Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 01/04/2026, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI CI n.q. di l.r. della “CI VI & C. s.a.s., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Magliulo, Fiorella Titolo, Marco Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del P.G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 presso la sede dell’Avvocatura Regionale;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Torre del Greco sulla richiesta del 20.12.2024;
nonché
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e la condanna, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., alla adozione di tutti i provvedimenti necessari all'avvio e conclusione del procedimento per il richiesto rinnovo (ovvero proroga legale ex art. 1 comma 1.1 DL 131\2024 convertito nella L. 166\2024) entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
(per quanto riguarda i motivi aggiunti)
per l’annullamento
a) della comunicazione della Regione Campania protocollo n. 0392779 del 7.8.2025, con cui si invita il Comune di Torre del Greco a verificare nei confronti della Società una eventuale situazione di gestione “sine titulo” della concessione demaniale marittima 01\2009 e successive concessioni supplementari; b) della nota denominata da controparte “richiesta di accertamenti del Comune alla Capitaneria di porto e ai vigili Urbani del nov 2025”, in atti, del 14.11.2025 senza protocollo; per quanto possa occorrere, c) della richiesta di documentazione tecnica del Comune in data 9.6.23, che non si conosce; d) della richiesta regionale prot. 450757del 22.9.2023, citata sub b), che non si conosce; ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa VI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 – In data 20 dicembre 2024 il legale rappresentante della CI VI & C. s.a.s., in veste di titolare della concessione demaniale marittima n. 1/2009, ha chiesto al Comune di Torre del Greco di rilasciare formale certificazione attestante l'intervenuta proroga della durata della CD ai sensi del decreto legge numero 131/2024 o, in subordine, di emettere provvedimento di rinnovo della stessa per sei anni.
Il Comune di Torre del Greco non ha riscontrato tale istanza neppure dopo i solleciti inoltrati dal concessionario.
1.1 - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, pertanto, CI VI ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Torre del Greco sull'istanza, chiedendo di nominare da subito un commissario ad acta al fine di provvedere in sostituzione e a spese dell'Amministrazione inerte.
1.2 - Il Comune di Torre del Greco ha resistito al ricorso, versando in atti documentazione comprendente anche note comunali e regionali relative all’intercorsa attività di verifica della effettiva titolarità della CD per la quale è causa.
1.3 - Con ricorso per motivi aggiunti il CI ha impugnato le note in epigrafe indicate, mai prima notificategli.
1.4 - La Regione Campania ha preso parte alla lite, versando in atti costituzione di mero stile e documentazione.
2 - Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026 il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell'articolo 60 CPA.
3 – La domanda giudiziale oggetto del ricorso introduttivo è tempestiva e fondata.
Ed invero, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge sul procedimento amministrativo: «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».
“ Secondo condivisa e consolidata giurisprudenza:
“a) « l'obbligo giuridico di provvedere da parte della P.A. (positivizzato in via generale dall'art. 2, l. n. 241/90) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un esistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione. Invero, sicure esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia. In casi come questo, invero, la mancata risposta della P.A. viola il principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n. 4225/2019; Cons. di St., sez. III, n. 2334/2015);
b) “ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, l’Amministrazione, dunque, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l’organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, n. 241 del 1990, pure in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ... della domanda”, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte” (Cons. di St., 28 aprile 2021, n. 3430);
[.. omissis ..]
Va poi rimarcato che la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è di ottenere l'accertamento dell'obbligo della p.a. di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale » (Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6037) ” – così, la Sezione con sent. n. 4155/2025.
3.1 - Tanto premesso, la domanda della parte ricorrente è meritevole di accoglimento tenuto conto che essa mira a ricevere dal Comune di Torre del Greco un riscontro all’istanza del 20/12/24, qualunque sia il suo contenuto, di segno positivo o negativo (eventualmente, in tale seconda ipotesi, anche in ragione delle criticità inerenti alla titolarità della CDM ventilate dall’Amministrazione comunale solo nella memoria difensiva).
4 - Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, con contestuale fissazione di un termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza entro il quale l’Amministrazione intimata deve pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato sull’istanza de qua .
5 - In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione intimata, provvederà un Commissario ad acta, individuato sin d’ora nel Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con possibilità di delega a proprio dirigente o funzionario, affinché agisca, in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’Ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione (ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico) da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti e i criteri del relativo calcolo.
6 – Il ricorso per motivi aggiunti va, invece, dichiarato inammissibile siccome (come ammesso dalla stessa parte ricorrente) proposto avverso note interlocutorie prive di effetti lesivi diretti.
7 – Le spese seguono la soccombenza del Comune intimato e si liquidano in dispositivo.
Possono compensarsi le spese di lite tra la ricorrente e la Regione Campania.
8 - Va disposta la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, anche ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990, al passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Torre del Greco di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Nomina Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, affinché provveda nei modi e termini di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Torre del Greco alla refusione delle spese di lite nei confronti dei procuratori antistatari della parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rifusione del C.U.
Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente la Regione Campania.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA LE, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
VI LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LE | RI RA LE |
IL SEGRETARIO