Articolo 37 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Articolo 36Articolo 38
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25 febbraio 1996
Art. 37. (Protezione degli animali: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'individuazione di diverse modalita' di abbattimento o di macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali;
b) prevedere idonee modalita' di verifica delle procedure di controllo e di ispezione localmente effettuate;
c) prevedere idonee modalita' di vigilanza e controllo per le operazioni di macellazione al di fuori dei macelli;
d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nota all' art. 37:
- La direttiva 93/119/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 340 del 31 dicembre 1993.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996
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