 2024 e con ordinanza n. 233/2024 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 26 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene che sussisterebbero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza del ricorrente finalizzata ad ottenere l’iscrizione nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell'attività di intrattenimento e di spettacolo, oltre all’emergere di un difetto di istruttoria e di motivazione.
1.2 Come ha evidenziato lo stesso ricorrente il d.m. 6 ottobre 2009, all’art. 1, comma 4, lett. c), richiede tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui si tratta che gli interessati “ c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale ”.
1.3 Il diniego ora impugnato riporta, quali elementi ostativi alla permanenza nell’elenco prefettizio, i seguenti procedimenti penali: a) un decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Firenze emesso in data -OMISSIS- con riferimento ad una contestata guida senza patente; b) una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Firenze in data -OMISSIS- di condanna alla pena di euro 40,00 di multa per minaccia semplice, commessa in data -OMISSIS-; c) il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., all’epoca pendente dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, nel quale il Sig. -OMISSIS- era imputato del reato di minaccia, asseritamente commesso in Firenze in data -OMISSIS-; d) il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., all’epoca pendente dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, nel quale il Sig. -OMISSIS- era imputato del reato di lesioni, asseritamente commesso in Firenze in data -OMISSIS-.
1.4 Il ricorrente sostiene che l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza si desumerebbe sia, dal carattere risalente di alcuni procedimenti penali sia, in considerazione del fatto che il procedimento penale di cui alla lett. c), si sarebbe concluso il -OMISSIS- in conseguenza di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre nel procedimento penale di cui alla lett. d), sarebbe stata rimessa la querela dalla presunta vittima.
1.5 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario premettere che secondo un costante orientamento giurisprudenziale “ l’autorizzazione di polizia finalizzata all’iscrizione nell’elenco degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (cd. «buttafuori») richiede una valutazione positiva sulla personalità del richiedente, in considerazione della tipologia di attività di sicurezza pubblica, complementare ed ausiliaria a quella assicurata dalle forze di Polizia, che lo stesso andrebbe a svolgere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009 e dell’art. 11 del T.U.L.P.S. (R.d. n. 773/1931); tale giudizio, di natura spiccatamente discrezionale, è affidato alla valutazione dell’amministrazione (v. tra le tante, T.A.R., Milano, sez. I, 01/06/2016, n.1125), la quale non deve esprimersi in modo irragionevole, arbitrario o immotivato ” (TAR Calabria – Catanzaro – sez. I – sentenza del 14 dicembre 2020 n. 2009).
1.6 Si è inoltre affermato che “ la natura cautelare e preventiva dell’impugnato atto prefettizio e le finalità di tutela della pubblica incolumità sottese alla sua adozione consentono all’Autorità di pubblica sicurezza di prescindere dalla sussistenza di un preventivo accertamento giurisdizionale di responsabilità dell’intimato, e quindi di adottare l’atto anche sulla base di meri indizi che siano ritenuti sintomatici di scarso autocontrollo dell’interessato, con valutazione non manifestamente illogica o irragionevole ” (T.A.R., Torino, sez. II, 18/06/2016, n. 891; Consiglio di Stato, sez. III, 10/12/2013, n. 5916; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 19/11/2020, n. 1866).
1.7 Nel caso di specie l’Amministrazione ha motivato il diniego ora impugnato ritenendo che “ sebbene i procedimenti giudiziari sopra richiamati .. non si siano conclusi con pronunce di condanna, le condotte tenute dal sig. -OMISSIS- non possono non essere valutate quali elementi pregiudizievoli ai fini del giudizio di affidabilità dell’interessato che deve tenere una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza ”.
1.8 L’Amministrazione ha evidenziato che le condotte commesse rientravano nelle specifiche previsioni ostative di cui al citato D.M. 06.10.2009 che, al comma 4 dell’art. 1 alla lettera c) richiede, tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco in parola, che gli interessati “ non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva … per uno dei delitti … di cui Libro II – Titolo XII del codice penale ”, tra i quali rientrano sia l’art 582 c.p., per il quale il sig. -OMISSIS-è stato imputato nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R, sia l’art. 612 c.p., per il quale il sig. -OMISSIS-è stato imputato nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R.
1.9 Si consideri, inoltre, che il fatto che ha generato il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. per il reato di lesioni ex art. 582 c.p. era stato commesso il -OMISSIS-, cioè poche settimane dopo l’adozione, avvenuta il -OMISSIS-, del decreto prefettizio di rinnovo dell’iscrizione del sig. -OMISSIS-nell’elenco tenuto dalla Prefettura di Firenze.
2. L’Amministrazione ha quindi ritenuto, nell’ambito di un potere discrezionale il cui esercizio deve ritenersi immune dai dedotti profili di eccesso di potere, che la conclusione dei due procedimenti penali con sentenze favorevoli all’imputato (per il reato di cui all’art. 612 c.p. con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e per il reato di cui all’art. 582 c.p. con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela), non costituissero un elemento sufficiente a comprovare una ritrovata affidabilità del soggetto in relazione ad un’attività soggetta ad autorizzazione di polizia, evidenziando così una netta distinzione tra effetti penali di una condanna e la rilevanza obiettiva dei fatti ai quali i procedimenti penali si riferiscono.
2.1 Ad una valutazione negativa non potevano non correre gli ulteriori precedenti e più risalenti e, ciò, anche in ragione delle particolari funzioni attribuite dalla norma alla figura dell’addetto ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo, così come elencate nell’art. 5 del citato D.M. 06.10.2009, che sono tutte precipuamente incentrate sulla tutela delle persone e delle cose, e che sono volte a prevenire o interrompere “…condotte o situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità o la salute delle persone … ”.
2.2 Dette circostanze consentono di ritenere che, non solo l’Amministrazione ha svolto un’istruttoria compiuta, evidenziando i precedenti a carico del ricorrente, ma che nemmeno sussiste l’asserito difetto di motivazione, in quanto dal provvedimento impugnato è evincibile la valutazione degli elementi ritenuti pregiudizievoli ai fini del giudizio di affidabilità dell’interessato.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NN UT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UT | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.